Gazzetta n. 161 del 12 luglio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 15 giugno 2000
Norme disciplinanti l'accettazione telefonica o telematica delle scommesse ippiche, in attuazione dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
dei servizi generali e del personale
del Ministero" delle politiche
agricole e forestali

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ed in particolare gli articoli 3, comma 1, 14 e 16 che individuano gli atti di indirizzo politico-amministrativo riservati al Ministro e quelli gestionali di competenza dei dirigenti generali;
Visto l'art. 13, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, a norma del quale le disposizioni legislative concernenti l'amministrazione finanziaria successive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vanno intese nel senso che devono essere adottati dal Ministro delle finanze esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, e 14 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;
Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle politiche agricole e forestali;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;
Visto l'art. 4, comma 5, del predetto decreto n. 169 del 1998, secondo il quale, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, viene stabilita, tra l'altro, la tipologia delle scommesse sulle corse dei cavalli effettuabile anche a mezzo telefonico o telematico;
Vista la nota n. 86712-20009/AF/Scomm. del 20 settembre 1999 con la quale l'UNIRE Unione nazionale incremento razze equine ha proposto l'adozione di uno schema di regolamento per l'accettazione telefonica delle scommesse ippiche;
Considerato che occorre dare attuazione alla predetta disposizione normativa al fine di stabilire i criteri e le modalita' operative per l'accettazione telefonica o telematica delle scommesse sulle corse dei cavalli;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
Le scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore e a quota fissa possono essere accettate, da parte dei concessionari autorizzati anche a mezzo telefonico o telematico, con le modalita' e con l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente decreto.
 
Art. 2.
Modalita' di accettazione delle scommesse
La facolta' di cui all'art. 1 e' subordinata alla stipula con lo scommettitore di apposito contratto, univocamente numerato nell'ambito della concessione, che acquista efficacia con l'apertura di un conto personale intestato allo scommettitore medesimo.
Il concessionario, quale unico responsabile della corretta rispondenza della scommessa alla richiesta dello scommettitore e dell'esattezza del relativo importo, nonche' dell'intera procedura, trasmette la richiesta della scommessa telefonica o telematica ai sistemi nazionali di totalizzazione e registrazione.
Le scommesse telefoniche o telematiche sono considerate valide e regolarmente accettate solo dopo la loro registrazione presso i sistemi di totalizzazione e registrazione nazionali che provvedono a numerarle univocamente rilevando anche l'identificativo del concessionario e il numero del contratto.
Il concessionario provvede, in luogo della stampa della ricevuta, all'immediato aggiornamento del conto personale dello scommettitore mediante registrazione della scommessa completa di tutti i suoi caratteri identificativi, nonche' alla comunicazione allo scommettitore dell'avvenuta accettazione mediante indicazione del numero assegnato alla stessa dal sistema.
Il concessionario mette in atto mezzi idonei per preservare e tutelare la privacy dello scommettitore e fornisce, a titolo gratuito, l'accettazione delle scommesse e la gestione dei conti.
 
Art. 3.
Annullamento delle scommesse
Le scommesse telefoniche o telematiche non possono essere annullate.
 
Art. 4.
Vincite e rimborsi
Le scommesse telefoniche o telematiche vincenti e/o rimborsabili ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, sono considerate come immediatamente contabilizzate e pertanto il concessionario, in collegamento con il sistema di totalizzazione e registrazione nazionale, provvede ad aggiornare i conti individuali con l'indicazione completa delle scommesse vincenti o rimborsate e del relativo importo.
 
Art. 5.
Modalita' di rendicontazione
Nei termini previsti dal contratto e comunque per periodi non superiori a tre mesi solari il concessionario deve mettere a disposizione dello scommettitore un rendiconto analitico di tutte le transazioni dallo stesso attivate.
Il gestore del totalizzatore nazionale provvede, per ogni concessionario e con periodicita' annuale, a fornire la certificazione dell'ammontare complessivo delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati per le scommesse di cui all'art. 1.
 
Art. 6.
Norma residuale
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
Roma, 15 giugno 2000

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze:
Romano

Il direttore generale dei servizi generali e del personale
del Ministero delle politiche agricole e forestali:
Delle Monache
 
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