Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 2000
Scioglimento del consiglio comunale di Trevi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Trevi (Perugia) ed il sindaco nella persona del dott. Carlo Antonini;
Considerato che il citato amministratore e' decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Umbria;
Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Decreta:
Il consiglio comunale di Trevi (Perugia) e' sciolto.
Dato a Roma, addi' 14 luglio 2000
CIAMPI
Bianco, Ministro dell'interno
 
Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il consiglio comunale di Trevi (Perugia) e' stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Carlo Antonini.
In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il dott. Carlo Antonini e' stato eletto alla carica di consigliere della regione Umbria.
Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilita' prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Trevi (Perugia), con deliberazione n. 34 del 28 maggio 2000, ha dichiarato ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.
Si e' configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.
Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.
Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trevi (Perugia).
Roma, 7 luglio 2000
Il Ministro dell'interno: Bianco
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone