Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 14 aprile 2000, n. 200
Regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, recante disposizioni per la razionalizzazione delle procedure contrattuali della difesa, a norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della richiamata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. U.L./2713/D.IX.124/3 del 2 novembre 1999;
A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. E' approvato l'annesso capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. I capitolati d'oneri precedentemente approvati, concernenti l'attivita' contrattuale dell'Amministrazione della difesa continuano a trovare applicazione limitatamente ai contratti stipulati o in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 aprile 2000
Il Ministro: Mattarella Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2000
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 279

CAPITOLATO GENERALE D'ONERI PER I CONTRATTI
STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente capitolato generale d'oneri concerne i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa e si applica, per quanto compatibile, anche ai contratti derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n.
275.
- Il testo del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
recante "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e
per la contabilita' generale dello Stato", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 139, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo
28 dicembre 1998, n. 496, recante "Razionalizzazione delle
procedure contrattuali della Amministrazione della difesa,
a norma dell'art. 54, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 gennaio 1999, n. 7, e' il seguente:
"Art. 6 (Disposizioni in materia di capitolati
d'oneri). - 1. I capitolati d'oneri generali e particolari
per i servizi e le forniture militari sono approvati dal
Ministro della difesa, con proprio decreto, e comunicati aI
Parlamento affinche' siano trasmessi alle competenti
commissioni parlamentari. Essi sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
- Il testo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della
legge 23 ottobre 1992, n. 42l", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 febbraio l993, n. 30, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge,
i regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".



 
Art. 2
Quadro normativo di riferimento

1. Le forniture, le manutenzioni, le lavorazioni ed i servizi riguardanti l'Amministrazione della difesa devono eseguirsi sotto l'osservanza: a) delle leggi e dei regolamenti vigenti e nel rispetto delle
disposizioni comunitarie; b) delle condizioni generali fissate nel presente capitolato d'oneri; c) delle eventuali condizioni particolari fissate nei capitolati
d'oneri, comunque denominati, riferiti a specifici settori
contrattuali; d) dei capitolati tecnici allegati ai contratti.
2. Formano parte integrante dei contratti, in aggiunta alle eventuali clausole speciali, le condizioni e i capitolati di cui al comma 1, lettere b), c), e d).
 
Art. 3
Responsabile del procedimento

1. L'Amministrazione, secondo le disposizioni vigenti in materia, comunica al contraente, non appena stipulato il contratto, l'ufficio competente ed il nominativo del responsabile del procedimento.
 
Art. 4
Domicilio dell'assuntore

1. Il contraente, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.
 
Art. 5
Comunicazioni

1. Le comunicazioni del contraente, soggette a termini stabiliti nel contratto, sono effettuate, facendo fede la data di ricezione del-l'ufficio ricevente dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalita': a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita
contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della
stessa; b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con
attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio
e della persona a cui e' stata consegnata.
 
Art. 6
Spese contrattuali

1. Il contraente e' tenuto a versare nel conto corrente postale intestato alla Tesoreria centrale o provinciale dello Stato territorialmente competente la somma indicata dall'Amministrazione per le spese di copia, stampa, bollo, nonche' per le spese di registrazione del contratto e degli altri atti relativi allo stesso, dovute secondo le leggi in vigore.
2. Il versamento e' effettuato entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto.
3. Nel caso di procedura concernente piu' lotti, qualora il verbale di gara tenga luogo del contratto, le spese contrattuali sono ripartite fra i contraenti in misura proporzionale al valore dei lotti rispettivamente aggiudicati.
 
Art. 7
Prezzi contrattuali

1. I prezzi contrattuali s'intendono accettati dal contraente a suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita' o circostanza che il contraente non abbia tenuto presente.
2. Il contraente non puo' pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo ed errore nell'interpretazione dei patti contrattuali, o nei prezzi e nei calcoli, ne' per qualsiasi variazione che si verifichi durante l'esecuzione del contratto nei prezzi commerciali, negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualita' e circostanza.
3. I singoli contratti possono prevedere pattuizioni diverse in materia di rischio di cambio o di revisione prezzi, secondo le leggi in vigore.
 
Art. 8
Vincoli

1. Il contratto vincola il contraente dal momento della stipulazione o dalla data di aggiudicazione, qualora il verbale di gara tenga luogo del contratto, e diviene obbligatorio per l'Amministrazione dopo che sia stato approvato nei modi di legge e, qualora previsto, il relativo decreto sia stato registrato presso gli organi di controllo.
2. Trascorsi novanta giorni dalla data di stipulazione del contratto, senza che lo stesso sia stato approvato, il contraente puo' liberarsi dagli impegni assunti nei modi e con le forme previsti dall'art. 114 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato.
3. In caso di mancata approvazione del contratto, salvo quanto disposto dall'art. 9, il contraente ha diritto soltanto al rimborso, senza interessi, delle somme versate ai sensi dell'articolo 6.
 
Art. 9
Esecuzione della commessa prima della registrazione
del decreto di approvazione del contratto

1. In caso di particolare urgenza, debitamente comprovata, l'Amministrazione puo' disporre, prima della registrazione del decreto di approvazione del contratto, l'anticipata esecuzione del contratto stesso entro i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.
2. La dichiarazione motivata d'urgenza e' comunicata agli organi di controllo.
3. In caso di mancata registrazione del decreto di approvazione del contratto il contraente ha diritto soltanto al pagamento delle provviste fornite e delle prestazioni eseguite, ove richieste.
 
Art. 10
Aumento o diminuzione della fornitura o delle prestazioni

1. In applicazione dell'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione delle forniture o delle prestazioni, il contraente e' obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.
2. L'Amministrazione ha facolta' di modificare i termini di consegna, se ritenuto necessario, in relazione all'aumento o diminuzione richiesti ed coerenza con quelli previsti dal contratto; cio' e' fatto constare mediante verbale in contraddittorio fra le parti, approvato dall'Amministrazione.



Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 11 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, e' il seguente:
"Art. 11. - Qualora, nel corso di esecuzione di un
contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle
opere, lavori o forniture, l'appaltatore e' obbligato ad
assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza
del quinto del prezzo di appalto. Al di la' di questo
limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.
In questo caso sara' all'appaltatore pagato il prezzo
delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a
termini di contratto.
L'aumento entro il limite del quinto della somma
preventivata non rende, in verun caso, necessario il parere
del Consiglio di Stato".



 
Art. 11
Recesso dell'Amministrazione

1. E' in facolta' dell'Amministrazione di recedere, in qualunque tempo, dal contratto mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dal contraente, come fatto constare da verbale redatto in contraddittorio fra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dal contraente restano acquisiti dall'Amministrazione.
 
Art. 12
Subappalto

1. E' vietato al contraente di subappaltare l'intera esecuzione dei lavori o l'intera fornitura oggetto del contratto. Su specifica richiesta del contraente e previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione, puo' ammettersi il subappalto per lavorazioni o approvvigionamenti di materiali, che non rientrino nella normale linea produttiva del contraente e per i quali risulti eccessivamente onerosa l'istituzione di una specifica linea produttiva. In ogni caso non potranno essere concesse autorizzazioni che superino la misura prevista dalla normativa vigente.
2. La richiesta per ottenere l'autorizzazione al subappalto da prodursi al momento della presentazione dell'offerta o in caso di trattativa privata prima della stipula del contratto, deve: a) essere effettuata in forma scritta e motivata; b) dimostrare l'idoneita' tecnica del subappaltatore; c) essere corredata delle certificazioni previste dalla normativa
vigente.
3. L'Amministrazione puo' in ogni tempo richiedere copia dei contratti sottoscritti dalle parti.
4. Rimane in ogni caso invariata la responsabilita' del contraente, il quale continua a rispondere direttamente di tutti gli obblighi contrattuali e di qualunque inadempienza, tanto per fatto proprio quanto per fatto dei subappaltatori.
5. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il contratto si intende risolto di diritto; in tal caso, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni, l'Amministrazione dispone l'incameramento della cauzione spettando al contraente solo il pagamento delle provviste e delle lavorazioni gia' collaudate. Qualora il contraente sia stato esonerato dal versare la cauzione, esso e' soggetto ad una ritenuta, che sara' operata sui pagamenti spettanti per le provviste o i lavori gia' collaudati, pari al cinque per cento dell'importo contrattuale. La ritenuta puo' essere operata anche attraverso il recupero su altri crediti nei confronti di altre Amministrazioni dello Stato.
 
Art. 13
Garanzia per i materiali dell'Amministrazione

1. Qualora, in relazione al contratto ed alla sua esecuzione, al contraente debbano essere affidati materiali di proprieta' dello Stato, lo stesso e' costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1766, 1780 e seguenti del codice civile, depositario delle cose ricevute. A garanzia di tali materiali, il contraente e' tenuto a prestare speciale cauzione, nelle forme previste dalla legislazione vigente, il cui importo e' rapportato al valore dei materiali affidatigli.



Nota all'art. 13:
- Il testo degli articoli 1766 e 1780 del codice civile
e' il seguente:
"Art. 1766 (Nozione). - Il deposito e' il contratto col
quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con
l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura".
"Art. 1780. (Perdita non imputabile della detenzione
della cosa). - Se la detenzione della cosa e' tolta al
depositario in conseguenza di un fatto a lui non
imputabile, egli e' liberato dall'obbligazione di
restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del
danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto
per cui ha perduto la detenzione.
Il depositante ha diritto di ricevere cio' che, in
conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia
conseguito, e subentra nei diritti spettanti a qust'ultimo.



 
Art. 14
Deposito cauzionale

1. Con la sottoscrizione del contratto, il contraente deve costituire una idonea cauzione nelle forme previste dalle disposizioni vigenti a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, nonche' del rimborso delle somme pagate in piu' dall'Amministrazione per conto dell'assuntore inadempiente.
2. Rimane salva ogni altra azione nel caso che la cauzione risulti insufficiente o l'Amministrazione lo ritenga necessario a tutela dei propri interessi.
3. L'incameramento della cauzione viene effettuato in forma amministrativa, prescindendosi da pronuncia giudiziaria e da specifiche formalita'.
 
Art. 15
Entita' e modalita' del deposito cauzionale

1. L'importo della cauzione a garanzia della regolare esecuzione del contratto non puo' essere inferiore al cinque per cento dell'importo contrattuale ed e' costituito secondo le disposizioni di legge in materia.
 
Art. 16
Svincolo della cauzione

1. La cauzione e' svincolata dopo che il contraente ha soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali e sia stato liquidato il saldo, ovvero dopo la scadenza del periodo di garanzia.
2. Per i contratti la cui esecuzione e' prevista in piu' anni o nei quali sia previsto il raggiungimento di precisi obiettivi tecnici, l'Amministrazione ha facolta' di svincolare progressivamente la cauzione pro-quota in relazione all'entita' della prestazione effettuata.
3. Lo svincolo e' richiesto, di volta in volta, dal contraente.
 
Art. 17
Esonero dalla cauzione

1. Nel caso di esonero dalla prestazione della cauzione, il contraente si obbliga a concedere un miglioramento del prezzo non inferiore al cinque per cento annuo dell'importo della cauzione non versata, in ragione del tempo per il quale questa deve rimanere vincolata.
 
Art. 18
Prescrizioni tecniche

1. Le forniture, le manutenzioni, le lavorazioni ed i servizi devono corrispondere alle prescrizioni riportate nei capitolati tecnici allegati al contratto.
2. Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento della stipula del contratto, l'Amministrazione puo' apportare variazioni delle prescrizioni tecniche, dei termini di consegna e dei prezzi, con apposito atto aggiuntivo, da redigere ed approvare nelle stesse forme del contratto principale.
3. Le variazioni che non comportano modifiche di prezzo o dei termini di consegna vengono formalizzate con verbale sottoscritto dalle parti ed approvato dall'Amministrazione.
4. In caso di mancato accordo sulle variazioni, il contratto puo' essere risolto ed al contraente e' riconosciuto il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti impiegabile. Tale materiale viene acquisito dall'Amministrazione. L'ammontare del corrispettivo e' determinato in contraddittorio con il contraente con verbale motivato.
5. In caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, il contraente ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo e' quello stabilito dall'Amministrazione, salvo contestazione da parte del contraente.
 
Art. 19
Ritiro dei materiali di proprieta' dell'Amministrazione

1. La consegna dei materiali che il contraente deve sottoporre a lavorazioni, riparazioni, ripristino o trasformazione, da eseguire presso il proprio stabilimento, nonche' dei materiali dell'Amministrazione da impiegarsi nelle lavorazioni, deve risultare da un verbale di consegna redatto dall'Amministrazione e firmato per accettazione dal contraente.
2. Luogo, modalita', e tempi di consegna devono risultare dalle norme contrattuali.
3. Ove non sia diversamente stabilito in contratto, i predetti materiali sono ritirati a cura e spese del contraente nelle localita' indicate dall'Amministrazione.
4. Il verbale di consegna sottoscritto dal contraente serve a tutti gli effetti per comprovare la specie e la quantita' dei materiali ritirati ed il giorno in cui e' avvenuto il ritiro.
 
Art. 20
Approntamento al collaudo

1. Le forniture o le prestazioni sono approntati per il collaudo nei tempi, con le modalita' e nel luogo indicati in contratto.
2. I termini di approntamento decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte del contraente, della lettera raccomandata con la quale viene comunicata l'avvenuta approvazione del contratto o dell'ordine di esecuzione anticipata o da altri termini di riferimento previsti in contratto.
3. Per i collaudi da eseguirsi nello stabilimento del contraente, la data di approntamento e' comunicata dal contraente stesso all'Amministrazione, con le modalita' previste al precedente articolo 5.
4. Nel caso sia stabilito in contratto che il collaudo deve farsi nei locali dell'Amministrazione, quale data di approntamento al collaudo vale quella di introduzione dei materiali nei locali indicati in contratto.
 
Art. 21
Consegna

1. Il contraente e' tenuto ad introdurre, a propria cura, rischio e spese di qualunque natura, nei luoghi, locali e con le modalita' convenute in contratto, le cose di cui alla provvista o lavorazione oggetto del contratto stesso.
2. Il contraente da' avviso scritto all'Amministrazione di ogni singola consegna mediante comunicazione via fax, confermata con lettera raccomandata spedita contestualmente.
3. In caso di fornitura, il materiale diventa di proprieta' del-l'Amministrazione solo dopo il collaudo, l'accettazione definitiva e la consegna.
4. La fornitura di un complesso non si ha per eseguita fino a quando le parti che debbono comporre l'intero complesso non sono tutte approntate al collaudo o consegnate.
 
Art. 22
Imballaggi, trattamenti protettivi, trasporto
e documenti di accompagnamento dei materiali

1. Salvo che non sia diversamente stabilito in contratto, tutte le spese di imballaggio, di trattamento protettivo, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico del contraente, il quale effettua le consegne, franco da qualunque spesa nei magazzini, nei reparti o negli uffici destinatari indicati in contratto.
2. I deterioramenti subiti dai beni oggetto del contratto per negligenza, insufficienti imballaggi e trattamenti protettivi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo; si applicano in tal caso le disposizioni relative a tale ultima ipotesi.
 
Art. 23
Imputazione della consegna nel caso di piu' forniture
della stessa specie o di un contratto a rate

1. Il contraente, in base a contratti differenti, di piu' provviste della stessa specie, a scadenze successive, puo' fare consegne in conto del contratto di scadenza posteriore purche' abbia consegnato la quantita' dovuta per quello di scadenza anteriore; se pero' sono state rifiutate cose consegnate in base al contratto di scadenza precedente e' obbligo dell'assuntore di sostituire prima le cose stesse.
2. Per i contratti in cui sia previsto che le consegne dei materiali debbano farsi in piu' rate e i materiali siano identici per le varie rate, le consegne eventualmente effettuate in conto di una rata successiva sono imputate alla rata antecedente, qualora questa non sia stata completata o siano stati rifiutati al collaudo i materiali costituenti la rata stessa.
 
Art. 24
Controllo delle prestazioni

1. L'Amministrazione ha la facolta' di controllare l'andamento delle prestazioni in ogni momento presso il contraente o presso terzi utilizzati dal contraente stesso.
2. A tal fine, ove non diversamente previsto in contratto, il contraente deve comunicare all'Amministrazione, non oltre trenta giorni dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto, il luogo ove vengono eseguite le prestazioni e ove si trovano depositate le materie prime e le merci.
3. In caso di rifiuto da parte del contraente di consentire il controllo, l'Amministrazione puo' risolvere il contratto con l'incameramento della cauzione.
4. I risultati delle prove eseguite durante il controllo possono essere considerati ed utilizzati dall'organo di collaudo, ma non pregiudicano il giudizio finale.
 
Art. 25
Spostamento dei termini

1. I ritardi nell'esecuzione del contratto, dovuti a cause di forza maggiore, danno ad un corrispondente spostamento dei termini contrattuali.
2. A tale scopo il contraente deve, entro il termine perentorio di dieci giorni, comunicare all'Amministrazione rispettivamente l'inizio e la cessazione di qualunque circostanza di forza maggiore da cui possa derivare il ritardo o la impossibilita' dell'esecuzione del contratto. Tale comunicazione non da' di per se' stessa diritto allo spostamento dei termini contrattuali.
3. L'Amministrazione valuta se le circostanze dedotte costituiscano causa di forza maggiore e determina l'effetto sui termini temporali di esecuzione del contratto.
 
Art. 26
Proroga dei termini

1. I periodi di tempo utilizzati dall'Amministrazione per propri adempimenti previsti in contratto, o da essa richiesti nel suo interesse, danno diritto ad una corrispondente proroga dei termini di approntamento al collaudo o di consegna. Ad analoga proroga dei termini da' diritto qualunque fatto dell'Amministrazione che obblighi il contraente a ritardare l'esecuzione del contratto. Qualora tale periodo ecceda i centoventi giorni, l'Amministrazione dara' luogo all'applicazione dell'articolo 27. La proroga e' richiesta dal contraente con domanda motivata e la domanda deve pervenire all'Amministrazione prima della scadenza del termine.
2. Per i collaudi, e' detratto dal computo dei termini il periodo di tempo che va dal giorno successivo a quello in cui il contraente, a seconda delle clausole contrattuali, ha comunicato di avere pronti o ha consegnato i materiali da collaudare a quello in cui egli ha ricevuto la comunicazione relativa all'esito di detti collaudi.
3. Il tempo impiegato per i collaudi anzidetti e' detratto, sia che si tratti di prima consegna di materiali sia che si tratti di consegna successiva, per sostituire cose colpite da rifiuto.
4. Non puo' detrarsi il periodo impiegato per il collaudo degli strumenti di misurazione e verifica, quando questi debbono servire unicamente per il collaudo dei prodotti finiti.
 
Art. 27
Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. L'Amministrazione ha facolta' di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione non raggiunga un accordo con il contraente in merito alle modalita' e ai tempi della sospensione, il contratto si intende risolto col pagamento delle prestazioni eseguite. Nel caso in cui i periodi di sospensione eccedano, nel complesso, il tempo concordato per l'esecuzione dell'intero contratto, il contraente ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto o la revisione dei patti, limitatamente ai termini di consegna e alla rideterminazione dei prezzi. La richiesta del contraente va formulata, a pena di decadenza, entro venti giorni successivi alla data di avvenuto superamento del termine di sospensione concordato.
 
Art. 28
Modalita' del collaudo

1. Il collaudo accerta che le forniture, le manutenzioni, i lavori ed i servizi rispondano alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni riportate in contratto.
2. Secondo quanto stabilito in contratto e in relazione alla tipologia delle prestazioni, il collaudo viene effettuato - nei termini massimi previsti dai regolamenti attuativi della legge 7 agosto 1990, n. 241 - da apposita commissione o da singoli collaudatori nominati dall'Amministrazione, presso gli stabilimenti o i locali del contraente o presso enti militari.
3. E' data comunicazione al contraente del luogo e del giorno in cui e' effettuato il collaudo con l'invito ad intervenire personalmente o per mezzo di un suo rappresentante, per partecipare al procedimento.
4. Nei contratti di fornitura il numero di esemplari o la quantita' di materiali da sottoporre al collaudo sono definiti dai piani di campionamento riportati in contratto e le quantita' di materiali eventualmente adoperati per i collaudi sono forniti dal contraente e, se possibile, restituiti allo stesso nello stato in cui si trovano dopo il collaudo.
5. Qualora necessario, il contraente mettera' a disposizione il personale e le attrezzature occorrenti per la esecuzione delle prove prescritte per il collaudo.
6. L'organo di collaudo puo' avvalersi dei risultati e delle prove eseguite durante i controlli di cui all'articolo 24, senza ripetere, in tal caso, le prove gia' documentate.



Nota all'art. 28:
- Il testo della legge 7 agosto 1990, n. 241,
concernente "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 agosto 1990, n. 192.



 
Art. 29
Esito del collaudo

1. L'organo di collaudo, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati e tenuto anche conto delle osservazioni del contraente, propone all'Amministrazione, con apposito certificato, l'accettazione dei beni e delle prestazioni sottoposti al collaudo ovvero il loro rifiuto quando risultino non rispondenti alle prescrizioni tecniche ed alle condizioni contrattuali.
 
Art. 30
Mancato intervento al collaudo

1. Qualora il contraente, debitamente invitato, non abbia presenziato al collaudo ovvero, pur avendovi presenziato, non abbia firmato, per presa di conoscenza, il certificato di collaudo, il certificato stesso gli viene trasmesso dall'Amministrazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
Art. 31
Determinazione dell'Amministrazione

1. Qualora il contraente non concordi con l'esito del collaudo, entro venti giorni da quello in cui ha firmato il certificato di collaudo o dalla data di ricezione della raccomandata di cui all'articolo 30, puo' inviare all'organo di collaudo controdeduzioni e documentazioni ritenute necessarie.
2. Sulla base di quanto prodotto dal contraente l'organo di collaudo, entro dieci giorni dalla relativa ricezione, puo' confermare la proposta gia' formulata o modificarla motivandone le ragioni.
3. L'organo cui compete decidere l'accettazione o il rifiuto di quanto sottoposto a collaudo assume la sua determinazione con atto formale da comunicare al contraente. Tale atto puo' essere impugnato, presso gli organi competenti, entro i termini e secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni vigenti.
4. Di massima, i beni rifiutati sono sostituiti con altri beni della medesima specie.
 
Art. 32
Mezzi, attrezzature, materiali e prodotti rifiutati

1. In relazione alla tipologia degli oggetti contrattuali, su decisione dell'organo di collaudo, gli stessi, in caso di rifiuto, sono punzonati o resi inequivocabilmente individuabili, con modalita' adeguate, al fine di impedirne la ripresentazione in tempi ed occasioni successivi, a meno che l'organo di collaudo non ritenga che il materiale stesso possa essere utilmente rilavorato e ripresentato al collaudo.
2. Qualora il collaudo si svolga presso enti militari, gli oggetti contrattuali rifiutati sono ritirati entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di rifiuto. Trascorso tale termine, l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere alla rimozione ed all'immagazzinamento degli stessi, anche in luoghi estranei, a rischio e spese del contraente, oppure alla vendita, anche a trattativa privata, per conto, a rischio e spese del contraente.
3. In ogni caso l'Amministrazione non risponde dei danni o dei deterioramenti derivati agli oggetti contrattuali rifiutati durante l'immagazzinamento o il trasporto.
 
Art. 33
Inadempienze

1. In caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali, ivi compresi i casi di ritardato ritiro degli oggetti contrattuali rifiutati al collaudo, l'Amministrazione assegna al contraente inadempiente un termine non inferiore a giorni venti per presentare le proprie giustificazioni. Decorso il predetto termine ovvero qualora le giustificazioni addotte non vengano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravita' dell'inadempimento, ha facolta' di: a) dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione, in
misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita; b) provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte del
contratto non eseguita, con le modalita' indicate all'articolo 38; c) lasciar continuare l'esecuzione del contratto, applicando le
penalita' di cui all'articolo 34.
2. Nei casi previsti dalle lettere a) e b), al contraente e' liquidata soltanto la parte di fornitura o delle prestazioni gia' regolarmente collaudate, accettate e consegnate.
 
Art. 34
Penalita'

1. Nei contratti sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo delle penalita' da comminare, in relazione alle inadempienze accertate, sulla base del valore delle prestazioni non correttamente eseguite. In ogni caso, salvo diverse prescrizioni contrattuali, per ogni periodo di ritardo pari al decimo del tempo previsto per la esecuzione del contratto o del lotto, l'Amministrazione applica una penalita' del due per cento dell'importo del contratto o del lotto, considerando ultimato il periodo cominciato.
2. Le penalita' cumulativamente non possono superare il dieci per cento dell'importo contrattuale netto.
 
Art. 35
Modalita' di applicazione

1. L'ammontare delle penalita' e' trattenuto sui crediti del contraente dipendenti dal contratto cui esse si riferiscono, senza preventiva costituzione in mora ne' diffida giudiziale.
2. Mancando o essendo insufficienti tali crediti, l'ammontare delle anzidette penali e' trattenuto sulla cauzione; se anche questa e' insufficiente o manchi, l'ammontare suindicato e' trattenuto sui crediti derivanti da altri contratti che il contraente ha con l'Amministrazione della difesa o con altra amministrazione statale, salvo restando, in ogni caso, il diritto dell'Amministrazione della difesa di agire sui beni del contraente secondo la vigente normativa.
 
Art. 36
Disapplicazione delle penalita'

1. L'eventuale domanda di disapplicazione delle penalita' nelle quali il contraente sia incorso e' presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale e' stata comunicata l'applicazione della penalita'.
2. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, e' indirizzata all'Amministrazione per le decisioni, tramite l'ente gestore, il quale provvede ad inoltrarla dopo averla corredata con le proprie osservazioni.
 
Art. 37
Malafede, frode, negligenza nell'esecuzione del contratto

1. Nel caso di accertata malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del contratto da parte del contraente, salvo le eventuali sanzioni penali, l'Amministrazione ha facolta' di risolvere il contratto pagando quanto gia' collaudato ed accettato e confiscando la cauzione o trattenendo, sugli eventuali crediti del contraente, una somma pari all'importo della cauzione non versata.
2. In ogni caso e' fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti e l'applicazione delle sanzioni concernenti l'esclusione dalle gare, di cui all'articolo 68 del regolamento di contabilita' generale dello Stato.
 
Art. 38
Esecuzione in danno

1. Nel caso previsto dalla lettera b) dell'articolo 33, l'Amministrazione, per il contratto o la parte di esso non eseguita, puo' affidare a terzi, anche in economia, la fornitura dei beni o le prestazioni, ai prezzi e alle condizioni di mercato, con incameramento della cauzione in misura proporzionale alla parte non eseguita.
2. L'affidamento a terzi e' notificato al contraente inadempiente con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e del relativo importo.
3. Il contraente inadempiente e' tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minor spesa, nulla compete al contraente inadempiente.
 
Art. 39
Eventuali responsabilita' per la provvista
di materiali protetti da privativa

1. Il contraente assume interamente ed esclusivamente sopra di se' qualunque responsabilita' ed onere che derivino dal fatto di aver utilizzato materiali che risultino protetti da brevetti o da diritti di privativa, obbligandosi a mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata dal terzo titolare del brevetto o della privativa. Il contraente si impegna a manlevare l'Amministrazione da tutte le conseguenze dannose che possono derivare dall'esito della eventuale lite. Resta comunque fermo il diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto pagando quanto gia' collaudato e accettato, e di agire per il risarcimento del danno.
2. L'obbligo del contraente di manlevare l'Amministrazione da qualunque pretesa o azione da parte di terzi, per l'uso di materiali che si assumano protetti da brevetti o da privativa, permane anche nel caso in cui l'azione giudiziaria venga intentata dopo la conclusione del contratto.
3. Ferma restando la sua responsabilita', il contraente e' obbligato a dare immediatamente all'Amministrazione comunicazione delle eventuali pretese di terzi che accampano l'utilizzazione di materiali protetti da brevetti o la violazione dei loro diritti di privativa.
 
Art. 40
Osservanza della legislazione sul lavoro

1. Il contraente e' sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
2. Il contraente e' obbligato altresi' ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella localita' in cui si svolgono le prestazioni nonche' le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella localita'.
3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.
4. I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
5. L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo contrattuale; il relativo importo e' versato al contraente solo dopo che l'ispettorato del lavoro dichiari cessata la situazione di inadempienza.
 
Art. 41
Corresponsione dei pagamenti

1. I pagamenti, dedotte le eventuali penalita', sono corrisposti dopo il collaudo, la consegna e l'accettazione, a seguito di presen-tazione di fatture, nonche' della documentazione indicata in contratto.
2. I termini per i pagamenti sono quelli stabiliti nei regolamenti attuativi della legge n. 241/1990. I capitolati particolari d'oneri ed i contratti, in relazione alla loro natura e complessita', possono prevedere termini inferiori.
 
Art. 42
Modalita' di pagamento

1. Tutti i pagamenti sono effettuati a favore delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare indicate in contratto.
2. In qualunque caso di decadenza o di cessazione dalla carica della persona o delle persone autorizzate a riscuotere, anche se tale decadenza o cessazione avvenga per fatto previsto nello statuto sociale e sia pubblicata nei modi di legge, nonche' in ogni caso di variazione della propria ragione sociale, il contraente deve tempestivamente notificare all'Amministrazione l'avvenuta variazione, giustificandola con idonea documentazione. In difetto di tale notifica l'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i pagamenti eseguiti a favore delle persone decadute o cessate dalla carica.
 
Art. 43
Ritardi nei pagamenti

1. In caso di ritardo nei pagamenti il contraente puo' richiedere sulla somma dovuta l'interesse legale fino alla data di emissione del mandato, sempre che il ritardo non sia derivato da fatto imputabile al contraente o da decisioni o comportamenti di altre autorita' pubbliche, ovvero il pagamento non sia stato sospeso per i motivi di cui all'articolo 44 o a seguito di atto notificato da terzi o da altra Amministrazione.
 
Art. 44
Sospensione dei pagamenti

1. Qualora al contraente siano state contestate inadempienze contrattuali, l'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da esso assunti, puo' sospendere in tutto o in parte, ferma l'applicazione di eventuali penali, i pagamenti dovuti anche per altri contratti. Il relativo provvedimento e' comunicato al contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
Art. 45
Cessioni, delegazioni, costituzioni di pegno

1. Le cessioni, le delegazioni e le costituzioni di pegno relative alle somme dovute dall'Amministrazione, nei casi in cui sono ammesse dalla legge, sono notificate dal contraente all'Amministrazione stessa per la prescritta adesione.
 
Art. 46
Collegio arbitrale

1. Qualora le parti, in sede di stipulazione del contratto, convengano di rimettere ad un collegio arbitrale, ai sensi degli articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile, la risoluzione delle controversie nascenti dal contratto stesso, il collegio arbitrale sara' cosi' composto: a) da un magistrato della giustizia amministrativa, con qualifica non
inferiore a consigliere, con funzioni di presidente; b) da un dirigente dell'Amministrazione o da un avvocato dello Stato; c) da un arbitro designato dal contraente.
2. Gli arbitri continuano nelle loro funzioni anche nel caso in cui taluno di essi cessi di ricoprire l'ufficio che occupava al momento della nomina.
3. Un funzionario dell'Amministrazione svolge le attribuzioni di segretario.



Nota all'art. 46:
- Il testo dell'art. 806 del codice di procedura civile
e' il seguente:
"Art. 806 (Compromesso). - Le parti possono far
decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte,
tranne quelle previste negli articoli 429 e 459, quelle che
riguardano questioni di stato e di separazione personale
tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di
transazione".



 
Art. 47
Termini della domanda di arbitrato

1. La domanda di arbitrato e' proposta nel termine di giorni sessanta da quello in cui vengono notificate al contraente le decisioni prese dall'Amministrazione sull'oggetto della vertenza.
2. Trascorso detto termine senza che sia stata fatta domanda per l'arbitrato, le decisioni dell'Amministrazione s'intendono accettate definitivamente dal contraente che decade da qualsiasi diritto di impugnativa.
 
Art. 48
Ricorso al giudice ordinario

1. La parte attrice ha facolta' di escludere la competenza arbitrale, proponendo, entro il termine di cui all'articolo 47, la domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.
2. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facolta', a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro sessanta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice ordinario competente a norma del comma 1.



Nota all'art. 48:
- Il testo del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,
concernente "Approvazione del testo unico delle leggi e
delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordi-namento dell'Avvocatura
dello Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 dicembre 1933, n. 286.



 
Art. 49
Anticipazione spese per il giudizio arbitrale

1. Le spese per il giudizio arbitrale e per le competenze degli arbitri, stabilite sulla base dei criteri fissati nelle tariffe per avvocati e procuratori e calcolate nella misura ridotta del cinquanta per cento delle tariffe stesse, sono anticipate dalla parte che ha presentato la domanda di arbitrato.
 
Art. 50
Obblighi durante il giudizio arbitrale

1. Durante il giudizio arbitrale e fino alla pronuncia della sentenza, per garantire la continuita' del servizio o delle forniture il contraente non puo' esimersi dall'intraprendere o continuare le sue prestazioni contrattuali.
 
Art. 51
Sentenza arbitrale

1. Il collegio arbitrale giudica secondo le norme di diritto e decide a carico di quale delle parti, od in quale proporzione, devono gravare le spese di giudizio.
2. Il lodo arbitrale e' pronunciato nei termini e con le modalita' previste dagli articoli 820 e seguenti del codice di procedura civile.
3. Contro la pronuncia arbitrale e' ammessa l'impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile.
Roma, 14 aprile 2000
Visto, il Ministro: Mattarella
 
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