Gazzetta n. 180 del 3 agosto 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2000, n. 216
Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, che conferisce al Governo la delega ad emanare, tra le altre, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, attenendosi ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui all'articolo 1, comnmi 96, 97 e 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Considerato che le rappresentanze del personale non hanno espresso il parere loro richiesto in data 23 novembre 1999;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2000;
Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati espresso il 22 giugno 2000;
Considerato che la competente commissione permanente del Senato non ha espresso il parere nel termine previsto dal relativo regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2000;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, dell'interno, per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Alle lettere d), e), j) e k) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "della Marina" sono sostituite dalle seguenti: "militare marittimo".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
Per il testo dell'art. 9, comma 2, della legge 31 marzo
2000, n. 78, vedasi in note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al
Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 aprile
2000 - serie generale - n. 79.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e'
pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 22 gennaio 1998, n.
17.
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 dicembre 1996, n. 303; si
riporta il testo dell'art. 1, commi 96, 97 e 100:
"96. Nel quadro della ristrutturazione
dell'organizzazione centrale, territoriale e periferica
della Difesa, disciplinata dai decreti legislativi previsti
dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, le dotazioni
organiche e le consistenze effettive complessive degli
ufficiali in servizio permanente dell'esercito, esclusa
l'Arma dei carabinieri, della Marina militare, escluso il
corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica
militare sono ridotte del 25 per cento entro otto anni,
attraverso la riduzione almeno del 30 per cento della
alimentazione dei ruoli".
"97. Nell'ambito delle riduzioni di cui al comma 96, il
Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per il riordino del reclutamento, dello
stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, che
dovranno:
a) definire per ciascuna Forza armata, in relazione
alle esigenze ordinativo-funzionali da soddisfare ed ai
livelli gerarchici da assicurare, in rapporto anche alle
funzioni da svolgere nell'ambito delle strutture integrate
dell'Alleanza atlantica e di altri organismi multinazionali
similari, i ruoli normali e speciali anche attraverso
revisione dei ruoli esistenti e, ove occorra, mediante la
soppressione; esaurimento ovvero istituzione di nuovi
ruoli, con determinazione delle relative consistenze
organiche;
b) apportare le necessarie modificazioni alla
normativa vigente al fine di realizzare, in ambito
interforze, avanzamenti normalizzati paritetici ed uguali
limiti di eta' per la cessazione dal servizio tra ruoli
omologhi preposti a funzioni similari;
c) prolungare opportunamente la permanenza nei
singoli gradi in relazione ai piu' elevati limiti di eta',
che comunque non possono eccedere i sessantacinque anni;
d) aggiornare, in chiave riduttiva, i numeri massimi
di cui alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, in relazione a
quanto previsto nel comma 96, precisando le cariche da
escludere dal collocamento in aspettativa per riduzione di
quadri, di cui all'art. 7 della medesima legge n. 804 del
1973;
e) regolare con norme transitorie il graduale
passaggio, in un arco di otto anni, dalla vigente normativa
a quella che verra' definita con i decreti legislativi,
tenendo conto dei giudizi di idoneita' espressi dalle
commissioni di avanzamento alla data di entrata in vigore
dei predetti decreti, nonche' disciplinando il transito,
senza oneri aggiuntivi, del personale eccedente in altre
amministrazioni;
f) prevedere la semplificazione e la
razionalizzazione delle procedure relative alla valutazione
del personale ai fini dell'avanzamento, nel rispetto dei
principi sanciti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, mediante
l'utilizzazione prevalente di voti numerici quale sintesi
valutativa della documentazione caratteristica disponibile,
la razionalizzazione del funzionamento dei collegi
giudicanti preposti alla valutazione del personale, nonche'
procedure di verifica dell'operato delle commissioni di
avanzamento in caso di annullamento delle valutazioni;
g) aggiornare la normativa relativa alla posizione
dell'ausiliaria, limitandone le condizioni di accesso,
riducendone la durata che sara' allineata ai limiti di eta'
per la cessazione dal servizio previsti per le differenti
categorie del pubblico impiego, ampliandone le cause di
esclusione e di cessazione anticipata e ridisciplinandone
le modalita' di impiego, continuando comunque ad assicurare
il versamento delle ritenute contributive ai fini
pensionistici per tutta la durata della permanenza in tale
posizione;
h) realizzare economie nette di spesa, con
riferimento agli oneri per gli ufficiali in servizio
permanente effettivo previsti ai fini del bilancio
triennale 1997-1999, non inferiori, rispettivamente, a lire
60 miliardi nel 1997, lire 84 miliardi nel 1998 e lire 84
miliardi nel 1999".
"100. Il Governo, sentite le rappresentanze del
personale, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui
ai commi 97 e 99, al fine dell'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali a norma dell'art. 1, comma 97, della legge
23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 2 (Ruoli degli ufficiali delle Forze armate con
esclusione di quelli dell'Arma dei carabinieri). - 1. I
ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio
permanente dell'Esercito sono i seguenti:
a) ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
b) ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei
materiali;
c) ruolo normale del Corpo degli ingegneri
dell'Esercito;
d) ruolo normale del Corpo sanitario dell'Esercito;
e) ruolo normale del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito;
f) ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni;
g) ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei
materiali;
h) ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
i) ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito.
2. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del
servizio permanente della Marina sono i seguenti:
a) ruolo normale del Corpo di stato maggiore;
b) ruolo normale del Corpo del genio navale;
c) ruolo normale del Corpo delle armi navali;
d) ruolo normale del Corpo sanitario militare
marittimo;
e) ruolo normale del Corpo di commissariato militare
marittimo;
f) ruolo normale del Corpo delle capitanerie di
porto;
g) ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
h) ruolo speciale del Corpo del genio navale;
i) ruolo speciale del Corpo delle armi navali;
j) ruolo speciale del Corpo sanitario militare
marittimo;
k) ruolo speciale del Corpo di commissariato militare
marittimo;
l) ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di
porto.
3. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del
servizio permanente dell'Aeronautica sono i seguenti:
a) ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
b) ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica;
c) ruolo normale del Corpo del genio aeronautico;
d) ruolo normale del Corpo di commissariato
aeronautico;
e) ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico;
f) ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica;
g) ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica;
h) ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico;
i) ruolo speciale del Corpo di commissariato
aeronautico;
j) ruolo speciale del Corpo sanitario aeronautico.
4. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di
complemento, gli ufficiali della riserva nonche' quelli
della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti
in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
5. Relativamente ai ruoli dell'Arma dei carabinieri
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (5) e successive
modificazioni ed integrazioni".



 
Art. 2
Modifica all'articolo 4
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "e superamento del corso applicativo" sono soppresse.
2. Ai commi 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole "di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 5".
3. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. Nel caso di immissione nelle accademie militari o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.".



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 4 (Ufficiali dei ruoli normali). - 1. Gli
ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono
tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno
frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato
con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli
ordinamenti di ciascuna Forza armata.
2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di
concorso per l'ammissione alle Accademie militari possono
essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da
leggi speciali, anche riserve di posti a favore di
particolari categorie di personale militare in servizio
nella relativa Forza armata.
3. L'eta' per la partecipazione ai concorsi per
l'ammissione alle accademie militari non puo' essere
inferiore a diciassette anni e superiore a ventidue anni
alla data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione
per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite
massimo e' elevato di un periodo pari all'effettivo
servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a
favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano
prestato servizio militare nelle Forze armate.
4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli
normali possono essere tratti con il grado di tenente,
mediante concorso per titoli ed esami anche dai giovani in
possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun
ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non
abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' alla data
indicata nel bando di concorso.
5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali
del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto
possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche
dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo
corso o di capitano di macchina.
6. I concorsi di cui ai commi 4 e 5 possono essere
banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei
frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno
il ciclo formativo per essi previsto per un determinato
ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle
promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il
medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente
decreto.
7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di
merito dei concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano corsi
applicativi di durata non superiore ad un anno accademico
le cui modalita' sono disciplinate dagli ordinamenti degli
Istituti di formazione di ciascuna Forza armata.
8. L'anzianita' relativa degli ufficiali di cui ai
commi 4 e 5 e' rideterminata, a seguito del superamento
degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della
graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine
del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i
pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive
Accademie militari che terminano il ciclo formativo nello
stesso anno.
9. I candidati che non superino il corso applicativo
sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere
o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai
ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio
per i militari in servizio permanente e per il restante
personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento
degli obblighi di leva.
9-bis. Nel caso di immissione nelle accademie militari
o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto
delle disposizioni del presente articolo, al personale
proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del
complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal
ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora
gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano
superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e'
attribuito un assegno personale pari alla relativa
differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per
effetto di disposizioni normative a carattere generale".



 
Art. 3
Modifica all'articolo 5
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:
a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente:
1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non abbia superato il ventiseiesimo anno di eta';
2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non abbiano superato il ventottesimo anno di eta' ed abbiano almeno due anni di servizio;
b) d'autorita', previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta.".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati sottotenenti ed ammessi a frequentare un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. L'anzianita' relativa e' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.".
3. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.".



Note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 5 (Ufficiali dei ruoli speciali). - 1. Gli
ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate possono
essere tratti, fatta eccezione per quanto previsto al comma
2:
a) per concorso per titoli ed esami con il grado di
sottotenente:
1) prevalentemente, dal personale appartenente al
ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado, che non abbia
superato il trentaquattresimo anno di eta' e che all'atto
dell'immissione nel ruolo degli ufficiali abbia almeno
cinque anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se
reclutato ai sensi dell'art. 11, comma 1 lettera a), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 ovvero tre anni
di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai
sensi dell'art. 11, comma 1 lettera b), del predetto
decreto legislativo;
2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di
immissione nel ruolo speciale abbiano completato senza
demerito la ferma biennale e non abbiano superato il
trenteduesimo anno di eta';
3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore
dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio
permanente effettivo dei ruoli normali delle Forze Armate e
che non abbia superato il trentaduesimo anno di eta';
4) dai frequentatori dei corsi normali delle
Accademie Militari che non abbiano completato il secondo o
il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei
in attitudine militare;
b) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la
ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali
frequentatori dei corsi normali delle accademie militari
che non abbiano completato il previsto ciclo formativo,
previo parere favorevole della Commissione ordinaria di
avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i
titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione
organica dei ruoli.
2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale
dell'Aeronautica nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli
speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del
Corpo delle capitanerie di porto sono tratti:
a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di
sottotenente:
1) prevalentemente, dal personale appartenente al
ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 11,
comma 1 lettera a) del decreto-legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, previo superamento del concorso e successivo corso
finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o
navigatore militare, che non abbia superato il
ventiseiesimo anno di eta';
2) dagli ufficiali di complemento del ruolo
naviganti, del corpo di stato maggiore della Marina e del
corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di
pilota o di navigatore militare che non abbiano superato il
ventottesimo anno di eta' ed abbiano almeno due anni di
servizio;
b) d'autorita', previo parere della Commissione
ordinaria di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo
naviganti normale che, non avendo completato gli studi
dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto
di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono
la ferma precedentemente contratta.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere
posseduti, se non diversamente stabilito, alla data
indicata nei rispettivi bandi di concorso.
4. Gli ufficiali di complemento ed il personale
appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare
ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli
concernenti il Corpo o il ruolo o la categoria o la
specialita' di appartenenza. Con decreto del Ministro della
Difesa, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto vengono definite le
corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai
precedenti concorsi.
5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di
merito dei concorsi di cui al comma 1 sono nominati
sottotenenti ed ammessi a frequentare un corso applicativo
di durata non inferiore a tre mesi. L'anzianita' relativa
e' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto
nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella
graduatoria di fine corso.
6. I frequentatori che non superino i corsi
applicativi:
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli,
rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di
durata del corso e' in tali casi computato per intero ai
fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dal complemento, completano la
ferma eventualmente contratta ovvero vengono ricollocati in
congedo;
c) se provenienti dai frequentatori dei corsi
normali, completano la ferma eventualmente contratta
ovvero, se ne erano stati prosciolti, vengono collocati in
congedo;
d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati
in congedo a meno che non debbano assolvere o completare
gli obblighi di leva.
6-bis. Nel caso di conseguimento della nomina ad
ufficiale per effetto delle disposizioni del presente
articolo, al personale proveniente, senza soluzione di
continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal
ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai
volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e
continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno
personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con
i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione
di carriera o per effetto di disposizioni normative a
carattere generale".
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale
non direttivo delle Forze armate", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 maggio
1995 - serie generale - n. 122; si riporta il testo
dell'art. 11, comma 1, lettera a):
"Art. 11. - 1. Il personale del ruolo dei marescialli
dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della
Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze
degli organici di cui al precedente art. 3, e' tratto:
a) per il 70% dei posti disponibili in organico,
dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli
allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite
concorsi banditi con decreto ministeriale;".



 
Art. 4
Modifica all'articolo 6
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "un decimo e un dodicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un nono e un decimo".



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 6 (Alimentazione dei ruoli) - 1. Il numero degli
ufficiali da immettere annualmente nei ruoli normali e
speciali non puo' superare, per ciascun ruolo, le vacanze
esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali
inferiori ne' eccedere, comunque, rispettivamente un nono e
un decimo del predetto organico".



 
Art. 5
Modifica all'articolo 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "8. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico aereo nonche' corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in servizio permanente che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale e gli incarichi di cui al presente comma.".
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis. Agli ufficiali dei Corpi sanitari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, ammessi ai corsi di specializzazione presso facolta' universitarie per i quali opera la riserva di posti per esigenze dell'Amministrazione della difesa, continuano ad applicarsi gli articoli 2, 3 e 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 912.".



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 7 (Obblighi di servizio) - 1. Gli allievi delle
accademie militari hanno l'obbligo di contrarre all'atto
dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni.
2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di corso i
frequentatori dei corsi normali dell'Accademia
dell'Esercito, della Marina e del-" l'Aeronautica hanno
l'obbligo di contrarre una ferma di nove anni che assorbe
quella da espletare.
3. La ferma di cui al comma 2 e' elevata a:
a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di
cinque anni di durata;
b) undici anni per gli iscritti a corsi di laurea di
sei anni di durata;
c) quattordici anni per gli appartenenti al ruolo
naviganti normale dell'Aeronautica.
4. I frequentatori dei corsi normali delle accademie,
qualora fruiscano delle eventuali proroghe per il
completamento del ciclo formativo, hanno l'obbligo di
contrarre una ulteriore ferma di durata pari al periodo di
proroga concesso.
5. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 4, commi
4 e 5, e dell'art. 5, comma 1, al superamento del corso
applicativo hanno l'obbligo di contrarre una ferma di
cinque anni decorrente dall'inizio del corso ovvero dalla
scadenza della precedente ferma.
6. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'art. 5, comma
2, lettera a), hanno l'obbligo di contrarre una ferma di
dodici anni dall'inizio del corso ivi previsto che assorbe
la ferma precedentemente contratta.
7. Le ferme per dodici anni contratte dagli allievi o
ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di
transito nei ruoli del servizio permanente effettivo.
8. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a
frequentare il corso di qualificazione per il controllo del
traffico aereo nonche' corsi di elevato livello
tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni
cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi.
Detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di ferma
eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato
superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in
servizio permanente che siano destinati a ricoprire
incarichi particolarmente qualificanti in campo
intemaziobale sono vincolati ad una ferma pari a due volte
la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di
assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di
ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa
definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale
e gli incarichi di cui al presente comma.
8-bis. Agli ufficiali dei corpi sanitari dell'Esercito
della Marina e dell' Aeronatica ammessi ai corsi di
specializzazione presso facolta' universitarie per i quali
opera la riserva di posti per esigenze dell'amministrazione
della difesa, continuano ad applicarsi gli articoli 2, 3 e
4 della legge 22 dicembre 1980, n. 912".
- La legge 22 dicembre 1980, n. 912, recante "Obblighi
di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del
servizio sanitario del-"l'Esercito e dei corpi sanitari
della Marina e dell'Aeronautica", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
5 gennaio 1981, n. 3, si riporta il testo degli articoli 2,
3 e 4:
"Art. 2. Gli ufficiali in servizio permanente del
servizio sanitario dell'Esercito e dei corpi sanitari della
Marina e dell'Aeronautica che vengono ammessi, previa
domanda, su designazione e per le esigenze
dell'amministrazione, ai corsi di specializzazione delle
facolta' mediche universitarie, sono tenuti ad assumere,
all'atto dell'iscrizione alla scuola di specializzazione,
l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni
pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per
il conseguimento della specializzazione. Il vincolo della
ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata
dello stesso e' aumentata dell'eventuale residuo periodo di
precedente ferma contratta, ancora da espletare".
"Art. 3. Gli ufficiali di cui al precedente articolo
devono conseguire il diploma di specializzazione entro i
limiti di tempo previsti per il rispettivo corso legale,
con possibilita' di fruire dell'eventuale sessione
straordinaria dell'ultimo anno accademico.
Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere, su
proposta delle competenti direzioni generali per il
personale militare, all'ufficiale, che per motivi di salute
o di forza maggiore non possa conseguire il diploma di
specializzazione entro il termine di cui al precedente
comma, una proroga della durata di un anno accademico
comprensivo dell'eventuale sessione straordinaria.
L'ufficiale, al quale sia stata concessa la proroga, e'
tenuto a contrarre un nuovo obbligo di rimanere in servizio
per un periodo di anni pari al vincolo residuo di cui al
precedente art. 2, aumentato dell'anno di proroga
ottenuto".
"Art. 4. Gli ufficiali che alla data di entrata in
vigore della presente legge siano gia' iscritti ad un corso
di specializzazione, su designazione e per le esigenze
dell'amministrazione, sono tenuti a contrarre, all'inizio
del primo anno accademico successivo alla predetta data,
l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di anni
pari a due volte e mezzo il residuo periodo legale di studi
previsto per il conseguimento della specializzazione
stessa. Il vincolo di ferma decorre dalla data di
assunzione dello stesso e la sua durata e' aumentata
dell'eventuale residuo periodo di precedente ferma
contratta, ancora da espletare".



 
Art. 6
Modifica all'articolo 12
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "gli ufficiali del rispettivo ruolo." sono sostituite dalle seguenti: "gli ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.".
2. Al comma 7 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono obbligatoriamente consultati dalle commissioni superiori di avanzamento: il vice segretario generale militare del Ministero della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa, il sottocapo di stato maggiore della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa.".



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 12 (Commissioni di Vertice. Commissioni superiori
di avanzamento). - 1. Per la valutazione dei Maggior
generali e gradi corrispondenti e' costituita presso
ciascuna Forza Armata una commissione di vertice di cui
fanno parte i medesimi membri della commissione superiore
d'avanzamento.
2. Il Capo di stato Maggiore della difesa assume la
presidenza di ciascuna commissione di vertice ed il Capo di
Stato Maggiore di Forza Armata ne assume la funzione di
vice presidente.
3. La commissione superiore di avanzamento
dell'Esercito e' composta:
a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
b) dai Tenenti Generali che ricoprano le cariche di
Comandante delle Forze Operative Terrestri, Ispettore
Logistico, Ispettore delle Scuole e Ispettore delle Armi;
c) dai tre Tenenti Generali piu' anziani in ruolo che
abbiano espletato o stiano espletando le funzioni del
grado, che non ricoprano le cariche di cui alla lettera b)
o quella di Capo del Corpo degli ingegneri, nonche' dal
Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito ove non compreso
nei tre suddetti Tenenti Generali;
d) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado e
piu' anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare
ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;
e) dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu'
anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non
ricopra l'incarico di ispettore logistico, qualora si
tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.
4. La commissione superiore di avanzamento della Marina
e' composta:
a) dal Capo di Stato Maggiore della Marina;
b) dall'Ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo
che non sia Capo di Stato Maggiore;
c) dagli Ammiragli di squadra che siano o siano stati
preposti al comando in capo di forze navali o al comando in
capo di dipartimento militare marittimo;
d) dall'ufficiale Ammiraglio piu' elevato in grado, o
piu' anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi
navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie
di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del
rispettivo corpo.
5. La commissione superiore di avanzamento
dell'Aeronautica e' composta:
a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica;
b) dai quattro Generali di squadra area piu' anziani
in ruolo che non ricoprano la carica di cui alla lettera a)
e che siano o siano stati preposti al comando operativo
delle forze aeree o a comandi di grande unita' ovvero ad
alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico
logistico o addestrativo;
c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado, o
piu' anziano, dell'Arma aeronautica ruolo delle armi o del
corpo del genio aeronautico, o del corpo di commissariato
aeronautico, o del corpo sanitario aeronautico, quando la
valutazione riguardi gli ufficiali della rispettiva Arma o
Corpo.
6. Il segretario generale del Ministero della difesa,
ovvero il vice segretario generale militare nel caso in cui
il segretario generale rivesta qualifica dirigenziale
civile, partecipa, quale componente, alla commissione di
vertice della Forza Armata di appartenenza, sempre che non
vi faccia gia' parte ai sensi dei commi 3, 4, 5. E'
obbligatoriamente consultato dalle commissioni di vertice
allorche' la valutazione riguardi ufficiali di Forza Armata
diversa in servizio presso uffici o organi dipendenti.
7. Il vice segretario generale militare del Ministero
della difesa, nonche' il sottocapo di Stato Maggiore della
difesa partecipano, quali componenti, alle commissioni
superiori di avanzamento della Forza Armata di
appartenenza, sempre che non vi facciano gia' parte, ai
sensi dei commi 3, 4, 5. Sono obbligatoriamente consultati
dalle commissioni superiori di avanzamento: il vice
segretario generale militare del Ministero della difesa
quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza
armata diversa da quella di appartenenza, in servizio
presso gli organi dell'area centrale tecnico
amministrativa; il sottocapo di Stato Maggiore della difesa
quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza
armata diversa da quella di appartenenza, in servizio
presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa.
8. Assume la presidenza della commissione superiore di
avanzamento il Capo di Stato Maggiore di Forza Armata o, in
caso di assenza o di impedimento, il tenente generale o
grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di
anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.
9. Relativamente alla valutazione degli ufficiali
dell'Arma dei Carabinieri si applicano gli articoli 12 e 13
della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive
modificazioni".



 
Art. 7
Modifica all'articolo 13
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "ufficiali del rispettivo ruolo." sono sostituite dalle seguenti: "ufficiali della rispettiva Arma o Corpo.".



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 13 (Commissioni ordinarie). - 1. La commissione
ordinaria di avanzamento dell'Esercito e' composta:
a) da un tenente generale, che la presiede;
b) da un maggior generale;
e) da cinque colonnelli del ruolo normale delle armi
di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni;
d) da un colonnello dell'Arma dei trasporti e dei
materiali o dei Corpi, quando la valutazione riguardi
ufficiali della predetta Arma o dei Corpi;
e) da un colonnello dei ruoli speciali delle Armi o
dei Corpi quando la valutazione riguardi ufficiali dei
predetti ruoli.
2. La commissione ordinaria di avanzamento della Marina
e' composta:
a) da un ammiraglio di squadra, che la presiede;
b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di
vascello;
c) da un ufficiale di grado non inferiore a capitano
di vascello del Corpo del genio navale, o delle armi
navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie
di porto, quando la valutazione riguardi ufficiali del
rispettivo Corpo.
3. La commissione ordinaria di avanzamento
dell'Aeronautica e' composta:
a) da un generale di squadra aerea, che la presiede;
b) da quattro ufficiali generali o colonnelli del
ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
c) da un ufficiale di grado non inferiore a
colonnello del ruolo normale delle armi dell'Arma
aeronautica, del Corpo del genio aeronautico, o di
commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, quando
la valutazione riguardi ufficiali della rispettiva Arma o
Corpo.
4. Alle commissioni ordinarie partecipa il direttore
generale detta direzione generale del personale militare,
esprimendo parere sull'idoneita' all'avanzamento. In caso
di assenza o di impedimento puo' essere rappresentato da un
ufficiale di grado non inferiore a colonnello, destinato
alla direzione generale, possibilmente appartenente alla
medesima Forza armata dell'ufficiale da valutare.
5. In caso di assenza o di impedimento del presidente
assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado ed,
a parita' di grado, il piu' anziano.
6. Relativamente alla valutazione degli ufficiali
dell'Arma dei Carabinieri si applica l'art. 16 della legge
12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni".



 
Art. 8
Modifica all'articolo 14
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole "Non puo' essere valutato per l'avanzamento" sono sostituite dalle seguenti: "Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento".
2. Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "in servizio permanente" sono soppresse.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 14 (Aliquote di ruolo e impedimenti alla
valutazione). - 1. L'ufficiale, per essere valutato per
l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve trovarsi
compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il
presente decreto non disponga altrimenti.
2. Non puo' essere valutato per l'avanzamento
l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di
Sottosegretario di Stato.
3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di
avanzamento l'ufficiale che sia rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o
sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa
derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dall'impiego
o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa
per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a
sessanta giorni.
4. Il personale militare che sia stato condannato con
sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni
per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti
contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero
lesivi del prestigio dell'amministrazione o dell'onore
militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento.
5. Quando eccezionalmente le autorita' competenti
ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del
giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione,
indicandone i motivi. All'ufficiale e' data comunicazione
della sospensione della valutazione e dei motivi che
l'hanno determinata".



 
Art. 9
Modifica all'articolo 15
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "Commissione superiore e la Commissione ordinaria" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione superiore, la Commissione ordinaria ed i superiori gerarchici" e le parole "legge 27 dicembre 1995" sono sostituite dalle parole "legge 28 dicembre 1995".



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 15 (Elementi di giudizio. Documentazione
caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi e
obbligatori). - 1. La commissione di vertice, la
commissione superiore, la commissione ordinaria ed i
superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento
sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione
caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto
della presenza dei particolari requisiti previsti
dall'articolo 8 e dell'eventuale frequenza del corso
superiore di Stato Maggiore Interforze, istituito con
decreto legislativo emanato in applicazione della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle
capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano
di vascello le competenti commissioni esprimono i giudizi
sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti
da uno speciale rapporto informativo del Ministero dei
trasporti e della navigazione per quanto attiene ai servizi
d'istituto di competenza di tale amministrazione.
3. Le commissioni hanno facolta' di interpellare
qualunque superiore di grado, in servizio, che abbia o
abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale".



 
Art. 10
Modifica all'articolo 21
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Il comma 4 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "4. Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneita' e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.".
2. Al comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "con anzianita' riferita all'anno dell'ultima valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta".



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 21 (Formazione delle aliquote di valutazione e
modalita' di valutazione). - 1. Il 31 ottobre di ogni anno,
il direttore generale della direzione generale del
personale militare, con apposite determinazioni, indica per
ciascuna Forza Armata, per ciascun grado e ruolo, gli
ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di
avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni
sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data
suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte
dagli articoli 19 e 20;
b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti
in quadro, salvo il disposto di cui al comma 2;
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche'
sono venute a cessare le cause che ne avevano determinato
la sospensione della valutazione o della promozione,
compresi gli ufficiali trovatisi nelle condizioni di cui
all'articolo 14, comma 2.
2. I tenenti colonnelli dei ruoli normali da valutare
per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote
formate sulla base delle anzianita' di grado, indicate
nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. Il
periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella
seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini
della valutazione dei tenenti colonnelli, inclusi nella
terza aliquota.
3. I capitani dei ruoli normali e speciali, gia'
valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado
di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro,
sono valutati l'anno successivo per la promozione ad
anzianita'.
4. Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento,
sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio
di non idoneita' e, qualora idonei ed iscritti in quadro,
sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale
sono stati valutati l'ultima volta.
5. Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non
idonei all'avanzamento, sono ulteriormente valutati nel
quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se
giudicati idonei e iscritti in quadro, promossi con
anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati
valutati l'ultima volta
6. Il direttore generale della direzione generale del
personale militare con proprie determinazioni indica,
altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per
l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni
prescritte dall'articolo 19, comma 1. Essi sono poi inclusi
nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva
alla data del raggiungimento delle predette condizioni".



 
Art. 11
Modifica all'articolo 23
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' richieste alla colonna 5 delle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto legislativo.".
2. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "Le promozioni" sono inserite le seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis".



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal
decreto qui pubblicato:
"Art. 23 (Promozioni annuali). - 1. Nei gradi in cui
l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni
fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle
1, 2 e 3 annesse al presente decreto.
1-bis. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con
decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita'
richieste alla colonna 5 delle tabelle 1, 2 e 3 annesse al
presente decreto legislativo.
2. Le promozioni di cui ai commi 1 e 1-bis sono
conferite con le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, salvo quanto
previsto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n.
804 e successive modificazioni".



 
Art. 12
Modifica all'articolo 26
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. All'articolo 26 il comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "1. I frequentatori dell'Accademia navale che abbiano completato con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono nominati guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianita' relativa degli ufficiali subalterni e' rideterminata secondo le modalita' stabilite dagli ordinamenti di Forza Arma.".



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 26 del decreto
legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 26 (Ufficiali subalterni della marina). - 1. I
frequentatori dell'Accademia navale che abbiano completato
con esito favorevole il terzo anno del ciclo formativo sono
nominati guardiamarina in servizio permanente. Fino al
completamento del ciclo formativo prescritto, l'anzianita'
relativa degli ufficiali subalterni e' rideterminata
secondo le modalita' stabilite dagli ordinamenti di Forza
Armata.
2. Gli ufficiali, che superino gli esami prescritti dal
ciclo formativo oltre i termini previsti, sono iscritti in
ruolo dopo i parigrado che hanno superato gli esami nelle
sessioni ordinarie.
3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per
motivi di salute, riconosciuti con determinazione
ministeriale, superino gli esami prescritti dal ciclo
formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che
ad essi sarebbe spettato se li avessero superati nei tempi
previsti.
4. Gli ufficiali idonei in attitudine professionale che
non abbiano completato gli studi per uno degli anni del
ciclo formativo sono ammessi a completarli nell'anno
successivo purche' non ne abbiano gia' ripetuto uno negli
anni precedenti. In tal caso essi transitano nel corso
successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei
parigrado del corso cui sono aggregati, assumendone la
stessa anzianita' assoluta.
5. Fermo restando quando previsto dall'art. 65,
comma 5, gli ufficiali che per la seconda volta non abbiano
completato gli studi prescritti per uno degli anni del
ciclo formativo, o non siano stati ammessi a completarli
nell'anno successivo per i motivi indicati al comma 4,
possono essere trasferiti, purche' idonei in attitudine
professionale, anche in soprannumero, con il primo grado e
con la propria anzianita', nel ruolo speciale dei
rispettivi Corpi con le modalita' indicate dal comma 1,
lettera b), dell'art. 5. Essi sono iscritti in tali ruoli
dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita'
assoluta.
6. La nomina a Guardiamarina decorre, ai soli fini
giuridici, alla data di acquisizione del grado aspirante".



 
Art. 13
Modifica all'articolo 27
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "gli studi applicativi" sono sostituite dalle seguenti: "il ciclo formativo".
2. Al comma 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, dopo le parole: "Gli ufficiali" sono inserite le seguenti: "dei ruoli normali, per i quali sia previsto il completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie".
3. Al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "il giorno precedente il compimento del quarto anno di permanenza nel grado," sono sostituite dalle seguenti: "il giorno precedente il compimento dell'anzianita' minima prevista dal presente decreto per l'avanzamento al grado superiore,".



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto
legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 27 (Ufficiali subalterni della Marina -
Conseguimento del diploma di laurea). - 1. Gli ufficiali
subalterni dei ruoli normali debbono completare il ciclo
formativo e conseguire il diploma di laurea secondo le
modalita' entro il periodo prescritto dagli ordinamenti di
Forza Armata.
2. Gli ufficiali dei ruoli normali, per i quali sia
previsto il completamento dell'iter di studi presso
strutture universitarie che non abbiano conseguito il
diploma di laurea entro il periodo prescritto possono
avanzare circostanziata domanda intesa ad ottenere un
proroga di durata non superiore a dodici mesi.
L'Amministrazione ha facolta' di accogliere le domande,
previsto esame, da parte di una apposita commissione
nominata con decreto ministeriale, del curriculum di studi
e degli elementi desunti dalla documentazione valutativa.
Gli ufficiali, qualora fruiscano di una proroga di durata
superiore a tre mesi, transitano nel corso successivo e
sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado del
corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita'
assoluta.
3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea
con ritardo per motivi di salute riconosciuti con
determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo al posto
che ad essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei
tempi previsti.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 65,
comma 5, gli ufficiali, che conseguano la laurea nel
periodo prescritto o che non siano stati ammessi al periodo
di proroga, possono essere trasferiti, anche in
soprannumero, con il proprio grado e con la propria
anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi in
applicazione di quanto previsto al comma 1, lettera b),
dell'art. 5. Essi sono iscritti in tali ruoli dopo i pari
grado in possesso della stessa anzianita' assoluta.
5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali
viene stabilito, con determinazione Ministeriale, il nuovo
ordine di anzianita' il giorno precedente il compimento
dell'anzianita' minima prevista dal presente decreto per
l'avanzamento al grado superiore, in base all'attitudine
professionale ed al rendimento in servizio valutai per
ciascun ufficiale dalla Commissione ordinaria di
avanzamento. Con apposito decreto ministeriale sono
stabilite le modalita' della predetta valutazione".



 
Art. 14
Modifica all'articolo 28
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo la parola: "corso" sono aggiunte le seguenti: "secondo le modalita' previste dal piano degli studi dell'Accademia Aeronautica".
2. Al comma 3 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, le parole: "elaborato secondo le norme regolamentari dell'Accademia Aeronautica, ridotto in centesimi, e del punto, espresso in centesimi attribuito all'ufficiale al completamento degli studi previsti nell'ultimo anno di corso." sono sostituite dalle seguenti: "e del punto attribuito all'ufficiale al completamento degli studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo le norme regolamentari dell'Accademia Aeronautica.".
3. Al comma 6 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "dell'ultimo anno di corso" sono sostituite dalle seguenti: "al termine dell'ultimo anno di corso con le modalita' definite dagli Istituti di formazione di Forza Armata".
4. I commi 7 e 8 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono sostituiti dai seguenti: "7. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completino gli studi sono trasferiti d'autorita', con il proprio grado e la propria anzianita', previo parere favorevole della Commissione ordinaria d'avanzamento:
a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo naviganti normale una volta conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare;
b) nel ruolo speciale delle armi, se non hanno conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore militare, tramutando gli obblighi di ferma assunti in precedenza con quelli previsti dall'articolo 7, comma 2, con decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;
c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle Armi e dei Corpi.
8. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che abbiano completato gli studi senza conseguire il brevetto di pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti d'autorita', con il proprio grado e la propria anzianita', nel ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui all'articolo 7, comma 2, in luogo di quella precedentemente assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado ed anzianita' iscritti in ruolo e' stabilito sulla base del punteggio di merito elaborato ai sensi del comma 3. Ai fini della promozione ad anzianita' si computa l'anzianita' complessiva maturata nel grado.".
5. Al comma 9 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "trasferiti a domanda" sono inserite le seguenti: "previo parere favorevole espresso da parte di un'apposita commissione,".



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto
legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 28. (Sottotenenti dell'areonautica). - 1. I
Sottotenenti dei ruoli normali sono tratti dai
frequentatori dell'Accademia Aeronautica che abbiano
completato con esito favorevole il terzo anno di corso
secondo le modalita' previste dal piano degli studi
dell'Accademia Aeronautica.
2. Gli Ufficiali dei ruoli normali debbono completare
gli studi accademici e conseguire il diploma di laurea
entro i periodi prescritti dal piano degli studi della
Accademia Aeronautica.
3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completino
l'ultimo anno di corso entro il periodo prescritto dal
piano degli studi dell'Accademia Aeronautica il nuovo
ordine di anzianita' viene determinato, con decreto
ministeriale, in base alla somma del punto complessivo di
classifica riportato per la nomina a Sottotenente, e del
punto attribuito all'ufficiale al completamento degli
studi, entrambi ridotti in centesimi ed elaborati secondo
le norme regolamentari dell'Accademia Aeronautica.
4. Gli ufficiali che superino gli esami dell'ultimo
anno del corso regolare nelle sessioni successive alla
prima sono scritti in ruolo dopo i pari grado che hanno
superato detti esami nella precedente sessione.
5. Gli ufficiali che, per motivi di servizio
riconosciuti con determinazione ministeriale o per motivi
di salute, frequentino l'ultimo anno di corso con ritardo,
qualora superino gli studi previsti, sono iscritti in ruolo
al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato
il corso al loro turno.
6. Gli ufficiali che non abbiano completato gli studi
al termine dell'ultimo anno di corso con le modalita'
definite dagli Istituti di formazione di Forza Armata sono
ammessi a completarli nell'anno successivo. In tale caso
essi transitano al corso successivo a quello di
appartenenza e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari
grado appartenente al corso al quale sono transitati,
assumendone la stessa anzianita' assoluta.
7. Gli ufficiali dei ruoli normali che non completino
gli studi sono trasferiti d'autorita', con il proprio grado
e la propria anzianita', previo parere favorevole della
Commissione ordinaria d'avanzamento:
a) nel ruolo naviganti speciale, mantenendo gli
obblighi di ferma contratti, se appartenenti al ruolo
naviganti normale una volta conseguito il brevetto di
pilota militare o di navigatore militare;
b) nel ruolo speciale delle armi, se non hanno
conseguito il brevetto di pilota militare o di navigatore
militare, tramutando gli obblighi di ferma assunta in
precedenza con quelli previsti dall'art. 7, comma 2 con
decorrenza dalla data di nomina ad aspiranti ufficiali;
c) nei ruoli speciali, mantenendo gli obblighi di
ferma contratti, se appartenenti ai ruoli delle Armi e dei
Corpi.
8. Gli ufficiali del ruolo naviganti normale che
abbiano completato gli studi conseguire il brevetto di
pilota militare o di navigatore militare sono trasferiti
d'autorita', con il proprio grado e la propria anzianita'
di ruolo normale delle armi, tramutando la ferma di cui
all'art. 7, comma 2, in luogo di quella precedentemente
assunta. L'ordine di precedenza rispetto ai pari grado ed
anzianita' iscritti in ruolo e' stabilito sulla base del
punteggio di merito elaborato ai sensi del comma 3. Ai fini
della promozione ad anzianita' si computa l'anzianita'
complessiva maturata del grado.
9. I frequentatori dei corsi regolari destinati al
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del
ruolo naviganti normale, divenuti non idonei al volo dopo
l'inizio della prima sessione di esami del primo anno
accademico, possono essere trasferiti a domanda previsto
parere favorevole espresso da parte di un'apposita
commissione, nei corrispondenti corsi regolari di accademia
per ufficiali del ruolo normale delle armi ovvero dei ruoli
normali dei Corpi, in relazione alla corrispondenza degli
esami sostenuti con quelli previsti per il nuovo corso.
10. Gli ufficiali di cui al comma 7, che non siano
trasferiti nei ruoli speciali cessano dal servizio
permanente e sono collocati nella categoria del congedo in
qualita' di ufficiali di complemento del ruolo di
appartenenza ovvero del ruolo speciale delle armi, qualora
non siano in possesso del brevetto di pilota o di
navigatore militare.
11. Fermo restando quanto previsto dall'art. 65,
comma 5, ove non esistano vacanze nei nuovi ruoli, gli
ufficiali sono trasferiti in soprannumero e l'eccedenza e'
riassorbita al verificarsi della prima vacanza.
L'avanzamento nel nuovo ruolo non puo' avere decorrenza
anteriore alla data di trasferimento.
12. La nomina a Sottotenente decorre, ai soli fini
giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di
aspirante".



 
Art. 15
Modifica all'articolo 29
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "1. Gli ufficiali che non abbiano presentato domanda di transito nei ruoli speciali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), ovvero non vi possano transitare ai sensi del medesimo articolo 5, comma 1, lettera b), dell'articolo 26, comma 5, ovvero dell'articolo 28, comma 7, sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.".



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto
legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 29. (Mancato transito o inidoneita'). - 1. Gli
ufficiali che non abbiano presentato domanda di transito
nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 5, comma 1,
lettera b) ovvero non vi possano transitare ai sensi del
medesimo art. 5, comma 1, lettera b), dell'art. 26 comma 5
ovvero dell'art. 28, comma 7, sono collocati nella
categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma
contratta.
2. Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami
prescritti ai fini dell'avanzamento sono ammessi a
ripeterli. Qualora non li dovessero nuovamente superare,
possono richiedere, a domanda, di ripeterli per una sola
volta dopo che siano trascorsi almeno tre anni dal mancato
superamento.
3. Gli ufficiali fino al grado di maggiore compreso che
non dovessero superare le ulteriori prove concesse ai sensi
del comma 2 sono inclusi nelle aliquote di valutazione per
l'avanzamento non appena siano in possesso dei requisiti
minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 39".



 
Art. 16
Modifica all'articolo 30
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono sostituiti dai seguenti: "7. Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, del ruolo normale o speciale dell'Arma dei trasporti e materiali dell'Esercito e del ruolo normale o speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, fino al grado di capitano o grado corrispondente, che abbiano perso gli specifici requisiti richiesti per tali ruoli, sono trasferiti ad altro ruolo, o all'interno del ruolo di appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la professionalita' e le idoneita' accertate, con il grado e le anzianita' possedute.
8. Il personale di cui al comma 7 e' iscritto nei nuovi ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianita' di grado. I requisiti fisici minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, nonche' per gli ufficiali del ruolo normale e speciale dell'Arma dei trasporti e materiali sono stabiliti dagli ordinamenti di Forza armata. Con distinti decreti del Ministro della difesa sono indicati i limiti e le modalita' dei trasferimenti degli ufficiali di cui al comma 7. Per la Marina militare il decreto e' adottato d'intesa con il Ministero dei trasporti e della navigazione.
9. Gli ufficiali dei ruoli naviganti normale o speciale dell'Arma Aeronautica fino al grado di colonnello, divenuti permanentemente non idonei al volo, sempre che conservino l'idoneita' al servizio militare incondizionato, sono trasferiti rispettivamente nei ruoli normale o speciale delle armi dell'Arma Aeronautica con il grado e l'anzianita' posseduti e mantenendo gli obblighi di ferma contratti. Essi sono iscritti nei nuovi ruoli dopo l'ultimo dei pari grado avente la medesima anzianita' di grado.".



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto
legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 30 (Transito tra ruoli). - 1. L'amministrazione
della difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed
esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli
speciali nei corrispondenti ruoli normali, qualora dopo le
immissioni in ruolo e le promozioni annuali al grado
superiore esistano vacanze nell'organico degli ufficiali
inferiori del ruolo normale.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare i
tenenti ed i capitani che alla data di scadenza del bando
abbiano:
a) un'eta' non superiore a 38 anni;
b) conseguito il diploma di laurea;
c) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non
inferiore ad "eccellente .
3. I tenenti ed i capitani trasferiti per concorso nei
ruoli normali conservano l'anzianita' posseduta e sono
iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado avente la
medesima anzianita' di grado.
4. I capitani dei ruoli speciali dell'Esercito che non
abbiano partecipato o superato i concorsi di cui al comma 1
possono essere ammessi, previo concorso per titoli ed
esami, al corso di stato maggiore. Gli ufficiali transitati
nei ruoli speciali ai sensi dell'art. 25, commi 3 e 6, non
sono ammessi al corso di stato maggiore, ancorche' in
possesso del diploma di laurea.
5. Al concorso di cui al comma 4 possono partecipare i
capitani che alla data di scadenza del bando abbiano:
a) un'eta' non superiore a 38 anni;
b) conseguito il diploma di laurea;
c) abbiano espletato i periodi di comando o di
attribuzioni specifiche previsti per i corrispondenti ruoli
normali;
d) riportato negli ultimi tre anni una qualifica non
inferiore ad "eccellente .
6. I capitani di cui al comma 4 che superino il corso
di stato maggiore sono iscritti nel ruolo normale
corrispondente a quello di provenienza con l'anzianita' di
grado posseduta dopo l'ultimo pari grado avente la medesima
anzianita' di grado. Coloro che non superino il corso
permangono nel ruolo speciale.
7. Gli ufficiali del ruolo normale o speciale delle
Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni, dei molo normale o speciale dell'Arma dei
trasporti e materiali dell'Esercito e del ruolo normale o
speciale del Corpo di stato maggiore della Marina, fino al
grado di capitano o grado corrispondente, che abbiano perso
gli specifici requisiti richiesti per tali ruoli, sono
trasferiti ad altro ruolo, o all'interno del ruolo di
appartenenza ad altra arma, compatibilmente con la
professionalita' e le idoneita' accertate, con il grado e
le anzianita' possedute.
8. Il personale di cui al comma 7 e' iscritto nei nuovi
ruoli o nella nuova arma dopo l'ultimo dei pari grado
avente la medesima anzianita' di grado. I requisiti fisici
minimi per gli ufficiali del ruolo normale e speciale delle
armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e
trasmissioni, nonche' per gli ufficiali del molo normale e
speciale dell'Arma dei trasporti e materiali sono stabiliti
dagli ordinamenti di Forza Armata. Con distinti decreti del
Ministro della difesa sono indicati i limiti e le modalita'
dei trasferimenti degli ufficiali di cui al comma 7. Per la
Marina Militare il decreto e' adottato d'intesa con il
Ministero dei trasporti e della navigazione.
9. Gli ufficiali dei ruoli naviganti normale o speciale
dell'Arma aeronautica fino al grado di Colonnello, divenuti
permanentemente non idonei al volo, sempre che conservino
l'idoneita' al servizio, militare incondizionato, sono
trasferiti rispettivamente nei ruoli normale o speciale
delle armi dell'arma aeronautica con il grado e
l'anzianita' posseduti e mantenendo gli obblighi di ferma
contratti. Essi sono iscritti nei nuovi ruoli dopo l'ultimo
dei pari grado avente la medesima anzianita' di grado.
10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 65, comma
5, qualora nei predetti ruoli, non vi siano posti
disponibili, l'ufficiale e' trasferito in soprannumero e
l'eccedenza e' riassorbita al verificarsi della prima
vacanza. Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire
nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore alla
data del trasferimento.
11. Nei casi di transito tra ruoli sono considerati
validi ai fini dell'avanzamento i periodi di comando, di
attribuzioni specifiche e di servizio prestati nel ruolo di
provenienza".



 
Art. 17
Modifica all'articolo 37
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole "sono sostituite" sono inserite le seguenti: ", con esclusione dell'Arma dei carabinieri,".



Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 37 del decreto
legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 37 (Limiti di eta' per il collocamento in
congedo. Gradi di vertice). - 1. Le tabelle n. 1, 2 e 3
annesse alla legge 10 aprile 1954, n. 113, cosi' come
modificate dalle tabelle A, B e C annesse alla legge
27 dicembre 1990, n. 404 , e indicate nell'art. 7 della
stessa legge, sono sostituite, con esclusione dell'Arma dei
Carabinieri, dalle tabelle 4, 5 e 6 annesse al presente
decreto.
2. L'Ufficiale Generale o Ammiraglio nominato Capo di
Stato Maggiore della difesa e' promosso, con decorrenza
dalla data della nomina, al grado di Generale, o
corrispondente, previsto dalla tabella A allegata al
presente decreto.
3. La promozione al grado di Generale o grado
corrispondente puo' essere conferita esclusivamente
all'Ufficiale Generale o Ammiraglio di cui al comma 2.
4. Gli ufficiali Generali o Ammiragli nominati Capi di
Stato Maggiore, della difesa o di Forza Armata, ovvero
Segretario Generale direttore nazionale degli Armamenti del
Ministero della difesa, durano in carica non meno di due
anni.
5. Gli ufficiali Generali o Ammiragli di cui al comma
4, qualora raggiunti dai limiti di eta', sono richiamati
d'autorita' fino al termine del mandato".



 
Art. 18
Modifica all'articolo 38
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "anzianita' di grado da capitano." sono aggiunte le seguenti: "Ferme restando le dotazioni complessive di ciascun grado di ogni Forza armata, sono altresi inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado di maggiore i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianita' di servizio dalla nomina a tenente.".
2. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 8 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento.".
3. Al comma 9 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "di quattro anni per i maggiori" sono inserite le seguenti: ", senza effetto sul trattamento economico percepito".



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto
legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 38 (Ufficiali dei ruoli tecnici). - 1. Dalla data
di entrata in vigore del presente decreto non sono piu'
alimentati il ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito,
il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina ed
il ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica, previsti
dall'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, nonche' il
ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle
capitanerie di porto di cui all'art. 6 della legge 6 agosto
1991, n. 255.
2. Gli ufficiali dei predetti ruoli in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto vi
permangono ad esaurimento.
3. L'avanzamento al grado di capitano ed al grado di
maggiore ha luogo ad anzianita'. Nelle aliquote di
valutazione sono inclusi gli ufficiali aventi
rispettivamente cinque anni di anzianita' di grado da
tenente e sette anni di anzianita' di grado da capitano.
Ferme restando le dotazioni complessive di ciascun grado di
ogni Forza Armata, sono altresi' inseriti nell'aliquota di
avanzamento al grado di maggiore i capitani che abbiano
maturato complessivamente dodici anni di anzianita' di
servizio dalla nomina a tenente.
4. Per l'anno 1998, fatti salvi i quadri di avanzamento
a scelta e le relative aliquote di valutazione, sono
formate per gli ufficiali di cui al comma 1 aliquote
suppletive di valutazione per l'avanzamento ad anzianita'
ai gradi di capitano e di maggiore che comprendono gli
ufficiali appartenenti ai predetti ruoli aventi anzianita'
di grado pari o superiore rispettivamente a sei anni per i
tenenti e ad otto anni per i capitani. Gli ufficiali
inclusi nel quadro suppletivo di avanzamento sono iscritti
in ruolo dopo quelli inclusi nel quadro di avanzamento a
scelta.
5. A partire dall'anno 1999 le aliquote di valutazione
per l'avanzamento ai gradi di capitano e di maggiore
comprendono gli ufficiali appartenenti ai predetti ruoli
aventi le anzianita' di grado di cui al comma 3.
6. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono inclusi nelle aliquote di
valutazione per l'avanzamento ad anzianita' al grado di
maggiore anche i capitani con sei anni di anzianita' di
grado purche' abbiano maturato 35 anni di servizio militare
comunque prestato.
7. Per ciascuna Forza Armata le consistenze complessive
dei ruoli speciali e dei ruoli previsti dall'art. 53 della
legge 10 maggio 1983, n. 212, non possono eccedere le
dotazioni organiche dei ruoli speciali fissate dal presente
decreto.
8. Finche' non siano raggiunte nei gradi di tenente, di
capitano e di maggiore dei ruoli speciali i volumi organici
fissati dal presente decreto, e' consentito il transito,
per concorso per titoli ed esami, nei ruoli speciali con il
grado di tenente, di capitano e di maggiore degli ufficiali
diplomati appartenenti ai ruoli di cui al comma 1. Per la
partecipazione ai concorsi e' richiesto il possesso di una
anzianita' minima di grado rispettivamente di due anni per
i Tenenti, di tre anni per i Capitani e di quattro anni per
i Maggiori.
8-bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai
sensi del comma 8 non possono conseguire nei nuovi moli
promozioni con decorrenza anteriore a quella del
trasferimento.
9. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai
vincitori dei concorsi e' applicata una detrazione di
anzianita' di due anni per i Tenenti, di tre anni per i
Capitani e di quattro anni per i Maggiori, senza effetto
sul trattamento economico percepito. Effettuati gli
avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori
dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di
grado rideterminata ed, a parita' di anzianita', secondo
l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado
dei moli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di
servizio da ufficiale.
10. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al
comma 8 non devono aver superato i limiti di eta' per la
cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di
capitano e di maggiore dei ruoli speciali".



 
Art. 19
Modifica all'articolo 39
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "sono considerate alternative" sono aggiunte le seguenti: "ed i conseguenti effetti giuridici ed economici operano a decorrere dalla data delle predette rideterminazioni, e comunque non prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.".
2. Al comma 8 dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "detrazione di anzianita' di tre anni" sono inserite le seguenti: "senza effetto sul trattamento economico percepito".
3. All'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, a 490, dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: "9-bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento.".



Nota all'art. 19:
Si riporta il testo dell'art. 39 del decreto
legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui'
pubblicato:
- Art. 39. (Ufficiali appartenenti ai ruoli ad
esaurimento in servizio permanente). - 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, nelle
aliquote di valutazione per la promozione a maggiore degli
ufficiali dei ruoli ad esaurimento transitati in servizio
permanente ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre
1990, n. 404, sono inclusi gli ufficiali che abbiano
compiuto undici anni di permanenza nel grado di capitano, a
condizione che abbiano diciotto anni di anzianita' di
servizio.
2. I maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui
al comma 1 sono promossi, se idonei al grado superiore dopo
cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che
abbiano ventidue anni di anzianita' di servizio.
3. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il grado di tenente
colonnello, o grado corrispondente, l'anzianita' di grado
e' rideterminata con le modalita' di cui al comma 3-bis
dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto
dall'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n.
404, qualora non abbiano conseguito, ancorche' nei gradi
inferiori, rideterminazioni di anzianita' ad altro titolo
ed abbiano almeno ventidue anni di anzianita' di servizio.
4. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il grado di maggiore, o
grado corrispondente, l'anzianita' di grado e'
rideterminata con le modalita' di cui al comma 3-bis
dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, aggiunto
dall'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n.
404, qualora non abbiano conseguito, ancorche' nei gradi
inferiori, rideterminazioni di anzianita' ad altro titolo
ed abbiano almeno diciotto anni di anzianita' di servizio.
5. Le rideterminazioni di anzianita' di cui ai commi 3
e 4 sono considerate alternative ed i conseguenti effetti
giuridici ed economici operano a decorrere dalla data delle
predette rideterminazioni, e comunque non prima
dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
6. Nei confronti degli ufficiali dei ruoli speciali
che, a seguito delle rideterminazioni di anzianita' di cui
ai commi 3 e 4, sarebbero promossi al grado superiore dopo
i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento aventi
uguale anzianita' di servizio da ufficiale, si applicano
per una sola volta le disposizioni dell'art. 24, comma 4,
della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'art. 11 della
legge 27 dicembre 1990, n. 404. L'ultimo periodo del comma
1 dell'art. 11 della predetta legge n. 404 del 1990, non
opera nei confronti delle rideterminazioni di anzianita'
degli ufficiali in servizio permanente da qualunque causa
determinate.
7. Finche' non siano raggiunti nei gradi di maggiore e
di tenente colonnello dei ruoli speciali i volumi organici
fissati dal presente decreto, e' consentito il transito,
per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli
speciali con il grado di maggiore ai maggiori aventi una
anzianita' di grado non inferiore a tre anni. E' parimenti
consentito il transito, per concorso per titoli ed esami,
nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di tenente
colonnello ai tenenti colonnelli aventi una anzianita' di
grado non inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni
di anzianita' di servizio.
8. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai
vincitori dei concorsi e' applicata una detrazione di
anzianita' di tre anni senza effetto sul trattamento
economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari
dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono
scritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata
per effetto della predetta detrazione di anzianita' e,
parita' di anzianita' di grado, secondo l'ordine della
graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli
speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio.
9. Agli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai
sensi del comma 7 non si applicano le disposizioni di cui /
all'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224 ed
all'art. 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404.
Art. 9-bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali
ai sensi del comma 7 non possono conseguire nei nuovi moli
promozioni con decorrenza anteriore a quella del
trasferimento".



 
Art. 20
Modifica all'articolo 40
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Il comma 4 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "4. La promozione di cui al comma 3 non e' ricompresa tra quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 1o luglio dell'anno dell'avvenuta promozione dell'interessato e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.".
2. Il comma 6 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, siano stati assolti con sentenza definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale procedimento disciplinare. La valutazione o il rinnovo del giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione dell'impedimento.".
3. Al comma 12 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza, l'eccedenza di cui al comma 4 viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza utile a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello della rinnovazione del giudizio, previa attribuzione delle promozioni tabellari, e comunque entro il 31 dicembre di tale anno. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.".



Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 40 del decreto
legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
Art. 40 (Giudizi di avanzamento. Commissioni di
controllo). - 1. Il giudizio di avanzamento a scelta si
articola in due fasi. La prima fase e' diretta ad
accertare, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge
12 novembre 1955, n. 1137, l'idoneita' di ciascun ufficiale
all'adempimento delle funzioni del grado superiore. La
seconda fase e' caratterizzata dall'applicazione dei
criteri di cui agli articoli 25, comma 2, e 26 della legge
12 novembre 1955, n. 1137, come integrato e modificato
dall'art. 10, comma 5, del presente decreto.
2. L'attribuzione dei punteggi rappresenta la sintesi
del giudizio di merito assoluto espresso dalle commissioni
di avanzamento nei confronti degli ufficiali idonei.
3. Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento
annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso
giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale
l'avanzamento ha luogo ad anzianita', se giudicato idoneo,
e' promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli
sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a
suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale
l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e
riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso
qualora attribuito in una precedente graduatoria, e'
promosso al grado superiore con l'anzianita' che gli
sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo
tempo.
4. La promozione di cui al comma 3 non e' ricompresa
fra quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il
giudizio. Qualora non sussista vacanza nelle dotazioni
organiche o nei numeri massimi del grado in cui deve essere
effettuata la promozione, l'eventuale eccedenza,
determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al
verificarsi della prima vacanza successiva al 1o luglio
dell'anno dell'avvenuta promozione dell' interessato e
comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello
in cui viene rinnovato il giudizio. Qualora entro tale data
non si siano veriflcate vacanze, le eccedenze sono
assorbite con le modalita' di cui all'art. 7 della legge
10 dicembre 1973, n. 804.
5. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che
abbia superato il limite di eta' del grado conseguito
ovvero che raggiunga il limite di eta' prima del compimento
del periodo di comando o di attribuzioni specifiche
prescritto per l'avanzamento, non sono richiesti i
requisiti di cui agli articoli 19 e 20.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si
applicano anche agli ufficiali che', imputati in
procedimento penale, siano stati assolti con sentenza
definitiva, fatta salva la definizione dell'eventuale
procedimento disciplinare. La valutazione o il rinnovo del
giudizio va effettuato entro sei mesi dalla cessazione
dell'impedimento.
7. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli
organi competenti entro sei mesi dall'annullamento
d'ufficio o dalla notifica all'amministrazione competente
della pronuncia giurisdizionale che ha annullato la
precedente valutazione. Qualora il giudizio contenga
elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro
del ricorrente, non e' necessario procedere ad una nuova
valutazione. In tal caso il Ministro competente provvede
d'ufficio agli adempimenti per la promozione del
ricorrente.
8. E¨ istituita una Commissione di controllo
dell'operato delle commissioni di avanzamento competente a
verificare le procedure dei giudizi d'avanzamento annullati
d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso
giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica.
9. La Commissione e' costituita da cinque membri
nominati con decreto del Ministro della Difesa, di cui
quattro scelti tra magistrati amministrativi, contabili ed
avvocati dello Stato ed uno tra alti ufficiali delle tre
Forze Armate in congedo, della categoria dell'ausiliaria,
con obbligo di astensione qualora abbia partecipato alle
commissioni di avanzamento il cui operato sia oggetto di
verifica. La Commissione elegge tra i propri componenti il
presidente, dura in carica tre anni e delibera, salvo i
casi di astensione di cui al presente comma, con la
presenza di tutti i suoi componenti, ai quali e'
corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare e'
determinato con decreto del Ministro della Difesa, di
concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; agli oneri connessi
all'applicazione della presente disposizione, si provvede
nell'ambito degli stanziamenti dello stato di previsione
del Ministero della Difesa.
10. Il Ministro della Difesa, in presenza di giudizi di
avanzamento annullati, puo' convocare la Commissione di cui
al comma 8 affinche' accerti:
a) la regolarita' delle attivita' e delle valutazioni
delle commissioni di avanzamento, anche rispetto ai giudizi
espressi sulla base delle risultanze della documentazione
caratteristica del personale valutato;
b) la coerenza, in sede di rinnovazione del giudizio,
delle attivita' e delle valutazioni delle commissioni di
avanzamento rispetto alle decisioni di accoglimento dei
ricorsi.
11. La Commissione di cui al comma 8 e' attivata anche
in caso di promozione di ufficiali definitivamente
condannati per delitto non colposo. La stessa Commissione
riferisce al Ministro della Difesa in ordine agli
accertamenti svolti entro sessanta giorni dall'incarico,
anche al fine della successiva individuazione ed adozione
di idonei provvedimenti correttivi.
12. Le norme di cui al presente articolo si applicano
anche agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo
della Guardia di Finanza, Per il Corpo della Guardia di
Finanza e' istituita una autonoma commissione di controllo
alla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 8,
9, 10 e 11. In tale caso, le attribuzioni conferite al
Ministro della Difesa sono riferite al Ministro delle
Finanze e l'alto ufficiale di cui al comma 9 e' individuato
tra quelli in congedo, della categoria dell'ausiliaria,
della Guardia di Finanza. Per l'Arma dei Carabinieri e per
il Corpo della Guardia di Finanza, l'eccedenza di cui al
comma 4 viene riassorbita al verificarsi della prima
vacanza utile a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo
a quello della rinnovazione del giudizio, previa
attribuzione delle promozioni tabellari, e comunque entro
il 31 dicembre di tale anno. Qualora entro tale data non si
siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con
le modalita' di cui all'art. 7 della legge 10 dicembre
1973, n. 804".
- La legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante "Norme per
l'attuazione dell'art. 16-quater della legge 18 marzo 1968,
n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge
28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi
di polizia dello Stato", e' pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana del 22 dicembre 1973,
n. 329; si riporta il testo dell'art. 7:
"Art. 7. Le eccedenze che si dovessero verificare,
rispetto al numero massimo di cui al precedente art. 3. nei
gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il
collocamento in aspettativa per riduzione di quadri
dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano ed, a parita di
eta', dell'ufficiale meno anziano nel grado, se colonnello
ovvero dell'ufficiale pi'u anziano in grado ed, a parita'
di anzianita, dell'ufficiale anagraficamente piu' anziano,
se generale e secondo il seguente ordine:
ufficiali a disposizione giudicati non idonei
all'avanzamento nel servizio permanente effettivo;
ufficiali promossi nella posizione di "a
disposizione";
ufficiali a disposizione giudicati idonei
all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non
iscritti in quadro;
ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma
dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dei
sesso comma dell'art. 37 della legge 13 dicembre 1965, n.
1366;
ufficiali in servizio permanente effettivo in
soprannumero per effetto dell'art. 48 della legge
12 novembre 1955, n. 1137 (9). e dell'art. 37 della legge
13 dicembre 1965, n. 1366;
ufficiali in servizio permanente effettivo.
Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in
aspettativa gli ufficiali che ricoprano la carica di capo
di stato maggiore della difesa o di capo di stato maggiore
di forza armata o di segretario generale del Ministero
della difesa.
Agli ufficiali di cui al primo comma del presente
articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa
competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro
quinti del trattamento economico previsto dall'art. 5 della
presente legge.
Il relativo trattamento di quiescenza verra' comunque
liquidato sulla base dell'intero trattamento economico
previsto dal citato art. 8.
Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal
limite di eta', allo scadere dei due anni di aspettativa
gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo
cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della
liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita
sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la
frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la
data di cessazione del servizio permanente e quella del
raggiungimento del limite di eta', in aggiunta a qualsiasi
altro beneficio spettante.
Agli ufficiali di cui ai precedente comma sono
concesse, inoltre. le indennita' di cui agli articoli 67 e
68 della legge 10 aprile 1954, numero 113, e agli
articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.
Gli ufficiali che debbono essere collocati in
aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio
permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si
applicano le disposizioni di cui ai precedenti quinto e
sesto comma.
La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dal
pagamento delle indennita' di buonuscita, per
l'applicazione del precedente quinto comma e del quinto
comma del successivo art. 17 della presente legge, fara'
carico al Ministero del tesoro".



 
Art. 21
Modifica all'articolo 54
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. All'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali di complemento dell'Arma Aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio o dalla navigazione aerea, vengono trasferiti, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica, mantenendo la ferma precedentemente contratta.
4-ter. Ferme restando le dotazioni organiche stabilite nel presente decreto il Ministero della difesa ha facolta' di indire annualmente concorsi per titoli ed esami per l'immissione degli ufficiali di complemento di cui all'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica. I concorsi vengono espletati secondo le modalita' di cui agli articoli 19 e 20 della predetta legge 19 maggio 1986, n. 224.
4-quater. All'atto del transito nel ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica degli ufficiali di cui al precedente comma 4-ter, e' applicata una detrazione d'anzianita' di due anni, senza effetto sul trattamento economico percepito. I vincitori dei concorsi sono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata ed a parita' di anzianita' secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di grado.
4-quinquies. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e' abrogato.".



Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 54 del d.lgs. n.
490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 54 (Transito nel ruolo speciale delle Armi
dell'Arma aeronautica). - 1. Gli ufficiali fino al grado di
tenente colonnello appartenenti al ruolo normale delle Armi
dell'Arma aeronautica possono presentare domanda
irrevocabile di transito nel rispettivo ruolo speciale
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello
appartenenti al ruolo speciale del Corpo del genio
aeronautico, in possesso dell'abilitazione di equipaggio
fisso di volo ed impiegati nelle specifiche funzioni presso
un'unita' di volo, possono presentare domanda irrevocabile
di transito nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma
aeronautica entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. I vincitori dei concorsi per la nomina a
sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma
aeronautica ruolo servizi, pubblicati prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, sono immessi nel
ruolo normale delle Armi dell'aeronautica. Gli stessi
possono presentare domanda irrevocabile di transito nel
rispettivo ruolo speciale entro 180 giorni dalla data di
nomina in servizio permanente effettivo.
4. Gli ufficiali trasferiti mantengono il grado, la
posizione di stato e l'anzianita' assoluta e relativa
posseduta. L'ordine di iscrizione in ruolo viene effettuato
ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954,
n. 113 e successive modificazioni.
4-bis. All'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n.
224, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali
di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti,
reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi
motivo sono stati esonerati dal pilotaggio o dalla
navigazione aerea, vengono trasferiti, con il grado e
l'anzianita' posseduti, nel ruolo speciale delle armi
dell'Arma Aeronautica, mantenendo la ferma precedentemente
contratta.
4-ter. Ferme restando le dotazioni organiche stabilite
nel presente decreto il Ministero della difesa ha facolta'
di indire annualmente concorsi per titoli ed esami per
l'immissione degli ufficiali di complemento di cui
all'articolo 13 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nel
ruolo speciale delle Armi dell'arma aeronautica. I concorsi
vengono espletati secondo le modalita' di cui agli articoli
19 e 20 della predetta legge 19 maggio 1986, n. 224.
4-quater. All'atto del transito nel ruolo speciale
delle Armi dell'arma aeronautica degli ufficiali di cui al
precedente comma 4-ter, e' applicata una detrazione
d'anzianita' di due anni, senza effetto sul trattamento
economico percepito. I vincitori dei concorsi sono iscritti
in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata ed a
parita' di anzianita' secondo l'ordine della graduatoria
concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi
uguale o maggiore anzianita' di grado.
4-quinquies. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge
19 maggio 1986, n. 224, e' abrogato.".
- La legge 19 maggio 1986, n. 224, recante "Norme per
il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni
alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato
e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della
Guardia di finanza", e' pubblicata nel supplemento
ordinario della Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana del 31 maggio 1986, n. 125; si riporta il testo
degli articoli 13, 19 e 20:
"Art. 13. - 1. Il Ministro della difesa, sentita la
commissione ordinaria di avanzamento, puo', prima del
termine della ferma, disporre il collocamento in congedo
illimitato degli ufficiali piloti di complemento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati a
norma della presente legge, per gravi infrazioni
disciplinari, per insufficienti prestazioni operative
ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.
2. Nei casi previsti dal precedente comma 1,
all'ufficiale non e' corrisposto il premio di congedamento,
salvo che, su proposta della stessa commissione, il
Ministro della difesa, apprezzati le eventuali circostanze
attenuanti o gli eventuali motivi giustificativi, non
disponga, con proprio provvedimento, la corresponsione del
premio di congedamento con una riduzione del 30 per cento
per l'intero periodo di servizio prestato.
3. Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica,
ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge,
che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal
pilotaggio vengono trasferiti, con il grado e l'anzianita'
posseduti, nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Qualora
abbiano trascorso alle armi almeno un periodo di tempo
corrispondente alla ferma di leva, essi sono collocati in
congedo illimitato.
4. Nel caso in cui l'esonero sia determinato da motivi
psico-fisici, all'ufficiale e' concessa la facolta' di
completare, a domanda, la ferma di anni dodici nel ruolo
servizi dell'Arma aeronautica. Sulla domanda decide il
Ministro della difesa, previo parere della commissione
ordinaria di avanzamento".
"Art. 19. - 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi
sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono
composte come segue:
a) per l'Esercito da:
1) un ufficiale proveniente dal ruolo normale unico
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di
grado non inferiore a generale di brigata - presidente;
2) due ufficiali del ruolo dell'Arma dei
carabinieri o del ruolo normale unico delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non
inferiore a tenente colonnello - membri;
3) un funzionario della carriera direttiva di
qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario
senza diritto di voto;
b) per la Marina da:
1) un ufficiale di stato maggiore di grado non
inferiore a contrammiraglio - presidente;
2) due ufficiali di stato maggiore di grado non
inferiore a capitano di fregata - membri, qualora i
giudicandi appartengono al Corpo di stato maggiore;
3) due ufficiali delle capitanerie di porto di
grado non inferiore a capitano di fregata - membri, qualora
i giudicandi appartengono al corpo delle Capitanerie di
porto;
4) un funzionario della carriera direttiva di
qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario
senza diritto di voto;
c) per l'Aeronautica da:
1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo
naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata
aerea - presidente;
2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo
naviganti normale di grado non inferiore a tenente
colonnello - membri;
3) un funzionario della carriera diettiva di
qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario
senza diritto di voto".
"Art. 20. - 1. Le commissioni giudicatrici di cui al
precedente articolo 19 valutano:
a) i titoli relativi alle qualita militari e
professionali;
b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenza
risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale,
dalla pratica personale o dai documenti presentati dai
concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso.
2. Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che
devono essere posseduti dai candidati alla data del bando
di concorso, e assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti
nel seguente modo:
1) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a) del
precedente comma 1;
2) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b) del
precedente comma 1.
3. Coloro che non abbiano riportato almeno 15 punti per
i titoli di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono
dichiarati non idonei.
4. Ogni componente la commissione giudicatrice puo'
disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle lettere a) e
b) del precedente comma 1, soltanto di un terzo del
punteggio massimo per le medesime stabilite.
5. La graduatoria del concorso e' formata in base al
punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui
alle lettere a) e b) del precedente comma 1.
6. Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria siano
compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun
ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e
nominati, rispettivamente, capitani in servizio permanente
effettivo dell'Arma dei carabinieri, capitani in servizio
permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tenenti di
vascello in servizio permanente effettivo, ruolo speciale
del corpo di stato maggiore, capitani in servizio
permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti
speciale.
7. I vincitori del concorso assumono una anzianita'
assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di
tenente di vascello alla data del decreto di nomina in
servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e
prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta
anzianita assoluta, nell'ordine della graduatoria del
concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la stessa
anzianita' assoluta.
8. I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali
reclutati nel serivzio permanente effettivo, a norma del
presente articolo, possono essere riscattati, a domanda
degli interessati, ai fini della liquidazione della
indennita' di buonuscita ENPAS e dell'indennita'
supplementare della cassa ufficiali".



 
Art. 22
Modifica all'articolo 58
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Il comma 3 dell'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "3. Fino al 2005, per la partecipazione ai concorsi, il limite di eta' del personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali di cui all'articolo 5, comma 1, e' elevato a quaranta anni. Per la partecipazione a detti concorsi non sono richiesti i requisiti di servizio previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2) del presente decreto. Al primo di detti concorsi possono partecipare anche i sergenti maggiori e gradi corrispondenti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e, alla data del 1o ottobre 1995, degli ulteriori requisiti richiesti, nonche' gli ufficiali di complemento in ferma biennale o che abbiano completato detta ferma.".
2. Il comma 12 dell'articolo 58 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "12. Fino al 31 dicembre 2005, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 11 e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.".



Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 58 del decreto
legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 58 (Disposizioni varie). - 1. In attesa
dell'adeguamento dell'ordinamento e dei programmi didattici
delle accademie e degli istituti di formazione, gli
ufficiali dei ruoli normali possono continuare ad essere
reclutati ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5. Fatto salvo
quanto previsto nei commi 2 e 3, fino a quando non saranno
emanati i decreti ministeriali di cui all'art. 3, comma 2,
i concorsi per il reclutamento degli ufficiali saranno
regolati sulla base della normativa previgente.
2. Per poter dare concreta attuazione all'art. 5, comma
1, ed in coerenza con la graduale riduzione delle
consistenze di ufficiali di complemento diplomati, che a
partire dal 2005 non saranno piu' incorporati, dal concorso
che sara' bandito nell'anno 1998 la percentuale di posti
destinati al personale appartenente al ruolo dei
marescialli per l'accesso ai ruoli speciali degli ufficiali
non potra' essere inferiore al 50 per cento. I posti
eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai
posti destinati alle altre forme di reclutamento.
3. Fino al 2005, per la partecipazione ai concorsi, il
limite di eta' del personale appartenente al ruolo dei
marescialli per l'accesso ai ruoli speciali di cui all'art.
5, comma 1, e' elevato a 40 anni. Per la partecipazione a
detti concorsi non sono richiesti i requisiti di servizio
previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2 del
presente decreto. Al primo di detti concorsi possono
partecipare anche i sergenti maggiori e gradi
corrispondenti di cui all'art. 34 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 196, in possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado e, alla data del 1o
ottobre 1995, degli ulteriori requisiti richiesti, nonche'
gli ufficiali di complemento in ferma biennale o che
abbiano completato detta ferma.
4. Ai maggiori con quindici anni di servizio dalla
nomina a tenente e' corrisposto negli anni 1998, 1999, 2000
e successivi, rispettivamente, il 20, il 50 ed il 100 per
cento della quota spettante degli incrementi stipendiali di
cui al comma 2 dell'art. 65.
5. Ai tenenti colonnelli con venticinque anni di
servizio dalla nomina a tenente e' corrisposto negli anni
1998, 1999, 2000 e successivi, rispettivamente, il 20, il
50 ed il 100 per cento della quota spettante degli
incrementi stipendiali di cui al comma 3 dell'art. 65.
6. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio
permanente riportati nelle tabelle A, B e C allegate alla
legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono gradualmente elevati secondo le
decorrenze fissate dall'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
7. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio
permanente riportati nelle tabelle A e B allegate alla
legge 27 dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono elevati a 61 anni a decorrere dal
2008 per il grado di maggior generale del ruolo normale
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni, per il grado di colonnello dei ruoli speciali
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio,
trasmissioni e dell'Arma dei trasporti e dei materiali e
per il grado di colonnello dei Corpi logistici
dell'Esercito nonche' per il grado di ammiraglio di
divisione. Fino all'anno 2008 i limiti di eta' per la
cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei
Corpi logistici dell'Esercito sono uguali ai limiti di eta'
previsti per i pari grado del ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2005 i limiti di eta' per
la cessazione dal servizio permanente del ruolo normale del
Corpo degli ingegneri dell'Esercito sono pari a 60 anni per
i colonnelli, a 61 per i brigadieri generali e a 63 anni
per i maggiori generali.
9. I limiti di eta' per la cessazione dal servizio
permanente riportati nella tabella C allegata alla legge 27
dicembre 1990, n. 404, e successive modificazioni ed
integrazioni, per i gradi di generale dell'Aeronautica sono
elevati di un anno a decorrere dal 2005 e di un ulteriore
anno a decorrere dal 2008. Per il grado di generale di
Squadra aerea sono elevati di un anno a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente e di un ulteriore
anno a decorrere dal 2008.
10. Per gli ufficiali fino al grado di tenente
colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, restano validi per i periodi di comando e
di attribuzioni specifiche previste per il grado rivestito
dalla pregressa normativa.
11. Qualora il conferimento delle promozioni annuali
determini, nel grado di colonnello o di generale di un
determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di
legge, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della
legge 27 dicembre 1990, n. 404, il collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo
nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere
assorbita nei numeri massimi complessivi di tale grado,
fissati per ogni Forza armata dalla legge 10 dicembre 1973,
n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora
si determinino eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata
non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa
per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale dei
predetti ruoli anagraficamente piu' anziano ed, a parita'
di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se
generale, l'ufficiale piu' anziano in grado ed, a parita'
di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano.
12. Fino al 31 dicembre 2005, il collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 11 e'
disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
13. Alla data di entrata in vigore del presente
decreto, gli organici dei gradi di colonnello e di generale
dei ruoli di ciascuna Forza armata coincidono con i
contingenti dei predetti gradi stabiliti con il decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1974 in attuazione
dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e
successive modificazioni ed integrazioni.
14. Gli ufficiali in servizio permanente a disposizione
ai sensi dell'art. 48 della legge 12 novembre 1955, n.
1137, sono computati negli organici dei rispettivi ruoli e
permangono in tale posizione di stato fino alla cessazione
dal servizio permanente. Gli stessi possono essere
impiegati in tutte le cariche previste per gli ufficiali in
servizio permanente.
15. Sulla base delle esigenze di ciascuna Forza armata,
qualora nei rispettivi ruoli speciali del Corpo sanitario
non risultino ricoperte particolari posizioni organiche,
possono essere indetti annualmente concorsi straordinari,
per titoli ed esami, per il reclutamento di ufficiali nei
citati ruoli da trarre dai giovani che non abbiano superato
il trentaduesimo anno di eta' alla data indicata dal bando
di concorso e in possesso di uno dei diplomi di laurea
richiesti".
- Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196 (v. nota all'art. 3), e' il seguente:
"Art. 34 (Inquadramento nel ruolo dei
marescialli). - 1. I sottufficiali, in servizio alla data
del 1o settembre 1995, sono inquadrati in ordine di ruolo,
mantenendo l'anzianita' di servizio posseduta e
l'anzianita' di grado maturata nel grado di provenienza,
nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli:
a) nel grado di aiutante, i marescialli maggiori o
gradi corrispondenti, compresi quelli con qualifica di
"aiutante" o di "scelto", nonche' i marescialli capi e
gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri
d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;
b) nel grado di maresciallo capo e gradi
corrispondenti, i marescialli capi, nonche' i marescialli
ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri
d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;
c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi
corrispondenti, i marescialli ordinari, nonche' i sergenti
maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei
quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto
1995.
2. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote
straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i
sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla
tabella C allegata alla legge 10 maggio 1993, n. 212,
nell'arco temporale dal 1o giugno al 31 agosto 1995.
3. I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti
ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi
agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati,
rispettivamente, nei gradi di aiutante e di maresciallo
ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza 31 agosto
1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei
quadri ordinari e straordinari.
4. L'inquadramento dei sottufficiali di cui ai
precedenti comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3, avviene
previa rideterminazione dell'anzianita' assoluta di grado
precedentemente maturata, aumentata di anni due ai soli
fini giuridici.
5. I sottufficiali, che alla data del 1o settembre 1995
rivestano il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita' di
grado, sono inquadrati alla medesima data nel grado di
maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo
senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel grado di
provenienza.
6. I sottufficiali, che alla data del 1o settembre 1995
rivestano il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti con almeno quattro anni di anzianita' di
grado, sono inquadrati alla data del 1o settembre 1996 nel
grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di
ruolo senza mantenere l'anzianita' di grado maturata nel
grado di provenienza.
7. I sottufficiali di cui ai precedenti commi 5 e 6
vengono inquadrati ai soli fini giuridici, all'atto della
successiva promozione al grado di maresciallo ordinario e
gradi corrispondenti, con una anzianita' assoluta di grado
pari alla meta' di quella a suo tempo maturata nel grado di
sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque
nella misura necessaria affinche' non venga scavalcato nel
ruolo l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del comma
3.
8. I sottufficiali, che alla data del 1o settembre 1995
rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, gia'
arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono
alla predetta data immessi nel servizio permanente con il
grado posseduto e conseguono ad anzianita', previo giudizio
di idoneita', il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti, dopo due anni dal reclutamento. A tal fine
non si tiene conto dell'anno di rafferma eventualmente
contratta ai sensi del comma 2, dell'art. 20, della legge
10 maggio 1983, n. 212.
9. I sergenti che si trovino nelle condizioni di cui
all'art. 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare
delle cause impeditive sono sottoposti al giudizio delle
commissioni di avanzamento di cui all'art. 31 della legge
stessa e, se giudicati idonei, immessi nel servizio
permanente con le stesse decorrenze attribuite ai pari
grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle
cause impeditive e successivamente inquadrati ai sensi
delle presenti disposizioni.
10. Gli allievi sottufficiali, gia' arruolati alla data
del 1o settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai
sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono ad
anzianita', previo giudizio di idoneita', il grado di
sergente e gradi corrispondenti al compimento del
dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio
permanente. Il grado di sergente maggiore e gradi
corrispondenti e' conferito ad anzianita', previo giudizio
di idoneita', dopo due anni dal reclutamento.
11. I sottufficiali di cui ai commi 8 e 10 sono
promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti,
previo giudizio di idoneita', ed inquadrati nel ruolo dei
marescialli dopo cinque anni del reclutamento.
12. I sergenti e gradi corrispondenti in ferma
volontaria raffermati, ai sensi dell'art. 36, comma 3,
della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'art. 15 della
legge 10 maggio 1983, n. 212, che al 1o settembre 1995
abbiano ultimato la ferma triennale, sono a tale data
immessi in servizio permanente e conseguono ad anzianita',
previo giudizio di idoneita', il grado di sergente maggiore
e gradi corrispondenti, dopo tre anni e sei mesi dal
reclutamento. I sergenti maggiori e gradi corrispondenti di
cui al presente comma sono promossi al grado di maresciallo
e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneita', ed
inquadrati nel ruolo di marescialli il giorno successivo
alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti
dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 8.
13. L'inquadramento dei sottufficiali di complemento
con rapporto di impiego e' effettuato secondo le
disposizioni del presente articolo.
14. La nomina a maresciallo e gradi corrispondenti
degli allievi, reclutati nel 1998 ai sensi del precedente
art. 11, e' disposta dal giorno successivo alla promozione
a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo
sottufficiale di cui al comma 10.
15. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote
determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio
1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le
aliquote straordinarie di cui al comma 2, o sospesi dalla
valutazione o cancellati dai quadri di avanzamento, al
venir meno delle cause impeditive, sono valutati con i
medesimi criteri fissati dalle predette leggi e
nell'avanzamento, prendono posto, se idonei nella
graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero
stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli
stessi sono promossi secondo le modalita' indicate dalla
citata legge n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati
al sensi del presente articolo".



 
Art. 23
Modifica all'articolo 59
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 2 dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "di anzianita' di due anni" sono aggiunte le seguenti: "senza effetto sul trattamento economico percepito".



Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto
legislativo n. 490/1997, come modificato dal decreto qui
pubblicato:
"Art. 59 (Norme riguardanti gli ufficiali piloti di
complemento). - 1. Il Ministro della difesa ha facolta' di
bandire uno o piu' concorsi, per titoli, per l'immissione
rispettivamente di tenenti e di capitani di cui ai titoli
II e III della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive
modificazioni ed integrazioni, con anzianita' di grado non
inferiore a due anni, nel ruolo speciale delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni
dell'Esercito, nel ruolo speciale del Corpo di stato
maggiore della Marina, nel ruolo speciale del Corpo delle
capitaneria di porto e nel ruolo naviganti speciale
dell'Arma aeronautica nei limiti delle vacanze esistenti
nell'organico degli ufficiali inferiori dei predetti ruoli.
2. All'atto di transito nei ruoli speciali, ai
vincitori dei concorsi di cui al comma 1 e' applicata una
detrazione di anzianita' di due anni senza effetto sul
trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti
ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi
vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado
rideterminata ed, a parita' di anzianita', secondo l'ordine
della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli
speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di grado,
ovvero dopo l'ufficiale del ruolo speciale avente uguale o
maggiore anzianita' di servizio.
3. Nei confronti degli ufficiali transitati nei ruoli
speciali con i concorsi di cui al comma 1 non hanno effetto
le ricostruzioni di carriera operate a favore degli
ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente.
4. I concorsi vengono espletati secondo le modalita' di
cui agli articoli 19 e 20 della predetta legge n. 224 del
1986. Nella graduatoria di merito viene attribuito un punto
per ogni anno di servizio prestato senza demerito in ferma
dodecennale".



 
Art. 24
Modifica all'articolo 60
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 1 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2006".
2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "del comma 2 dell'articolo 21" sono aggiunte le seguenti: "e non si applica la misura massima del 30% di cui alla lettera d)".
3. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Fino al 31 dicembre 2005, il quadro d'avanzamento di cui all'articolo 18 e' formato solo se il numero di promozioni conseguente e' compreso nel numero stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2.".



Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 60 del d.lgs. n.
490/97, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 60 (Disciplina degli organici nel regime
transitorio). - 1. Al fine di realizzare con gradualita' la
riduzione degli organici, le dotazioni complessive di
ciascun grado di ogni Forza armata sono annualmente
definite con decreto ministeriale in modo da ricondurle
entro il 1o gennaio 2006 ai livelli previsti dalle tabelle
1, 2 e 3 allegate al presente decreto. Per il Corpo delle
capitanerie di porto detto decreto e' adottato d'intesa con
il Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. In relazione alla determinazione delle dotazioni
organiche di cui al comma 1, il numero complessivo di
promozioni a scelta al grado superiore per ogni grado dei
ruoli del servizio permanente nonche' la determinazione
delle relative aliquote di valutazione e l'eventuale
elevazione delle permanenze minime nei gradi in cui
l'avanzamento avviene ad anzianita', sono annualmente
fissati, con decreto ministeriale, secondo i seguenti
criteri:
a) qualora il numero di promozioni annuali previsto a
regime dal presente decreto sia superiore a quello fissato
dalla pregressa normativa, puo' essere mantenuto il numero
di promozioni previsto dalla pregressa normativa fino al
conseguimento dei volumi organici previsti dal presente
decreto per la singola Forza armata;
b) qualora il numero di promozioni annuali
disciplinato dal presente decreto sia inferiore a quello
della pregressa normativa, il numero di promozioni da
conferire puo' essere aumentato fino a raggiungere quello
previsto dalla pregressa normativa;
c) il numero complessivo di promozioni da conferire
ai vari gradi dei ruoli unificati potra' essere ripartito
tra i ruoli di provenienza in relazione alla composizione
delle aliquote di valutazione ed alle distinte graduatorie
di merito;
d) in fase transitoria le aliquote di valutazione
dovranno comprendere ufficiali con anzianita' di grado,
crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in
modo da consentire dal 2006 l'inserimento nelle aliquote di
valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei
gradi previste dal presente decreto. Il numero di ufficiali
da includere annualmente in aliquota potra' essere
aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura
massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi
nell'aliquota formata per l'anno 1998;
e) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti
colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del
comma 2 dell'art. 21 e non si applica la misura massima del
30% di cui alla lettera d):
2-bis. Fino al 31 dicembre 2005, il quadro
d'avanzamento di cui all'art. 18 e' formato solo se il
numero di promozioni conseguente e' compreso nel numero
stabilito dal decreto ministeriale di cui al comma 2.
3. Alla data del 1o gennaio 2006 le dotazioni organiche
dei gradi di colonnello e di generale nonche' il numero di
promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni
Forza armata dovranno essere comunque contenuti entro i
limiti stabiliti dal presente decreto".
4. Gli organici, le aliquote di valutazione per
l'avanzamento dei vari gradi per l'anno 1998 e il relativo
numero di promozioni annuali sono determinati sulla base
della normativa in vigore nell'anno 1997. Sono fatti salvi
per l'anno 1998 i quadri di avanzamento, nonche' le
disposizioni richiamate nei bandi di concorso per il
reclutamento degli ufficiali in servizio permanente emanati
prima della data di entrata in vigore del presente decreto.



 
Art. 25
Modifica all'articolo 62
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. Le promozioni annuali ad anzianita' di cui al precedente comma 9 sono da attribuire secondo il previsto ordine di anzianita', agli ufficiali valutati per l'avanzamento a scelta e risultati idonei ma non ricompresi nel relativo quadro d'avanzamento. Dette promozioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, decorrono dal verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1° luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri di avanzamento ad anzianita'.".



Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 62 del d.lgs. n.
490/97, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 62 (Avanzamento. Regime transitorio). - 1. I
guardiamarina dei ruoli speciali di tutti i Corpi aventi
anno di anzianita' di grado 1999 e successivi, per essere
promossi al grado superiore devono aver compiuto due anni
di permanenza nel grado.
2. I sottotenenti di vascello dei ruoli normali e
speciali di tutti i Corpi, per essere promossi al grado
superiore, devono aver compiuto, in relazione alle
anzianita' di grado possedute, gli anni di permanenza nel
grado progressivamente aumentati secondo quanto previsto
nella tabella B annessa al presente decreto.
3. In fase di prima applicazione e comunque fino al
2005, il numero annuale di promozioni al grado di capitano
di corvetta dei ruoli normali e speciali di tutti i Corpi
della marina e' fissato in tante unita' quanti sono i
tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e
giudicati idonei all'avanzamento.
4. Nel periodo transitorio i capitani di corvetta dei
ruoli speciali devono aver compiuto quattro anni di
anzianita' nel grado per essere promossi al grado
superiore.
5. In fase di prima applicazione e comunque fino al
2005, per il ruolo normale del corpo sanitario il numero di
promozioni annue da conferire a scelta sino al grado di
capitano di vascello e' ripartito tra i ruoli in esso
confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei
gradi di provenienza.
6. Nella predetta fase a partire dall'anno 1999 vengono
formate distinte aliquote di valutazione e distinte
graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di
contrammiraglio e di capitano di vascello del ruolo normale
del Corpo sanitario nelle quali sono compresi anche gli
ufficiali gia' valutati per l'avanzamento nei ruoli di
provenienza, indipendentemente dall'anzianita' acquisita
nel nuovo ruolo.
7. I capitani di fregata ed i tenenti di vascello
provenienti dal ruolo farmacisti, non ancora valutati per
l'avanzamento, sono inseriti nell'aliquota di valutazione,
qualora siano stati inclusi, i pari grado provenienti dal
ruolo medici aventi la medesima anzianita' da ufficiale in
servizio permanente.
8. In fase di prima applicazione, a partire dalle
aliquote di valutazione per l'anno 1999, sono inseriti, per
l'avanzamento al grado di ammiraglio di divisione o grado
corrispondente, tutti i contrammiragli dei Corpi di
stato maggiore, genio navale ed armi navali, aventi le
anzianita' minime di grado previste per l'avanzamento a
scelta dell'annessa tabella 2.
9. Fino a che non siano stati promossi tutti i
contrammiragli dei Corpi di cui al comma 8, aventi
anzianita' di grado antecedente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, verranno effettuate, in
aggiunta alle promozioni a scelta, promozioni annuali ad
anzianita' pari alla differenza tra un quinto del totale
delle promozioni attribuite nel quinquennio 1993-1997 e le
promozioni a scelta previste per ciascun anno dall'annessa
tabella 2, arrotondata per eccesso qualora inferiore
all'unita'.
9-bis. Le promozioni annuali ad anzianita' di cui al
precedente comma 9 sono da attribuire secondo il previsto
ordine di anzianita', agli ufficiali valutati per
l'avanzamento a scelta e risultati idonei ma non ricompresi
nel relativo quadro d'avanzamento. Dette promozioni, fatto
salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 3, decorrono dal
verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque
non oltre il 1o luglio dell'anno cui si riferiscono i
quadri di avanzamento ad anzianita'.
10. Le disposizioni di cui all'art. 27 si applicano
agli ufficiali del Corpo di Stato maggiore appartenenti ai
corsi normali che hanno avuto inizio a partire dall'anno
accademico 1996-1997. Per i sottotenenti di vascello dei
ruoli normali provenienti dai corsi a nomina diretta ed
aventi anzianita' di grado anteriore alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il nuovo ordine di
anzianita' viene determinato ai sensi delle disposizioni
vigenti all'atto della nomina.
11. Per l'anno 1998 sono fatti salvi gli effetti
derivanti dall'applicazione dell'art. 48, comma 7, della
legge 12 novembre 1955, n. 1137".



 
Art. 26
Modifica dell'articolo 63
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. All'articolo 63 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il capitano del ruolo speciale delle armi dell'Arma Aeronautica, sino al 2005, e' incluso in aliquota di avanzamento allorquando e' parimenti incluso in aliquota il pari grado del ruolo normale che lo seguiva nel ruolo di provenienza, purche' abbia maturato una pari o superiore anzianita' nel grado.".



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Art. 27
Modifica all'articolo 65
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Nei confronti dei maestri direttori delle bande musicali le anzianita' di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, decorrono dalla data di nomina a Direttore di banda".
2. Al comma 4 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La speciale indennita' e' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
3. Al comma 14 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "27 dicembre 1995, n. 549," sono sostituite dalle seguenti: "28 dicembre 1995, n. 549,".
4. All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: "14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 ed ove non diversamente stabilito dalle tabelle annesse al presente decreto legislativo, per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di avanzamento e' formato computando gli anni precedenti nei quali non sono state disposte promozioni".



Note all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 65 del d.lgs. n.
490/97, come modificato dal decreto qui pubblicato,
relativamente ai commi 3, 4 e 14 :
"3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della legge
8 agosto 1990, n. 231 prima delle parole "ai colonnelli e
gradi corrispondenti sono inserite le seguenti: "ai tenenti
colonnelli ed .
3-bis. Nei confronti dei maestri direttori delle bande
musicali le anzianita' di cui alle lettere a) e b) del
comma 3, dell'art. 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231,
decorrono dalla data di nomina a direttore di banda.
4. Agli ufficiali generali o ammiragli di cui al comma
4 dell'art. 37 e' attribuita una speciale indennita'
commisurata a quella definita per le massime cariche della
pubblica amministrazione in attuazione di quanto disposto
dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennita' e'
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica".
"14. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego
di ciascuna Forza armata, gli ufficiali dei corpi tecnici e
logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto superiore di
Stato maggiore interforze secondo le procedure previste
dall'articolo 4 del decreto legislativo emanato in
applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive modificazioni.
14-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006 ed ove non
diversamente stabilito dalla tabelle annesse al presente
decreto legislativo, per i gradi nei quali le promozioni a
scelta non si effettuano tutti gli anni, il quadro di
avanzamento e' formato computando gli anni precedenti nei
quali non sono state disposte promozioni".
- La legge 8 agosto 1990, n. 231, recante "Disposizioni
in materia di trattamento economico del personale
militare", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dell'11 agosto 1990, n. 187; si riporta
il testo dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e b):
"3. A decorrere dal 1o settembre 1990. quale ulteriore
omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di
polizia:
a) ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi
corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza
demerito per 15 anni dalla nomina a tenente, e' attribuito
lo stipendio spettante al colonnello con relative modalita'
di determinazione e progressione economica.
b) ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi
corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza
demerito per 25 anni dalla nomina a tenente, e' attribuito
lo stipendio spettante al generale di brigata con relative
modalita' di determinazione e progressione economica. Tale
beneficio, quando entra nel computo della liquidazione
della pensione e dell'indennita' di buonuscita. esclude
quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge
19 maggio 1986, n. 224".



 
Art. 28
Modifica all'articolo 68
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Al comma 5 dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "2, 3 e 4".
2. Al comma 6 dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro anni".
3. All'articolo 68 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento stabilito dall'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, il reclutamento degli ufficiali piloti di complemento delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare puo' avvenire con le modalita' di cui al titolo II della legge 19 maggio 1986, n. 224.".



Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 68 del D. Lgs. 490/97,
come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 68 (Disposizioni varie) - 1. Fermi restando gli
organici complessivi dei ruoli ed il numero di promozioni
annuali previste dal presente decreto, potra' essere
disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro
della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, da emanare ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400
l'unificazione dei Corpi sanitari delle Forze armate, non
appena attuate le disposizioni previste nei decreti
legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della
difesa previsti dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. Fermo restando il volume organico complessivo ed il
numero delle promozioni annuali previsti dal presente
decreto, nell'ambito delle disposizioni attuative dei
decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione
della difesa emanati in applicazione della legge
28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni ed
integrazioni, potra' essere disposta, senza oneri
aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 l'unificazione di
ruoli omologhi preposti a funzioni similari delle Forze
armate o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un
altro anche di Forza armata o il trasferimento di funzioni
da un ruolo ad un altro anche di Forza armata diversa. Le
dotazioni organiche dei singoli ruoli di Forza armata
risultate in eccedenza al termine della suddetta
unificazione o trasferimento di funzioni potranno essere
ripartite tra i ruoli delle Forze armate o riassegnate
secondo necessita', con decreto del Ministro della difesa,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, emanato, senza oneri
aggiuntivi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
3. Fermi restando gli organici complessivi dei ruoli ed
il numero di promozioni annuali previsti dal presente
decreto, potra' essere disposta, senza oneri aggiuntivi,
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione tra corpi di una
Forza armata, prevedendo analoghi profili di carriera.
4. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, fermi restando gli organici
complessivi previsti per ciascuna Forza armata dal presente
decreto ed i profili di carriera tra ruoli omologhi
preposti a funzioni similari, potranno essere apportate
modifiche, senza oneri' aggiuntivi, alle dotazioni
organiche dei singoli ruoli di ogni Forza armata, al fine
di adeguarne le disponibilita' alle effettive esigenze
operative, anche a seguito dell'attuazione dei predetti
decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione
della difesa.
5. Relativamente al corpo delle Capitanerie di porto, i
decreti ministeriali di cui ai commi 2, 3 e 4 sono adottati
d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione.
6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e' emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, un testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di reclutamento, stato
giuridico ed avanzamento degli ufficiali.
6-bis. Fermo restando il numero massimo degli ufficiali
piloti di complemento stabilito dall'articolo 15 della
legge 19 maggio 1986, n. 224, il reclutamento degli
ufficiali piloti di complemento delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni
dell'Esercito, del Corpo di stato maggiore e del Corpo
delle capitanerie di porto della Marina Militare puo'
avvenire con le modalita' di cui al titolo II della legge
19 maggio 1986, n. 224".
- Il testo dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986,
n. 224 (vedi nota all'articolo 21), e' il seguente:
"Art. 15. - 1. Il numero massimo degli ufficiali piloti
di completamento dell'esercito, della marina e
dell'aeronautica, reclutati in base alla presente legge,
che, per ciascun esercizio finanziario, puo' essere
mantenuto in servizio, e' determinato annualmente con la
legge di approvazione del bilancio di previsione dello
Stato.
2. Agli ufficiali di cui al precedente comma si
applicano le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47
della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonche' quelle di
cui all'articolo 46, della precitata legge, come sostituito
dal successivo articolo 33.
3. Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare,
anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui
all'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574".



 
Art. 29
Modifica all'articolo 69
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: "10-bis. In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2004, ferme restando le dotazioni complessive nel grado di terzo cappellano militare capo, sono inseriti nell'aliquota di avanzamento al grado superiore i secondi cappellani militari capo che abbiano maturato complessivamente undici anni di anzianita' di servizio nel grado di primo e secondo cappellano militare capo.".



Nota all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 69 del d.lgs. n.
490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato,
relativamente al comma 10:
"10. Fermo restando l'organico fissato dall'art. 2
della legge 1o giugno 1961, n. 512, possono essere
effettuate nuove designazioni agli uffici di vicario
generale militare e di ispettore all'atto della nomina
dell'ordinario militare. Entro sei mesi dalla predetta
nomina il vicario generale militare e gli ispettori non
confermati ai predetti uffici vengono collocati in
aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti
giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado
delle Forze armate.
10-bis. In fase di prima applicazione e fino al 31
dicembre 2004, ferme restando le dotazioni complessive nel
grado di terzo cappellano militare capo, sono inseriti
nell'aliquota di avanzamento al grado superiore i secondi
cappellani militari capo che abbiano maturato
complessivamente undici anni di anzianita' di servizio nel
grado di primo e secondo cappellano militare capo".



 
Art. 30
Modifica all'articolo 70
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. A decorrere dal nuovo ciclo formativo, stabilito dall'articolo 28 per i frequentatori dell'Accademia Aeronautica, non si applicano l'articolo 8, comma terzo, del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e l'articolo 6, comma secondo, della legge 4 aprile 1985, n. 123.".



Note all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 70 del d.lgs. n.
490/1997, come modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 70. [Norme che (non, n.d.r.) si applicano al
personale delle Forze armate]. - 1. Non si applicano al
personale delle Forze armate:
a) l'art. 41, paragrafo A), lettere a), b) e c) della
legge 8 luglio 1926, n. 1178;
b) gli articoli 10, comma 1 n. 5), e le tabelle 1, 2
e 3 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
c) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
14, 15, 15-bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 54, 192
nonche' il titolo II capi VI, VII e VIII, il titolo III e
le tabelle 1, 2, 3 e 4 della legge 12 novembre 1955, n.
1137;
d) l'art. 10 della legge 26 gennaio 1963, n. 52;
e) gli articoli 37, comma 7, secondo periodo, e 46
della legge 20 settembre 1980, n. 574;
f) gli articoli 54, 58, comma 2, e 59, commi 2 e 3,
della legge 10 maggio 1983, n. 212;
g) l'art. 5 della legge 4 aprile 1985, n. 123;
h) gli articoli 32, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 9-ter e
quinquies, e 33 della legge 19 maggio 1986, n. 224;
i) l'art. 5, comma 3, lettera b), secondo periodo,
della legge 8 agosto 1990, n. 231;
j) gli articoli 1, comma 6, secondo periodo, e 13,
comma 1, e le tabelle A, B e C della legge 27 dicembre
1990, n. 404.
2. Al personale di cui al comma 1 non si applica
altresi' ogni altra norma incompatibile con quelle
contenute nel presente decreto.
3. Agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri non si
applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3-bis. A decorrere dal nuovo ciclo formativo, stabilito
dall'art. 28 per i frequentatori dell'accademia
Aeronautica, non si applicano l'art. 8, comma 3 del regio
decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e l'art. 6. comma 2,
della legge 4 aprile 1985, n. 123".
- Il regio decreto legge 28 gennaio 1935, n. 314,
recante "Approvazione delle norme relative al reclutamento
ed all'avanzamento degli ufficiali della regia
aeronautica", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 10 aprile 1935, n. 84; si riporta
il testo dell'art. 8, terzo comma:
"Pero' per gli aspiranti, che alla fine dell'ultimo
anno di corso della scuola dovessero sostenere esami di
riparazione, l'anzianita' di sottotenente sara' diminuita
del periodo di tempo intercorso tra la chiusura di una
sessione e l'altra di esame".
- La legge 4 aprile 1985, n. 123, recante "Nuove norme
per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente
effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell'11 aprile 1985, n. 86; si riporta il testo
dell'art. 6, secondo comma:
"L'anzianita' assoluta decorre dalla data di
conferimento della qualifica di aspirante ufficiale.
Tuttavia, per gli allievi che alla fine del terzo anno
debbano sostenere esami di riparazione, l'anzianita'
assoluta e' diminuita del periodo di tempo intercorrente
tra la chiusura della prima e quella della seconda sessione
di esami.".



 
Art. 31
Modifica ai quadri I, II, VI, VII, VIII della tabella 1 allegata
al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. I quadri I, II, VI e VII della tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono sostituiti dai corrispondenti quadri allegati al presente decreto.
2. Al quadro VIII della tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, la nota "a" e' sostituita dalla seguente: "a Ciclo di cinque anni: una promozione il primo, secondo, terzo, quarto anno; nessuna promozione il quinto anno.".



Nota all'art. 31:
- Si riporta il quadro VIII della tabella I, allegata
al d.lgs. n. 490/1997, come modificato dal decreto qui
pubblicato:

"ESERCITO
Quadro VIII - Ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito

=====================================================================
| | Forma di | |
| |avanzamento al| Anni di|anzianita'
| | grado | minima di|grado
Grado |Organico| superiore | richiesti|per: =====================================================================
| | | Valutazione a| Promozione ad
| | | scelta| anzianità --------------------------------------------------------------------- 1 | 2| 3 | 4| 5 --------------------------------------------------------------------- Colonnello | 3| - | -| - --------------------------------------------------------------------- Tenente | | | | colonnello | 39| scelta | 7| - --------------------------------------------------------------------- Maggiore | 34| anzianità | -| 5 --------------------------------------------------------------------- Capitano | 65| scelta | 8| ---------------------------------------------------------------------
| | anzianità | | 11 --------------------------------------------------------------------- Tenente | 46| anzianità | -| 6 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente | 16| anzianità | -| 2

Segue: Quadro VIII

=====================================================================
Grado | Periodi minimi richiesti|per la valutazione =====================================================================
| Comando o attribuzioni, |
| servizio | Imbarco --------------------------------------------------------------------- 1 | 6 | 7 --------------------------------------------------------------------- Colonnello | - | - --------------------------------------------------------------------- Tenente Colonnello| - | - --------------------------------------------------------------------- Maggiore | - | - --------------------------------------------------------------------- Capitano | - | - --------------------------------------------------------------------- Tenente | - | - --------------------------------------------------------------------- Sottotenente | - | -

Segue: Quadro VIII

=====================================================================
| Titoli, esami, corsi | Promozioni a scelta al
Grado | richiesti | grado superiore ===================================================================== 1 | 8 | 9 --------------------------------------------------------------------- Colonnello | - | - --------------------------------------------------------------------- Tenente colonnello| - | 4 ogni 5 anni (a) --------------------------------------------------------------------- Maggiore | - | - --------------------------------------------------------------------- Capitano | - | 6 --------------------------------------------------------------------- Tenente | - | - ---------------------------------------------------------------------
| Superare il corso | Sottotenente | applicativo | -

(a) Ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo,
terzo, quarto anno; nessuna promozione il quinto anno".



 
Art. 32
Modifica ai quadri I, II, III, IV, V, VI della tabella 2 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Ai quadri II, III, V e VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, alla riga "tenente di vascello", colonna 8, le parole: "superare gli esami prescritti" sono soppresse.
2. Ai quadri II, III, V e VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, alla riga: "guardiamarina", colonna 8, le parole: "superare gli esami prescritti" sono soppresse.
3. Il quadro I della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal corrispondente quadro allegato al presente decreto legislativo.
4. Il quadro IV della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal corrispondente quadro allegato al presente decreto legislativo.
5. Al quadro VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, alla riga: "sottotenente di vascello", colonna 8, dopo le parole: "conseguire la laurea" inserire la titolazione di nota "j".
6. Al quadro VI della tabella 2, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dall'articolo 17, della legge 30 novembre 1998, n. 413, dopo la nota: "i" inserire la seguente: "j Sono esclusi gli ufficiali arruolati a norma dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto legislativo.".



Nota all'art. 32:
- La legge 30 novembre 1998. n. 413, recante
"Rifinanziamento degli interventi per l'industria
cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa
comunitaria di settore", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 1998, n.
283; si riporta il testo dell'art. 17:
"Art. 17. - 1. Allo scopo di far fronte alle nuove
incombenze assegnate al Corpo delle capitanerie di porto -
Guardia costiera, l'organico degli ufficiali del ruolo
normale del Corpo delle capitanerie di porto, come definito
dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e'
incrementato di 26 unita', suddivise come di seguito
indicato:
a) n. 1 contrammiraglio;
b) n. 4 capitani di vascello;
c) n. 7 capitani di fregata;
d) n. 3 capitani di corvetta;
e) n. 6 tenenti di vascello;
f) n. 5 sottotenenti di vascello.
2. La tabella 2: MARINA - Quadro VI - Ruolo normale del
Corpo delle capitanerie di porto, allegata al decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 40 e' sostituita dalla
tabella allegata alla presente legge. Per il conseguimento
dell'incremento di organico di cui al comma 1 in un
biennio, per due anni e' consentito il superamento delle
immissioni annuali nei ruoli normali, come determinate
dall'art. 6 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997
per un numero non superiore a 20 unita'.
3. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa
di lire 54 milioni per l'anno 1998, di lire 735 milioni per
l'anno 1999 e di lire 1.685 milioni annue a decorrere
dall'anno 2000".



 
Art. 33 Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VII, IX, X della tabella 3
allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. I quadri I, II, III, IV, V, VII, IX e X della tabella 3, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1990, n. 490, sono sostituiti dai corrispondenti quadri allegati al presente decreto legislativo.
 
Art. 34
Sostituzione delle tabelle B e C allegate
al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490

1. Le tabelle B e C allegate al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al presente decreto legislativo.
 
Art. 35
Termini di decorrenza

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 10, 11, 13, comma 2, 16-bis, 17, comma 3, l8, 22 e 24 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 giugno 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattarella, Ministro della difesa
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione
Bianco, Ministro dell'interno
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica

Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
Allegato

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
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