Gazzetta n. 156 del 6 luglio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 30 giugno 2000
Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3061).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 concernente la proroga dello stato di emergenza in alcune zone del territorio nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 marzo 2000 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel territorio di alcuni comuni della provincia di Roma;
Viste le ordinanze n. 2621 del 1o luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 in data 10 luglio 1997, n. 2741 del 30 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 30 in data 6 febbraio 1998, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 in data 26 maggio 1998, n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 in data 19 giugno 1998, n. 2794 del 27 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 in data 6 luglio 1998, n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 in data 21 settembre 1998, n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 in data 15 ottobre 1998, n. 2887 del 30 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 286 in data 7 dicembre 1998, n. 2914 del 12 gennaio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 15 in data 20 gennaio 1999, n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 in data 4 maggio 1999, n. 2994 del 29 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 in data 4 agosto 1999, n. 3028 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 in data 24 dicembre 1999, n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 in data 23 dicembre 1999, n. 3036 del 9 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 in data 15 febbraio 2000, n. 3043 del 26 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 in data 4 marzo 2000, n. 3047 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 in data 14 aprile 2000, n. 3049 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 in data 14 aprile 2000;
Viste le note delle amministrazioni interessate che segnalano l'esigenza di realizzare ulteriori interventi di emergenza al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Presidente della regione siciliana continua fino al 31 dicembre 2000 nella funzione di commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3043 del 26 febbraio 2000, e in tale veste predispone e attiva tutti gli interventi necessari per assicurare il rifornimento idrico di cui all'ordinanza n. 2914/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per l'espletamento delle attivita' suddette il commissario si avvale delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2914/1999 e di quelle di cui al successivo art. 2.
3. Il commissario delegato provvede entro il 31 marzo 2001 al saldo dei pagamenti alle ditte aggiudicatarie del servizio di rifornimento idrico effettuato fino alla data del 31 dicembre 2000, alla rendicontazione delle spese sostenute al netto dei rientri tariffari a carico dei comuni beneficiari del servizio, nonche' ad informare mensilmente il Dipartimento della protezione civile sull'attivita' svolta.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato, presidente della regione siciliana, provvede al ripristino e al mantenimento in efficienza dei dissalatori che approvvigionano le isole minori della regione siciliana, oggetto della presente ordinanza, con oneri a carico del bilancio regionale in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 134.
 
Art. 3.
1. Il Ministero della difesa assume a carico del proprio bilancio gli oneri necessari per assicurare il massimo utilizzo delle proprie navi adibite al rifornimento idrico secondo le previsioni del commissario delegato, con priorita' per le isole Egadi.
2. La regione siciliana, nelle more della pronuncia della Corte costituzionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000, assume a proprio carico il 50 per cento del costo della fornitura eccedente la quota di fabbisogno idrico soddisfatta dalla Marina militare, e la quota dei costi a carico dell'utenza finale, restando a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, la restante quota del 50 per cento.
3. Per le finalita' di cui all'art. 1 e' assegnata al commissario delegato la somma complessiva di lire 17 miliardi di cui 15 miliardi per il vettoriamento dell'acqua a mezzo armatoria privata e 2 miliardi per la esecuzione e manutenzione di nuovi punti di approdo, per interventi di manutenzione, riparazione e rifacimento della condotta sottomarina per Favignana e Levanzo, per l'esecuzione di ogni opera stabile e definitiva finalizzata all'approvvigionamento idrico delle isole, per compensare eventuali maggiori oneri che dovessero rendersi necessari per improvvisi malfunzionamenti delle opere fisse e per il pagamento del personale di vigilanza di cui al successivo art. 4.
4. Il 50 per cento del finanziamento complessivo, pari a lire 8,5 miliardi, e' posto a carico delle disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 "Fondo della protezione civile" (cap. 9353) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Eventuali economie e rinvenienze resesi disponibili sull'attivita' di rifornimento idrico effettuato nell'anno 1999 e nel primo semestre dell'anno 2000 possono essere utilizzate per integrare la somma di lire 2 miliardi di cui al precedente comma 3.
 
Art. 4.
1. Il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi, per l'attivita' di vigilanza e controllo in loco di dieci unita' di personale esperto in materia amministrativa e nel settore idrico-potabile utilizzando prevalentemente personale regionale, da impiegare nei mesi di luglio, agosto e settembre 2000.
2. Il personale di cui al comma 1 provvede alla verifica delle operazioni di carico e di scarico dall'acqua, formula osservazioni in merito al servizio di rifornimento idrico, segnala eventuali anomalie nel funzionamento delle strutture preposte al rifornimento idrico delle isole ed attesta la necessita' di provvedere ad eventuali maggiori volumi di carico per l'approvvigionamento idrico.
3. Il commissario delegato stabilisce analiticamente l'attivita' da svolgersi dal personale suddetto e autorizza e liquida compensi e missioni, nel limite complessivo di lire 300 milioni da reperire negli stanziamenti di cui all'art. 3, comma 3.
 
Art. 5.
1. L'erogazione della somma destinata a pagare il vettoriamento dell'acqua, per la parte a carico del Dipartimento della protezione civile, avviene dietro presentazione di documentazione attestante la regolarita' del servizio acclarata dal responsabile in loco della vigilanza, e l'avvenuto pagamento a saldo delle prestazioni precedentemente rese.
 
Art. 6.
1. I progetti esecutivi delle opere di cui all'art. 3, comma 3 della presente ordinanza e della condotta sottomarina per Favignana e Levanzo devono essere redatti secondo quanto disciplinato dalle linee guida adottate dal comitato tecnico amministrativo di cui all'ordinanza n. 2621/1997 e ordinanza n. 2994/1999.
2. Il dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione dei precedenti articoli.
 
Art. 7.
1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2781/1998, dopo la parola "vulcanico" sono aggiunte le seguenti: "e per l'attivita' di protezione civile connessa alla sorveglianza sismica e vulcanica delle isole Eolie".
 
Art. 8.
1. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3029/1999 e' prorogato al 30 giugno 2001. Al conseguente onere, valutato in lire 600 milioni, si fa fronte con le disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 (capitolo 9353 "Fondo della protezione civile") dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
Art. 9.
1. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/1998, e all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/1998 sono prorogati al 30 giugno 2001. Al conseguente onere, si fa fronte con le disponibilita' previste dall'art. 7, comma 2, della legge n. 226/1999.
 
Art. 10.
1. Il termine di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 3036/2000, e' prorogato al 30 giugno 2001. Al conseguente onere, valutato in lire 100 milioni, si fa fronte con le disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 (capitolo 9353 "Fondo della protezione civile"), dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
Art. 11.
1. Il termine di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 3036/2000 e' prorogato al 30 giugno 2001.
 
Art. 12.
1. Il presidente del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e' autorizzato a prorogare al 31 dicembre 2000 i contratti di collaborazione stipulati in attuazione del disposto di cui all'art. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 3036/2000. Al relativo onere, valutato in lire 900 milioni, si fa fronte con le disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 (capitolo 9353 "Fondo della protezione civile") dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
Art. 13.
1. Per la prosecuzione delle attivita' previste dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2863/1998, nonche' per le attivita' di gestione della rete di monitoraggio realizzata in applicazione del disposto di cui all'ordinanza n. 3049/2000, e' concesso al Servizio idrografico e mareografico nazionale un contributo di lire 1.200 milioni.
2. All'onere si fa fronte con le disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 "Fondo della protezione civile"). La somma e' versata in conto entrata dello Stato per la successiva riassegnazione al Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, con destinazione al Servizio idrografico e mareografico nazionale sul capitolo denominato "spese connesse ad urgenti ed indilazionabili esigenze relative ad attivita' di protezione civile", di pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici nazionali".
 
Art. 14.
1. Per i maggiori oneri sostenuti dal comune di Lauro in occasione degli eventi calamitosi connessi all'emergenza alluvionale del novembre 1997 e per le misure di sostegno alla popolazione colpita, e' assegnato al comune di Lauro un contributo straordinario di lire 700 milioni. L'onere e' posto a carico della disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 (capitolo 9353 "Fondo della protezione civile").
 
Art. 15.
1. Per il persistere delle esigenze straordinarie connesse alla gestione delle emergenze, nel territorio della regione Campania, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzato a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2001, delle unita' di personale STAC di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2794/1998. Al conseguente onere, valutato in lire 300 milioni, si fa fronte con le disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 "Fondo della protezione civile"). La somma e' versata dal Dipartimento della protezione civile in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.
 
Art. 16.
1. Il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 2980/1999, di altre dieci unita' di personale tecnico amministrativo. All'onere si fa fronte con le disponibilita' gia' trasferite al commissario medesimo.
 
Art. 17.
1. La disposizione di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 2980/1999 concernente i limiti di giacenza degli enti locali continua ad applicarsi fino al 30 giugno 2001.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a favore dei comuni indicati dall'ordinanza n. 3036/2000.
 
Art. 18.
1. Il prefetto di Avellino e' autorizzato nel limite, di lire 2 miliardi di spesa, a provvedere agli interventi necessari per la realizzazione e la gestione del campo base di protezione civile ubicato in localita' "Fontenovelle" del comune di Lauro.
2. Per gli interventi disposti in emergenza in occasione degli interventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3029/1999 e' assegnata al prefetto di Avellino l'ulteriore somma di lire 500 milioni.
3. All'onere di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 "Fondo della protezione civile").
 
Art. 19.
1. Nei limiti delle disponibilita' di cui all'art. 4, comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 226, e' autorizzata la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 6, comma 1 dell'ordinanza n. 2847/1998 fino al 30 giugno 2001.
 
Art. 20.
1. L'art. 15, comma 2, dell'ordinanza n. 3028/1999 e' cosi' modificato:
"2. Sono comunque ammessi ai benefici previsti dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, gli edifici oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale, emesse a seguito del sisma del 9 settembre 1998.".
 
Art. 21.
1. Per il persistere delle esigenze straordinarie connesse alla gestione delle emergenze in atto il termine di cui all'art. 8, comma 4, della legge 13 luglio 1999, n. 226, e' prorogato al 31 dicembre 2001.
 
Art. 22.
1. Nei limiti delle disponibilita' di cui all'ordinanza n. 2741/1998 e successive modificazioni e integrazioni, la regione Lazio puo' ricomprendere nell'ambito di applicazione dei benefici ivi previsti, anche gli edifici pubblici e privati ubicati in comuni della provincia di Rieti limitrofi a quelli individuati nell'art. 1, comma 1, della medesima ordinanza, che hanno subito danni in relazione agli stessi eventi sismici e per i quali sono state emesse ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale.
 
Art. 23.
1. Il termine di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3047/2000 e' prorogato al 31 dicembre 2000.
2. Il commissario delegato - presidente della regione Lazio, e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2000, di sei unita' di personale a contratto a tempo determinato, per attivita' connesse all'emergenza. L'onere, nel limite complessivo di lire 300 milioni, e' posto a carico delle disponibilita' di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 3047/2000.
 
Art. 24.
1. Per il perdurare delle esigenze straordinarie connesse alla gestione delle emergenze in atto l'autorizzazione di cui all'art. 9, dell'ordinanza n. 2994/1999, e' prorogata di ulteriori dodici mesi. Al conseguente onere, valutato in lire 150 milioni, si fa fronte con le disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 (capitolo 9353 "Fondo della protezione civile") dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
Art. 25.
1. Per il persistere delle esigenze di servizio dei comandi provinciali connesse alla gestione delle emergenze in atto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzato, per l'anno 2000, ad estendere fino ad un massimo di centosessanta giorni il limite per il richiamo dei vigili del fuoco volontari a servizio discontinuo, di cui all'art. 41 della legge 23 ottobre 1980, n. 930.
2. Per il riconoscimento dell'indennita' straordinaria a favore degli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco fino al 31 dicembre 2000 e' assegnato un contributo straordinario di lire 1.150 milioni a valere sulle disponibilita' dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 (capitolo 9353 "Fondo della protezione civile") dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La somma e' versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.
 
Art. 26.
1. Per la rilevazione e verifica tecnica delle infrastrutture ed edifici di proprieta' pubblica e privata danneggiati dagli eventi sismici per i quali e' tuttora in atto lo stato di emergenza, nonche' per le attivita' connesse alla gestione della rete accelerometrica e alla predisposizione dei piani di emergenza nelle zone sismiche, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a mettere a disposizione del Servizio sismico nazionale autovetture appartenenti al proprio parco di automezzi.
2. Per le stesse attivita' di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a corrispondere al personale del Servizio sismico nazionale compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite della spesa complessiva, per l'anno 2000, di lire 200 milioni, e nel limite massimo individuale di settantadue ore mensili. Al relativo onere si fa fronte con le disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 (capitolo 9353 "Fondo della protezione civile") dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
Art. 27.
1. Per fronteggiare i maggiori oneri conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Imperia nel mese di ottobre 1999 e' concesso al prefetto di Imperia un contributo di lire 10 milioni a valere sulle disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 (capitolo 9353 "Fondo della protezione civile") dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
 
Art. 28.
1. Per gli interventi urgenti sulle infrastrutture ed edifici pubblici e di culto, gli interventi per la salvaguardia dell'incolumita' pubblica e privata, all'eliminazione di situazioni di pericolo esistenti, a garantire l'avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni dei comuni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 maggio 2000, e' assegnato alla regione Toscana un contributo di lire 2.700 milioni a valere sulle disponibilita' del centro di responsabilita' 20.2.1.3 (capitolo 9353 "Fondo della protezione civile") dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Per l'affidamento della progettazione e la realizzazione degli interventi sulle infrastrutture, possono essere adottati provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 41 e 117;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24.
3. Le norme e le deroghe di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi d'emergenza finanziati con fondi propri da amministrazioni ed enti pubblici.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 2000
Il Ministro: Bianco
 
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