Gazzetta n. 162 del 13 luglio 2000 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 28 giugno 2000
Applicazione dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 12636).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il regolamento adottato con propria delibera n. 11522 del 1 luglio 1998 e successivamente modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1 marzo 2000 e n. 12498 del 20 aprile 2000;
Visto l'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo cui, per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari, la Consob puo' avvalersi della collaborazione di un organismo individuato dalle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati, stabilendone, in virtu' del potere regolamentare attribuitole dall'art. 31, comma 6, lettera c), del predetto decreto, tanto i compiti quanto gli obblighi;
Visto l'art. 86 del regolamento adottato con propria delibera del 1 luglio 1998, casi come successivamente modificato, che stabilisce i compiti e gli obblighi dell'organismo;
Considerato che il dettato dell'art. 31, comma 4, favorisce una gestione attiva dell'alba dei promotori finanziari da parte delle associazioni di categoria dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;
Considerato che la disposizione teste' menzionata non stabilisce i criteri in base ai quali deve essere individuato il predetto organismo;
Ritenuto che a tal fine occorre procedere a determinare la rappresentativita' delle associazioni dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati di cui all'art. 31, comma 4, del predetto decreto n. 58/1998;
Ritenuto che il principio di rappresentativita' - pur se non menzionato esplicitamente nel citato art. 31, comma 4 - costituisce utile riferimento per selezionare le associazioni che individueranno l'organismo, al fine di garantire che le delicate funzioni che lo stesso dovra' svolgere ai sensi dell'art. 86 del regolamento n. 11522/1998 non siano svolte da soggetti scarsamente rappresentativi o del tutto estranei al sistema dei promotori finanziari;
Delibera:
La Commissione nazionale per le societa' e la borsa, ai fini dell'applicazione dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, individua la rappresentativita' delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati secondo i seguenti requisiti:
1) le associazioni dei promotori finanziari:
a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;
b) devono avere tra i propri associati esclusivamente promotori finanziari regolarmente iscritti all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari;
c) devono avere un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari al 31 dicembre dell'anno di riferimento ed una articolazione sul territorio nazionale in almeno dieci regioni (alle regioni sono assimilabili le province autonome);
2) le associazioni dei soggetti abilitati:
a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;
b) devono avere tra i propri associati soggetti abilitati che complessivamente si avvalgono di promotori finanziari in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino Consob.
Roma, 28 giugno 2000
Il presidente: Spaventa
 
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