Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 2000, n. 198
Regolamento recante norme di coordinamento e di attuazione del capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468, concernente il giudice di pace.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 22 della legge 24 novembre 1999, n. 468;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1
Finalita' e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il coordinamento e l'attuazione delle disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per "legge" la legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni; b) per "Ministero" il Ministero della giustizia; c) per "Ministro" il Ministro della giustizia.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazioni delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468 (per
l'argomento, vedasi in note alle premesse), concerne:
"Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374".
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il "referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali previa, quando occorre,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo dell'art. 22 della legge 24 novembre 1999,
n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374,
recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo
in materia di competenza penale del giudice di pace e
modifica dell'art. 593 del codice di procedura penale), e'
il seguente:
"Art. 22 (Norma di coordinamento e di attuazione). - 1.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento adottato ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, sono emanate le norme di
coordinamento e di attuazione delle disposizioni di cui al
capo I".
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa)".
Note all'art. 1:
- Per il capo I della citata legge 24 novembre 1999, n.
468, vedasi in nota al titolo.
- La legge 21 novembre 1991, n. 374, disciplina la
istituzione del giudice di pace.



 
Art. 2
Integrazione del consiglio giudiziario con rappresentanti
designati dai consigli dell'ordine degli avvocati

1. Ai fini previsti dall'articolo 4, comma 2, della legge, i consigli dell'ordine degli avvocati di ogni distretto di corte d'appello designano i loro rappresentanti nel numero di cinque con funzioni di componente effettivo e di non meno di dieci con funzioni di componente supplente.
2. Ai fini delle sostituzioni previste dall'articolo 10-quater della legge, i rappresentanti designati ai sensi del comma 1, sono sostituiti da quelli supplenti iscritti all'albo professionale relativo ai circondari con capoluogo piu' vicino a quello ove esercita le proprie funzioni il giudice di pace sottoposto alla valutazione.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 4, comma 2, della citata legge
n. 374/1991, vedasi note all'art. 10.
- Il testo dell'art. 10-quater della citata legge n.
374/1991 e' il seguente:
"Art. 10-quater (Sostituzione dei rappresentanti
designati dai consigli dell'ordine degli avvocati). - 1.
Nelle ipotesi di cui al comma 2-bis dell'art. 7 e al comma
4 dell'art. 9, di rappresentanti designati dai consigli
dell'ordine degli avvocati del distretto di corte di
appello, iscritti all'albo professionale relativo al
circondario in cui esercita le proprie funzioni il giudice
di pace sottoposto alla valutazione del consiglio
giudiziario, sono sostituiti da rappresentanti supplenti
iscritti all'albo professionale relativo ad un diverso
circondario".



 
Art. 3
Requisiti per la designazione

1. I rappresentanti designati ai sensi dell'articolo 2 devono essere in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 5 della legge e devono essere iscritti all'albo da almeno cinque anni.



Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 5, comma 1, lettere a), b) e
c) della citata legge n. 374/1991, vedasi note all'art. 9.



 
Art. 4
Modalita' di designazione

1. Ciascun consiglio dell'ordine non puo' esprimere piu' di due rappresentanti con funzioni di componente effettivo e di tre con funzioni di componente supplente. Ciascun consiglio dell'ordine deve esprimere almeno due componenti con funzioni di componente supplente.
2. Nella designazione e' indicato l'ordine in cui i componenti supplenti subentrano agli effettivi in caso di mancanza o impedimento.
3. Nel caso in cui un componente effettivo o supplente cessi dalla carica per dimissioni o per qualunque altra causa, si provvede a nuova designazione.
4. Il presidente del consiglio dell'ordine avente sede nel capoluogo del distretto coordina il procedimento di designazione, comunica al presidente della corte d'appello il nominativo o i nominativi dei designati e trasmette la relativa documentazione.
 
Art. 5 Verifica delle condizioni per la designazione e durata dell'incarico

1. Nella prima seduta successiva alla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 4, il consiglio giudiziario, nell'originaria composizione, verifica la regolarita' delle designazioni dei rappresentanti dei consigli dell'ordine.
2. I rappresentanti designati dai consigli dell'ordine cessano dalla carica insieme ai componenti elettivi del consiglio giudiziario.
 
Art. 6
Componenti supplenti

1. In caso di mancanza o impedimento, da qualsiasi causa determinato, i rappresentanti designati come componenti effettivi sono sostituiti dai componenti supplenti, secondo l'ordine indicato in sede di designazione. Se tale ordine non e' stato indicato, si tiene conto della maggiore anzianita' di iscrizione dei designati nel rispettivo albo.
 
Art. 7
Termine per le designazioni

1. La comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4 deve essere effettuata non oltre i dieci giorni successivi alla data in cui hanno luogo le elezioni per il rinnovo del consiglio giudiziario.
 
Art. 8
Termini per gli adempimenti del presidente della corte d'appello

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge, il presidente della corte d'appello provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge un anno prima che si verifichi la vacanza nella pianta organica. Qualora abbia notizia del verificarsi di una vacanza prima della scadenza del termine previsto, il presidente della corte d'appello provvede immediatamente ai medesimi adempimenti.



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 374/1991,
e' il seguente:
"Art. 7 (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di
pace). - 1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni
di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al
termine, puo' essere confermato una sola volta per uguale
periodo.
1-bis. Per la conferma non e' richiesto il requisito
del limite massimo di eta' previsto dall'art. 5, comma 1,
lettera f). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo'
essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'.
2. Una ulteriore nomina non e' consentita se non
decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente
incarico.
2-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e
4-bis, alla scadenza del primo quadriennio il consiglio
giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 4,
nonche' da un rappresentante dei giudici di pace del
distretto, esprime un giudizio di idoneita' del giudice di
pace a svolgere le funzioni per il successivo quadriennio.
Tale giudizio costituisce requisito necessario per la
conferma e viene espresso sulla base dell'esame a campione
delle sentenze e dei verbali di udienza redatti dal giudice
onorario oltre che della quantita' statistica del lavoro
svolto.
2-ter. La conferma viene disposta con decreto del
Ministro della giustizia, previa deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura.
2-quater. Le domande di conferma ai sensi del presente
articolo hanno la priorita' sulle domande previste dagli
articoli 4 e 4-bis e sulla richiesta di trasferimento
prevista dall'art. 10-ter".
- Per il testo dell'art. 4, comma 1, della citata legge
n. 374/1991, vedasi note all'art. 10.



 
Art. 9
Possesso dei requisiti per l'ammissione al tirocinio

1. I requisiti per l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 5 della legge, necessari per la nomina, devono essere posseduti alla data della deliberazione di ammissione da parte del Consiglio superiore della magistratura.



Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 374/1991,
e' il seguente:
"Art. 5 (Requisiti per la nomina). - 1. Per la nomina a
giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non avere riportato condanne per delitti non
colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere
sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) avere conseguito la laurea in giurisprudenza;
e) avere idoneita' fisica e psichica;
f) avere eta' non inferiore a 30 anni e non superiore
a 70 anni;
g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima
dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace,
l'esercizio di qualsiasi attivita' lavorativa dipendente,
pubblica o privata;
h) avere superato l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione forense.
2. Il requisito di cui alla lettera h) del comma 1 non
e' richiesto per coloro che hanno esercitato:
a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno
un biennio;
b) funzioni notarili;
c) insegnamento di materie giuridiche nelle
universita';
d) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e
alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle
segreterie giudiziarie.
3. Accertati i requisiti di cui ai commi 1 e 2, la
nomina deve cadere su persone capaci di assolvere
degnamente, per indipendenza, equilibrio e prestigio
acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le
funzioni di magistrato onorario.
4. In caso di nomina condizionata alla cessazione della
attivita', questa deve avvenire, a pena di decadenza, anche
in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi
relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla
data della nomina".



 
Art. 10
Domanda

1. Con la domanda di cui all'articolo 4 della legge, l'interessato dichiara di possedere i requisiti indicati per la nomina dall'articolo 5 della legge, facendo eventualmente presente quale tra essi e' in corso di perfezionamento. Il possesso dei requisiti previsti, ad eccezione di quello concernente l'idoneita' fisica e psichica, che deve essere documentato con certificato medico rilasciato dalla azienda sanitaria locale competente o da medico militare, sono oggetto di autocertificazione ai sensi del comma 11 dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
2. La domanda di cui al comma 1 contiene, altresi', a pena di inammissibilita', la dichiarazione dell'interessato di non essere gia' stato ammesso a tirocinio in corso di svolgimento, o ancora da svolgersi, presso altro distretto e di non versare in alcuna causa di incompatibilita' di cui all'articolo 8 della legge.
3. Qualora voglia concorrere all'ammissione al tirocinio per sedi appartenenti a diversi distretti, l'interessato formula domanda per ciascun distretto. La presentazione di piu' domande, quale ne sia l'ordine, non determina preferenze tra le sedi indicate, anche se comprese nello stesso distretto. Il Consiglio giudiziario esamina le domande di ammissione secondo l'ordine che sara' ritenuto maggiormente utile a soddisfare esigenze di buona amministrazione e di copertura celere delle vacanze.
4. L'essere stato ammesso a tirocinio nell'ambito di un qualsiasi distretto rende non piu' valida qualsiasi altra domanda eventualmente ancora pendente. A tal fine, la domanda di ammissione si considera accolta all'atto della delibera di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge.
5. Il Consiglio superiore della magistratura puo', con circolare, disciplinare le modalita' di presentazione e di istruttoria delle domande, nonche' individuare ulteriori elementi e termini cui esse devono conformarsi, a pena di inammissibilita', anche al fine del piu' sollecito espletamento delle procedure di individuazione delle persone da ammettere.



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 374/1991,
e' il seguente:
"Art. 4 (Ammissione al tirocinio). - 1. Il presidente
della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si
verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del
giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza,
richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia
delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo
pretorio ed ogni altra forma di pubblicita' ritenuta
idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta
giorni, di una domanda nella quale dovranno essere indicati
i requisiti posseduti e dovra' essere dichiarata
l'insussistenza delle cause di incompatibilita' previste
dalla legge.
2. Il presidente della corte d'appello trasmette le
domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio
giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati,
d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati
del distretto di corte d'appello, formula le motivate
proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle
domande ricevute e degli elementi acquisiti.
3. Le domande degli interessati e le proposte del
consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della
corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera
l'ammissione al tirocinio di cui all'art. 4-bis per un
numero di interessati non superiore al doppio del numero di
magistrati da nominare".
- Per il testo dell'art. 5, della citata legge n.
374/1991, vedasi note all'art. 9.
- Il testo dell'art. 2, comma 11, della legge 16 giugno
1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in
materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. (Disposizioni
in materia di edilizia scolastica - 1/circ.), e' il
seguente:
"11. Il comma 11 dell'art. 3 si interpreta nel senso
che la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi
della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di
pubblici servizi non e' soggetta ad autenticazione anche
nei casi in cui contiene dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi degli articoli 3 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15".



 
Art. 11
Accertamenti successivi

1. Il consiglio giudiziario ed il Consiglio superiore della magistratura, possono, con le forme definite con circolare del Consiglio superiore della magistratura, compiere accertamenti d'ufficio circa i requisiti per la nomina e l'ammissione al tirocinio, per il giudizio di idoneita' di cui all'articolo 4-bis della legge e per verificare l'insussistenza di cause di incompatibilita'.



Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 4-bis della citata legge n.
374/1991, e' il seguente:
"Art. 4-bis (Tirocinio e nomina). - 1. I magistrati
onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del giudice di pace
sono nominati, all'esito del periodo di tirocinio e del
giudizio di idoneita' di cui al comma 7, con decreto del
Ministro della giustizia, previa deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura.
2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati
idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati
nominati magistrati onorari presso le sedi messe a
concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre
sedi vacanti.
3. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha
durata di sei mesi e viene svolto sotto la direzione di un
magistrato affidatario, il quale cura che il tirocinante
svolga la pratica in materia civile ed in materia penale
presso gli uffici del tribunale ovvero presso gli uffici di
un giudice di pace particolarmente esperto. Il tirocinio
viene svolto nell'ambito del tribunale scelto come sede dal
tirocinante.
4. Il consiglio giudiziario, integrato ai sensi del
comma 2 dell'articolo 4, organizza e coordina il tirocinio
attuando le direttive del Consiglio superiore della
magistratura, nominando i magistrati affidatari tra coloro
che svolgono funzioni di giudice di tribunale ed
organizzando piu' corsi teorico-pratici ai sensi dell'art.
6. I corsi sono volti anche alla acquisizione di conoscenze
e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione
tra le parti.
5. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al
tirocinio assista a tutte le attivita' giudiziarie,
compresa la partecipazione alle camere di consiglio,
affidandogli la redazione di minute dei provvedimenti.
6. Al termine del periodo di affidamento, il magistrato
affidatario redige una relazione sul tirocinio compiuto.
7. Al termine del periodo di tirocinio, il consiglio
giudiziario, integrato ai sensi del comma 2 dell'art. 4,
formula un giudizio di idoneita' e propone una graduatoria
degli idonei alla nomina a giudice di pace, sulla base
delle relazioni dei magistrati affidatari e dei risultati
della partecipazione ai corsi.
8. Ai partecipanti al tirocinio e' corrisposta
un'indennita' pari a lire cinquantamila per ogni giorno di
effettiva partecipazione al tirocinio ed e' altresi'
assicurato il rimborso delle spese relativamente alla
partecipazione ai corsi teorico-pratici.
9. Il magistrato onorario chiamato a ricoprire le
funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio
entro trenta giorni dalla data di nomina".



 
Art. 12
Criteri di formulazione delle proposte di ammissione al tirocinio

1. Ai fini previsti dall'articolo 4, comma 2, della legge, il consiglio giudiziario, nel formulare motivate proposte di ammissione al tirocinio, definisce la graduatoria ordinando gli aspiranti in possesso dei requisiti in modo tale da dare priorita' a coloro, di essi, che abbiano positivamente espletato, per almeno un biennio, l'ufficio di giudice di pace ovvero, in subordine, considerando, in successione, le ulteriori attivita' elencate nel comma 3 dell'articolo 13, nell'ordine in tale disposizione indicato.
2. I documenti comprovanti i titoli di preferenza per la nomina devono essere presentati unitamente alla domanda.
3. Ove, tenuto anche conto della durata del periodo in cui l'aspirante ha svolto le attivita' di cui al comma 1, non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati, e' preferito il piu' giovane di eta'.



Nota all'art. 12:
- Per il testo dell'art. 4, comma 2, della citata legge
n. 374/1991, vedasi note all'art. 10.



 
Art. 13
Criteri per la formulazione della graduatoria di idoneita'

1. Nel formulare il giudizio di idoneita' e nel predisporre la graduatoria di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis della legge, il consiglio giudiziario attribuisce un punteggio espresso in trentesimi sulla base di una relazione redatta congiuntamente dai magistrati affidatari e trasmessa allo stesso consiglio giudiziario. La relazione si formula e la valutazione si opera uniformandosi ai criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura, che potra' prevedere una prova concernente la risoluzione di un caso pratico al termine del tirocinio.
2. Si considerano idonei coloro che hanno riportato un punteggio pari almeno a diciotto trentesimi.
3. In caso di parita' di punteggio, sono preferiti, nell'ordine, coloro che hanno esercitato: a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio; b) la professione forense per almeno un biennio; c) funzioni notarili; d) insegnamento di materie giuridiche nelle universita'; e) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera
direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
4. Ove, tenuto anche conto della durata del periodo in cui l'aspirante ha svolto le attivita' di cui al comma 3, non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati, e' preferito il piu' giovane d'eta'.
5. Il magistrato chiamato a ricoprire l'ufficio di giudice di pace all'atto di prendere possesso deve dichiarare, fornendone autocertificazione, che persistono i requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, e presentare la certificazione medica ivi prevista.



Nota all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 4-bis, comma 7, della citata
legge n. 374/1991, vedasi nota all'art. 11.



 
Art. 14 Copertura delle vacanze da parte di aspiranti gia' dichiarati idonei

1. Qualora per i posti da coprire vi siano soggetti gia' dichiarati idonei ai sensi del comma 7 dell'articolo 4-bis della legge, essi vengono informati, a cura del presidente della corte d'appello, che e' in loro facolta' presentare domanda di nomina ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10-ter della legge.
2. La presentazione di domande di cui al comma 1, in numero sufficiente alla copertura delle vacanze, preclude la pubblicazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge.
3. Le domande degli interessati sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura per le determinazioni di competenza in ordine alla nomina.



Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 4-bis, comma 7, della citata
legge n. 374/1991, vedasi note all'art. 11.
- Il testo dell'art. 10-ter della citata legge n.
374/1991, e' il seguente:
"Art. 10-ter (Richiesta di trasferimento e concorso di
domande). - 1. I giudici di pace in servizio possono
chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice
di pace che presentino vacanze in organico.
2. Qualora per il posto vacante concorrano domande di
trasferimento e domande di nomina da parte di soggetti gia'
dichiarati idonei al termine del tirocinio, queste ultime
hanno priorita'. Qualora concorrano domande di
trasferimento e domande di ammissione al tirocinio
presentate ai sensi dell'art. 4, il Consiglio superiore
della magistratura valuta a quale accordare priorita'".
- Per il testo dell'art. 4, comma 1, vedasi note
all'art. 10.



 
Art. 15
Copertura delle vacanze a seguito di richiesta di trasferimento

1. Le domande di trasferimento di cui all'articolo 10-ter della legge devono, a pena di inammissibilita', essere presentate, indirizzandole al presidente della corte di appello del luogo in cui si verifica la vacanza. Le domande di trasferimento sono trasmesse, insieme con le eventuali domande di ammissione al tirocinio, al Consiglio superiore della magistratura che, nell'operare le valutazioni di cui al comma 2 dell'articolo 10-ter della legge, tiene conto delle esigenze degli uffici.



Nota all'art. 15:
- Per il testo dell'art. 10-ter della citata legge n.
374/1991, vedasi note all'art. 14.



 
Art. 16
Integrazione del consiglio giudiziario
con la rappresentanza dei giudici di pace

1. Al fine di individuare il rappresentante dei giudici di pace previsto dal comma 2-bis dell'articolo 7 e dal comma 4 dell'articolo 9 della legge, i giudici di pace di ciascun distretto, in occasione delle elezioni del consiglio giudiziario e, in quanto compatibili, con le modalita' di cui all'articolo 6 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, designano tre loro rappresentanti, uno dei quali con funzione di componente effettivo e gli altri di supplente, eleggendoli tra i giudici di pace che hanno giurisdizione nel distretto.
2. In sede di prima applicazione della legge, i rappresentanti dei giudici di pace sono eletti con apposita consultazione elettorale da svolgersi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e cessano dalla carica alla scadenza del consiglio giudiziario eletto successivamente a quello per la cui integrazione sono stati designati.



Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 7, comma 2-bis, della citata
legge n. 374/1991, vedasi note all'art. 8.
- Il testo dell'art. 9, della citata legge n. 374/1991,
e' il seguente:
"Art. 9 (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari). -
1. Il giudice di pace decade dall'ufficio quando viene meno
taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle
funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie
ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilita'.
2. Il giudice di pace e' dispensato, su sua domanda o
d'ufficio, per infermita' che impedisce in modo definitivo
l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di
durata superiore a sei mesi.
3. Nei confronti del giudice di pace possono essere
disposti l'ammonimento, la censura, o, nei casi piu' gravi,
la revoca se non e' in grado di svolgere diligentemente e
proficuamente il proprio incarico ovvero in caso di
comportamento negligente o scorretto.
4. Nei casi indicati dal comma 1, con esclusione delle
ipotesi di dimissioni volontarie, e in quelli indicati dai
commi 2 e 3, il presidente della corte d'appello propone al
consiglio giudiziario, integrato ai sensi del comma 2
dell'art. 4, nonche' da un rappresentante dei giudici di
pace del distretto, la dichiarazione di decadenza, la
dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il
consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata
la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al
Consiglio superiore della magistratura affinche' provveda
sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa,
sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.
5. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
adottati con decreto del Ministro della giustizia".
- Il testo dell'art. 6, regio decreto legislativo
31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), e'
il seguente:
"Art. 6 (Costituzione dei Consigli giudiziari). -
Presso ogni corte di appello e' costituito un consiglio
giudiziario presieduto dal primo presidente della corte
d'appello e composto dal procuratore generale della
Repubblica nonche' da otto membri di cui tre con funzioni
di supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati
degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e
segreto nelle seguenti proporzioni: un magistrato effettivo
ed uno supplente tra i magistrati di Cassazione; due
effettivi ed uno supplente tra i magistrati di corte
d'appello; due effettivi ed uno supplente tra i magistrati
di tribunale. Nei distretti nei quali non e' possibile
eleggere i magistrati di Cassazione, i posti sono
attribuiti a magistrati di corte d'appello.
In caso di mancanza o di impedimento, il primo
presidente ed il procuratore generale sono sostituiti dal
magistrato che ne esercita la funzione.
I magistrati che, per il numero di suffragi raccolti,
seguono quelli risultati eletti, vengono, nell'ordine ed in
numero non superiore a tre per gli effettivi ed a due per i
supplenti chiamati a sostituire quelli che cessano dalla
carica nel corso del biennio.
Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i
membri che hanno sostituito altri durante il biennio
medesimo. Il consiglio giudiziario costituito presso la
corte d'appello e' competente anche per i magistrati
appartenenti alla circoscrizione della sezione distaccata.
Le funzioni di segretario presso il Consiglio
giudiziario sono esercitate dal magistrato, componente,
effettivo, meno anziano per servizio".



 
Art. 17
Procedimenti in casi di decadenza, dispensa sanzioni disciplinari

1. Il presidente della corte d'appello che abbia notizia non manifestamente infondata di fatti costituenti causa di decadenza, di dispensa o di sanzioni disciplinari indicate ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della legge, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, entro quindici giorni, contesta, per iscritto, il fatto al giudice di pace interessato.
2. Ogni notizia concernente fatti di cui al comma 1 e' iscritta immediatamente, a cura del presidente della corte d'appello, in apposito registro con indicazione degli estremi di essa e del giudice alla quale si riferisce.
3. La contestazione deve indicare, succintamente, i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati al comma 1, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato puo' presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.
4. Ove debba procedersi ad accertamenti, il presidente della corte d'appello, se non ritenga di procedervi personalmente, ne affida lo svolgimento ad un magistrato della stessa corte che deve concluderli entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'iscrizione della notizia nel registro di cui al comma 2.
5. Il presidente della corte d'appello, anche all'esito degli accertamenti di cui al comma 4, se la notizia non si e' rivelata infondata, entro quarantacinque giorni decorrenti dall'iscrizione della notizia di cui al comma 1 nell'apposito registro, trasmette, con le sue proposte, gli atti al consiglio giudiziario per le determinazioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge.
6. Il segretario del consiglio giudiziario notifica tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facolta' di prendere visione degli atti relativi alla notizia che ha occasionato il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato e' avvertito, altresi', che potra' comparire personalmente, che potra' essere assistito da un difensore appartenente all'ordine giudiziario e che se non si presentera' senza addurre un legittimo impedimento si procedera' in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.
7. Ciascun membro del consiglio ha facolta' di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi puo' presentare memoria e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il presidente da' la parola al difensore, se presente, ed, infine, all'interessato che la richieda.
8. Il consiglio giudiziario delibera la proposta entro tre mesi decorrenti dall'iscrizione della notizia di cui al comma 1 nell'apposito registro.
9. Decorso un anno dall'iscrizione di cui al comma 2 senza che sia stato emesso il decreto di cui all'articolo 9, comma 5, della legge il procedimento, con il consenso dell'interessato, si estingue.



Nota all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 9, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della
citata legge n. 374/1991, vedasi note all'art. 16.



 
Art. 18
Provvedimenti cautelari

1. Il giudice di pace e' sospeso dall'esercizio delle funzioni quando e' sottoposto a misura cautelare personale.
2. Nei casi indicati al comma 1 il presidente della corte d'appello, non appena acquisita notizia dell'esecuzione della misura cautelare, richiede la sospensione dalle funzioni di giudice di pace al consiglio giudiziario, integrato ai sensi dell'articolo 16. Il consiglio giudiziario, verificata la fondatezza della richiesta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinche' dichiari la sospensione.
3. Il Consiglio superiore della magistratura, adottato il provvedimento di cui al comma 2, lo comunica al consiglio giudiziario che provvede ai sensi dei commi 6 e seguenti dell'articolo 17.
4. Il giudice di pace puo' essere sospeso dalle funzioni anche quando ricorrano i casi di cui agli articoli 30 e 31, comma 2, regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
5. Quando l'azione penale e' esercitata nei confronti di un giudice di pace, il pubblico ministero ne informa il presidente della corte d'appello del distretto nel quale il giudice esercita la giurisdizione, dando notizia dell'imputazione.



Note all'art. 18:
- Il testo degli articoli 30 e 31, comma 2, del citato
regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e' il
seguente:
"Art. 30 (Sospensione del magistrato sottoposto a
procedimento disciplinare). - All'inizio o nel corso del
procedimento, il tribunale disciplinare, su richiesta del
Ministro o del pubblico Ministero presso il tribunale
stesso, puo', sentito l'incolpato, disporne la sospensione
provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio.
Al magistrato sospeso, od alla moglie ed ai figli
minorenni, puo' essere attribuito un assegno alimentare non
eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre
competenze di carattere continuativo.
In caso di urgenza, i provvedimenti di cui ai
precedenti commi possono essere adottati con decreto del
Ministro, il quale pero' deve richiedere contemporaneamente
il giudizio disciplinare.
Il tribunale disciplinare puo', anche di ufficio,
revocare la sospensione, o concedere l'assegno alimentare
negato o modificare la misura di quello concesso.
Contro i provvedimenti emanati dal consiglio
giudiziario ai sensi dei precedenti commi, e' ammesso
ricorso alla corte disciplinare, da parte dell'incolpato o
del pubblico Ministero presso il tribunale disciplinare
entro cinque giorni dalla comunicazione, e da parte del
Ministro entro venti giorni dalla comunicazione stessa.
Il ricorso non ha effetto sospensivo ed e' presentato a
norma dell'art. 37".
"Art. 31 (Sospensione preventiva del magistrato
sottoposto a procedimento penale). - Il magistrato
sottoposto a procedimento penale e' sospeso di diritto
dalle funzioni e dallo stipendio, e collocato fuori del
ruolo organico della magistratura dal giorno in cui e'
stato emesso contro di lui mandato o ordine di cattura.
Qualora l'arresto sia avvenuto senza ordine o mandato,
la sospensione decorre dal giorno dell'arresto se
l'autorita' giudiziaria ha ritenuto che l'imputato deve
rimanere in istato di detenzione a norma dell'art. 246 del
codice di procedura penale.
Il magistrato sottoposto a procedimento penale per
delitto non colposo puo', con provvedimento del Ministro
per la grazia e giustizia, essere provvisoriamente sospeso
dalle funzioni e dallo stipendio.
Il Ministro per la grazia e giustizia puo' concedere al
magistrato sospeso, o alla moglie e ai figli minorenni di
lui, un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello
stipendio e delle altre competenze di carattere
continuativo.
In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato
riacquista il diritto agli stipendi e assegni non
percepiti, detratta la somma corrisposta per assegno
alimentare, salvo che, essendo istituito o istituendosi il
procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sia
altrimenti disposto".



 
Art. 19
Procedimenti disciplinari pendenti

1. I procedimenti disciplinari non ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere trasferiti ai consigli giudiziari competenti che provvedono ai sensi dei commi 6 e seguenti dell'articolo 17.
 
Art. 20
Abrogazione

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404, recante il regolamento di esecuzione degli articoli 4 e 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 37
 
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