Gazzetta n. 176 del 29 luglio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 26 luglio 2000
Disposizioni urgenti per la Giornata mondiale della gioventu' nei giorni 14-20 agosto 2000. (Ordinanza n. 3074).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
e per il coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1992, n. 300;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 febbraio 1999, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della citta' di Roma e provincia, in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale di protezione civile;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile in data 23 giugno 1999 concernente immediati interventi per fronteggiare la situazione di crisi nel settore dei rifiuti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, con il quale il sindaco di Roma e' stato nominato commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del grande Giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma;
Considerato che il commissario straordinario del Governo per il grande Giubileo dell'anno 2000 ed il comitato centrale della Santa Sede per lo stesso evento hanno individuato l'area di Tor Vergata quale luogo idoneo per lo svolgimento dei grandi eventi che ricorrono nell'anno del Giubileo;
Considerato che, come previsto nel protocollo d'intesa del 30 giugno 1998 tra il Governo italiano e la Santa Sede, la pianificazione e la realizzazione delle misure organizzative, strutturali ed infrastrutturali, all'interno ed all'esterno del comprensorio di Tor Vergata coinvolgono le competenze dirette di molteplici istituzioni e soggetti pubblici e privati, tra i quali il Dipartimento della protezione civile;
Vista la direttiva n. 7 emanata in data 4 aprile 2000 dal commissario straordinario del Governo per il grande Giubileo dell'anno 2000, che prevede un coinvolgimento diretto del Dipartimento della protezione civile nella gestione degli eventi giubilari;
Ravvisata la necessita' e l'urgenza di adottare provvedimenti atti a favorire la partecipazione alla XV Giornata mondiale della gioventu', che si terra' a Roma dal 14 al 20 agosto 2000;
Vista la nota del prefetto di Roma in data 2 marzo 2000, concernente l'utilizzo di edifici scolastici pubblici da destinare all'accoglienza dei giovani;
Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Per consentire l'utilizzazione di edifici scolastici pubblici da parte dei partecipanti alla XV Giornata mondiale della gioventu', che si terra' a Roma, dal 14 al 20 agosto 2000, le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare la funzionalita' degli edifici medesimi anche in deroga alle normative vigenti.
2. Dovranno comunque rispettare le seguenti prescrizioni, di cui alla nota del prefetto di Roma citata in premessa per la prevenzione del rischio d'incendio:
collocamento degli arredi in aree contrapposte alle vie di esodo: evitando la contemporanea presenza di elementi che possono costituire innesco (corpi illuminati ad incandescenza, apparecchiature elettriche sotto costante tensione, ecc.);
vie di esodo: di larghezza non inferiore a 1,20 metri e non intralciate da materiale che ne possa ridurre la percorribilita';
ricettivita': un ospite ogni 3 mq;
luci di emergenza: non inferiori a 3 lux in ogni locale e lungo le vie di esodo (in mancanza si provvedera' a dotare gli ospiti di una torcia a pile);
estintori: di capacita' non inferiore a 13 A 89 BC, uno ogni 150 mq (e comunque almeno 2 per piano), opportunamente segnalati;
segnaletica di sicurezza;
sistema di allarme acustico: attivabile da un posto costantemente presidiato deve essere udibile in ogni locale della struttura;
controllo efficienza idranti: (ove presenti);
conformita' degli impianti elettrici alla legge 1o marzo 1986, n. 186, evitando il collegamento di piu' spine ad una stessa presa e l'uso di prolunghe arrotolate;
percorso di esodo, a partire dalla porta di ogni locale non superiore a: 60 mt per raggiungere una uscita sul luogo sicuro o su scala di sicurezza;
30 mt per raggiungere una scala protetta;
lunghezza dei corridoi ciechi non superiore a 20 mt.
Per la prevenzione dei rischi igienico-sanitari:
aspetti igienistici generali di abitabilita' e sicurezza: tenuto conto della idoneita' di locali ad ospitare in media 25 alunni per classe, e' possibile che ogni aula ospiti 15 pernottanti;
WC e lavabi: dovra' essere assicurata la disponibilita' di un WC e di un lavabo ogni 8-10 pernottanti (con esclusione dei disabili);
docce: laddove gli impianti scolastici non siano forniti di docce, sia possibile assicurare ad ogni singolo partecipante di utilizzare le docce di strutture esterne dotate di tali servizi (bagni pubblici, impianti sportivi, palestre, altre dimore) attraverso apposite convenzioni che verranno stipulate a cura dell'ente organizzatore.
 
Art. 2.
1. Per la realizzazione delle opere provvisorie e l'acquisizione di beni e servizi strettamente afferenti all'attuazione della manifestazione, le amministrazioni interessate possono ricorrere, ove necessario, alla trattativa privata in materia di lavori pubblici e fornitura di beni e di servizi. E', altresi', autorizzata la possibilita' di avvalersi, ove necessario, delle deroghe contenute nell'art. 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2992 in data 23 giugno 1999, nonche' in quelle in materia urbanistica e beni culturali ed ambientali nei limiti strettamente necessari e con obbligo di ripristino dei luoghi.
 
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza possono essere applicate anche alle zone della regione Lazio che ospitano i partecipanti alla giornata mondiale della gioventu'.
2. Per le esigenze connesse alla ricezione dei partecipanti alla manifestazione e' autorizzato l'utilizzo di tendopoli della direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'interno.
 
Art. 4.
1. Alla liquidazione o al pagamento delle spese derivanti dall'eventuale utilizzo dei volontari di protezione civile, ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, provvede, direttamente il commissario straordinario del Governo nominato ai sensi del decreto del Presidente della Repubbica 31 dicembre 1997, a valere sugli stanziamenti ad esso assegnati.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2000
Il Ministro: Bianco
 
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