Gazzetta n. 152 del 1 luglio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 2000, n. 177
Regolamento recante proroga del termine di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi all'imposta sugli intrattenimenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare l'articolo 74-quater, inserito dall'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sugli spettacoli, ed in particolare l'articolo 15, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante norme per la semplificazione degli adempimenti di certificazione dei corrispettivi;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, concernente la disciplina delle opzioni in materia di I.V.A. e di imposte dirette;
Visti gli articoli 10 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, di attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli;
Visto il regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Proroga dei termini

1. Il termine del 30 giugno 2000, per l'installazione degli apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate idonee all'emissione dei titoli di accesso, di cui all'articolo 11 del regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, e' prorogato al 1o gennaio 2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 35



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con D.P.R. previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Si riporta il testo dell'art. 74-quater, inserito nel
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'art. 74-ter,
dall'art. 18 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60:
"Art. 74-quater (Disposizioni per le attivita'
spettacolistiche). - 1. Le prestazioni di servizi indicate
nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le
operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al
comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha
inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione
delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali
l'imposta e' dovuta all'atto del pagamento del
corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese
assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante
apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla
legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si
svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di
accesso deve risultare la natura dell'attivita'
spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle
attivita' di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I
titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi
elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il
Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le
caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per
l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attivita' di cui alla tabella C organizzate
in modo saltuario od occasionale, deve essere data
preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate
al concessionario di cui all'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si
svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti,
nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume di affari non
superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base
imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare
complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale
indetrabilita' dell'imposta assoluta sugli acquisti, con
esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di
lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di
cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
contabili previsti per i suddetti soggetti sono
disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art.
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data
facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha
effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque
vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita' indicate nella tabella C, nonche'
per le attivita' svolte dai soggetti che optano per
l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16
dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui
all'art. 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi
dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso
il controllo contestuale delle modalita' di svolgimento
delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita
e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonche' delle
prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e
reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed
alla repressione delle violazioni procedendo di propria
iniziativa o su richiesta dei competenti uffici
dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di
accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le
facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici
stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si
rendono applicabili le norme di coordinamento di cui
all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facolta' di cui
all'art. 52 sono esercitate dal personale del
concessionario di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con
rapporto professionale esclusivo, previamente individuato
in base al possesso di una adeguata qualificazione e
inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle
finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle
finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei
dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali il
concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n.
640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi'
le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello
stesso decreto n. 640 del 1972".
- Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 60 (Istituzione dell'imposta sugli
intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998,
n. 288, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta
sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente
al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei
giochi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 59 del 12 marzo 1999, che ha modificato
l'art. 15 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 60:
"Art. 10 (Semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti). - 1. L'art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 640, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti). - 1. Per quanto riguarda gli adempimenti
contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'art.
2, nonche' per le modalita' ed i termini di pagamento
dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti
si applica l'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 ".
- Il D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, reca:
"Regolamento recante norme per la semplificazione degli
obblighi di certificazione dei corrispettivi", ed e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1997, n. 30.
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica" ed e' stata
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 136, della
citata legge 23 dicembre 1996, n. 662:
"Art. 3 - 136. Al fine della razionalizzazione e della
tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione
delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali
dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove
tecnologie per il trattamento e la conservazione delle
informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di
settore".
- Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, reca:
"Regolamento recante norme per il riordino della disciplina
delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e
di imposte dirette" ed e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato D.Lgs. 26
febbraio 1999, n. 60:
"Art. 18 (Regime I.V.A. per le attivita'
spettacolistiche). - 1. Dopo l'art. 74-ter del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, e' inserito il seguente:
"Art. 74-quater (Disposizioni per le attivita'
spettacolistiche). - 1. Le prestazioni di servizi indicate
nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le
operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al
comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha
inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione
delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali
l'imposta e' dovuta all'atto del pagamento del
corrispettivo.
2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese
assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi
con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante
apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie
automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla
legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e
integrazioni.
3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso
per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si
svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di
accesso deve risultare la natura dell'attivita'
spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia,
il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle
attivita' di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I
titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi
elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il
Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le
caratteristiche tecniche, i criteri e le modalita' per
l'emissione dei titoli di accesso.
4. Per le attivita' di cui alla tabella C organizzate
in modo saltuario od occasionale, deve essere data
preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate
al concessionario di cui all'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si
svolge la manifestazione.
5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti,
nonche' quelli che svolgono le altre attivita' di cui alla
tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare
precedente hanno realizzato un volume di affari non
superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base
imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare
complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale
indetraibilita' dell'imposta assolta sugli acquisti, con
esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le
associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di
lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di
cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti
contabili previsti per i suddetti soggetti sono
disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'art.
3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. E' data
facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi
ordinari secondo le disposizioni del D.P.R.10 novembre
1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e'
revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio.
6. Per le attivita' indicate nella tabella C, nonche'
per le attivita' svolte dai soggetti che optano per
l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui
al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui
all'art. 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi
dell'art. 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso
il controllo contestuale delle modalita' di svolgimento
delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita
e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonche' delle
prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e
reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed
alla repressione delle violazioni procedendo di propria
iniziativa o su richiesta dei competenti uffici
dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di
accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le
facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo agli uffici
stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si
rendono applicabili le norme di coordinamento di cui
all'art. 63, commi secondo e terzo. Le facolta' di cui
all'art. 52 sono esercitate dal personale del
concessionario di cui all'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo,
previamente individuato in base al possesso di una adeguata
qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al
Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del
Ministero delle finanze sono stabilite le modalita' per la
fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni
spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attivita'
culturali il concessionario di cui al predetto art. 17 del
decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si
applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 18,
22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972 .
2. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunta, in
fine, la tabella C, allegata al presente decreto".
Nota all'art. 1:
- Il D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, concernente:
"Regolamento recante norme per la semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli
intrattenimenti" e' pubblicato il 18 febbraio 2000 nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 40. Si riporta il
testo dell'art. 11:
"Art. 11 (Disposizioni transitorie e decorrenza). -
1. I soggetti di cui all'art. 74-quater del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, e quelli previsti dall'art. 2 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato dall'art. 2
del D.Lgs. n. 60 del 1999, qualora alla data del 1o gennaio
2000 non siano dotati degli appositi apparecchi misuratori
fiscali o biglietterie automatizzate, emettono i titoli di
accesso a partire dal giorno dell'installazione
dell'apparecchio da effettuare, in ogni caso, entro il
30 giugno 2000. In tale periodo certificano i corrispettivi
mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all'art. 8
della legge 10 maggio 1976, n. 249, o dello scontrino
fiscale manuale o prestampato a tagli fissi di cui al
decreto 30 marzo 1992 del Ministro delle finanze ovvero dei
biglietti recanti il contrassegno del concessionario di cui
all'art. 17 del D.P.R. n. 640 del 1972 e la numerazione
progressiva, provvedendo ai corrispondenti adempimenti
contabili previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972 e D.P.R. n.
640 del 1972.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
rapporti posti in essere a decorrere dal 1o gennaio 2000".



 
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