Gazzetta n. 164 del 15 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 30 giugno 2000
Istituzione di nuove serie di buoni postali fruttiferi.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il libro III, titolo I, capo VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;
Visto il titolo VI del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, e successive modificazioni;
Visti il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, recante: "Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: "Trasformazione in societa' per azioni dell'Ente poste italiane. (Deliberazione n. 244/1997)";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 2, comma 2, che stabilisce, tra l'altro, che le condizioni dei buoni postali fruttiferi sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, e l'art. 6;
Visto il decreto 22 febbraio 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante: "Istituzione di nuove serie di buoni postali fruttiferi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000;
Visto il provvedimento 15 aprile 1997 del Segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro, recante: "Modificazione alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997;
Visto il decreto 8 ottobre 1998 del Segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro recante: "Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1998;
Visto il decreto 21 dicembre 1998 del Segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro recante: "Modificazioni alle caratteristiche tecniche dei nuovi buoni postali fruttiferi in euro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998;
Preso atto che non sono stati ancora adottati i decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei buoni postali fruttiferi, per cui, a norma dell'art. 7, comma 3, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, continuano ad applicarsi, per quanto non espressamente previsto dal medesimo decreto, le disposizioni recate dal citato testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dal suo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256;
Ritenuto di adeguare la remunerazione del risparmio postale provvedendo alla determinazione dei tassi di interesse sulle nuove emissioni dei buoni postali fruttiferi;
Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e' istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi contraddistinta con la lettera "Z", i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, aventi i saggi di interesse lordi indicati nella tabella allegata al presente decreto.
 
Art. 2.
I buoni della nuova serie ordinaria "Z" sono emessi in euro nei tagli da 50, 100, 250, 500, 1.000, 2.500 e 5.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000 e 5.000.000.
 
Art. 3.
Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria contraddistinta con la lettera "Z", i buoni delle precedenti serie ordinarie emessi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 4.
A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, e' istituita una nuova serie speciale di buoni postali fruttiferi "a termine" contraddistinta con le lettere "CE", i cui moduli verranno forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
I buoni della nuova serie speciale "CE" hanno la durata di sette o dieci anni e, alla scadenza, verra' riconosciuto unitamente al capitale un interesse lordo pari rispettivamente al 40 per cento o al 65 per cento del capitale sottoscritto.
Qualora venisse richiesto il rimborso dei buoni di cui al precedente comma, prima delle anzidette scadenze, si applicheranno le misure dei tassi lordi di interesse vigenti per i buoni postali fruttiferi della serie ordinaria, contraddistinta dalla lettera "Z", diminuiti di 25 centesimi.
 
Art. 5.
I buoni della nuova serie speciale "CE" sono emessi in euro nei tagli da 250, 500, 1.000, 2.500, 5.000, 10.000 e 25.000. Inoltre, fino ad esaurimento delle scorte, sono emessi anche in lire nei tagli da 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000, 25.000.000 e 50.000.000.
 
Art. 6.
Deve intendersi soppressa la frase: "L'importo raddoppia e triplica in base ai periodi definiti dal decreto vigente alla data dell'emissione.", riportata nel verso dei buoni postali fruttiferi della serie speciale "a termine" e prevista dall'allegato B, del provvedimento 15 aprile 1997 del Segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il direttore generale del tesoro recante: "Modificazione alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1997.
 
Art. 7.
Sono a tutti gli effetti buoni della nuova serie speciale "CE", i buoni delle precedenti serie speciali "a termine" emessi a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2000
Il Ministro: Visco
 
Allegato

TABELLA DEI SAGGI DI INTERESSE DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI DELLA
SERIE ORDINARIA CONTRADDISTINTA DALLA LETTERA "Z"

=====================================================================
| Saggio di interesse lordo =====================================================================
1 anno | 4,50%
2 anno | 4,50%
3 anno | 4,50%
4 anno | 4,50%
5 anno | 4,50%
6 anno | 5,25%
7 anno | 5,25%
8 anno | 5,25%
9 anno | 5,25%
10 anno | 5,25%
11 anno | 5,75%
12 anno | 5,75%
13 anno | 5,75%
14 anno | 5,75%
15 anno | 5,75%
16 anno | 6,50%
17 anno | 6,50%
18 anno | 6,50%
19 anno | 6,50%
20 anno | 6,50%

La capitalizzazione degli interessi viene effettuata annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%.

dal 21 anno 0,50%

dal 21 anno e fino al compimento del 30 anno solare successivo a quello di emissione del buono, viene corrisposto un interesse semplice.
 
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