Gazzetta n. 148 del 2000-06-27
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 15 giugno 2000
Imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata "Frascati".

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1966, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata "Frascati" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 agosto 1983, 18 novembre 1987 e 5 dicembre 1990, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, contenente modificazione al disciplinare di produzione del vino D.O.C. "Frascati";
Visto il decreto dirigenziale 26 novembre 1996 contenente integrazione ai predetto decreto;
Visto il decreto dirigenziale 13 novembre 1997 contenente modificazione al decreto dirigenziale 28 ottobre 1996;
Vista la sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II-ter n. 763/1999, che ha annullato il predetto decreto dirigenziale di modifica del disciplinare di produzione del vino D.O.C. "Frascati", nella parte in cui si dispone l'imbottigliamento obbligatorio in zona delimitata rilevando che l'emanazione del provvedimento impugnato e' avvenuto in presenza "di eccesso di potere per carenza di istruttoria";
Visto il decreto dirigenziale 1o aprile 1999, concernente l'annullamento di alcune disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 28 ottobre 1996 recante modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Frascati" in conformita' della sentenza del tribunale amministrativo del Lazio sezione II-ter n. 763/1999;
Considerato che questa amministrazione ha proposto appello al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, avverso la sentenza in precedenza citata;
Preso atto che la Corte di giustizia, con sentenza del 16 maggio 2000, ha respinto il ricorso proposto dal Regno del Belgio e sostenuto dal Regno di Danimarca, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica finlandese, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Regno di Spagna, sostenuto da Repubblica italiana, Repubblica portoghese e Commissione delle Comunita' europee, avente ad oggetto la richiesta di dichiarazione di violazione dell'art. 34 del trattato di Roma, per avere il convenuto imposto con decretazione l'obbligo dell'imbottigliamento del vino a "denominacio'n de ori- gen calificada" Rioja nella zona di produzione dello stesso;
Considerato che i motivi che hanno indotto la Corte di giustizia a decidere nei termini di cui sopra muovono dalla necessita' di garantire alla collettivita' certezza che i controlli siano effettuati in maniera sistematica, univoca ed efficace, ritenendo che tale certezza possa essere assicurata solo in quanto i controlli predetti avvengono nell'ambito della zona di produzione;
Considerato il valore di statuizione assunto dalla pronuncia della Corte di giustizia, per la medesima fattispecie in tutti gli Stati membri;
Ritenuto di dover applicare i principi ai quali si e' ispirato il giudice comunitario nella predetta sentenza;
Considerato che la fattispecie per la quale si e' pronunciato il giudice nazionale e' la medesima di quella sottoposta al giudizio della Corte di giustizia;
Ritenuto doversi procedere, in pendenza del giudizio presso il Consiglio di Stato, alla tempestiva reintroduzione dell'obbligo dell'imbottigliamento in zona delimitata del vino a denominazione di origine controllata "Frascati", conformemente alla disposizione contenuta nel decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 1996;
Valutati gli interessi e le situazioni giuridiche coinvolti, anche avuto riguardo a quelli del consumatore;
Decreta:
Art. 1.
L'obbligo dell'imbottigliamento del vino a denominazione di origine controllata "Frascati", nella zona delimitata all'art. 5 del relativo disciplinare di produzione, introdotto dal decreto dirigenziale 28 ottobre 1996, annullato con sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II-ter n. 763/1999, impugnato con ricorso in appello presso il Consiglio di Stato, e' ripristinato con le motivazioni riportate in premessa, costituenti parte integrante del presente decreto, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 2.
La disposizione di cui all'articolo precedente e' transitoria, essendo subordinata all'esito positivo degli accertamenti svolti dal Comitato nazionale per la tutela e le denominazioni di origine dei vini, in ottemperanza alla citata sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio.
Art. 3.
La sezione interprofessionale del comitato provvedera' ad ultimare gli accertamenti di cui all'art. 2 entra la data del 30 luglio 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 giugno 2000
Il direttore generale: Ambrosio