Gazzetta n. 175 del 28 luglio 2000 (vai al sommario)
LEGGE 25 luglio 2000, n. 209
Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito e maggiormente indebitati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione

1. La presente legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi creditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a piu' basso reddito e maggiormente indebitati ed inoltre favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della poverta' delle popolazioni di tali Paesi.
2. I crediti vantati dallo Stato italiano nei confronti dei Paesi in via di sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (IDA) sono annullati con le modalita' di cui all'articolo 3, a condizione che il Paese interessato si impegni a rispettare i diritti umani e le liberta' fondamentali, a rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e a perseguire il benessere ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo in particolare la riduzione della poverta'.
3. Ai Paesi di cui al comma 2, che possono qualificarsi all'iniziativa multilaterale "Programma HIPC" (Heavily Indebted Poor Countries), l'annullamento del debito puo' essere concesso in misura, condizioni, tempi e con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.
4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui ai commi precedenti si applicano, ai fini della riduzione del debito, i livelli e le condizioni concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



 
Art. 2
Crediti annullabili

1. Formano oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in conto capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui all'articolo 1, relativi a: a) crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979, n.
38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni, per un importo non inferiore al controvalore di
3.000 miliardi di lire italiane e non superiore al controvalore di
4.000 miliardi di lire italiane; b) crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955,
5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977,
n. 227, e successive modificazioni, nella cui titolarita' la SACE
e' succeduta per effetto del relativo pagamento dell'indennizzo e
assistiti da controgaranzia sovrana, per un importo non inferiore
al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non superiore
al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane.
2. I crediti di cui al comma 1, lettera b), possono essere ridotti, sentiti i Paesi maggiormente creditori, anche mediante i seguenti interventi: a) riduzione o rinegoziazione, mediante appositi accordi bilaterali
definiti con i Paesi interessati; b) conversione a favore di investimenti per lo sviluppo, purche'
effettuati nel rispetto dell'ambiente e dell'equilibrio
geobiologico, e per la riduzione della poverta', da realizzare nei
Paesi interessati, tramite enti e organizzazioni che abbiano
raccolto liberalita' in forma documentata per iniziative di
riduzione del debito; c) conversione mediante appositi accordi bilaterali definiti con i
Paesi interessati, a condizione che tali Paesi si impegnino a
destinare i risparmi ottenuti in spese sociali, per lo sviluppo e
per la riduzione della poverta', per il mantenimento o il
ripristino dell'equilibrio geobiologico, con il coinvolgimento
della societa' civile locale.
3. I crediti di cui al presente articolo, per un ammontare complessivo comunque non superiore al controvalore di 12.000 miliardi di lire italiane, devono essere annullati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 2:
- La legge 9 febbraio 1979, n. 38, reca: "Cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".
- La legge 3 gennaio 1981, n. 7, reca: "Stanziamenti
aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via
di sviluppo".
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: "Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo".
- La legge 22 dicembre 1953, n. 955, reca:
"Disposizioni sull'assicurazione dei crediti
all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul
finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da
esportazioni relative a forniture speciali".
- La legge 5 luglio 1961, n. 635, reca: "Disposizioni
sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle
esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori
all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di
sviluppo".
- La legge 28 febbraio 1967, n. 131, reca:
"Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei
crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi,
all'esecuzione di lavori all'estero nonche' all'assistenza
ai Paesi in via di sviluppo".
- La legge 24 maggio 1977, n. 227, reca: "Disposizioni
sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti
alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di
lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e
finanziaria in campo internazionale".



 
Art. 3
Condizioni, modalita' e' termini dell'annullamento

1. Le condizioni, le modalita' e i termini dell'annullamento, ivi incluse le eventuali operazioni di conversione, sono definiti in appositi accordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati.
2. L'annullamento puo' essere anche perseguito mediante utilizzo di tutti gli strumenti ed i meccanismi contemplati nell'ambito delle intese multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori.
3. Il Paese beneficiario del provvedimento si impegna a presentare un progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalentemente nei settori dell'agricoltura, della sanita', dell'istruzione e delle infrastrutture.
 
Art. 4
Norme di attuazione

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono fissati criteri e modalita' per la stipula degli accordi di attuazione della presente legge, nonche' le modalita' per la sospensione degli interventi nei confronti di Paesi beneficiari nei quali si accerti un uso illecito degli aiuti.
2. Lo schema di decreto di cui al comma 1 e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la legge 28 marzo 1991, n. 106, e' abrogata.



Note all'art. 4:
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- La legge 28 marzo 1991, n. 106, reca: "Disposizioni
in materia di crediti concessi dall'Italia, a titolo di
aiuto, a Paesi in via di sviluppo".



 
Art. 5
Catastrofi naturali e gravi crisi umanitarie

1. Nei casi di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie, al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte, possono essere annullati, parzialmente o totalmente, i crediti di aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi colpiti da tali eventi.
 
Art. 6
Relazione al Parlamento

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della medesima, che deve necessariamente contenere informazioni relative ai singoli Paesi in via di sviluppo beneficiari, l'ammontare, la data di erogazione e la durata del prestito, il tasso d'interesse e la forma di restituzione in origine concordata, nonche' la data e l'ammontare del credito annullato. La relazione e' corredata dall'elenco completo dei progetti e dei soggetti esecutori corrispondenti ai crediti di aiuto oggetto di annullamento, dall'elenco completo delle operazioni assicurate, dalla documentazione relativa alle controgaranzie fornite dai Paesi debitori e dall'elenco dei beneficiari degli indennizzi corrispondenti ai crediti commerciali di spettanza della SACE oggetto dell'annullamento. Nella relazione sono riportati i dati e le informazioni relativi agli enti e alle organizzazioni attraverso i quali sono realizzati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). La relazione contiene, altresi', dati analitici, Paese per Paese, con cui sono individuate le misure per la sospensione degli interventi nei confronti dei Paesi che fuoriescano dalle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2.
 
Art. 7
Regole internazionali del debito estero

1. Il Governo, nell'ambito delle istituzioni internazionali, competenti, propone l'avvio delle procedure necessarie per la richiesta di parere alla Corte internazionale di giustizia sulla coerenza tra le regole internazionali che disciplinano il debito estero dei Paesi in via di sviluppo e il quadro dei principi generali del diritto e dei diritti dell'uomo e dei popoli.
 
Art. 8
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
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