Gazzetta n. 146 del 2000-06-24
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE 14 giugno 2000
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 1991, n. 55 - Dimostrazione di lavori eseguiti. (Determinazione n. 31/2000).

L'ANCE - Associazione nazionale costruttori edili, con nota n. 51 C2/V di protocollo in data 3 febbraio 2000 rappresentava l'anomalia riscontrata nel bando di gara per la realizzazione della variante in galleria di Monte Zucco della linea ferroviaria Treviso - Calalzo.
Detta anomalia consisteva nella richiesta, ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, che il concorrente avesse eseguito nell'ultimo quinquennio lavori di costruzione di gallerie naturali con una tecnica determinata e con un importo pari a 0,50 volte l'importo a base d'asta se il requisito veniva dimostrato con un solo lavoro, ovvero pari a 0,60 volte lo stesso importo, se dimostrato con due lavori.
Il consiglio dell'Autorita', esaminato nell'adunanza del 29 marzo 2000 l'esposto in oggetto e considerate le delucidazioni fornite dalla S.p.a. Ferrovie dello Stato richiamava alla propria determinazione del 28 dicembre 1999, n. 15, concernente "Previsione nei bandi dei requisiti relativi alla capacita' tecnica e finanziaria" secondo cui l'ente appaltante non puo' prevedere nel bando disposizioni maggiormente onerose rispetto a quelle previste con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55 (cosiddetto decreto sui bandi-tipo), in vigore fino alla introduzione del nuovo sistema di qualificazione delle imprese, nel rispetto del principio generale, affermato dalla giurisprudenza, della omogeneita' di comportamento delle stazioni appaltanti in ordine alle condizioni di gara, volte a garantire la piu' ampia partecipazione alle gare stesse.
Con la indicata previsione del bando, si determinava, invece, una ingiustificata restrizione del mercato, in contrasto con i principi enunciati dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
Si chiedevano alla S.p.a. Ferrovie dello Stato gli ulteriori provvedimenti in ordine alla procedura in argomento.
Detta societa' riscontrava e precisava che lo stato attuale della procedura di gara europea era in fase avanzata, in quanto la scadenza delle offerte era stata fissata per il giorno 10 maggio 2000; che delle sette domande di invito a partecipare alla gara d'appalto, solo sei soggetti nazionali (sia individuali, sia raggruppati in ATI) erano stati ritenuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara.
Nel merito affermavano che, nel bando di gara erano puntualmente rispettate le percentuali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991 in ordine all'importo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio nella categoria prevalente e che il richiesto requisito tecnico relativo ai 5.400 ml di galleria eseguiti a fronte dei 2.700 ml previsti nel bando, "serve unicamente a definire ed accertare l'esperienza maturata nell'attivita' di scavo di tipo innovativo .......... appena sufficiente a garantire, considerate le caratteristiche geologico-ambientali della zona, adeguata esperienza in riferimento alla particolare natura degli stessi".
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Va premesso che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, recante disposizioni per garantire omogeneita' di comportamenti delle stazioni committenti, relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonche' disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche, all'art. 6, comma 1, lettera d), relativo agli appalti di importo pari o superiore ai cinque milioni di ecu ed inferiore ai trentacinque milioni di ecu, prevede che debba essere dimostrato di avere eseguito nell'ultimo quinquennio, uno o due lavori nella categoria prevalente o nelle categorie d'iscrizione previste nel bando in misura variabile tra 0,40 e 0,50 volte quello a base d'asta qualora comprovato con un solo lavoro o nella misura variabile tra 0,50 e 0,60 volte l'importo a base d'asta qualora comprovato con due lavori.
Il comma 4 dello stesso art. 6 stabilisce altresi' che il requisito concernente l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico e' dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato circa la proprieta' o l'effettiva disponibilita' di essi, in relazione alle caratteristiche dei lavori da realizzare. Non e' consentito richiedere attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamenti tecnici che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre. Infine il comma 6 prevede che "le amministrazioni committenti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della capacita' economica e finanziaria e capacita' tecnica con modalita' diverse da quelle previste dal presente articolo".
In base alle indicate disposizioni puo' prescindersi dal riferimento operato dall'ANCE che correla criticamente il requisito quantitativo richiesto dei 5.400 ml di galleria (doppio rispetto alla quantita' prevista nel bando), con l'importo complessivo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio.
Per quanto riguarda, invece, le referenze tecniche richieste dalle Ferrovie dello Stato le disposizioni del bando si pongono in contrasto con il comma 6 dell'art. 6 sopra citato, secondo cui i requisiti da richiedere ai concorrenti ai fini della partecipazione a gare d'appalto, relativi alla capacita' tecnica-economica e finanziaria, non possono assolutamente discostarsi da quelli tassativamente fissati dalla norma di cui trattasi.
Va messo in rilievo che la capacita' tecnica dell'imprenditore e' provata dalla esecuzione a regola d'arte dei lavori e principalmente dall'importo degli stessi eseguiti nell'ultimo quinquennio senza che abbiano rilievo le caratteristiche e le modalita' di esecuzione dei lavori. La richiesta, quindi, del requisito di aver eseguito una quantita' di lavori non inferiore ad un certo valore non e' basata su alcun elemento significativo, in quanto nulla cambia in relazione alle modalita' di esecuzione dell'opera, se un tratto di galleria si estende oltre una certa lunghezza, trattandosi di categorie di lavoro analoghe e ripetitive di quelle precedentemente eseguite.
Inoltre, costituisce ulteriore e non previsto requisito, quello concernente la disponibilita' dell'attrezzatura e dei mezzi d'opera necessari per l' esecuzione dei lavori, nella fattispecie la disponibilita' della macchina per l'esecuzione dello scavo meccanizzato, richiamata specificatamente nel bando. Cio' in quanto la scelta delle modalita' di esecuzione non e' fatto che assume rilievo in sede di gara e richiederlo puo' avere effetti negativi sul principio comunitario della concorrenza e dell'accesso agli appalti.
Ai fini della tutela sostanziale degli interessi dell'amministrazione possono soccorrere prescrizioni progettuali di capitolato speciale che impongano all'aggiudicatario le necessarie, particolari modalita' di esecuzioni, ivi compreso l'uso di apparecchiature speciali.
Roma, 14 giugno 2000
Il presidente: Garri