Gazzetta n. 154 del 4 luglio 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 181
Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), che, al fine di realizzare il riordino del sistema degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati alla valutazione ed al controllo dell'effettiva situazione di disagio;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che riserva allo Stato l'esercizio di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;
Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e definizioni
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto individuano i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro di cui all'articolo 3 e definiscono a tal fine le condizioni di disoccupazione, dettando criteri di indirizzo in materia anche per adeguare il sistema di incontro tra domanda e offerta di lavoro agli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) "adolescenti", i minori di eta' compresa fra quindici e diciotto anni, che non siano piu' soggetti all'obbligo scolastico;
b) "giovani", i soggetti di eta' superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta' eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in conformita' agli indirizzi dell'Unione europea;
c) "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da piu' di dodici mesi;
d) "inoccupati di lunga durata", coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attivita' lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da piu' di dodici mesi;
e) "donne in reinserimento lavorativo", quelle che, gia' precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivita';
f) "stato di disoccupazione", la condizione del disoccupato o dell'inoccupato che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di un'attivita' lavorativa;
g) "servizi competenti", i centri per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale sono individuati, in riferimento ai periodi previsti dalle lettere c), d) ed e) del comma 2, limiti massimi temporali di espletamento di eventuale attivita' lavorativa compatibili con le condizioni definite dalle predette lettere e possono altresi', al medesimo fine, essere individuati limiti reddituali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 45, comma 1, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144, vedasi nelle note alle
premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- L'art. 45, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), e' il seguente:
"Art. 45 (Riforma degli incentivi all'occupazione e
degli ammortizzatori sociali, nonche' norme in materia di
lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di realizzare un
sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire
l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di
soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e'
delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile
2000, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi
dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli
incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con
particolare riguardo all'esigenza di migliorarne
l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli
ammortizzatori sociali con valorizzazione del ruolo della
formazione professionale, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse
misure degli interventi, eliminando duplicazioni e
sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei
risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento
lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione
degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con
particolare riguardo:
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari
delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo
periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario
di integrazione salariale da consistente lasso di tempo,
lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
2) alla revisione dei criteri per l'accertamento
dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle
diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati
alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione
di disagio.
- Il comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli
enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e' il seguente:
"1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'art. 1
della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla
legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni
e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al
collocamento e alle politiche attive del lavoro,
nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e
coordinamento dello Stato".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Nota all'art. 1:
- L'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e' il seguente:
"Art. 4 (Criteri per l'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego). - 1. L'organizzazione
amministrativa e le modalita' di esercizio delle funzioni e
dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono
disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione
tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro
e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettere f), g) e
h), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle
province delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 2,
comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di
cui al comma 1;
b) costituzione di una commissione regionale
permanente tripartita quale sede concertativa di
progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto
alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di
competenza regionale; la composizione di tale organo
collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante
regionale competente per materia di cui alla lettera c),
delle parti sociali sulla base della rappresentativita'
determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento,
rispettando la pariteticita' delle posizioni delle parti
sociali stesse, nonche' quella del consigliere di parita'
nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;
c) costituzione di un organismo istituzionale
finalizzato a rendere effettiva, sul territorio,
l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche
attive del lavoro e le politiche formative, composto da
rappresentanti istituzionali della regione, delle province
e degli altri enti locali;
d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e
monitoraggio nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, ad
apposita struttura regionale dotata di personalita'
giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il
compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione
di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui
alle lettere a) e b). Tale struttura garantisce il
collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui
all'art. 11;
e) gestione ed erogazione da parte delle province dei
servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai
sensi del comma 1, lettera a), tramite strutture denominate
"Centri per l'impiego ;
f) distribuzione territoriale dei centri per
l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non
inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze
socio-geografiche;
g) possibilita' di attribuzione alle province della
gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri
per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti
alla regione ai sensi dell'art. 2, comma 2;
h) possibilita' di attribuzione all'ente di cui al
comma 1, lettera d), funzioni ed attivita' ulteriori
rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto,
anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi
sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano
richiesta.
2. Le province individuano adeguati strumenti di
raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la
partecipazione degli stessi alla individuazione degli
obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle
funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, comma 1. L'art. 3,
comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si applica
anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle
amministrazioni provinciali.
3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono
essere organizzati entro il 31 dicembre 1998".



 
Art. 1-bis. (1)
(( Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica
e nella scheda professionale dei lavoratori
e soppressione di liste di collocamento ))


(( 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro.
2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinato il collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio. ))
 
Art. 2.
Stato di disoccupazione
1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che attesti l'eventuale attivita' lavorativa precedentemente svolta, nonche' l'immediata disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.
3. A far data dalla prima presentazione presso il servizio competente decorrono i termini da prendere in considerazione ai fini dell'assolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal servizio medesimo eventualmente disposti, nonche' dell'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d).
4. I servizi competenti sono comunque tenuti a verificare l'effettiva persistenza della condizione di disoccupazione, provvedendo all'identificazione dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel caso di disoccupazione conseguente a cessazione di attivita' diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresi' tenuti a verificare la veridicita' della dichiarazione dell'interessato circa l'effettivo svolgimento dell'attivita' in questione e la sua cessazione. Ai fini dell'applicazione del presente comma i servizi competenti dispongono indagini a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), anche richiedendo la collaborazione del personale delle direzioni provinciali del lavoro - servizio ispezione del lavoro.
5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione e' comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonche' in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
6. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi inferiori a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 trovano applicazione fino all'emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata, di norme che prevedono modalita' e termini diversi degli adempimenti previsti dalle citate disposizioni; tali norme sono emanate in coerenza con le procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori previste nel regolamento di semplificazione di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-bis, e successive modificazioni.



Note all'art. 2:
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla
documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e
autenticazione di firme), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2
e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
semplificazione delle certificazioni amministrative), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n.
275.
- L'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e'
il seguente:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il
Governo individua, con le modalita' di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli
aspetti del procedimento che possono essere autonomamente
disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi,
trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
princi'pi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51 comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' degli atti amministrativi ai
princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo al
regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi
desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono princi'pi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
- Il n. 112-bis dell'allegato 1 all'art. 20 sopra
riportato, e' il seguente:
"112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario
dei lavoratori:
legge 29 aprile 1949, n. 264;
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
legge 24 giugno 1997, n. 196.



 
Art. 3. Indirizzi generali ai servizi per l'impiego ai fini della prevenzione
della disoccupazione di lunga durata
1. I servizi competenti, nel quadro della programmazione regionale, al fine di favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione e l'inoccupazione di lunga durata, sottopongono i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche, offrendo almeno i seguenti interventi:
a) colloquio di orientamento entro sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, cosi' come accertato ai sensi dell'articolo 2, con riguardo ai giovani ed agli adolescenti;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale:
1) nei confronti delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
2) nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata, non oltre dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, o in caso di disoccupati che godano di trattamenti previdenziali previsti dalla legislazione vigente e successive modificazioni, non oltre i sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.
 
Art. 4.
Perdita dello stato di disoccupazione
1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), viene meno in caso di mancato adempimento da parte dell'interessato degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 3, nonche' di mancata presentazione al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3. Qualora la mancata presentazione al servizio competente, in entrambe le ipotesi, dipenda da comprovati impedimenti oggettivi, e' ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni. E' fatta salva la possibilita' di un ritardo ulteriore qualora la mancata presentazione dipenda da ragioni di salute certificate dalla struttura pubblica competente. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), viene altresi' meno nel caso di mancata adesione, senza giustificato motivo valutabile dal servizio competente, ad una proposta formulata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) e c).
2. Comporta la perdita dell'anzianita' dello stato di disoccupazione il rifiuto di un'offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a quattro mesi, formulata dal servizio competente ed ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore; il predetto rifiuto non comporta, tuttavia, la perdita dell'anzianita' qualora la proposta di lavoro non sia congrua, secondo criteri determinati dalle commissioni regionali permanenti tripartite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alla professionalita' posseduta dall'interessato.
3. L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo formulata dal servizio competente comporta una sospensione dell'anzianita' nello stato di disoccupazione. Detta anzianita' riprende a decorrere una volta cessato il contratto di lavoro a termine o di lavoro temporaneo. Qualora il rapporto di lavoro sia stato di durata superiore a dodici mesi, l'anzianita' nello stato di disoccupazione riprende a decorrere con un abbattimento pari alla durata eccedente i dodici mesi.



Note all'art. 4:
- La legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di
promozione dell'occupazione), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 luglio 1997, n. 154.
- Per il testo dell'art. 4, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 469/1997, si veda in nota all'art.
1.



 
Art. 4-bis (1)
(( Modalita' di assunzione e adempimenti successivi ))

(( 1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonche' la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.
5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro: a) proroga del termine inizialmente fissato; b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo
indeterminato; e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a
tempo indeterminato.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonche' le modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all'assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facolta' di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979. ))
 
Art. 5.
Disposizioni transitorie e finali
1. In attesa della attuazione della delega di cui all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dell'indennita' di mobilita', di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. In sede di attuazione della delega di cui al comma 1 sono individuati criteri e modalita' di raccordo tra l'attivita' svolta dai servizi competenti ai sensi del presente decreto e quella delle strutture private autorizzate all'attivita' di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 aprile 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Fassino



Note all'art. 5:
- Il comma 1 dell'art. 45 della legge n. 144/1999,
cosi' recita:
"Art. 45 (Riforma degli incentivi all'occupazione e
degli ammortizzatori sociali, nonche' norme in materia di
lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di realizzare un
sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire
l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di
soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e'
delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
dei datori di lavoro e dei lavoratori entro il 30 aprile
2000, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi
dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli
incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con
particolare riguardo all'esigenza di migliorarne
l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno, e degli
ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della
formazione professionale, secondo i seguenti princi'pi e
criteri direttivi:
a) razionalizzazione delle tipologie e delle diverse
misure degli interventi, eliminando duplicazioni e
sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e dei
risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento
lavorativo con rapporto di lavoro dipendente in funzione
degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire, con
particolare riguardo:
1) alle diverse caratteristiche dei destinatari
delle misure: giovani, disoccupati e inoccupati di lungo
periodo, lavoratori fruitori del trattamento straordinario
di integrazione salariale da consistente lasso di tempo,
lavoratori di difficile inserimento o reinserimento;
2) alla revisione dei criteri per l'accertamento
dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle
diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati
alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione
di disagio;
3) al grado dello svantaggio occupazionale nelle
diverse aree territoriali del Paese, determinato sulla base
di quanto previsto all'art. 1, comma 9;
4) al grado dello svantaggio occupazionale
femminile nelle diverse aree del Paese;
5) alla finalita' di favorire la stabilizzazione
dei posti di lavoro;
6) alla maggiore intensita' della misura degli
incentivi per le piccole e medie imprese, qualora le stesse
abbiano rispettato le prescrizioni sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
nonche' per le imprese che applicano nuove tecnologie per
il risparmio energetico e l'efficienza energetica e che
prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a
valle degli impianti;
b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di
lavoro con contenuto formativo in conformita' con le
direttive dell'Unione europea e anche in relazione a quanto
previsto dall'art. 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera
a);
c) previsione di misure per favorire forme di
apprendistato di impresa e il subentro del tirocinante
nell'attivita' di impresa nonche' estensione, per un
triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28
marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di
finanziamento;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro,
non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza
diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello
strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema
formativo e le imprese, secondo modalita' coerenti con
quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24
giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i
3 e i 12 mesi, in relazione al livello di istruzione, alle
caratteristiche dell'attivita' lavorativa e al territorio
di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un
sussidio, variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire
mensili;
e) previsione che gli strumenti definiti ai sensi dei
principi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c)
e d) del presente comma debbano tendere a valorizzare
l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al
fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini
e donne;
f) rafforzamento delle misure attive di gestione
degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad istituti e
strumenti, anche collegati ad iniziative di formazione
professionale, intesi ad assicurare la continuita' ovvero
nuove occasioni di impiego, con rafforzamento del ruolo
attivo dei servizi per l'impiego a livello locale, per
rendere piu' rapidi ed efficienti i processi di mobilita'
nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo
1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469;
g) razionalizzazione nonche' estensione degli
istituti di integrazione salariale, a tutte le categorie
escluse, da collegare anche ad iniziative di formazione
professionale, superando la fase sperimentale prevista
dall'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi
istituti di integrazione salariale, con previsione della
costituzione di fondi categoriali o intercategoriali con
apporti finanziari di carattere plurimo, tenendo altresi'
conto delle esperienze maturate in seno alla contrattazione
collettiva;
h) previsione, in via sperimentale e per la durata di
due anni, della possibilita' per i coltivatori diretti
iscritti agli elenchi provinciali, di avvalersi, in
relazione alla raccolta di specifici prodotti agricoli, di
collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il
terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel
corso dell'anno, assicurando il rispetto delle normative
relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro,
la copertura da rischi da responsabilita' civile,
infortunio o morte e il versamento di un contributo di
solidarieta' a favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti;
i) graduale armonizzazione dei sostegni previdenziali
in caso di disoccupazione, con un trattamento di base da
rafforzare ed estendere con gradualita' a tutte le
categorie di lavoratori scarsamente protette o prive di
copertura, fissando criteri rigorosi per l'individuazione
dei beneficiari e prevedendo la obbligatorieta', per i
lavoratori interessati, di partecipare a corsi di
orientamento e di formazione, anche condizionando
l'erogazione del trattamento all'effettiva frequenza;
l) previsione di norme, anche di natura
previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a
tempo parziale da parte dei lavoratori anziani, al fine di
contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche
attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
m) semplificazione e snellimento delle procedure di
riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo
conto del tasso di occupazione femminile e privilegiando in
ogni caso criteri di automaticita', e degli ammmortizzatori
sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni
regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento
della frammentazione delle procedure e a garantire maggiore
speditezza all'azione amministrativa;
n) riunione, entro ventiquattro mesi, in uno o piu'
testi unici delle normative e delle disposizioni in materia
di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali,
al fine di consentire la piu' agevole conoscibilita' delle
stesse;
o) previsione di meccanismi e strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti,
anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione
femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi
di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni
competenti e tenuto conto dei criteri che saranno
determinati dai provvedimenti attuativi dell'art. 17 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione
delle imprese al finanziamento delle spese per
ammortizzatori sociali dalle stesse utilizzate;
q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di
istituti di integrazione salariale e di altri
ammortizzatori sociali vengano esaminate nel rispetto
dell'ordine cronologico di presentazione;
r) adeguamento annuale, a decorrere dal 1o gennaio,
dell'indennita' di mobilita' di cui all'art. 7 della legge
23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'80 per cento
dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati, come previsto dal secondo comma dell'articolo
unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito
dal comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451;
s) previsione, per i soggetti impegnati in lavori di
pubblica utilita' o in lavori socialmente utili finanziati
dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale
attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato,
commisurata all'indennita' effettivamente percepita durante
l'attuazione dei progetti, relativamente ai periodi non
coperti da alcuna contribuzione.
- L'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro), e' il seguente:
"Art. 7 (Indennita' di mobilita'). - 1. I lavoratori
collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che siano in
possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno
diritto ad una indennita' per un periodo massimo di dodici
mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno
compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta nella
misura percentuale, di seguito indicata, del trattamento
straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta
per cento.
2. Nelle aree di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, la indennita' di mobilita' e' corrisposta per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a
quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
anni. Essa spetta nella seguente misura:
a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
b) dal tredicesimo al quarantottesimo mese: ottanta
per cento.
3. L'indennita' di mobilita' e' adeguata, con effetto
dal 1o gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
della indennita' di contingenza dei lavoratori dipendenti.
Essa non e' comunque corrisposta successivamente alla data
del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se a questa
data non e' ancora maturato il diritto alla pensione di
vecchiaia, successivamente alla data in cui tale diritto
viene a maturazione.
4. L'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore all'anzianita'
maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che
abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
5. I lavoratori in mobilita' che ne facciano richiesta
per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
cooperativa in conformita' alle norme vigenti possono
ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il numero di
mensilita' gia' godute. Fino al 31 dicembre 1992, per i
lavoratori in mobilita' delle aree di cui al comma 2 che
abbiano compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
aumentata di un importo pari a quindici mensilita'
dell'indennita' iniziale di mobilita' e comunque non
superiore al numero dei mesi mancanti al compimento dei
sessanta anni di eta'. Per questi ultimi lavoratori il
requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, primo
comma, e' elevato in misura pari al periodo trascorso tra
la data di entrata in vigore della presente legge e quella
del loro collocamento in mobilita'. Le somme corrisposte a
titolo di anticipazione dell'indennita' di mobilita' sono
cumulabili con il beneficio di cui all'art. 17, legge 27
febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero
del tesoro, sono determinate le modalita' e le condizioni
per la corresponsione anticipata dell'indennita' di
mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in cui
il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello
della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui
dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di cui
all'art. 5, commi 4 e 6.
6. Nelle aree di cui al comma 2 nonche' nell'ambito
delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
commissione regionale per l'impiego, in cui sussista un
rapporto superiore alla media nazionale tra iscritti alla
prima classe della lista di collocamento e popolazione
residente in eta' da lavoro, ai lavoratori collocati in
mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992 che, al
momento della cessazione del rapporto, abbiano compiuto
un'eta' inferiore di non piu' di cinque anni rispetto a
quella prevista dalla legge per il pensionamento di
vecchiaia, e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' continuativa non inferiore a
quella minima prevista per il predetto pensionamento,
diminuita del numero di settimane mancati alla data di
compimento dell'eta' pensionabile, l'indennita' di
mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
dell'indennita' per i periodi successivi a quelli previsti
nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
7. Negli ambiti di cui al comma 6, ai lavoratori
collocati in mobilita' entro la data del 31 dicembre 1992
che, al momento della cessazione del rapporto, abbiano
compiuto un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni
rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
di vecchiaia e possano far valere, nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, un'anzianita' contributiva non inferiore a
ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta fino alla
data di maturazione del diritto al pensionamento di
anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente alla
data del 1o gennaio 1991 dalle societa' non operative della
Societa' di gestione e partecipazioni industriali S.p.a.
(GEPI) e della Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) si
prescinde dal requisito dell'anzianita' contributiva;
l'indennita' di mobilita' non puo' comunque essere
corrisposta per un periodo superiore a dieci anni.
8. L'indennita' di mobilita' sostituisce ogni altra
prestazione di disoccupazione nonche' le indennita' di
malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
9. I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla
corresponsione anticipata ai sensi del comma 5, sono
riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del
diritto alla pensione e ai fini della determinazione della
misura della pensione stessa. Per detti periodi il
contributo figurativo e' calcolato sulla base della
retribuzione cui e' riferito il trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui al comma 1. Le somme
occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa
sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle
gestioni pensionistiche competenti.
10. Per i periodi di godimento dell'indennita' di
mobilita' spetta l'assegno per il nucleo familiare di cui
all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153.
11. I datori di lavoro, ad eccezione di quelli edili,
rientranti nel campo di applicazione della normativa che
disciplina l'intervento straordinario di integrazione
salariale, versano, alla gestione di cui all'art. 37, legge
9 marzo 1989, n. 88, un contributo transitorio calcolato
con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria, in misura pari a
0,35 punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
di paga in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al periodo di paga in corso al
31 dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43 punti di aliquota
percentuale a decorrere dal periodo di paga successivo a
quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
di paga in corso al 31 dicembre 1992; i datori di lavoro
tenuti al versamento del contributo transitorio sono
esonerati, per i periodi corrispondenti e per i
corrispondenti punti di aliquota percentuale, dal
versamento del contributo di cui all'art. 22, legge 11
marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
12. L'indennita' prevista dal presente articolo e'
regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in
quanto applicabile, nonche' dalle disposizioni di cui
all'art. 37, legge 9 marzo 1989, n. 88.
13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal
presente articolo e' a carico dell'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani. Le somme e i
contributi di cui al comma 11 e all'art. 4, comma 3, sono
dovuti al predetto Istituto. Ad esso vanno inivate le
comunicazioni relative alle procedure previste dall'art. 4,
comma 10, nonche' le comunicazioni di cui all'art. 9, comma
3.
14. E' abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968,
n. 1115, e successive modificazioni.
15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni
nei primi tre anni successivi a quello di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
adegua i contributi di cui al presente articolo nella
misura necessaria a ripristinare l'equilibrio di tali
gestioni.
- L'art. 10 del decreto legislativo n. 469/1997, e' il
seguente:
"Art. 10 (Attivita' di mediazione). - 1. Ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo
1997, n. 59, il presente articolo definisce le modalita'
necessarie per l'autorizzazione a svolgere attivita' di
mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee
strutture organizzative.
2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di
lavoro puo' essere svolta, previa autorizzazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese
o gruppi di imprese, anche societa' cooperative con
capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire
nonche' da enti non commerciali con patrimonio non
inferiore a 200 milioni.
3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale
oggetto sociale esclusivo l'attivita' di mediazione tra
domanda e offerta di lavoro.
4. L'autorizzazione e' rilasciata, entro e non oltre
centocinquanta giorni dalla richiesta, per un periodo di
tre anni e puo' essere successivamente rinnovata per
periodi di uguale durata. Decorso tale termine, la domanda
si intende respinta.
5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono
presentate al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che le trasmette entro trenta giorni alle regioni
territorialmente competenti per acquisirne un motivato
parere entro i trenta giorni successivi alla trasmissione.
Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti,
puo' comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o
al suo rinnovo.
6. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati
si impegnano a:
a) fornire al servizio pubblico, mediante
collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e
all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione;
b) comunicare all'autorita' concedente gli
spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali,
la cessazione delle attivita';
c) fornire all'autorita' concedente tutte le
informazioni da questa richiesta.
7. I soggetti di cui al comma 2 devono:
a) disporre di uffici idonei nonche' di operatori con
competenze professionali idonee allo svolgimento
dell'attivita' di selezione di manodopera; l'idoneita'
delle competenze professionali e' comprovata da esperienze
lavorative relative, anche in via alternativa, alla
gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione
del personale almeno biennale;
b) avere amministratori, direttori generali,
dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in
possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata
esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione
del personale della durata di almeno tre anni. Tali
soggetti non devono aver riportato condanne, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti conto il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art.
416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i
quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero
non devono essere stati sottoposti alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni
ed integrazioni.
8. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 20
maggio 1970, n. 300, alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e
alla legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento
dell'attivita' di mediazione e' vietata ogni pratica
discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni
familiari, sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine
territoriale, sull'opinione o affiliazione politica,
religiosa o sindacale dei lavoratori.
9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle
informazioni avviene sulla base dei principi della legge
31 dicembre 1996, n. 675.
10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attivita'
di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.
11. Il soggetto che svolge l'attivita' di mediazione
indica gli estremi dell'autorizzazione nella propria
corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche
a carattere pubblicitario e a mezzo stampa.
12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale determina, con decreto, i criteri
e le modalita':
a) di contollo sul corretto esercizio dell'attivita';
b) di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta
delle regioni, in caso di non corretto andamento
dell'attivita' svolta, con particolare riferimento alle
ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8
e 10;
c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al
comma 6;
d) di accesso ai dati complessivi sulle domande ed
offerte di lavoro.
13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla
mediazione di manodopera ai sensi del presente articolo,
non trovano applicazione le disposizioni contenute nella
legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed
integrazioni.
14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, la domanda di autorizzazione di
cui al comma 2 puo' essere presentata successivamente alla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12.



 
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