Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 21 giugno 2000
Decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune societa' cooperative.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle societa' cooperative e loro consorzi in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessita' di decentrare alle direzioni provinciali del lavoro il procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle societa' cooperative e loro consorzi, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 59/1992, ai fini di una piu' spedita ed efficace azione amministrativa;
Visto il proprio decreto di delega in data 15 luglio 1999, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione;
Decreta:
A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti provvederanno, con decreto dirigenziale, alla cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle societa' cooperative e loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo entro il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
Le direzioni provinciali del lavoro medesime cureranno la trasmissione di una copia del provvedimento di cancellazione alle cooperative interessate, alla locale prefettura, agli uffici finanziari competenti territorialmente, nonche' agli enti eroganti benefici di altra natura.
Roma, 21 giugno 2000
p. Il Ministro: Piloni
 
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