Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DECRETO 18 luglio 2000
Criteri e modalita' per la concessione di contributi ad istituti, enti ed associazioni, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083; modelli per la relativa domanda di ammissione, e schemi per la relazione sull'esecuzione del programma di attivita' promozionale.

IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese
Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1083, concernente la concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane;
Visto il decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 marzo 1999, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 aprile 1999, n. 92, recante il regolamento che stabilisce criteri e modalita' per la concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
Considerato che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto ministeriale, occorre definire, per l'anno 2001, il modello per la domanda di ammissione al contributo e lo schema per la relazione sull'esecuzione del programma di attivita' promozionale;
Ritenuto di dover impartire le istruzioni per la corretta presentazione dei progetti;
Decreta:
Art. 1.
Scopo della concessione dei contributi
Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero del commercio con l'estero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
La concessione dei contributi puo' pertanto avvenire solo previa verifica che i progetti promozionali da realizzare rispondano effettivamente agli obiettivi della internazionalizzazione e, dopo la loro esecuzione, sulla base di un dettagliato rendiconto di spesa.
 
Art. 2.
M o d e l l i
Sono approvati per l'anno 2001 - come da allegati al presente decreto - il modello per la domanda di ammissione al contributo, lo schema per la relazione sull'esecuzione del programma promozionale, le schede illustrative dei progetti e il prospetto per l'elenco delle fatture.
 
Art. 3.
Inoltro dell'istanza di ammissione al contributo
La domanda di ammissione al contributo deve essere redatta in bollo (allegato A) e inviata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese - divisione III, via posta raccomandata o corriere entro e non oltre la data del 30 settembre 2000.
Le istanze inviate successivamente a tale data non saranno ammesse al contributo. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.
 
Art. 4.
Soggetti ammessi e soggetti esclusi
Possono richiedere il contributo ai sensi della normativa vigente gli istituti, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, nonche' le camere italo-estere in Italia, iscritte all'albo di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 580/1993. Deve intendersi senza scopo di lucro l'organizzazione che non agisce per produrre profitto ovvero che non prevede la distribuzione di utili ai soci, neppure in caso di scioglimento.
E' esclusa l'ammissibilita' delle imprese, comprese le societa' consortili e cooperative che svolgono attivita' d'impresa a favore dei soci, le quali possono richiedere agevolazioni a valere su leggi diverse.
In deroga al criterio di escludere le imprese, sono ammissibili quelle imprese che agiscono su mandato di soggetti ammissibili secondo la legge, a condizione che questi ultimi dimostrino l'impossibilita' di provvedere direttamente, che partecipino alla proprieta' dell'impresa e che sia provato il rapporto di mandato. In tal caso la spesa promozionale da presentare a contributo deve essere limitata al solo costo dei servizi resi.
La domanda non e' accolta se il soggetto richiedente non prova di essere idoneo ad attuare efficacemente le azioni del progetto, secondo le indicazioni fornite dal regolamento.
 
Art. 5.
Presentazione del programma promozionale
Alla domanda e' allegato il programma delle attivita' promozionali da svolgere nel 2001 articolato in progetti, ciascuno dei quali e' descritto in una scheda (allegato B), in modo da presentare analiticamente:
la scelta del mercato estero,
l'obiettivo di ciascun progetto;
la predeterminazione dei relativi indicatori e standard da applicare consuntivamente per misurare i risultati raggiunti;
le azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione delle fasi, dei modi, dei tempi, dei luoghi);
il ruolo, di eventuali partner pubblici e privati;
l'ammontare della spesa da sostenere per ogni azione e la sua tipologia;
un piano finanziario con l'indicazione dei costi e della loro copertura prevista, distinta in risorse proprie, risorse acquisite da soggetti privati, ricavi ed eventuali finanziamenti pubblici;
i vantaggi per i consorziati ed il rapporto costi/benefici.
Ad ogni scheda devono essere allegati i preventivi di spesa in originale, timbrati e firmati dall'erogatore dei servizi. I preventivi non impegnano a far eseguire le azioni dai medesimi soggetti. Ove per giustificati motivi non sia possibile ottenere un preventivo di spesa, dovra' essere prodotta una previsione di costo firmata dal legale rappresentante.
 
Art. 6.
Ammissibilita' del programma
Per essere ritenuto ammissibile al contributo, il programma promozionale deve risultare conforme ai criteri definiti nel presente decreto, deve avere una evidente validita' tecnico-economica in termini di promozione delle esportazioni e deve risultare coerente con le linee direttrici del programma promozionale 2001 indicate dal Ministro, in corso di pubblicazione.
Il programma non e' ammesso se le azioni non hanno rilievo nazionale e cioe' se le imprese italiane partecipanti all'organismo e beneficiarie della promozione hanno sede in un'unica regione. Si possono considerare di rilievo nazionale le azioni di organismi localizzati in una specifica area del territorio nazionale quando si riferiscono a prodotti tipici.
Il programma e' composto da una breve relazione illustrativa e dalle schede relative ai singoli progetti. Le schede progetto dovranno presentare in modo chiaro e sintetico le azioni promozionali programmate, dovranno illustrare con precisione i risultati attesi e dovranno specificare gli indicatori e gli standards da utilizzare nella misurazione dei risultati stessi.
A tal fine, e' importante che nella definizione dei parametri citati si faccia ricorso, ove possibile, a indicatori di tipo valutativo, come ad esempio il "giudizio" espresso dagli operatori o dai visitatori presenti ad una manifestazione fieristica, rilevato attraverso questionari dotati di una scala di valori. Inoltre si dovra' avere cura di precisare l'obiettivita' dei metodi di rilevazione che saranno seguiti, specificando l'ampiezza del campione degli intervistati, indicando il metodo che sara' utilizzato per la loro selezione e fornendo il facsimile del questionario di intervista. La documentazione relativa ai parametri di misurazione dovra' essere conservata per consentire al Ministero di effettuare le proprie verifiche.
In alternativa alla realizzazione diretta, la valutazione dei risultati attesi da ogni singolo progetto potra' anche essere affidata a idonee societa' specializzate.
 
Art. 7.
Scelta degli indicatori e degli standards
L'indicatore e' una variabile quantitativa o parametro qualitativo che registra i risultati conseguiti in una determinata azione. Esso consente di rappresentare il risultato dell'azione attraverso la registrazione del "numero" degli atti che manifestano un apprezzamento (ad esempio il numero di accessi al sito web, il numero di visitatori ad uno stand fieristico), oppure attraverso la raccolta di "giudizi" espressi secondo una scala di valori (ad esempio le risposte ad un questionario).
Lo standard e' il valore atteso per un certo indicatore quantitativo (ad esempio numero atteso di accessi al sito web) o qualitativo (ad esempio la posizione attesa sulla scala di valori del questionario). Esso costituisce la base rispetto alla quale si effettua la misurazione.
I parametri sono rifiutati dal Ministero quando non risultano sufficientemente significativi ovvero rappresentano previsioni eccessivamente cautelative.
 
Art. 8.
Modifiche al programma
Il programma dell'attivita' potra' essere aggiornato o integrato con nuovi progetti dopo la presentazione della domanda, solo se sussistono giustificazioni valide e obiettive; le integrazioni o i nuovi progetti devono essere presentati almeno sessanta giorni prima della loro esecuzione e comunque non oltre il 30 giugno 2001, per consentire al Ministero di approvare i progetti nei tempi previsti. I progetti presentati dopo tale data non saranno presi in esame.
 
Art. 9.
Pertinenza delle azioni promozionali
Si richiama l'attenzione sulla necessita' che l'azione per la quale si chiede la ammissibilita' al contributo risulti pertinente, poiche' non potranno essere presi in considerazione progetti che non abbiano contenuto strettamente promozionale. Sono tali le azioni che hanno contenuto innovativo, che sono volte a far conoscere, la tecnologia, la qualita', le applicazioni, lo stile, il design, ecc. della produzione italiana. Le azioni di natura specificamente commerciale non sono prese in considerazione ai fini del contributo.
E' anche valutabile negativamente l'intervento che, per la ripetitivita' delle azioni o per la modestia delle risorse, non garantisce efficacia ai progetti promozionali.
Poiche' i progetti devono corrispondere alle direttive promozionali del Ministro per l'anno 2001, non si approvano i progetti che ripetono quelli che vengono realizzati dall'ICE.
Conformemente al principio dell'annualita' del bilancio statale, si ammettono soltanto i progetti che hanno esecuzione totalmente o prevalentemente nel 2000; i progetti di durata pluriennale dovranno essere articolati in progetti annuali, affinche' il contributo possa essere deciso annualmente sulle spese relative all'esecuzione di ciascun progetto annuale.
 
Art. 10.
Azioni promozionali tipiche
A titolo esemplificativo, sono ammissibili al contributo le seguenti azioni promozionali:
l'attivita' di informazione mediante predisposizione e stampa di materiale pubblicitario cartaceo o informatico; creazione di pagine web; esercizio di pubblicita' sulla stampa estera e sugli altri media; ospitalita' a giornalisti, opinion leaders e buyers esteri, ecc.;
l'attivita' di presentazione dei marchi e dei prodotti mediante la partecipazione o l'organizzazione di mostre in Italia e all'estero, le visite di operatori esteri a fiere internazionali italiane, gli incontri tra produttori italiani e distributori esteri, ecc.;
le ricerche di mercato, i sondaggi e gli studi, sul comportamento del trade e dei consumatori all'estero, o destinati alla individuazione dei canali di vendita piu' idonei;
la presentazione del modello alimentare italiano sui mercati esteri attraverso iniziative tese a diffondere l'informazione sui prodotti tipici e di qualita', come ad esempio le dimostrazioni culinarie, la degustazione, ecc.;
le campagne pubblicitarie dei prodotti tipici;
l'attivita' di formazione di operatori commerciali esteri, gli stages, le conventions, ecc., che abbiano per oggetto la diffusione della conoscenza delle tradizioni regionali in materia di cucina, di prodotti tipici, di ospitalita', ecc.;
i servizi di assistenza alle imprese nella ricerca di partners, nello studio dei mercati, nella elaborazione dei databank, ecc.
 
Art. 11.
Liquidazione del contributo sul programma realizzato
Il Ministero procede alla liquidazione dei contributi sulla base della relazione sull'esecuzione del programma approvato dal Ministero; la relazione (allegato C) si compone di una parte descrittiva generale, di schede concernenti i singoli progetti realizzati (allegato D) e di un prospetto riepilogativo sia delle spese sostenute, che dei ricavi prodotti, siano essi di natura pubblica o privata.
Le schede sono redatte in modo che siano chiaramente illustrati i seguenti punti:
la convenienza della scelta operata sul mercato estero;
i risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo prescelto, misurati attraverso gli indicatori di risultato e i relativi standard precedentemente fissati;
l'attuazione delle azioni (indicando per ciascuna le risorse impiegate, le fasi, i modi, i tempi, i luoghi);
il ruolo avuto da eventuali partner pubblici o privati;
i vantaggi ricevuti dai consorziati ed il rapporto costi/benefici.
La rendicontazione dovra' essere redatta seguendo l'ordine gia' impostato in sede di presentazione a preventivo del programma, seguendo quindi, in primo luogo, la stessa numerazione dei progetti e giustificando accuratamente gli eventuali sensibili scostamenti che si dovessero verificare tra gli importi dei preventivi e quelli dei consuntivi.
 
Art. 12.
Concessione del contributo
Per la concessione del contributo il Ministero esamina i risultati conseguiti dalle azioni applicando gli indicatori e gli standard a suo tempo predeterminati, valuta la conformita' dell'attivita' svolta rispetto al programma approvato, esclude le spese non ammissibili e tiene conto dei limiti della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'amministrazione.
 
Art. 13.
Documentazione di spesa
Nel fornire il prospetto riepilogativo delle spese, il richiedente deve specificare, per ciascun progetto inserito nel programma, l'impiego di risorse proprie, l'acquisto dall'esterno di beni e servizi e la relativa copertura finanziaria.
Le spese concernenti l'acquisto dall'esterno di beni e servizi sono la base per calcolare il contributo; sono ammesse quelle destinate alla buona esecuzione del progetto, mentre sono escluse quelle superflue e ridondanti (ad es.: eccessive spese di rappresentanza, tariffe che si discostano sensibilmente da quelle riconosciute da altri organismi; materiale informativo realizzato con entrate pubblicitarie, salvo dimostrazione del costo effettivamente sostenuto); le spese vanno calcolate al netto di IVA.
Il programma dovra' essere corredato dall'elenco delle fatture relative alle spese effettivamente sostenute per le azioni (allegato E) firmato dal legale rappresentante. Le fatture saranno tenute a disposizione del Ministero per eventuali verifiche.
 
Art. 14.
Spese non ammissibili
Le spese devono cioe' essere destinate a conseguire obiettivi di "sviluppo" e di "penetrazione" dei mercati e non obiettivi puramente commerciali. E' ammessa, ad esempio, la spesa iniziale di allestimento di un sito web, che indubbiamente rappresenta una vetrina pubblicitaria di grande effetto e di vasta diffusione, mentre non e' ammessa la spesa relativa al suo mantenimento negli anni successivi, perche' essa non possiede piu' la caratteristica di favorire lo sviluppo di nuovi rapporti di affari, ma piuttosto di mantenere il livello di affari raggiunto e riveste quindi carattere puramente commerciale.
Sono escluse le spese per il materiale informativo realizzato solo in lingua italiana, per la formazione rivolta a soggetti italiani, per l'area e l'allestimento di aree espositive quando non ammessi nel territorio dell'UE. Le spese vanno calcolate al netto di IVA. Le spese relative alle manifestazioni che si svolgono in Italia devono riguardare eventi a carattere internazionale, secondo il riconoscimento effettuato dal Ministero dell'industria.
Le spese per il personale dell'ente sono ammesse solo se direttamente connesse con le azioni promozionali da svolgere ed in misura proporzionale al peso della manifestazione (ad esempio l'invio di una o due persone presso le Fiere). Tuttavia, al fine di consentire il consolidamento delle strategie disegnate durante gli eventi attraverso la programmazione del cosiddetto "follow up", sono ammesse le spese di personale sostenute dall'ente anche dopo la specifica manifestazione, per il tempo strettamente necessario a conseguire l'obiettivo.
 
Art. 15.
Progetti esclusi dal contributo
I progetti eseguiti senza che vi sia stata la preventiva approvazione del Ministero non sono ammessi al contributo per la parte relativa alle modifiche.
 
Art. 16.
Misura del contributo
Ai sensi dell'art. 4, comma 5, del regolamento, la misura del contributo non puo' eccedere il 50% delle spese sostenute. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, i finanziamenti devono essere indicati nel piano finanziario di cui all'art. 5 del presente decreto. Nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinche' il contributo complessivo non superi il 70% del totale delle spese ammesse.
Se l'intero programma o i singoli progetti sono finanziati da sponsor privati ovvero producono introiti derivanti da pubblicita', abbonamenti, quote di partecipazione o altro, gli introiti in questione devono essere indicati nel piano finanziario di cui all'art. 5 del presente decreto. Nella determinazione del contributo i predetti introiti saranno considerati solo per la parte superiore al 50% delle spese ammesse, affinche' il contributo erogato non risulti eccedente rispetto alle effettive esigenze.
 
Art. 17.
Erogazione del contributo
L'erogazione del contributo avviene dopo la conclusione dell'istruttoria di tutte le richieste, secondo il calcolo del contributo spettante a ciascun organismo e tenendo conto delle risorse disponibili. Per una sollecita erogazione del contributo i richiedenti devono indicare con la massima precisione gli estremi bancari ove operare l'accreditamento.
 
Art. 18.
Termini per la presentazione degli elementi mancanti
Allo scopo di contenere al massimo i tempi procedurali, l'ufficio competente fissa termini perentori entro i quali i richiedenti debbono perfezionare i progetti o le rendicontazioni carenti, pena la decadenza della domanda.
 
Art. 19.
Ispezioni e verifiche
Ai sensi della legge n. 15/1968 e nei limiti previsti dalla stessa, le istanze possono essere corredate da autocertificazioni. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicita' delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita' all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato, sui contratti di acquisto dei servizi e dei beni, sulle fatture originali e sulla esistenza dei requisiti di idoneita' a ricevere il contributo.
In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, cosi' come richiamato dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; inoltre, qualora vengano meno le qualita' meritorie, questa Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo.
 
Art. 20.
Reperimento delle fonti normative e dei modelli
I testi delle fonti normative generali citate sono disponibili sul sito del Ministero all'indirizzo: www.mincomes.it. I testi normativi specificamente riferiti al finanziamento delle attivita' promozionali possono essere reperiti sullo stesso sito, alla voce "Strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese" o alla voce "Circolari e comunicati".
Su richiesta degli interessati, l'ufficio provvede ad inviare direttamente tramite fax o e-mail copia della disciplina e della modulistica.
 
Art. 21.
Come contattare il Ministero
L'ufficio incaricato dell'erogazione dei contributi si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti.
Indirizzo: Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III, viale America, 341 - 00144 Roma.
Dirigente: dott. Claudio Borghese, tel. 06/59647548 06/59932460, fax 06/59932454 - E-mail: promo3mincomes.it - clabormincomes.it
Incaricati dell'istruttoria: sig. Antonio Trerotola coordinatore, tel. 06/59932621 - sig.ra Roberta Farelli, tel. 06/59932622 - sig.ra Francesca Di Marco, tel. 06/59932556 - sig.ra Simonetta Bianconi, tel. 06/59932570 - sig.ra Carla Andreozzi, tel. 06/59932544.
Sito web del Ministero: http://www.mincomes.it
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2000
Il direttore generale: Verzeletti
 
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