Gazzetta n. 182 del 5 agosto 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 21 luglio 2000
Modificazioni allo statuto della Lloyd 1885 - Societa' per azioni di assicurazioni, in Milano. (Provvedimento n. 1615).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373 recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visti il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate al Lloyd 1885 Societa' per azioni di assicurazioni, con sede in Milano, corso Italia n. 23, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 18 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Lloyd 1885 - Societa' per azioni di assicurazioni che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 8, 13, 21 23, 25, 28 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Lloyd 1885 - Societa' per azioni di assicurazioni, con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:
Art. 5 (Capitale). - Nuova introduzione: aumento del capitale sociale a pagamento, sino a lire 60.000.000.000, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2005mediante emissione di n. 3.125.000 azioni da L. 16.000 cadauna, giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 18 aprile 2000 (a seguito di riduzione del capitale per perdite, contestuale ricostituzione a lire 10.000.000.000 e ulteriore delibera di aumento per L. 50.000.000.000 da eseguirsi come sopra).
Art. 8 (Capitale). - Nuova disciplina: obbligo per la societa' di non distribuire ai soci i certificati rappresentativi delle azioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del regio decreto n. 239/1942 (in luogo della precedente previsione statutaria: "Le azioni sono nominative e, se interamente liberate, possono essere convertite al portatore o viceversa, qualora non ostino divieti di legge").
Art. 13 (Assemblea). - Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di intervento degli azionisti all'assemblea: "Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza" (in luogo della precedente previsione statutaria: "Per essere ammessi all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari al piu' tardi cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza").
Art. 21 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione della possibilita' di partecipare ed assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione anche in teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti.
Art. 23 (Consiglio di amministrazione). - Nuova disciplina in materia di validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione: "intervento della maggioranza" dei membri in carica in luogo della precedente richiesta "presenza effettiva della maggioranza ....".
Art. 25 (Consiglio di amministrazione). - Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori a cui siano state conferite cariche o poteri, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalita'.
Art. 28 (Collegio sindacale). - Nuova disciplina in materia di:
a) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale;
b) rieleggibilita' dei sindaci uscenti;
c) nomina del presidente del collegio sindacale: modalita'.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2000
Il presidente: Manghetti
 
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