Gazzetta n. 160 del 11 luglio 2000 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 22 giugno 2000
Convocazione di una audizione speciale al fine dell'adozione dei provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in materia di regole tecniche ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 115/00).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 giugno 2000;
Premesso che:
l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, prevede che sulla base di direttive emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore) adotti regole tecniche, di carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la piu' idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la connessione operativa tra le reti, e che l'Autorita' verifica la conformita' delle regole tecniche adottate dal Gestore alle direttive dalla stessa emanate e si pronuncia, sentito il Gestore, entro novanta giorni e che qualora la pronuncia dell'Autorita' non intervenga entro tale termine le regole si intendono approvate;
l'Autorita', con deliberazione 9 marzo 2000, n. 52/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 68 del 22 marzo 2000 (di seguito deliberazione n. 52/00), ha emanato le direttive di cui al precedente alinea;
la regolamentazione tecnica concernente la disciplina dell'accesso alle reti elettriche e' caratterizzata dall'esigenza di una continua attivita' di implementazione e di aggiornamento al fine di consentire il costante adeguamento all'evoluzione tecnologica ed ai processi di riforma del settore elettrico e che, pertanto, la verifica della conformita' alle direttive delle regole tecniche adottate dal Gestore e dei successivi aggiornamenti comporta lo svolgimento di un'attivita' istruttoria avente analoghe caratteristiche di implementazione e di aggiornamento;
ai sensi dell'art. 9 della delibera 16 maggio 1997, n. 44/1997, recante Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative di consumatori e utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e per lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e l'efficacia dei servizi (di seguito: delibera n. 44/1997), l'Autorita' puo' convocare audizioni speciali su singoli argomenti o temi particolari anche al fine di garantire forme di rappresentazione delle istanze dei soggetti portatori di interessi pubblici e privati nei procedimenti di formazione di atti normativi o atti a contenuto generale;
Visti:
la direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 recante procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
il decreto legislativo n. 79/1999;
Visti:
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999 ed, in particolare, l'art. 3, comma 5;
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, recante assunzione della titolarita' e delle funzioni da parte della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2000;
la direttiva del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 21 gennaio 2000, recante direttive per la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2000.
Viste:
la delibera n. 44/97;
la delibera 30 maggio 1997, n. 61/97 recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
la delibera dell'Autorita', 11 maggio 1999, n. 64/1999;
la deliberazione n. 52/00;
Visto il documento per la consultazione del 4 agosto 1999, recante lo schema di provvedimento "direttive al gestore della rete di trasmissione nazionale per l'adozione di regole tecniche in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette ai fini della connessione alla rete di trasmissione nazionale, della sicurezza e della interoperabilita' delle reti elettriche" (di seguito: documento per la consultazione 4 agosto 1999);
Considerato che:
nel documento per la consultazione 4 agosto 1999 l'Autorita' ha rappresentato la necessita' di organizzare forme di consultazione stabile dei soggetti interessati ai provvedimenti di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999, ai fini della introduzione di interessi e dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per l'adozione dei provvedimenti di competenza dell'Autorita' in materia di verifica e approvazione delle regole tecniche;
gli esiti del procedimento avviato dall'Autorita' con la delibera n. 64/99 e i commenti e le osservazioni scritte pervenute in relazione al documento per la consultazione 4 agosto 1999 e, in particolare, quanto osservato dai soggetti interessati in ordine alla necessita' di istituire forme stabili di consultazione che prevedano l'apporto di elementi conoscitivi con carattere di continuita' da parte dei soggetti interessati e che siano funzionali alla rappresentazione di istanze all'Autorita' nelle fasi di verifica e approvazione delle regole tecniche;
Ritenuto che:
sia opportuno utilizzare il modello dell'audizione speciale secondo modalita' aderenti alle particolari esigenze istruttorie connesse all'esercizio delle attribuzioni dell'Autorita' in materia di verifica ed approvazione delle regole tecniche;
sia opportuno convocare, di conseguenza, in audizione speciale i soggetti interessati alle regole tecniche ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi per la verifica e l'approvazione delle medesime regole e per l'attivazione della funzione di monitoraggio sull'applicazione delle regole tecniche;
sia opportuno limitare la durata di tale audizione ad un periodo di sei mesi a far data dalla sua prima convocazione;
all'interno del periodo appena individuato, sia necessario convocare tale audizione periodicamente e, comunque, almeno ogni quindici giorni;
l'audizione speciale di cui sopra possa altresi' essere d'ausilio all'espletamento delle funzioni di monitoraggio sull'applicazione delle regole tecniche anche al fine della eventuale segnalazione all'Autorita' delle esigenze di aggiornamento e modifica delle direttive o delle regole tecniche;
Delibera:
Art. 1.
Convocazione di audizione speciale
1. E' convocata l'audizione speciale, nel seguito richiamata come "audizione", dei soggetti interessati ai provvedimenti di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e, piu' in generale, ai provvedimenti di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, nel seguito richiamata come "Autorita'", concernenti la regolamentazione tecnica delle attivita' di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione dell'energia elettrica.
2. Attraverso l'audizione l'Autorita' acquisisce:
a) nell'ambito dei procedimenti per la formazione dei provvedimenti di cui al precedente comma 1, osservazioni e valutazioni dei soggetti interessati, ove possibile anche mediante documenti presentati congiuntamente dagli stessi;
b) segnalazioni di esigenze di aggiornamento e modifica dei provvedimenti di cui al precedente comma 1.
 
Art. 2.
Partecipanti ed osservatori
1. All'audizione partecipano:
a) tre rappresentanti dei soggetti responsabili degli impianti di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera a), delle direttive approvate con la deliberazione dell'Autorita' 9 marzo 2000, n. 52/00, nel seguito richiamate come "Direttive", di cui:
uno designato dalla societa' Enel S.p.a.;
due designati dall'UNAPACE;
b) tre rappresentanti designati dai soggetti responsabili degli impianti di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera b), delle direttive, di cui:
uno designato dalla societa' Enel S.p.a.;
due designati dalla Federazione nazionale delle imprese locali dei servizi elettrici (Federelettrica);
c) due rappresentanti designati dai soggetti responsabili degli impianti di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera c), delle direttive, di cui:
uno designato dalla Confindustria;
uno designato dall'Associazione italiana consumatori energia di processo (AICEP);
d) due rappresentanti designati dai soggetti responsabili degli impianti di cui all'art. 3, comma 3.1, lettera d), delle direttive, di cui:
uno designato dalla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a.;
uno designato dalla Association of European Transmission System Operators (ETSO);
e) due rappresentanti designati dai soggetti responsabili degli impianti indirettamente connessi alla rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 3.1, lettere a) e b) delle direttive, di cui:
uno designato dall'Associazione produttori energie rinnovabili (APER);
uno designato dalla Federazione produttori energie rinnovabili, (Federpern);
f) un rappresentante designato dai soggetti di cui all'art. 3, comma 3.4, lettera e), delle direttive.
2. La designazione dei rappresentanti di cui al precedente comma 1 e' effettuata, entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale, mediante invio di apposita comunicazione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas da parte dei soggetti di cui al precedente comma 1.
3. All'audizione possono partecipare, in veste di osservatori, con un proprio rappresentante:
a) il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
c) il Comitato elettrotecnico italiano (CEI).
 
Art. 3.
Modalita' di funzionamento
1. L'audizione e' convocata presso l'Autorita', per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, con periodicita' almeno quindicinale. Il direttore dell'area elettricita' dell'Autorita', o un funzionario della medesima da questi delegato, e' responsabile degli adempimenti di carattere organizzativo concernenti l'audizione ed ha la facolta' di disporre ulteriori convocazioni dell'Audizione, qualora cio' sia reso necessario da particolari esigenze conoscitive.
2. Gli elementi acquisiti nel corso dell'audizione vengono resi noti mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
 
Art. 4.
Disposizione finale
3. La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Milano, 22 giugno 2000
Il presidente: Ranci
 
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