Gazzetta n. 177 del 31 luglio 2000 (vai al sommario)
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA E SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PROTOCOLLO DI INTESA
Protocollo d'intesa tra il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
ed
IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 9 agosto 1948, n. 1077, recante: "Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e la istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 251, recante: "Regolamento di attuazione della legge 28 luglio 1950, n. 624, istitutiva del Consiglio supremo di difesa";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 1992, n. 389, recante: "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo di difesa";
Visto l'articolo 10, comma 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", il quale dispone che la collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo di difesa sono stabiliti da apposito protocollo d'intesa tra il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Convengono quanto segue:
Art. 1.
L'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo di difesa, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 1992, n. 389, costituisce struttura del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
 
Art. 2.
Per la durata del suo mandato, il Segretario del Consiglio, se dipendente dello Stato, e' collocato fuori ruolo presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica dall'amministrazione di appartenenza; se militare, puo' essere trattenuto o richiamato in servizio; se dipendente da enti pubblici, anche economici, e' posto in posizione di comando dall'ente di appartenenza presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
Se estraneo all'amministrazione pubblica, il trattamento giuridico ed economico del Segretario e' determinato con decreto del Segretario generale della Presidenza della Repubblica.
 
Art. 3.
Il personale componente l'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo di difesa, attualmente in posizionedi comando dal Ministero della difesa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, transita, dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, in posizione di comando presso il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
 
Art. 4.
Ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1950, n. 624, le spese per il funzionamento del Consiglio, comprese quelle afferenti all'organizzazione, al funzionamento e al personale dell'Ufficio di segreteria, gravano su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.
Roma, 26 luglio 2000
Il Segretario generale
della Presidenza della Repubblica
Gifuni
Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Lanzillotta
 
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