Gazzetta n. 160 del 11 luglio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI CAGLIARI
DECRETO 13 giugno 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995 e modificato con decreto rettorale n. 2568 del 29 ottobre 1998;
Vista la delibera del senato accademico in composizione allargata del 8 febbraio 2000 che, su parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 22 marzo 2000, ha approvato la modifica dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari relativa all'art. 58, nucleo di valutazione;
Vista la nota rettorale n. 3945 del 16 maggio 2000 con la quale e' stata trasmessa al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto controllo di legittimita' e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, la modifica dello statuto di Ateneo relativa all'art. 58, nucleo di valutazione;
Vista la nota ministeriale n. 808/1060 del 31 maggio 2000, con la quale il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, esercitato il succitato controllo di legittimita' e di merito, ha comunicato che in relazione al testo di modifica proposto non vi sono osservazioni da formulare;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 58 dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari e' modificato cosi' come indicato nel prospetto sottoriportato:

=====================================================================
Testo vigente | Nuovo testo ===================================================================== 1. L'Ateneo istituisce un nucleo | di valutazione interna con il | compito di raccogliere elementi | per la verifica, mediante analisi |1. Il nucleo di valutazione di comparative dei costi e dei |Ateneo è l'organo consultivo e rendimenti, della corretta |propositivo degli organi di gestione delle risorse pubbliche, |governo in materia di valutazione della produttività della ricerca e|della didattica, della ricerca, della didattica, nonché |della gestione amministrativa, dell'imparzialità e del buon |degli interventi di sostegno al andamento dell'azione |diritto allo studio e di tutte le amministrativa. |attività previste dalla legge. --------------------------------------------------------------------- 2. Il nucleo di valutazione | propone all'approvazione degli | organi di governo i criteri e le | modalità per l'individuazione dei | parametri utili alla valutazione | dell'efficienza e dell'efficacia, | anche in base alle indicazioni | legislative e utilizzando, ove | possibile, parametri analoghi a | quelli adottati a livello | nazionale. Il nucleo di | valutazione è alle dirette | dipendenze del rettore e | sovraintende, con la | collaborazione di tutte le | strutture dell'Ateneo e | dell'osservatorio sull'attività | didattica, all'aggiornamento degli| indicatori previsti e approvati | dagli organi di governo. Il nucleo| di valutazione invia annualmente | una relazione sugli elementi | raccolti al rettore, che la | trasmette agli organi di governo. | Il nucleo di valutazione può | altresì far pervenire al rettore | suggerimenti motivati di modifica | delle procedure di gestione e |2. Il nucleo opera in posizione di delle norme regolamentari e |autonomia e risponde statutarie. |esclusivamente al rettore. ---------------------------------------------------------------------
|3. Il nucleo tenuto conto degli
|obiettivi che gli organi di
|governo dichiarano di voler
|aggiungere: definisce i criteri
|e parametri di riferimento della
|valutazione in conformità a quanto
|previsto dal sistema di
|valutazione nazionale; valuta il
|grado di raggiungimento degli
|obiettivi programmati e supporta
|l'organo d'indirizzo politico 3. Il nucleo di valutazione è |anche per la valutazione dei composto da un dirigente |dirigenti di massimo livello; dell'amministrazione universitaria| verifica, anche mediante analisi e da quattro esperti in tecniche |comparative dei costi e dei di valutazione e nel controllo di |rendimenti, il corretto utilizzo gestione, interni o esterni |delle risorse pubbliche, la all'Ateneo. Il nucleo di |produttività della ricerca e della valutazione è nominato dal |didattica, nonché l'imparzialità rettore, su delibera del consiglio|ed il buon andamento di amministrazione, ed è rinnovato|dell'amministrazione centrale e ogni tre anni. |degli altri centri di spesa. ---------------------------------------------------------------------
|4. Il nucleo è composto da un
|minimo di cinque ad un massimo di
|nove membri nominati tra studiosi
|ed esperti in materia di
|valutazione, fra i quali due
|scelti anche in ambito non
|accademico. Il nucleo è nominato 4. Il regolamento generale di |dal rettore su delibera del Ateneo detta le norme del suo |consiglio di amministrazione, ed è funzionamento. |rinnovato ogni tre anni. ---------------------------------------------------------------------
|5. Il numero dei componenti del
|nucleo e le norme relative al suo
|funzionamento sono stabilite con
|apposito regolamento.

Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cagliari, 13 giugno 2000
Il rettore: Mistretta
 
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