Gazzetta n. 168 del 20 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 16 giugno 2000
Delega alle direzioni regionali delle entrate ad adottare vari provvedimenti di autorizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze e successive modificazioni;
Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;
Visto l'art. 34 del citato regolamento che prevede le attribuzioni dei direttori generali dei dipartimenti e del direttore generale degli affari generali e del personale e, in particolare, le lettere a), b) e c) del comma 2, ove e' stabilito che i direttori generali sono responsabili della direzione dell'attivita' complessiva del dipartimento o della direzione generale, della determinazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi da perseguire, della determinazione dei programmi di controllo sull'attivita' dei dipendenti uffici;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1992, recante la disciplina dell'organizzazione interna del dipartimento delle entrate;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278;
Visto il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1960, n. 826, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 7 dicembre 1960;
Vista la legge 5 novembre 1975, n. 558;
Vista la legge 1o dicembre 1981, n. 692;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;
Visto il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 435;
Vista la legge 29 ottobre 1961, n. 1216;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto 19 ottobre 1994, n. 678, del Ministero delle finanze, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 11 del citato decreto che prevede la facolta' di delega, ove consentito dalla legge, da parte dell'organo che adotta il provvedimento finale;
Visto il decreto 3 dicembre 1999, del Ministero delle finanze, concernente criteri per la riorganizzazione delle direzioni centrali del dipartimento delle entrate e delle direzioni regionali delle entrate;
Considerata l'opportunita' di assicurare la massima speditezza nell'azione amministrativa;
Decreta:
Art. 1.
Le direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti in base al domicilio fiscale dei richiedenti, sono delegate ad adottare i seguenti provvedimenti:
a) autorizzazione a corrispondere la tassa sui contratti di trasferimento di titoli o valori in modo virtuale, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, e successive modificazioni e integrazioni;
b) autorizzazione all'uso di moduli per la redazione dei contratti di trasferimento di titoli o valori predisposti direttamente in luogo dei foglietti bollati, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 7 dicembre 1960, attuativo dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, e successive modificazioni e integrazioni;
c) autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo per uffici ed enti statali in deroga all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
d) autorizzazione all'uso del registro a schede mobili, anche con sistema meccanografico, per la registrazione dei premi e degli accessori relativi ad assicurazioni di cui all'art. 7 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 16 giugno 2000
Il direttore generale: Romano
 
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