Gazzetta n. 174 del 27 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
CIRCOLARE 10 luglio 2000, n. 8
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e decreto ministeriale 16 settembre 1999 (Utilizzazioni minori di interesse agricolo). Modalita' di presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione all'estensione a utilizzazioni minori di prodotti fitosanitari.

Al Ministero delle politiche agricole e
forestali
Al Ministero dell'industria, commercio
ed artigianato
Al Ministero dell'ambiente - Servizio
A.R.S.
Agli assessorati all'agricoltura delle
regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano
Agli assessorati alla sanita' delle
regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano
Alla Agrofarma
All'Unionchimica
Alla Confagricoltura
Alla Coldiretti
Alla Confagricoltori
Alla Confcoltivatori
Alla Copagri
Agli operatori interessati
e, per conoscenza:
Ai commissari di Governo presso le
regioni
All'ufficio di gabinetto
Alla segreteria del Sottosegretario di
Stato Premessa.
Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995) che ha dato attuazione alla direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, ha disciplinato all'art. 9 le "estensioni delle autorizzazioni ad utilizzazioni minori" per prodotti fitosanitari gia' autorizzati dal Ministero della sanita' nel rispetto di specifiche condizioni e con la precisazione che le richieste di estensione possono anche essere presentate da organi ufficiali o scientifici di ricerca impegnati in attivita' agricole, da organizzazioni agricole professionali e da utilizzatori professionali.
Come previsto, altresi', dal citato art. 9 si e' provveduto alla definizione delle utilizzazioni minori di interesse agricolo, tramite l'emanazione del decreto ministeriale 16 settembre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 1999).
La presente circolare intende fornire precisazioni e chiarimenti in merito alle modalita' di presentazione delle domande per il rilascio dell'autorizzazione all'estensione di impiego ad utilizzazioni minori di prodotti fitosanitari gia' autorizzati, nonche' in merito alla documentazione di supporto. Presentazione delle domande.
Si rammenta innanzitutto che per "utilizzazione minore di interesse agricolo" si intende, ai fini e per gli effetti del decreto 16 settembre 1999, l'impiego di prodotti fitosanitari per usi di piccola scala e che rivestono un'importanza economica minore rispetto agli usi per i quali il prodotto fitosanitario risulta gia' autorizzato, con le precisazioni riportate al comma 2 dell'art. 1 del citato decreto 16 settembre 1999.
La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui sopra deve essere redatta in lingua italiana, secondo lo schema di cui all'appendice A alla presente circolare, da presentare in bollo e in copia conforme all'originale.
La documentazione tecnico-scientifica da allegare in carta semplice alla domanda riguarda:
a) i residui (allegato II, punto 6 e allegato III, punto 8 del decreto legislativo n. 194/1995, come modificato dal decreto ministeriale 28 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1998).
Per le colture minori esiste la possibilita' di presentare un numero ridotto di prove (quattro prove rappresentative dell'area di coltivazione proposta) come indicato ai punti 6.3 e 8.2 rispettivamente all'allegato II relativo alla sostanza attiva e all'allegato III relativo al prodotto fitosanitario del sopracitato decreto legislativo n. 194/1995.
Si sottolinea, inoltre, come in condizioni di comparabilita' di diversi parametri, tra cui le pratiche agricole e le colture, e' possibile l'estrapolazione dei dati relativi a prove residui di un prodotto condotte su una coltura ad un'altra, riducendo ulteriormente la necessita' di prove per fissare il limite massimo di residuo.
Gli indirizzi comunitari piu' recenti sulle modalita' di comparabilita' ed estrapolazione sono riportati nel documento della commissione europea n. 7525/VI/95 rev. 5;
b) l'efficacia agronomica (allegato III, punto 6 del decreto legislativo n. 194/1995);
c) documentazione integrativa (quale ad esempio esposizione dell'operatore, impatto ambientale etc.) o motivazioni che consentano all'amministrazione di constatare che le condizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), punti 3, 4, 5 del decreto legislativo n. 194/1995 sono soddisfatte o che non vengono sostanzialmente ad essere modificate dall'estensione.
Qualora esista un comprovato interesse pubblico all'estensione ad utilizzazione minore e non sussista l'accordo, previsto all'art. 9, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 194/1995, con i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti una determinata sostanza attiva, l'amministrazione si riserva di decidere i modi per valutare le richieste e se del caso gli interventi per rendere possibile l'uso in condizioni particolari e controllate. In questo caso il richiedente che non ha ottenuto l'accordo del titolare di registrazione e' responsabile dello specifico impiego del formulato.
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Ministro: Veronesi
 
----> Vedere Allegato da pag. 33 a pag. 34 della G.U. <----
 
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