Gazzetta n. 166 del 18 luglio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2000, n. 197
Regolamento di esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura, a norma dell'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche ed integrazioni;
Visti i regolamenti CEE n. 571/88 del 29 febbraio 1988, e successive modificazioni, n. 357/79 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, n. 2186 del 22 luglio 1993;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2000;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Obiettivi

1. Il quinto censimento generale dell'agricoltura, che ha luogo nell'anno 2000, ha gli obiettivi di: a) fornire informazioni aggiornate sul sistema agricolo, forestale e
zootecnico; b) assolvere agli obblighi di rilevazione stabiliti dal regolamento
CEE n. 571/88 del 29 febbraio 1988 e successive modificazioni e
dal regolamento CEE n. 357/79 del 5 febbraio 1979 e successive
modificazioni; c) aggiornare e completare il registro statistico delle imprese
agricole, istituito ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22
luglio 1993.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Nota al titolo:
Per il testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, vedasi in note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione, e' il
seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice Le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il "referendum" popolare nel casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nel casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (in Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214), recante "Disciplina dell'attivita' di governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali".
- Il testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n.
144 (in Gazzetta Ufficiale, 22 maggio 1999, n. 118),
recante "Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", e'
il seguente:
"Art. 37 (Disposizioni in materia di censimenti). - 1.
L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento
generale dell'agricoltura, che avra' luogo nel corso
dell'anno 2000, allo scopo utilizzando le risorse gia'
autorizzate dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998,
n. 449.
2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con i Ministri di volta in volta
competenti a seconda del tipo di rilevazione censuaria,
sentita la Conferenza unificata di cui ai decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel
rispetto degli obblighi di rilevazione derivanti dalla
normativa nazionale e comunitaria il campo di osservazione,
i criteri per l'affidamento di fasi di rilevazioni
censuarie ad enti ed organismi pubblici e privati, i
soggetti tenuti all'obbligo di risposta, le modalita' di
esecuzione per tutti i censimenti, di diffusione dei dati,
di fornitura agli organismi del Sistema statistico
nazionale (SISTAN) dei dati elementari non nominativi, le
modalita' per il confronto dei dati dei censimenti della
popolazione con i dati delle anagrafi comunali. I
regolamenti disciplinano altresi':
a) l'attribuzione agli organismi del SISTAN,
incaricati di svolgere le operazioni di censimento, di un
contributo forfettario per le spese di rilevazione e per le
spese generali e di coordinamento tecnico;
b) il conferimento da parte degli organismi del
SISTAN, competenti a svolgere attivita' di rilevazione,
dell'incarico di rilevatore e di coordinatore a personale
dipendente o non dipendente nonche' le caratteristiche ed i
contenuti minimi delle prestazioni richieste che saranno
coperte da assicurazione e retribuite con un compenso
determinato in base al numero di unita' rilevate e ad altri
elementi che differenziano le prestazioni, quali la
dispersione territoriale e la complessita' aziendale, ed
erogato, per il personale dipendente, secondo i rispettivi
contratti collettivi nazionali di lavoro;
c) le modalita' di assunzione da parte dell'ISTAT e
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di personale con contratto a tempo determinato,
anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie
contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche,
ovvero il ricorso alla collaborazione professionale di
soggetti esterni, ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, per il periodo strettamente necessario allo
svolgimento delle operazioni censuarie;
d) l'utilizzazione, da parte degli organismi
incaricati delle attivita' di rilevazione, di rilevatori e
coordinatori non dipendenti, secondo le tipologie delle
collaborazioni professionali previste dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale;
e) le modalita' di diffusione dei dati relativi alla
struttura socio-demografica, economica ed occupazionale con
frequenza inferiore alle tre unita', ove la disaggregazione
risulti necessaria al fine di soddisfare le esigenze
conoscitive di carattere internazionale, comunitario,
nazionale/i e locale, fatto salvo quanto previsto dalla
normativa a tutela dei dati sensibili.
3. Per l'esecuzione di tutti i censimenti resta
confermata l'estensione dell'ISTAT delle disposizioni di
cui al comma 1 dell'art. 2 ed al terzo comma dell'art. 5
della legge 13 luglio 1966. n. 559, e successive
modificazioni.
4. Gli oneri di spesa previsti dal presente articolo
restano a carico delle risorse destinate ai censimenti".
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (in
Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222), reca: "Norme
sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Il regolamento CEE n. 571/1988 del Consiglio del
29 febbraio 1988 (in Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1988 n. L
056), reca norme sull'organizzazione di indagini
comunitarie sulla struttura delle aziende agricole nel
periodo 1988/1997.
- Il regolamento CEE n. 357/1979 del Consiglio del
5 febbraio 1979 (in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1979, n. L
054), reca norme sulle indagini statistiche sulle superfici
viticole.
- Il regolamento CEE n. 2186/1993 del Consiglio del
22 luglio 1993 (in Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1993, n. L
196), reca norme sul coordinamento comunitario dello
sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini
statistici.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1991, n. 281 (in
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202), reca norme
sulla "Definizione e ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
Nota all'art. 1:
- Per i regolamenti CEE ivi citati, si veda in note
alle premesse.



 
Art. 2
Campo di osservazione del censimento

l. Il censimento generale dell'agricoltura rileva in ciascun comune: a) la consistenza numerica delle aziende agricole, forestali e
zootecniche, di qualsiasi ampiezza e da chiunque condotte; b) le caratteristiche strutturali fondamentali delle singole aziende,
quali il sistema di conduzione e di contabilita', la forma
giuridica, la commercializzazione di prodotti aziendali, la
superficie e l'utilizzazione di terreni, indicando distintamente
la superficie per coltivazioni in serra ed in piena area,
l'irrigazione, gli impianti e i fabbricati rurali, la superficie
della vite, la superficie a colture specializzate floricole o a
vivai di piante ornamentali, la consistenza degli allevamenti, la
produzione e l'impiego del latte, l'utilizzazione di mezzi
meccanici e di tecnologie informatiche, il lavoro in azienda, le
produzioni di qualita' e le pratiche agronomiche, le attivita'
connesse all'agricoltura, la localizzazione dell'azienda, dei suoi
terreni e allevamenti.
 
Art. 3
Unita' di rilevazione

1. L'unita' di rilevazione del censimento e' l'azienda agricola, forestale e zootecnica. Per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende l'unita' tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti non contigui, ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione agricola, forestale e zootecnica ad opera di un conduttore, e cioe' persona fisica, societa' od ente, che ne sopporta il rischio, sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o compartecipanti, sia in forma associata.
2. Sono unita' di rilevazione anche le aziende zootecniche prive di terreno agrario.
 
Art. 4
Localizzazione delle unita' di rilevazione

1. Le aziende agricole, forestali e zootecniche vengono censite nel comune in cui e' ubicato il centro aziendale o, in mancanza, nel comune ove e' ubicata la maggior parte dei terreni.
2. Per centro aziendale si intende l'insieme dei fabbricati situati nell'azienda agricola e connessi alle attivita' dell'azienda stessa, nonche' i locali adibiti anche ad attivita' gestionali. In esso sono comprese le abitazioni del conduttore e della manodopera impiegata nell'azienda, i ricoveri degli animali, i locali per l'immagazzinamento dei prodotti e quelli per il deposito di macchine ed attrezzi di uso agricolo.
 
Art. 5
Questionari del censimento

l. Le informazioni oggetto del censimento sono raccolte mediante appositi questionari predisposti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che fornisce i modelli e gli altri stampati necessari per la rilevazione.
2. E' fatto divieto di utilizzare per la raccolta dei dati modelli diversi da quelli forniti dall'ISTAT.
 
Art. 6
Organi di censimento

1. L'ISTAT, anche tramite i propri uffici regionali, sovrintende a tutte le operazioni censuarie, avvalendosi degli organismi del sistema statistico nazionale, e adotta i provvedimenti e le misure necessarie per assicurare il tempestivo e regolare svolgimento del censimento.
2. Per l'esecuzione delle operazioni di censimento l'ISTAT si avvale degli uffici di statistica dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, nonche' dell'ufficio di statistica dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere). L'ISTAT puo', altresi', avvalersi degli altri enti ed organismi del sistema statistico nazionale.
3. Agli uffici di statistica dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficio di censimento comunale e di ufficio di censimento provinciale; al responsabile dell'ufficio di statistica sono attribuite le funzioni di responsabile dell'ufficio di censimento. I comuni possono svolgere tali funzioni anche in forma associata, ovvero con la partecipazione delle comunita' montane.
4. I comuni e le CCIAA che non hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, costituiscono un ufficio di censimento e attribuiscono le funzioni di responsabile ad un dipendente munito di adeguata professionalita'.
5. Nelle province autonome di Trento e Bolzano e nella regione autonoma Valle d'Aosta le operazioni di censimento, attribuite agli uffici di statistica delle CCIAA, sono svolte rispettivamente dagli uffici di statistica delle province autonome e della regione.
6. Nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano le attivita' censuarie previste dal protocollo d'intesa tra la Conferenza Stato-regioni e l'ISTAT approvato il 5 agosto 1999 sono svolte dagli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, nonche' dagli enti delegati in materia di agricoltura, ivi comprese le province, ove previsto dai piani regionali di censimento e secondo le modalita' in essi contenute.
7. Ove si verifichino, da parte degli organi di censimento o delle persone incaricate delle operazioni censuarie, inadempienze tali da pregiudicare il regolare svolgimento delle operazioni stesse, l'ISTAT, fatta salva ogni azione nei confronti dei soggetti inadempienti, potra' avocare a se' l'esercizio delle relative funzioni.



Nota all'art. 6:
- Per il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322
ivi citato, si veda in note alle premesse.



 
Art. 7
Operazioni censuarie

l. Le operazioni di censimento sono svolte secondo i principi di tempestivita', efficienza, riservatezza e qualita', anche con l'ausilio di sistemi informatizzati, in conformita' a quanto stabilito dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, dalle disposizioni del regolamento e dalle circolari emanate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 15, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. L'ISTAT definisce il periodo di raccolta dei dati presso le unita' di rilevazione. Il calendario della raccolta dei dati con inizio dal mese di ottobre dell'anno 2000, e' comunicato ai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, e notificato al pubblico mediante il manifesto di cui all'articolo 15, comma 1.
3. Gli uffici di censimento provvedono alla raccolta, revisione e controllo qualitativo dei questionari di rilevazione del censimento secondo le disposizioni impartite dall'ISTAT.
4. L'ISTAT, per lo svolgimento dei propri compiti, puo' affidare fasi della rilevazione censuaria ad enti ed organismi pubblici e privati.
5. L'ISTAT puo' definire, per alcune particolari unita' di rilevazione, procedure differenziate per la raccolta delle informazioni.
6. Al fine di assicurare il buon andamento ed il tempestivo svolgimento delle operazioni censuarie, gli uffici di censimento dei comuni e delle CCIAA predispongono, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza, rapporti periodici sull'andamento complessivo dell'attivita' censuaria, in conformita' a quanto previsto dalle direttive impartite dall'ISTAT. Detti uffici segnalano al prefetto o al sindaco eventuali disfunzioni o irregolarita' riscontrate nel corso delle operazioni censuarie di competenza ai fini dell'attivazione del potere di intervento previsto dal comma 7, ai fini del monitoraggio delle operazioni censuarie, l'ISTAT si avvale, altresi', dell'ufficio di statistica dell'Unioncaniere e delle commissioni tecniche di censimento istituite dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del protocollo di intesa di cui all'articolo 6, comma 6, alle quali partecipano anche gli enti che svolgono funzioni amministrative e di programmazione in materia di agricoltura.
7. I prefetti ed i sindaci intervengono per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di censimento nei rispettivi ambiti di competenza, secondo quanto disposto dall'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.



Note all'art. 7:
- Per la legge 17 maggio 1999, n. 144 ivi citata, si
veda in note alle premesse.
- Il testo dell'art. 15 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322 (la cui epigrafe e' riportata
nella nota alle premesse), e' il seguente:
"Art. 15 (Compiti dell'ISTAT). - 1. L'ISTAT provvede:
a) alla predisposizione del programma statistico
nazionale;
b) alla esecuzione dei censimenti e delle altre
rilevazioni statistiche previste dal programma statistico
nazionale ed affidate alla esecuzione dell'Istituto;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle attivita'
statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema
statistico nazionale di cui all'art. 2;
d) all'assistenza tecnica agli enti ed uffici facenti
parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2,
nonche' alla valutazione, sulla base dei criteri stabiliti
dal comitato di cui all'art. 17, dell'adeguatezza
dell'attivita' di detti enti agli obiettivi del programma
statistico nazionale;
e) alla predisposizione delle nomenclature e
metodologie di base per la classificazione e la rilevazione
dei fenomeni di carattere demografico, economico e sociale.
Le nomenclature e le metodologie sono vincolanti per gli
enti ed organismi facenti parte del Sistema statistico
nazionale;
f) alla ricerca e allo studio sui risultati dei
censimenti e delle rilevazioni effettuate, nonche' sulle
statistiche riguardanti fenomeni d'interesse nazionale e
inserite nel programma triennale;
g) alla pubblicazione e diffusione dei dati, delle
analisi e degli studi effettuati dall'Istituto ovvero da
altri uffici del Sistema statistico nazionale che non
possano provvedervi direttamente; in particolare alla
pubblicazione dell'Annuario statistico italiano e del
Bollettino mensile di statistica;
h) alla promozione e allo sviluppo informatico a fini
statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di
dati amministrativi;
i) allo svolgimento di attivita' di formazione e di
qualificazione professionale per gli addetti al Sistema
statistico nazionale;
l) ai rapporti con enti ed uffici internazionali
operanti nel settore dell'informazione statistica;
m) alla promozione di studi e ricerche in materia
statistica;
n) alla esecuzione di particolari elaborazioni
statistiche per conto di enti e privati, remunerate a
condizioni di mercato.
2. Per lo svolgimento dei propri compiti lo ISTAT si
puo' avvalere di enti pubblici e privati e di societa'
mediante rapporti contrattuali e convenzionali, nonche'
mediante partecipazione al capitale degli enti e societa'
stessi.
3. L'ISTAT, nell'attuazione del programma statistico
nazionale, si avvale degli uffici di statistica di cui
all'art. 2, come precisato dagli articoli 3 e 4.
4. L'ISTAT, per l'esercizio delle sue funzioni, procede
con periodicita', almeno biennale, alla convocazione di una
Conferenza nazionale di statistica.
5. L'ISTAT si avvale del patrocinio e della consulenza
dell'Avvocatura dello Stato".
- Il testo vigente dell'art. 38 della legge 8 giugno
1990, n. 142, (nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1990, n.
135, s.o.), recante norme sull'"Ordinamento delle autonomie
locali" e' il seguente:
"Art. 38 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di
competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del
Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di
popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in
materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti
dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di
sicurezza pubblica, di sanita' e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza
e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla
legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare
la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con
atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e
urgenti in materia di sanita' ed igiene, edilizia e polizia
locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione
dei relativi ordini puo' richiedere al prefetto, ove
occorra, l'assistenza della forza pubblica.
2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico
e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero
quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino
particolari necessita' dell'utenza, il sindaco puo'
modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa
con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e'
rivolta a persone determinate e queste non ottemperano
all'ordine impartito, il sindaco puo' provvedere d'ufficio
a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione
penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le
funzioni di cui al presente articolo.
5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo,
il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il
regolare funzionamento dei servizi stessi nonche' per
l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi
di carattere generale.
6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d)
del comma 1, nonche' dall'art. 10, il sindaco, previa
comunicazione al prefetto, puo' delegare l'esercizio delle
funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di
decentramento comunale, il sindaco puo' conferire la delega
ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni
nei quartieri e nelle frazioni.
7. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non
adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto
puo' nominare un commissario per l'adempimento delle
funzioni stesse.
8. Alle spese per il commissario provvede l'ente
interessato.
9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al
comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza".



 
Art. 8
Aggiornamento degli elenchi delle aziende agricole

1. Gli uffici di censimento comunali e provinciali procedono, secondo le modalita' indicate dall'ISTAT, alla revisione ed all'aggiornamento dell'elenco delle aziende agricole, forestali e zootecniche ricadenti nel proprio territorio, a partire dallo schedario delle aziende agricole esistente presso l'ISTAT.
 
Art. 9
Trattamento giuridico ed economico

1. Gli enti incaricati delle operazioni di rilevazione e gli enti incaricati delle funzioni di coordinamento e assistenza tecnica affidano gli incarichi di rilevatore e di coordinatore a personale dipendente. Gli incarichi sono prioritariamente affidati ai dipendenti che abbiano presentato apposita domanda.
2. Ove non sia possibile il ricorso a personale dipendente o questo non sia sufficiente, gli enti di cui al comma 1 possono affidare gli incarichi di rilevatore e di coordinatore a personale non dipendente, secondo le tipologie delle collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale.
3. Il compenso dei rilevatori e dei coordinatori dipendenti e non dipendenti e' determinato dagli enti di cui al comma 1 in base ai criteri contenuti nelle istruzioni diramate dall'ISTAT, nel rispetto del relativo trattamento fiscale e previdenziale, tenendo conto del contributo erogato ai sensi degli articoli 20 e 21.
4. I criteri di cui al comma 3 si estendono, in quanto applicabili, ai coordinatori intercomunali nominati in base al protocollo d'intesa di cui all'articolo 6, comma 6, o in conformita' all'articolo 11, comma 3.



Note all'art. 9:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, reca: "Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi". Si riporta il testo dell'art.
49, comma 2:
"2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dagli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di societa',
associazioni e altri enti con o senza personalita'
giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e
commissioni e da altri rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa. Si considerano tali i rapporti
aventi per oggetto la prestazione di attivita', non
rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata
dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo
contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono
svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un
determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e
continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con
retribuzione periodica prestabilita;
b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica,
da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di
brevetti industriali e di processi, formule o informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, se non sono conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali;
c) le partecipazioni agli utili di cui alla lettera
f) del comma 1 dell'art. 41 quando l'apporto e' costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
d) le partecipazioni agli utili spettanti ai
promotori e ai soci fondatori di societa' per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilita' limitata;
e) le indennita' per la cessazione di rapporti di
agenzia;
f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei
protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della
legge 12 giugno 1973, n. 349.
3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive
oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge
23 marzo 1981, n. 91, si applicano le disposizioni relative
ai redditi indicati alla lettera a) del comma 2".



 
Art. 10
Requisiti

1. Gli aspiranti all'incarico di rilevatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore o del diploma di scuola media inferiore a condizione che abbiano una comprovata esperienza di rilevazione. Gli aspiranti all'incarico di coordinatore devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore.
2. Gli aspiranti agli incarichi di rilevatore e di coordinatore devono produrre idonea documentazione attestante il possesso dei titoli ed ogni altro utile elemento di valutazione ai fini della nomina di cui all'articolo 11, comma 5.
3. Costituiscono titolo di preferenza il possesso del diploma conseguito in scuole e universita' ad indirizzo agrario, economico e statistico, o l'iscrizione all'albo professionale degli agrotecnici.
4. I rilevatori e i coordinatori devono dichiarare espressamente di essere disponibili ad operare in qualsiasi zona del territorio di competenza dell'ufficio di censimento.
5. Le prestazioni dei rilevatori e dei coordinatori sono coperte da un'assicurazione contro gli infortuni connessi con le operazioni censuarie, dai quali derivi la morte o una invalidita' permanente; l'assicurazione, che per i rilevatori ed i coordinatori dipendenti copre le prestazioni svolte al di fuori dell'orario d'ufficio, e' stipulata dall'ISTAT.
 
Art. 11
Conferimento dell'incarico

1. Per ogni 150 aziende agricole, forestali e zootecniche, o frazione di 150, da censire nel territorio comunale ai sensi dell'articolo 4, viene nominato, in ciascun comune, un rilevatore, secondo le modalita' indicate nel presente articolo. In presenza di un elevato grado di dispersione territoriale delle unita' di rilevazione, i comuni possono affidare ai rilevatori un numero di unita' da censire inferiore, comunque non minore a 100.
2. I comuni affidano l'incarico di coordinatore ai responsabili degli uffici di censimento. Nei comuni con almeno 600 unita' da censire, l'incarico di coordinatore e' affidato a personale dipendente o, in mancanza, a personale non dipendente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2; il numero dei coordinatori e' proporzionale al numero dei rilevatori in ragione, di norma, di un coordinatore ogni 6 rilevatori; il numero dei coordinatori non puo' essere comunque superiore a dieci in ciascun comune. Nei comuni con meno di 600 unita' da censire la funzione di coordinatore e' svolta dal responsabile dell'ufficio di censimento comunale.
3. Gli enti e gli organismi del sistema statistico nazionale incaricati di nominare i coordinatori intercomunali conferiscono l'incarico a personale dipendente, ivi compreso quello in servizio presso amministrazioni pubbliche o enti che esercitino funzioni in materia di agricoltura, ovvero non dipendente, in base alle modalita' stabilite da apposita circolare dell'ISTAT.
4. Il responsabile dell'ufficio di censimento accerta che gli aspiranti agli incarichi di rilevatore e di coordinatore siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 e procede alla loro selezione.
5. La nomina dei rilevatori e dei coordinatori e' disposta dal competente organo degli enti di cui all'articolo 9, su proposta del responsabile dell'ufficio di censimento, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 10.
6. Gli organi di cui al comma 5 provvedono, su segnalazione del responsabile dell'ufficio di censimento, a sollevare dall'incarico i rilevatori e coordinatori le cui inadempienze pregiudichino il buon andamento delle operazioni censuarie.
 
Art. 12
Compiti dei rilevatori

1. I rilevatori svolgono i compiti loro affidati dai coordinatori e dai responsabili degli uffici di censimento, compilano i questionari di censimento in base alle informazioni fornite dal conduttore dell'azienda o, in caso di sua assenza, da un suo familiare o da altra persona in grado di fornire i dati richiesti.
2. Ultimata la compilazione di ciascun questionario, i rilevatori provvedono ad effettuare i controlli necessari per accertare la completezza delle informazioni raccolte e la coerenza tra le risposte ottenute.
3. I questionari compilati sono sottoscritti dai conduttori o chi per essi e controfirmati dai rilevatori.
4. Nel caso in cui, durante la revisione, si riscontrino incompletezze ed errori nella compilazione dei questionari, i rilevatori provvedono alla loro correzione mediante reintervista dei conduttori di azienda.
5. I rilevatori ed i coordinatori sono vincolati al segreto statistico ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e sono soggetti, in quanto incaricati di pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.



Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322 (la cui epigrafe e' riportata
nelle note alle premesse) e' il seguente:
"Art. 8 (Segreto di ufficio degli addetti agli uffici
di statistica). - 1. Le norme in materia di segreto
d'ufficio previste dal vigente ordinamento dell'impiego
civile dello Stato si applicano a tutti gli addetti agli
uffici di statistica previsti dagli articoli 3, 4 e 5.
2. Resta fermo il disposto dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784".
- Il testo vigente dell'art. 326 del codice penale e'
il seguente:
"Art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio). - Il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti
alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualita', rivela notizie di ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, e punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la
reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, per procurare a se o ad altri
indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete,
e' punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il
fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri un
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
a due anni".



 
Art. 13
Compiti dei coordinatori

1. I coordinatori degli uffici di censimento comunali controllano giornalmente l'attivita' dei rilevatori, prestano loro assistenza, organizzano la rilevazione sul territorio, redigono i prospetti riepilogativi delle operazioni effettuate e svolgono le altre attivita' loro affidate in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'ISTAT.
2. I coordinatori intercomunali svolgono le attivita' di assistenza tecnica agli uffici di censimento comunali in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'ISTAT, tenuto conto dei piani regionali di censimento, ove approvati.
3. I coordinatori degli uffici di censimento delle CCIAA svolgono le attivita' di monitoraggio tecnico delle operazioni di censimento ad essi affidate in base a quanto previsto dalle apposite circolari dell'ISTAT.
 
Art. 14
Assunzioni e collaborazioni professionali

1. L'ISTAT e le CCIAA, per l'esecuzione delle operazioni censuarie e per il tempo strettamente necessario alle stesse, procedono ad assunzioni di personale con contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero ricorrono alla collaborazione professionale di soggetti esterni ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Le condizioni contrattuali applicabili risultano dalla vigente contrattazione collettiva di comparto o sono definite in conformita' agli ordinamenti di ciascun ente.



Nota all'art. 14:
- Il testo vigente dell'art. 7 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
"Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le
amministrazioni pubbliche garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire incarichi individuali ad esperti di provata
competenza, determinando preventivamente durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione".



 
Art. 15
Obbligo di risposta

1. La notifica al pubblico degli obblighi e delle modalita' per la raccolta dei dati viene effettuata da ciascun comune mediante apposito manifesto ufficiale fornito dall'ISTAT.
2. E' fatto obbligo al legale rappresentante delle unita' da rilevare, al conduttore delle aziende agricole o chi per esso, di fornire tutti i dati e le notizie richieste con il modello di rilevazione.
3. A coloro che non forniscono le notizie richieste, ovvero le forniscono scientemente errate o incomplete, vengono applicate le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, con il procedimento ivi previsto.
4. Qualora i conduttori non risiedano nel comune di censimento e nello stesso comune non vi siano altre persone in grado di fornire i dati, il competente ufficio di censimento rileva i dati secondo le modalita' che saranno stabilite dall'ISTAT mediante apposite circolari.
5. I conduttori di aziende agricole, forestali e zootecniche, i quali non siano stati interpellati per la compilazione del questionario entro i termini di raccolta dei dati stabiliti dall'ISTAT, secondo il calendario di cui all'articolo 7, comma 2, e notificati al pubblico con le modalita' del comma 1, devono darne comunicazione entro cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti all'ufficio di censimento comunale, il quale provvede tempestivamente a censire le relative aziende.



Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322 (la cui epigrafe e' riportata
nelle note alle premesse), e' il seguente:
"Art. 11 (Sanzioni amministrative). - 1. Sanzioni
amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono
stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e
massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte
di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima
di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e
societa'.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,
e' effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del
Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano
venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato
rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione
degli addebbiti agli interessati secondo il procedimento di
cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre
1981, n. 689, lo trasmette al prefetto della provincia, il
quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della
medesima legge. Dell'apertura del procedimento e' data
comunicazione all'ISTAT".



 
Art. 16
Segreto statistico e tutela della riservatezza dei dati

1. Alle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Le operazioni di censimento che comportino trattamento di dati personali si svolgono nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' di quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
3. I responsabili degli uffici di censimento si intendono designati responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, per la tutela della riservatezza dei dati.



Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, si veda in note all'art. 12.
- Il testo vigente dell'art. 9 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322 (la cui epigrafe e' riportata
nelle note alle premesse), e' il seguente:
"Art. 9 (Disposizioni per la tutela del segreto
statistico). - 1. I dati raccolti nell'ambito di
rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico
nazionale da parte degli uffici di statistica non possono
essere esternati se non in forma aggregata, in modo che non
se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a
persone identificabili, e possono essere utilizzati solo
per scopi statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere
comunicati o diffusi, se non in forma aggregata e secondo
modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad
alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun
ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i
dati non possono essere utilizzati al fine di identificare
nuovamente gli interessati.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile
dell'amministrazione nella quale e' inserito l'ufficio di
statistica puo', sentito il comitato di cui all'art. 17,
chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a
dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non
rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli
estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti
certificativi di rapporti, provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675 (in Gazzetta
Ufficiale, 8 gennaio 1997, n. 5, s.o.), reca norme a
"Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 318 (in Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1999, n.
216), contiene il regolamento recante norme per
l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il
trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15,
comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- Il testo dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n.
675 (la cui epigrafe e' riportata supra), e' il seguente:
"Art. 8 (Responsabile). - 1. Il responsabile, se
designato, deve essere nominato tra soggetti che per
esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea
garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo
alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle
proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere
analiticamente specificati per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i
dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle
istruzioni del titolare o del responsabile".



 
Art. 17
Fornitura di dati

1. L'ISTAT fornisce agli uffici di statistica delle amministrazioni, enti ed organismi facenti parte del sistema statistico nazionale, che ne facciano richiesta, i dati, privi dei caratteri anagrafici, relativi alle singole unita' di rilevazione per il territorio di rispettiva competenza, nonche' i dati relativi ai territori limitrofi che risultino indispensabili per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Per le esigenze di programmazione regionale, l'ISTAT puo' fornire alle regioni ed alle province autonome che hanno costituito l'ufficio di statistica ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e che ne facciano richiesta i dati provvisori, relativi alle singole unita' di rilevazione. I dati provvisori rilasciati possono essere utilizzati unicamente per elaborazioni statistiche di interesse esclusivo interno dell'amministrazione, ente ed organismo cui l'ufficio di statistica appartiene.
2. La fornitura dei dati avviene mediante supporti informatici od altri sistemi concordati tra gli uffici richiedenti e l'ISTAT, dietro rimborso delle spese sostenute per la riproduzione e la fornitura. Tale rimborso non potra' superare gli importi eventualmente indicati dall'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. L'ufficio di statistica e' responsabile della conservazione dei dati forniti dall'ISTAT e adotta le misure necessarie per impedirne alterazioni o cancellazioni. Allo stesso ufficio e' fatto divieto di fornire gli stessi dati elementari ad altro ufficio pubblico o privato, ivi compresi gli uffici dell'amministrazione di appartenenza, fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.



Nota all'art. 17:
- Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322 (la cui epigrafe e' riportata
nelle note alle premesse), e' il seguente:
"Art. 5 (Uffici di statistica delle regioni e delle
province autonome). - 1. Spetta a ciascuna regione ed alle
province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria
legge uffici di statistica.
2. Il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e
di coordinamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicita'
di indirizzo dell'attivita' statistica di competenza delle
regioni e delle province autonome.
3. L'ISTAT esercita nei confronti degli uffici di cui
al comma 1 poteri di indirizzo e coordinamento tecnici,
allo scopo di renderne omogenee le metodologie".



 
Art. 18
Diffusione dei dati

1. Al fine di fornire informazione statistica ufficiale sulla struttura economica ed occupazionale del sistema agricolo, forestale e zootecnico del Paese, l'ISTAT e' autorizzato a rendere disponibili i dati del quinto censimento dell'agricoltura relativi alla consistenza delle unita' produttive, nonche' alle principali caratteristiche di cui all'articolo 2, lettere a) e b), anche con frequenza inferiore alle tre unita', ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni.



Nota all'art. 18:
- Il testo vigente dell'art. 22 della legge 31 dicembre
1996, n. 675 (la cui epigrafe e' riportata nelle note
all'art. 16), e' il seguente:
"Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei
a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto
di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli
aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo
Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli
articoli 7 e 8 della Costituzione, nonche' relativi ai
soggetti che con riferimento a finalita' di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le
medesime confessioni, che siano trattati dai relativi
organi o enti civilmente riconosciuti, sempreche' i dati
non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime
confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i
quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente,
anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo'
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia
dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
ad adottare.
3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che
possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le
rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai
casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed
integrazione della presente legge, emanati in attuazione
della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici
possono richiedere al Garante, nelle more della
specificazione legislativa, l'individuazione delle
attivita', tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
legge, che perseguono rilevanti finalita' di interesse
pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai
sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al
comma 1.
3-bis. Nei casi in cui e' specificata, a norma del
comma 3, la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma
non sono specificati i tipi di dati e le operazioni
eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto
previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di
attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia
di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo
i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni
strettamente pertinenti e necessari in relazione alle
finalita' perseguite nei singoli casi, aggiornando tale
identificazione periodicamente.
4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale possono essere oggetto di
trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il
trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che
i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e
per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli
accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione
di un apposito codice di deontologia e di buona condotta
secondo le modalita' di cui all'art. 31, comma 1, lettera
h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2".



 
Art. 19
Comunicazione e pubblicita'

1. L'ISTAT promuove, nelle forme ritenute piu' efficaci, iniziative di comunicazione integrata volte a garantire il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei rispondenti, nonche' l'utilizzazione da parte della collettivita' dei dati pubblicati.
2. Gli organi censuari promuovono, anche tramite i propri uffici di relazione con il pubblico, idonee iniziative a livello territoriale, dandone preventiva informazione all'ISTAT al fine di assicurare il necessario coordinamento con le attivita' di cui al comma 1.
3. Il manifesto ufficiale di cui all'articolo 15, comma 1, e gli altri mezzi di informazione e propaganda forniti dall'ISTAT sono esenti dall'imposta di pubblicita' e dai diritti di affissione, ai sensi degli articoli 17, comma 1, lettere g) ed i), e 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.



Note all'art. 19:
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 1, del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (in Gazzetta Ufficiale
9 dicembre 1993, n. 288), recante norme per la "Revisione
ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e
del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle
province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, concernente il riordino della finanza
territoriale", e' il seguente:
"Art. 17 (Esenzioni dall'imposta). - 1. Sono esenti
dall'imposta:
a) la pubblicita' realizzata all'interno dei locali
adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi
quando si riferisca all'attivita' negli stessi esercitata,
nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne,
esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali
medesimi purche' siano attinenti all'attivita' in essi
esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie
complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o
ingresso;
b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o
sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle
immediate adiacenze del punto di vendita, relativi
all'attivita' svolta, nonche' quelli riguardanti la
localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica
utilita', che non superino la superficie di mezzo metro
quadrato e quelli riguardanti la locazione o la
compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di
superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
c) la pubblicita' comunque effettuata all'interno,
sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di
pubblico spettacolo qualora si riferisca alle
rappresentazioni in programmazione;
d) la pubblicita', escluse le insegne, relativa ai
giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle
sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle
porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicita' esposta all'interno delle stazioni
dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente
l'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto, nonche'
le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o
lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui
contengano informazioni relative alle modalita' di
effettuazione del servizio;
f) la pubblicita' esposta all'interno delle vetture
ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei
battelli di cui all'art. 13;
g) la pubblicita' comunque effettuata in via
esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per
l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di
lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione
sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento
sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non
espressamente stabilite, non superino il mezzo metro
quadrato di superficie".
- Il testo vigente dell'art. 21, comma 1, del
sopracitato decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
e' il seguente:
"Art. 21 (Esenzioni dal diritto). - 1. Sono esenti dal
diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attivita' istituzionali
del comune da esso svolte in via esclusiva esposti
nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorita' militari relativi alle
iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai
richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle
province in materia di tributi;
d) i manifesti delle autorita' di polizia in materia
di pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in
materia di referendum, elezioni politiche per il Parlamento
europeo, regionali, amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia
obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e
professionali gratuiti regolarmente autorizzati".



 
Art. 20
Contributo forfettario

1. Agli organi incaricati di svolgere operazioni censuarie e' corrisposto dall'ISTAT un contributo forfettario, onnicomprensivo, determinato in base al numero delle unita' censite, alla tipologia delle attivita' censuarie espletate, alla complessita' aziendale ed alla dispersione territoriale.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' comprensivo anche delle spese di espletamento dei compiti di verifica dei dati e di coordinamento eventualmente affidati agli enti interessati, nonche' delle spese di carattere generale che dovranno essere sostenute per l'esecuzione delle operazioni censuarie e del pagamento dei compensi ai rilevatori, ai coordinatori comunali ed ai coordinatori intercomunali.
 
Art. 21
Gestione dei fondi e oneri finanziari

1. L'ISTAT e' autorizzato ad erogare agli organi censuari anticipazioni sul contributo forfettario previsto dall'articolo 20, calcolate percentualmente in relazione alla fase di esecuzione dei lavori secondo parametri che verranno definiti in apposite circolari. Il saldo e' corrisposto dopo che tali organi avranno ultimato le operazioni censuarie di rispettiva competenza e a seguito dell'esito positivo dei controlli qualitativi effettuati dall'ISTAT.
2. Una quota pari al 5 per cento del contributo di cui al comma 1 e' destinata ad incrementare il fondo per il miglioramento dei servizi degli organi censuari di cui all'articolo 6, comma 1, o analoghi istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ed e' erogata ai dipendenti degli organi stessi che partecipano direttamente alle operazioni di censimento. Per l'ISTAT l'incremento del fondo per il miglioramento dell'efficienza, correlato alle operazioni censuarie, e' fissato in sede di bilancio di previsione e non potra' superare l'importo complessivo di trecento milioni di lire, in ciascuno degli anni 2000 e 2001.
3. Gli enti di cui all'articolo 6, commi 2, 4 e 6, tengono separata gestione, secondo le norme vigenti, delle somme loro accreditate per le operazioni di censimento, conservandone la relativa documentazione.
4. I responsabili dei competenti uffici di censimento si attengono, nella formulazione delle richieste, nel controllo e nel rendiconto dei fondi, alle istruzioni che saranno appositamente impartite dall'ISTAT.
5. Alla copertura finanziaria delle operazioni censuarie si provvede ai sensi dell'articolo 37, commi 1 e 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Pecoraro Scanio, Ministro delle
politiche agricole e forestali
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 36



Nota all'art. 21:
- Per l'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi
citata, si veda in note alle premesse.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone