Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO
DELIBERAZIONE 16 marzo 2000
Adozione del progetto di variante del piano stralcio delle fasce fluviali (art. 17, comma 6-ter e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183). (Deliberazione n. 3/2000).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:
l'art. 17, della legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 12, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, al comma 6-ter, prevede che i piani di bacino idrografico possano essere redatti e approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
con propria deliberazione n. 26, dell'11 dicembre 1997, ha adottato il "Piano stralcio delle fasce fluviali", approvato successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998 (di seguito denominato PSFF), che ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dal l'asta del Po sino al delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;
Visti:
A. Il progetto di variante del Piano stralcio delle fasce fluviali, riguardanti i comuni di: Alba, Barbaresco, Castagnito, Guarene, Magliano Alfieri e Neive lungo l'asta del fiume Tanaro, e Sezzadio sul fiume Bormida;
B. Le determinazioni del comitato tecnico in data 2 marzo 2000;
Ritenuto , per le valutazioni e le considerazioni contenute nel documento richiamato precedentemente sub lettera A), che costituisce parte integrante e motiva del presente provvedimento, di modificare nel modo seguente il PSFF;
Delibera:
Art. 1.
E' adottato l'allegato "Progetto di variante del piano stralcio delle fasce fluviali", di seguito denominato progetto di variante PSFF, costituito dalla relazione e dagli allegati grafici in scala 1:25.000.
 
Art. 2.
Sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia di cui all'art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183/1989, le aree classificate come fascia fluviale A e B e delimitate da apposito segno grafico nelle tavole in scala 1:25.000 del progetto di variante PSFF, limitatamente alle prescrizioni contenute negli articoli 6, comma 2, lettera a) e b); 7, comma 2; 9, commi 3 e 4; 15; 16, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, di cui alle norme di attuazione del PSFF, nonche' le modifiche introdotte alle prescrizioni degli articoli 9, comma 4, e 16, commi 1 e 2 dal progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico adottato con propria deliberazione n. 1/99, per quanto attiene le modifiche alle perimetrazioni assunte con la presente deliberazione.
 
Art. 3.
Fermi i poteri del Ministro dei lavori pubblici di cui al richiamato art. 17, comma 6-bis, della legge n. 183/1989, dalla data in cui i comuni interessati ricevono comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, nonche' copia degli atti relativi, le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attivita' di trasformazione ed uso del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni di cui al precedente art. 2.
Sono fatti salvi gli interventi gia' autorizzati (o per i quali sia gia' stata presentata denuncia di inizio di attivita' ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori relativi siano gia' stati iniziati alla data della comunicazione di cui al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. Al titolare della concessione il comune ha facolta' di notificare la condizione di pericolosita' rilevata.
 
Art. 4.
I comuni sono incaricati di provvedere, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione, delle norme di attuazione e delle cartografie relative alla delimitazione delle aree in dissesto e delle fasce fluviali interessanti il territorio di competenza, alla loro pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed a trasmettere alla regione Piemonte la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.
 
Art. 5.
Ai sensi dell'art. 18 della piu' volte richiamata legge n. 183/1989, e' data notizia dell'adozione del progetto di variante PSFF nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino ufficiale della regione Piemonte.
 
Art. 6.
Il progetto di variante PSFF e la relativa documentazione sono depositati presso l'Autorita' di bacino, nonche' presso le sedi della regione Piemonte e delle province di Alessandria e Cuneo territorialmente interessate e saranno ivi disponibili, per la presa visione e per la consultazione da parte di chiunque sia interessato, per quarantacinque giorni consecutivi a decorrere dalla pubblicazione della notizia dell'avvenuta adozione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 7.
Presso ogni sede di consultazione e' predisposto un registro sul quale saranno annotate le richieste di visione e di copia degli atti, mentre le osservazioni sul progetto di variante PSFF potranno essere inoltrate alla regione Piemonte entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di che trattasi.
 
Art. 8.
Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato all'art. 7, la regione Piemonte si esprime sulle osservazioni pervenute e formula un parere sul progetto di variante PSFF.
 
Art. 9.
La regione Piemonte provvedera' a dare immediata comunicazione ai comuni territorialmente interessati dell'avvenuta adozione del progetto di variante PSFF, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio, provvedendo altresi' alla trasmissione degli atti relativi.
Parma, 16 marzo 2000
Il presidente: Bordon
 
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