Gazzetta n. 149 del 2000-06-28
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 2000, n. 175
Regolamento recante disposizioni modificative del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 1972 in materia di ripartizione degli onorari e delle competenze tra avvocati e procuratori dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, che approva il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto l'articolo 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, che approva il regolamento per l'esecuzione del Testo Unico suindicato;
Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27, recante disposizioni in materia di provvidenze per il personale di magistratura;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, modificativo dell'articolo 4 del decreto-legge 27 settembre 1992, n. 681, convertito dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, recante disposizioni in materia di stipendi, paghe e retribuzione degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 1972, che adotta il regolamento per la riscossione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro sen. prof. Franco Bassanini;
Considerata l'opportunita' di rivedere, alla luce dei citati interventi normativi in materia di trattamento economico del personale della magistratura, la disposizione regolamentare recante la disciplina della ripartizione delle somme divisibili spettanti agli avvocati e ai procuratori dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 marzo 2000;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del 29 febbraio 1972 e' cosi' sostituito: "La somma risultante dalla detrazione effettuata ai sensi dell'articolo 8 e' divisa in due parti uguali, delle quali una viene ripartita in quote uguali tra tutti gli appartenenti ai ruoli degli avvocati e dei procuratori, l'altra e' ripartita fra gli avvocati, i procuratori alla quarta classe di stipendio, i procuratori alla terza classe di stipendio ed i procuratori alla seconda classe di stipendio, in proporzione dello stipendio determinato in base alle tabelle di cui alle leggi 2 aprile 1979, n. 97, e 19 febbraio 1981, n. 27, maggiorato degli aumenti derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianita' di servizio effettivamente prestato nella qualifica e classe di appartenenza esclusa ogni altra indennita'.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 14 aprile 2000

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Bassanini

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato

Visto, Il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 2000
Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 4



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 febbraio 1972 reca disposizioni in materia di esazione
degli onorari e delle competenze e sulla loro ripartizione
fra il personale dell'Avvocatura dello Stato.
Note alle premesse:
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- L'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611
(Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato),
cosi' recita:
"Art. 21. - L'Avvocatura generale dello Stato e le
avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente
trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e
di procuratore nei confronti delle controparti quando tali
competenze siano poste a carico delle controparti stesse
per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel
titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le
somme di cui al precedente comma e successivi vengono
ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di
ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per
due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e
procuratori dello Stato. La ripartizione ha luogo dopo che
i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse,
siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in
giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per
approvazione.
Negli altri casi di transazione dopo sentenza
favorevole alle amministrazioni dello Stato e nei casi di
pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le
amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sara'
corrisposta dall'erario all'Avvocatura dello Stato, con le
modalita' stabilite dal regolamento, la meta' delle
competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero
liquidate nei confronti del soccombente. Quando la
compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota
degli onorari riscossa in confronto del soccombente sara'
corrisposta dall'erario la meta' della quota di competenze
di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la
compensazione. Le competenze di cui al precedente comma
sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato
generale, predisposta in conformita' delle tariffe di
legge.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili
anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha
la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le
altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti
pubblici.
E' applicabile il primo comma del presente articolo per
i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assuma la
rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle
amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le
altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti
pubblici".
- L'art. 61 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612
(Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), cosi'
recita:
"Art. 61. - Le competenze di avvocato e di procuratore
devolute all'Avvocatura dello Stato, ai termini dell'art.
21 del testo unico, vengono iscritte in cifra
approssimativa negli stati di previsione del Ministero
delle finanze e la loro ripartizione e' fatta alla fine di
ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario".
- La legge 19 febbraio 1981, n. 27, reca disposizioni
in materia di provvidenze per il personale di magistratura.
- L'art. 2 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica), cosi' recita:
"Art. 2. - 1. Le amministrazioni soggette a
limitazioni delle assunzioni in base alla legge 29 dicembre
1988, n. 554, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 1992, non
possono effettuare nuove assunzioni, con esclusione di
quelle consentite da specifiche disposizioni legislative.
2. Per l'anno 1992, ulteriori aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed
assistenziali, pubbliche e private, possono essere erogati
qualora gli aumenti gia' applicati non abbiano determinato
un incremento medio annuo superiore al tasso di inflazione
programmato. A tal fine il Governo, entro il mese
di settembre dello stesso anno, verifichera', d'intesa con
le organizzazioni sindacali, l'entita' degli aumenti.
3. Per l'anno 1992, le somme relative ai fondi di
incentivazione ed ai fondi per il miglioramento
dell'efficienza dei servizi comunque denominati, previsti
dai singoli accordi di comparto, non possono essere
attribuite in misura superiore ai correlativi stanziamenti
di bilancio per l'anno finanziario 1991.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto sono soppressi: il secondo periodo del
terzo comma dell'art. 4 del decreto-legge 27 settembre
1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 novembre 1982, n. 869, il secondo periodo del comma 7
dell'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1987, n. 468, nonche' il comma 22-bis dell'art. 2 del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
5. L'indennita' di funzione di cui all'art. 13, comma
4, della legge 9 marzo 1989, n. 88, resta determinata, per
l'anno 1992, nell'ammontare deliberato e corrisposto per
l'anno 1991. Le delibere del comitato esecutivo di cui al
predetto art. 13 sono sottoposte, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, all'approvazione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministero del tesoro.
6. Per l'anno 1992, l'autorizzazione del Consiglio dei
Ministri di cui all'ottavo comma dell'art. 6 della legge
29 marzo 1983, n. 93, a seguito delle ipotesi di accordo,
puo' essere accordata qualora, sulla base di verifiche da
compiersi dopo il 31 dicembre 1992, non risulti un aumento
complessivo, per qualunque causa, ne' della massa salariale
ne' della retribuzione media rispetto a quelle registrate
nel 1991, superiore al tasso di inflazione programmato.
7. Per l'anno 1992, gli enti e le aziende o societa'
produttrici di servizi di pubblica utilita' non possono
adottare delibere in materia di retribuzioni e normazione
del personale dipendente che, tenuto conto del vincolo
dell'invarianza delle tariffe e dei prezzi dei servizi
prodotti, comportino il peggioramento dei saldi dei
rispettivi bilanci o comunque determinino variazioni del
costo complessivo del rispettivo personale superiori al
tasso programmato di inflazione.
8. La disposizione di cui al comma 6 e' estesa anche
nei confronti del personale disciplinato dalle leggi
1o aprile 1981, n. 121, 8 agosto 1990, n. 231, 11 luglio
1988, n. 266, 30 maggio 1988, n. 186, 4 giugno 1985, n.
281, nonche' del personale comunque dipendente da enti
pubblici non economici.
9. Per il periodo di cui al comma 6 il trattamento
economico del personale dirigente dello Stato e delle
categorie di personale ad esso comunque collegate, nonche'
il trattamento economico del personale di cui all'art. 8,
comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, restano
determinati nelle misure in vigore al 1o gennaio 1992".
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 29 febbraio 1972 vedasi in nota al titolo.
Note all'art. 1:
- La legge 2 aprile 1979, n. 97, reca norme "sullo
stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico
dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati
della giustizia militare e degli avvocati dello Stato".
- La legge 19 febbraio 1981, n. 27, reca norme in
materia di provvidenze per il personale di magistratura.