Gazzetta n. 181 del 4 agosto 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2000, n. 218
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - allegato 1, numeri 90 e 91.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 90 e 91, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
Visto il decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre
1999; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i procedimenti di concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarieta'.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repebblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), nonche' l'allegato 1 alla
legge medesima con riguardo ai numeri 90 e 91:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il
Governo individua, con le modalita' di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli
aspetti del procedinento che possono essere autonomamente
disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche;
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi
desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle
regioni fino a quando esse non avranno legiferato in
materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
Allegato 1 (previsto dall'art. 20, comma 8) 90.
Procedimento per la concessione del trattamento di Cassa
integrazione guadagni straordinaria:
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 16 maggio 1994, n, 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
91. Procedimento per la concessione del trattamento di
integrazione salariale a seguito della stipula di contratti
di solidarieta':
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
- Il testo del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726
(Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali), coordinato con la legge di conversione
19 dicembre 1984, n. 863, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 351 del 22 dicembre 1984.
- La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di
cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
- Il testo del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione),
coordinato con la legge di conversione 19 luglio 1993, n.
236, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1993.
- Il testo del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299
(Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di
fiscalizzazione degli oneri sociali), coordinato con la
legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 195 del
22 agosto 1994.
- Il testo del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510
(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale), coordinato con la legge di conversione
28 novembre 1996, n. 608, e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21
del 27 gennaio 1997.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 20 della legge n. 59 del 1997,
si veda in nota alle premesse.
- L'art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a
norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), cosi'
recita:
"Art. 3. - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera
o), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i
compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e
strutturali.
2. In attesa di un'organica revisione degli
ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli
obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai
processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di
quantoprevisto dall'art. 3, comma 1, lettera c), della
citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni e' svolto
l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli
interventi di integrazione salariale straordinaria nonche'
quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di
mobilita' del personale. Le regioni promuovono altresi' gli
accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti
di solidarieta'.
3. Nell'ambito delle procedure di competenza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al
comma 2, le regioni esprimono motivato parere".



 
Art. 2
Esame congiunto della situazione aziendale

1. L'imprenditore che intende richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale, direttamente o tramite l'associazione imprenditoriale cui aderisca o conferisca mandato, ne da' tempestiva comunicazione alle rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza di queste, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative operanti nella provincia.
2. Entro tre giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e' presentata, dall'imprenditore o dagli organismi rappresentativi dei lavoratori di cui al medesimo comma, domanda di esame congiunto della situazione aziendale.
3. La richiesta di esame congiunto e' presentata: a) al competente ufficio individuato dalla regione nel cui territorio
sono ubicate le unita' aziendali interessate dall'intervento
straordinario di integrazione salariale, qualora l'intervento
riguardi unita' aziendali ubicate in una sola regione; b) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione
generale dei rapporti di lavoro, qualora l'intervento riguardi
unita' aziendali ubicate in piu' regioni. In tal caso, l'ufficio
richiede, comunque, il parere delle regioni interessate.
4. Agli incontri per l'esame congiunto della situazione aziendale in sede regionale partecipano anche funzionari della direzione provinciale del lavoro o della direzione regionale del lavoro, a seconda che l'intervento di integrazione salariale straordinaria riguardi unita' produttive ubicate in una sola provincia o in piu' province della medesima regione.
5. Costituisce oggetto dell'esame congiunto il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonche' delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalita' della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unita' produttive interessate dalla sospensione. L'impresa e' tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
6. L'intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i venticinque giorni successivi a quello in cui e' stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a dieci per le aziende fino a cinquanta dipendenti.
 
Art. 3
Domanda d'intervento straordinario di integrazione salariale

1. Ciascuna domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e' riferita ad un periodo massimo di dodici mesi.
2. L'impresa presenta o invia la domanda di cui al comma 1, corredata dalla documentazione richiesta, entro venticinque giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, l'eventuale trattamento straordinario di integrazione salariale decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda stessa. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle aziende di cui all'articolo 6.
3. Il termine di presentazione della domanda di cui al comma 2 si applica anche alle domande di proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
4. Le domande di cui ai commi 1 e 3, redatte in conformita' al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono presentate o inviate al competente ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale indicato nell'articolo 11.
5. Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, la domanda di cui ai commi 1 e 3, e' contemporaneamente presentata, oltre che al competente ufficio del Ministero del lavoro, anche al Servizio ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti in base all'ubicazione delle unita' aziendali interessate dall'intervento stesso.
6. Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore e' tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 20 maggio 1975, n. 164.



Nota all'art. 3:
- Il testo del comma 3 dell'art. 7 della legge
20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del
salario), e' il seguente:
"3. Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della
domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita
totale o parziale del diritto all'integrazione salariale,
l'imprenditore e' tenuto a corrispondere ai lavoratori
stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione
salariale non percepita".



 
Art. 4
Accertamenti ispettivi

1. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, il Servizio ispezione delle direzioni provinciali del lavoro interessate, decorso almeno un trimestre dall'inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, effettua gli accertamenti di propria competenza e ne trasmette gli esiti, prima della scadenza del primo semestre, al competente ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 11.
2. Decorsi i primi dodici mesi dall'inizio del trattamento straordinario di integrazione salariale, il Servizio ispezione delle direzioni provinciali del lavoro competenti, entro venti giorni dalla presentazione di ciascuna domanda di proroga, svolge una verifica intesa ad accertare la regolare attuazione del programma da parte dell'impresa.
 
Art. 5
Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, entro venti giorni dalla data di ricezione della documentazione istruttoria, trasmessa dal competente ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 11, esprime il proprio parere sui programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale riguardanti imprese con piu' di mille dipendenti, aventi unita' aziendali situate in due o piu' regioni.



Nota all'art. 5:
- L'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), cosi'
recita:
"Art. 19. - 1. Il complesso dei trasferimenti dallo
Stato all'Inps, a titolo di pagamenti di bilancio e di
anticipazioni di tesoreria, al netto di L. 19.000 miliardi
di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse,
e' fissato per l'anno 1986 in L. 32.000 miliardi.
2. Ai fini dell'avvio del risanamento della cassa
integrazione guadagni degli operai dell'industria, il
disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1985 e'
posto a carico dello Stato nel limite di L. 19.000
miliardi, a titolo di regolazione debitoria pregressa.
3. In attesa della nuova disciplina concernente la
cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria
fermo restando il contributo dello Stato di cui all'art. 12
della legge 20 maggio 1975, n. 164, e' fissato, per l'anno
1986, un contributo straordinario di L. 3.500 miliardi a
favore della separata contabilita' degli interventi
straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968,
n. 1115.
4. Il contributo predetto e' corrisposto per il 60%
nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla
concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite
del contributo di cui al precedente comma 3, sulla base
delle risultanze per lo stesso anno della separata
contabilita' degli interventi straordinari della cassa
integrazione.
5. I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione
salariale sono adottati sulla base di una istruttoria
tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la cui
composizione e le cui modalita' di funzionamento saranno
successivamente determinate con decreto del Ministro del
bilancio e della programmazione economica di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro.
6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono
autorizzate senza oneri di interessi.
7. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di
bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il
livello delle anticipazioni di Tesoreria gia' erogate nel
corso dell'esercizio.
8. A decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli
interessi sulle anticipazioni concesse all'Inps dalla
Tesoreria dello Stato ai sensi del penultimo comma
dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, di cui al
debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981".



 
Art. 6
Amministrazione straordinaria e procedure concorsuali

1. Nel caso di imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria, sia nel caso in cui vi sia prosecuzione dell'esercizio d'impresa, sia nel caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia disposta o sia cessata, nonche' nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, di liquidazione coatta amministrativa, previo svolgimento dell'esame congiunto, secondo le modalita' di cui all'articolo 2, il commissario, il curatore ovvero il liquidatore presentano o inviano, all'ufficio indicato nell'articolo 11, la domanda intesa ad ottenere il trattamento straordinario di integrazione salariale o le eventuali proroghe, redatta in conformita' al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e corredata dalla documentazione richiesta.
 
Art. 7
Contratti di solidarieta'

1. L'impresa, che abbia stipulato un contratto collettivo aziendale con i sindacati aderenti alle confederazioni comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, prevedendo una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di un esubero di personale anche derivante da un suo piu' razionale impiego, presenta o invia la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, redatta in conformita' al modello stabilito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'ufficio indicato nell'articolo 11, corredata dalla documentazione richiesta.
2. Nell'ambito della durata massima del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme vigenti, l'accordo di cui al comma 1 non puo' avere validita' superiore ai ventiquattro mesi. La relativa domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale, nonche' ogni eventuale domanda di proroga, puo' essere riferita ad un periodo massimo di dodici mesi.
 
Art. 8
Termini di conclusione del procedimento

1. Il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e' emanato, sulla base del programma approvato con il decreto di cui al comma 5, entro i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte
dell'ufficio di cui all'articolo 11 nei casi di crisi aziendale e,
relativamente alla concessione del primo semestre, nei casi di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale; b) trenta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio di
cui all'articolo 11, della relazione ispettiva di cui all'articolo
4, comma 1, relativamente alla concessione del secondo semestre
dei primi dodici mesi di intervento nei casi di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale. Nel caso in cui le
verifiche ispettive siano svolte dai Servizi ispezione di piu'
direzioni provinciali del lavoro, il termine decorre dalla data di
ricezione dell'ultima relazione; c) sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte
dell'ufficio di cui all'articolo 11 nei casi di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale per i periodi successivi
ai primi dodici mesi di intervento.
2. Relativamente ai programmi di ristrutturazione, conversione o riorganizzazione aziendale riguardanti imprese con piu' di mille dipendenti, aventi unita' aziendali situate in due o piu' regioni, il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, e' adottato entro i seguenti termini: a) sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio di
cui all'articolo 11, della domanda relativa al primo semestre; b) trenta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio di
cui all'articolo 11, della verifica ispettiva di cui all'articolo
4, comma 1, relativamente alla concessione del secondo semestre
dei primi dodici mesi di intervento, ovvero sessanta giorni
qualora il predetto ufficio ritenga necessario sottoporre la
situazione verificata al vaglio del comitato tecnico di cui
all'articolo 5. Nel caso in cui le verifiche ispettive siano
svolte dai Servizi ispezione di piu' direzioni provinciali del
lavoro, il termine decorre dalla data di ricezione dell'ultima
relazione; c) novanta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte
dell'ufficio di cui all'articolo 11 per i periodi successivi ai
primi dodici mesi di intervento.
3. Nei casi di cui all'articolo 6, il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e' adottato entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dell'ufficio di cui all'articolo 11.
4. Nei casi di cui all'articolo 7, il decreto di concessione del trattamento di integrazione salariale e' adottato entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda da parte del competente ufficio di cui all'articolo 11.
5. Il decreto di approvazione del programma che l'impresa intende attuare o delle sue eventuali proroghe e' adottato almeno dieci giorni prima del termine di conclusione del procedimento di cui al presente articolo.
 
Art. 9
Validita' ed efficacia del provvedimento di concessione

1. Il decreto di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale ha validita' annuale.
2. Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, il decreto di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale relativo ai primi dodici mesi ha validita' semestrale.
3. Nei casi di cui al comma 2, per il secondo semestre dei primi dodici mesi di intervento e per gli eventuali successivi periodi annuali, il trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso subordinatamente al positivo esito degli accertamenti di cui all'articolo 4 relativi alla regolare attuazione del programma di cui all'articolo 8, comma 1.
 
Art. 10
Sospensione dei termini

1. I termini di cui agli articoli 4, 5 e 8 sono sospesi, per motivate esigenze istruttorie ravvisate dalla direzione generale della previdenza e assistenza sociale relativamente alle ipotesi di cui agli articoli 4 e 8 e dal Comitato tecnico nel caso di cui all'articolo 5, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attivita' ad esse connesse, e comunque per un periodo non superiore a venti giorni, prorogabili di altri dieci in presenza di difficolta' tecniche nell'espletamento dell'istruttoria.
 
Art. 11
Ufficio competente alla ricezione delle domande

1. Le domande relative ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal presente regolamento sono presentate o inviate, anche per via telematica, al competente ufficio della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale.
 
Art. 12
Operazioni di conguaglio

1. Al fine di evitare il pagamento di interessi passivi a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fissati i termini entro cui l'azienda procede alle operazioni di conguaglio del trattamento straordinario di integrazione salariale e sono determinate le modalita' di presentazione delle relative denunce a credito dei datori di lavoro.



Nota all'art. 12:
- L'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88
(Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro), cosi' recita:
"Art. 37. - 1. E' istituita presso l'INPS la "Gestione
degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali .
2. Il finanziamento della gestione e' assunto dallo
Stato.
3. Sono a carico della gestione:
a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli
articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
successive modificazioni e integrazioni;
b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della
legge 12 giugno 1984, n. 222;
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle
gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, terzo
comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma e'
annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati
calcolato dall'Istituto centrale di statistica;
d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni
contributive disposte per legge in favore di particolari
categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di
formazione e lavoro, di solidarieta' e l'apprendistato e
gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali e'
previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e di trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
similare posto per legge a carico dello Stato;
e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di
cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75,
delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della
legge 15 aprile 1985, n. 140, nonche' delle quote di
pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso
le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresi' a
carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri
interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
legge.
4. L'onere di cui al terzo comma, lettera c), assorbe
l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n.
903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno
1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n.
843, e all''art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.
5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai
fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle
lettere d) ed e) del terzo comma e' stabilito annualmente
con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura
degli oneri di cui al presente articolo, si provvede
mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti
disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per
i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza
anteriore al 1o gennaio 1989 e delle pensioni di
reversibilita' derivanti dalle medesime, nonche' delle
relative spese di amministrazione, e' assunto
progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente
stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto
degli eventuali apporti di solidarieta' delle altre
gestioni.
7. Il bilancio della gestione e' unico e, per ciascuna
forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli
eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o
le erogazioni nonche' i costi di funzionamento.
8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei
datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti
di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti
speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre
1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' quelli destinati al
finanziamento dei pensionamenti anticipati".



 
Art. 13
Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati:
l'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;
l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 giugno 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 40



Nota all'art. 13:
- Per il testo del comma 4 dell'art. 20 della legge n.
59/1997, si veda in note alle premesse.



 
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