Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 2 maggio 2000
Delega di attribuzioni del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per taluni atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato ing. Antonino Cuffaro, prof. Luciano Guerzoni e prof. Vincenzo Sica.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, nonche' le successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto legislativo, 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato con il decreto legislativo, n. 80 del 31 marzo 1998 e dal decreto legislativo, n. 387 del 29 ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2000, con il quale l'on. prof. Ortensio Zecchino e' stato nominato Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto che con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2000, sono stati nominati Sottosegretari di Stato per il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica l'ing. Antonino Cuffaro, il prof. Luciano Guerzoni, e il prof. Vincenzo Sica;
Ritenuta l'opportunita' di delegare ai suddetti Sottosegretari di Stato la trattazione di affari attinenti a compiti istituzionali;
Decreta:
Art. 1.
1. Piena ed integrale attuazione e' data al criterio della netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amminitrativo e compiti di gestione amministrativa devoluti al personale dirigente, come regolato dal decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997.
 
Art. 2.
2. Sono riservate al Ministro le funzioni e le responsabilita' di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato ed integrato, nonche' dagli articoli 3, 4 e 10 del decreto legislativo n. 279/1997, nelle attivita' ivi meglio descritte ed inerenti in generale le materie di alta direzione, di responsabilita' politica generale e di coordinamento politico-amministrativo finanziario, contabile, programmatico ed organizzativo, nonche' di rappresentanza istituzionale od amministrativa, ove non espressamente delegata ai sensi dei successivi articoli.
2. Sono sempre riservate al Ministro le questioni di particolare rilievo politico e di rilevante importanza economica ed amministrativa, nonche' la designazione di consulenti ministeriali, la istituzione di organi consultivi, la nomina dei componenti di tali organi e dei rappresentanti del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in enti od organismi universitari o di ricerca.
 
Art. 3.
1. Il Sottosegretario di Stato prof. Luciano Guerzoni, nell'ambito ed ai fini dell'attuazione degli indirizzi di cui al precedente art. 2, e' delegato all'esercizio delle funzioni, nelle materie sottoindicate:
a) affari concernenti l'autonomia universitaria l'innovazione didattica e la condizione studentesca, il post-laurea e l'accesso alle professioni;
b) rappresentanza nelle consultazioni tra Ministero e organizzazioni sindacali, anche in ordine ai provvedimenti rimessi alla contrattazione decentrata;
c) collaborazione al Ministro nelle attivita' parlamentari con particolare riguardo alle materie concernenti le iniziative legislative sull'autonomia delle universita' e sul diritto allo studio, compreso il connesso sindacato ispettivo e lo stato giuridico relativo al personale delle universita';
d) sistema informativo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; misure di attuazione organizzative e gestionali dei compiti affidati al Ministero;
e) accademie di belle arti, accademia nazionale di danza, accademia di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), conservatori di musica e istituti musicali pareggiati, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
 
Art. 4.
1. Il Sottosegretario di Stato ing. Antonino Cuffaro, nell'ambito ed ai fini dell'attuazione degli indirizzi di cui al precedente art. 2, e' delegato all'esercizio delle funzioni relative alle materie sottoindicate:
a) affari concernenti lo sviluppo ed il potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo alla definizione e all'attuazione del piano nazionale della ricerca e delle iniziative ed attivita' concernenti la diffusione della cultura scientifica; supervisione sull'esercizio delle competenze del Ministero relative alla vigilanza e al controllo degli enti di ricerca;
b) partecipazione in rappresentanza del Ministero alle sedute del CIPE;
c) collaborazione al Ministro nelle attivita' parlamentari con particolare riguardo alle materie concernenti le iniziative legislative sulla ricerca scientifica ed il trasferimento tecnologico, compreso il connesso sindacato ispettivo e lo stato giuridico relativo al personale degli enti di ricerca, nonche' nelle iniziative connesse alla ricerca applicata ed all'incentivazione delle attivita' produttive;
d) implementazione di studi e di iniziative sostenibili nella ricerca anche non convenzionale e sull'innovazione tecnologica in ottica di sviluppo industriale, territoriale ed occupazionale;
e) questioni inerenti ai rapporti internazionali nelle materie di cui alla precedente lettera a), con le correlate iniziative di potenziamento organizzativo ed amministrativo degli uffici destinati a tali funzioni.
 
Art. 5.
1. Il Sottosegretario di Stato on. prof. Vincenzo Sica, nell'ambito e ai fini dell'attuazione degli indirizzi di cui al precedente art. 2, e' delegato all'esercizio delle funzioni relative alle materia sottoindicate:
a) rapporti istituzionali con il Ministero della sanita' nelle materie di comune interesse, con particolare riferimento alla definizione degli atti anche normativi, che richiedono il concerto; attivita' parlamentare relativa a tali materie;
b) nell'ambito dei fini di cui alla precedente lettera a), attivita' preparatoria alle intese previste dagli articoli 3 e 8 del decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 19 novembre 1999 e approvato definitivamente il 18 dicembre 1999 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con il quale e' stata esercitata la delega di cui all'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419;
c) problematiche concernenti le scuole di specializzazione medica, avuto riguardo, a tal fine, per la attuazione delle direttive della Unione europea;
d) coordinamento delle proposte relative alla ricerca sanitaria di cui all'art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 502 introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 individuazione dei soggetti partecipanti, delle aree di ricerca, delle modalita' di finanziamento, previa verifica delle compatibilita' del bilancio;
e) nell'ambito e per i fini di cui alla precedente lettera d), predisposizione di criteri di valutazione dei risultati delle ricerche che assicurino trasparenza ed obiettivita', nonche', nel medesimo ambito, attivita' di promozione di intese, programmi, iniziative tra enti di ricerca, universita', enti territoriali, organismi pubblici, enti privati, anche di volontariato, rivolte allo sviluppo di sinergie organizzative e gestionali.
 
Art. 6.
1. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2000
Il Ministro: Zecchino Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2000 Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 144
 
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