Gazzetta n. 163 del 14 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 15 giugno 2000
Iscrizione al Fondo speciale istituito presso l'INPS, ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, del personale delle Ferrovie dello Stato.

Il MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 418, istitutiva del Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato;
Visto l'art. 43, della legge 23 dicembre l999, n. 488, con il quale il predetto Fondo e' soppresso, con contemporanea istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di un apposito Fondo speciale che ad esso subentra nei rapporti attivi e passivi;
Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 43, che fa obbligo di iscrizione al Fondo speciale istituito presso l'INPS per tutto il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.;
Visto il comma 7 del medesimo art. 43, che deferisce ad uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compito di adottare le necessarie norme attuative delle disposizioni contenute nel piu' volte richiamato art. 43;
Visto l'art. 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, che definisce la partecipazione dello Stato alla copertura delle spese del Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato attraverso un contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra le spese e le entrate del Fondo;
Visto lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dove per l'anno 2000 risulta iscritto il capitolo 1950, quale contributo per la copertura del disavanzo del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, con uno stanziamento di 6.020 miliardi di lire in termini di competenza e di 5.820 miliardi di lire in termini di cassa;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con legge 8 agosto 1996, n. 421, che disciplina la compensazione tra debiti per trattamenti pensionistici e crediti per IVA della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti dello Stato;
Visto il comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui prevede specifiche regole di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, con la legge 29 febbraio 1988, n. 48, in tema di delegificazione;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione dell'INPS in data 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998, che fissa regole uniformi relativamente alle modalita' di pagamento delle pensioni di pertinenza;
Ritenuto doversi fornire, con riferimento al Fondo speciale istituito presso l'INPS, elementi di chiarificazione in ordine all'ambito di applicazione ed alla decorrenza della competenza assicurativa, nonche', ai fini della razionalizzazione delle procedure e per i riflessi organizzativi e dei costi, regole di conformizzazione alle modalita' erogative previste per la generalita' dei trattamenti pensionistici;
Decreta:
Art. 1.
1. Con effetto dal 1 aprile 2000, sono iscritti al Fondo speciale, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488:
a) i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato;
b) i lavoratori dipendenti, assunti dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. a far data dal 1 aprile 2000.
 
Art. 2.
1. Con la medesima decorrenza di cui all'art. 1, l'INPS subentra in tutte le attivita' e passivita' quali risultano dalla contabilita' del soppresso Fondo con esclusione di quelle definite ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con legge 8 agosto 1996, n. 421.
2. A decorrere dalla stessa data di cui all'art. 1, sono a carico del Fondo speciale i trattamenti pensionistici in essere, nonche' quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti secondo le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Fondo, ivi compreso quanto previsto al comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. La copertura degli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale viene assicurata utilizando le disponibilita del capitolo 1950 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 e di corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
 
Art. 3.
1. Subentrando nel pagamento delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, l'INPS adottera', per esse, le modalita' e le scadenze previste nella deliberazione assunta dal proprio consiglio di amministrazione in data 10 marzo 1998, n. 350, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998. Eventuali variazioni potranno essere adottate dal consiglio di amministrazione medesimo, ai sensi dell'art. 10, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, con la legge 29 febbraio 1988, n. 48.
 
Art. 4.
1. Le Ferrovie dello Stato e gli altri enti, amministrazioni e soggetti interessati provvedono a mettere a disposizione dell'INPS tutte le informazioni relative alla vita assicurativa e contributiva del personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. e dei soggetti titolari di pensione a carico del soppresso Fondo, nonche' tutti gli archivi gestionali che le contengono e le procedure di liquidazione delle prestazioni ad essi collegate.
2. Nelle more del passaggio all'INPS delle informazioni relative alle pensioni in essere alla data del 1 aprile 2000, le stesse continueranno ad essere erogate dall'INPDAP che provvedera', altresi', al pagamento delle pensioni liquidate dopo tale data, alla liquidazione e al pagamento delle pensioni di reversibilita', nonche' ad ogni adempimento relativo. A tale fine saranno stipulate apposite convenzioni tra le parti interessate.
3. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni, possono essere stipulate apposite convenzioni con i predetti enti, amministrazioni e soggetti interessati, senza oneri per le parti, aventi come oggetto la gestione e la liquidazione delle prestazioni assicurative per il tempo necessario alla completa operativita' del Fondo speciale presso l'INPS.
Roma, 15 giugno 2000

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Salvi p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone