Gazzetta n. 144 del 2000-06-22
DECRETO LEGISLATIVO 7 giugno 2000, n. 168
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in materia di principi e criteri per l'organizzazione delle Aziende sanitarie locali e di limiti dell'esercizio del potere sostitutivo statale, nonche' di formazione delle graduatorie per la disciplina dei rapporti di medicina generale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419, ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato da ultimo dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, ed in particolare gli articoli 3, comma 1-bis, 19-ter e 8;
Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, in base al quale, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della legge n. 419 del 1998 e nel rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi da essa stabiliti, con uno o piu' decreti legislativi possono emanarsi disposizioni correttive ed integrative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000;
Udito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 4 aprile 2000;
Acquisto il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati;
Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso nel termine il prescritto parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 giugno 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita';
E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifica all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

1. Nell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le parole: "la loro organizzazione e funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti con la legge regionale di cui all'articolo 2, comma 2-sexies.", sono sostituite dalle seguenti: "la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione e' il seguente:
"L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti".
- L'art. 87 della Costituzione e' il seguente:
"Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato
e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"Art. 14 (Decreti legislativi) - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni".
- La legge 30 novembre 1998, n. 419, concerne: "Delega
al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario
nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di
organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario
nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502".
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 419/1998,
e' il seguente:
"Art. 4 (Testo unico) - 1. Entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
e' delegato ad emanare un decreto legislativo recante un
testo unico delle leggi e degli atti aventi forza di legge
concernenti l'organizzazione ed il funzionamento del
Servizio sanitario nazionale, coordinando le disposizioni
previste dai decreti legislativi di cui all'art. 1 con
quelle vigenti nella stessa materia, ed in particolare con
quelle previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni, e dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
apportando le opportune modificazioni integrative e
correttive nonche' quelle necessarie al fine del
coordinamento stesso. Dopo nove mesi dalla emanazione del
decreto legislativo di cui al presente comma, il Governo
presenta alle competenti commissioni parlamentari una
relazione sullo stato di attuazione.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato
previo parere delle competenti commissioni parlamentari e
della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I pareri sono espressi,
rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni
dalla data di trasmissione dello schema di decreto
legislativo. Il parere reso dalla Conferenza unificata e'
immediatamente trasmesso alle competenti commissioni
parlamentari. Il Governo, nei trenta giorni successivi
all'espressione dei pareri delle competenti commissioni
parlamentari, ritrasmette, con le sue osservazioni e con le
eventuali modificazioni, lo schema di decreto legislativo
alle medesime commissioni per il parere definitivo, che
deve essere reso entro venti giorni".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
concerne: "Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
concerne: "Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge
30 novembre 1998, n. 419". Per il testo dell'art. 3, comma
1-bis, vedasi in nota all'art. 1.
- Il testo degli articoli 19-ter e 8 del citato decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, e' il
seguente:
"Art. 19-ter (Federalismo sanitario, patto di
stabilita' e interventi a garanzia della coesione e
dell'efficienza del Servizio sanitario nazionale). - 1.
Anche sulla base degli indicatori e dei dati definiti ai
sensi dell'art. 28, comma 10, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, determina i valori di
riferimento relativi alla utilizzazione dei servizi, ai
costi e alla qualita' dell'assistenza anche in relazione
alle indicazioni della programmazione nazionale e con
comparazioni a livello comunitario relativamente ai livelli
di assistenza sanitaria, alle articolazioni per aree di
offerta e ai parametri per la valutazione dell'efficienza,
dell'economicita' e della funzionalita' della gestione dei
servizi sanitari, segnalando alle regioni gli eventuali
scostamenti osservati.
2. Le regioni, anche avvalendosi del supporto tecnico
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procedono a
una ricognizione delle cause di tali scostamenti ed
elaborano programmi operativi di riorganizzazione, di
riqualificazione o di potenziamento dei Servizi sanitari
regionali, di durata non superiore al triennio.
3. Il Ministro della sanita' e la regione interessata
stipulano una convenzione redatta sulla base di uno schema
tipo approvato dal Ministro della sanita' d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avente a oggetto le misure di sostegno al programma
operativo di cui al comma 2, i cui eventuali oneri sono
posti a carico della quota parte del Fondo sanitario
nazionale destinata al perseguimento degli obiettivi del
Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma
34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La
convenzione:
a) stabilisce le modalita' per l'erogazione dei
finanziamenti per l'attuazione dei programmi operativi
secondo stati di avanzamento;
b) definisce adeguate forme di monitoraggio degli
obiettivi intermedi per ogni stato di avanzamento e le
modalita' della loro verifica da parte dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali;
c) individua forme di penalizzazione e di graduale e
progressiva riduzione o dilazione dei finanziamenti per le
regioni che non rispettino gli impegni convenzionalmente
assunti per il raggiungimento degli obiettivi previsti nei
programmi concordati;
d) disciplina, nei casi di inerzia regionale
nell'adozione nell'attuazione dei programmi concordati, le
ipotesi e le forme di intervento del Consiglio dei Ministri
secondo le procedure e le garanzie di cui all'art. 2, comma
2-octies".
"Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
prestazioni assistenziali). - 1. Il rapporto tra il
Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale
e i pediatri di libera scelta e' disciplinato da apposite
convenzioni di durata triennale conformi agli accordi
collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma
9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
tenere conto dei seguenti princi'pi:
a) prevedere che la scelta del medico e' liberamente
effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite
massimo di assistiti per medico, ha validita' annuale ed e'
tacitamente rinnovata;
b) regolamentare la possibilita' di revoca della
scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonche'
la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora
ricorrano eccezionali e accertati motivi di
incompatibilita';
c) disciplinare gli ambiti e le modalita' di
esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo
complessivamente dedicato alle attivita' in libera
professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale
svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico
e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in
attivita' libero-professionale siano definite nell'ambito
della convenzione, anche al fine di escludere la
coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui
alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare
all'azienda unita' sanitaria locale l'avvio dell'attivita'
in libera professione, indicandone sede ed orario di
svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli;
sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le
attivita' incentivate previste dagli accordi integrativi in
favore dei medici che non esercitano attivita'
libero-professionale strutturata nei confronti dei propri
assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono
fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende
termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche
parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o
l'esercizio di attivita' libero-professionale al di fuori
delle modalita' e dei limiti previsti dalla convenzione
comportano l'immediata cessazione del rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;
d) ridefinire la struttura del compenso spettante al
medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto
iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in
rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota
variabile in considerazione del raggiungimento degli
obiettivi previsti dai programmi di attivita' e del
rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di
cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione
dei compensi per le prestazioni e le attivita' previste
negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali
allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);
e) garantire l'attivita' assistenziale per l'intero
arco della giornata e per tutti i giorni della settimana
attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione
professionale, nel rispetto degli obblighi individuali
derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attivita' dei
medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta,
della guardia medica e della medicina dei servizi,
attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo
professionale e la organizzazione distrettuale del
servizio;
f) prevedere le modalita' attraverso le quali le
unita' sanitarie locali, sulla base della programmazione
regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali,
individuano gli obiettivi, concordano i programmi di
attivita' e definiscono i conseguenti livelli di spesa
programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con
gli obiettivi e i programmi di attivita' del distretto;
g) disciplinare le modalita' di partecipazione dei
medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di
attivita' del distretto e alla verifica del loro
raggiungimento;
h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di
medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo
parametri definiti nell'ambito degli accordi regionali, in
modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici
forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo equipollente ai
sensi dell'art. 6 del predetto decreto, prevedendo altresi'
che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti
dell'attestato, al fine di riservare loro una percentuale
predeterminata di posti in sede di copertura delle zone
carenti;
i) regolare la partecipazione di tali medici a
societa', anche cooperative, al fine di prevenire
l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni
attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in
atto;
l) prevedere la possibilita' di stabilire specifici
accordi con i medici gia' titolari di convenzione operanti
in forma associata, secondo modalita' e in funzione di
specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;
m) prevedere le modalita' con cui la convenzione
possa essere sospesa, qualora nell'ambito della
integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le
unita' sanitarie locali attribuiscano a tali medici
l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi
temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento
della convenzione.
1-bis. Le aziende unita' sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
utilizzano, a esaurimento, nell'ambito del numero delle ore
di incarico svolte alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici
addetti alla stessa data alle attivita' di guardia medica e
di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, che modifica il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le
regioni possono individuare aree di attivita' della
emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che,
al fine del miglioramento dei servizi, richiedono
l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i
medici in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, che modifica il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
addetti a tali attivita', i quali al 31 dicembre 1998
risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato
da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto
anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a
domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle
dotazioni organiche definite e approvate nel rispetto dei
principi di cui all'art. 6 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e previo
giudizio di idoneita' secondo le procedure di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more del passaggio alla
dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di
integrazione dei medici convenzionati addetti alla
emergenza sanitaria territoriale con l'attivita' dei
servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di
flessibilita' operativa, incluse forme di mobilita'
interaziendale.
2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private e'
disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi
agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono
tener conto dei seguenti princi'pi:
a) le farmacie pubbliche e private erogano
l'assistenza farmaceutica per conto delle unita' sanitarie
locali del territorio regionale dispensando, su
presentazione della ricetta del medico, specialita'
medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi
medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal
Servizio sanitario nazionale nei limiti previsti dai
livelli di assistenza;
b) per il servizio di cui alla lettera a) l'unita'
sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del
prodotto erogato, al netto della eventuale quota di
partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini
della liquidazione la farmacia e' tenuta alla presentazione
della ricetta corredata del bollino o di altra
documentazione comprovante l'avvenuta consegna
all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine
fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva
lettera c) non possono essere riconosciuti interessi
superiori a quelli legali;
c) demandare ad accordi di livello regionale la
disciplina delle modalita' di presentazione delle ricette e
i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonche'
l'individuazione di modalita' differenziate di erogazione
delle prestazioni finalizzate al miglioramento
dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche
anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera
b), e le modalita' di collaborazione delle farmacie in
programmi particolari nell'ambito delle attivita' di
emergenza, di farmacovigilanza, di informazione e di
educazione sanitaria.
3. Gli ordini ed i collegi professionali sono tenuti a
valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti
degli iscritti agli albi ed ai collegi professionali che si
siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I
ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli ordini o dai
collegi sono decisi dalla commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie.
4. Ferma restando la competenza delle regioni in
materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni
sanitarie private, a norma dell'art. 43 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, con atto di indirizzo e
coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sentito il Consiglio superiore di
sanita', sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle
attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e
private e la periodicita' dei controlli sulla permanenza
dei requisiti stessi. L'atto di indirizzo e coordinamento
e' emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei
seguenti criteri e princi'pi direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi
fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
dal Piano sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che
ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del
Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica
24 dicembre 1992, concernente la "Definizione dei livelli
uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano
sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma
4, lettera b);
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle
attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni
comunitarie in materia;
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in
materia di: protezione antisismica, protezione antincendio,
protezione acustica, sicurezza elettrica, continuita'
elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi
di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti,
eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento
dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di
distribuzione dei gas, materiali esplodenti, anche al fine
di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli
utenti del servizio;
f) prevedere l'articolazione delle strutture
sanitarie in classi differenziate in relazione alla
tipologia delle prestazioni erogabili;
g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita'
delle prestazioni erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle
strutture e dei presi'di gia' autorizzati e per
l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire
un adeguato livello di qualita' delle prestazioni
compatibilmente con le risorse a disposizione.
5. [Abrogato].
6. [Abrogato].
7. [Abrogato].
8. Le unita' sanitarie locali, in deroga a quanto
previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il
personale sanitario in servizio alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai
sensi dei decreti del Presidente della Repubblica
28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo
1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per
il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai
sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono
inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai
fini del miglioramento del servizio richiedano
l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i
medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che
alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente
attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico
orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla
medesima data non avevano altro tipo di rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con
altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a
domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello
dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con
regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della sanita' di concerto con i
Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono
determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo
svolgimento dei giudizi di idoneita'. In sede di revisione
dei rapporti convenzionali in atto, l'accordo collettivo
nazionale disciplina l'adeguamento dei rapporti medesimi
alle esigenze di flessibilita' operativa, incluse la
riorganizzazione degli orari e le forme di mobilita'
interaziendale, nonche' i criteri di integrazione dello
specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 34 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
9. [Abrogato].".
- L'art. 10, comma 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133
(Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
e federalismo fiscale), e' il seguente:
"2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del
complesso delle regioni a statuto ordinario, deve essere
coordinata con gli obiettivi di finanza pubblica relativi
al patto di stabilita' interno di cui alla legge
23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente con i
princi'pi e i criteri direttivi di cui alla legge
30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento
con i predetti obiettivi; princi'pi e criteri, entro un
anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e
nel rispetto delle procedure, dei princi'pi e criteri
direttivi stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998,
con uno o piu' decreti legislativi possono essere emanate
disposizioni correttive e integrative.".
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
concerne: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1-bis, del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
"1-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini
istituzionali, le unita' sanitarie locali si costituiscono
in aziende con personalita' giuridica pubblica e autonomia
imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento
sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato,
nel rispetto dei principi e criteri previsti da
disposizioni regionali.
L'atto aziendale individua le strutture operative
dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale
soggette a rendicontazione analitica.".
- Il testo dell'art. 2, comma 2-sexies del citato
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni
e' il seguente:
"2-sexies. La regione disciplina altresi':
a) l'articolazione del territorio regionale in unita'
sanitarie locali, le quali assicurano attraverso servizi
direttamente gestiti l'assistenza sanitaria collettiva in
ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e
l'assistenza ospedaliera, salvo quanto previsto dal
presente decreto per quanto attiene alle aziende
ospedaliere di rilievo nazionale e interregionale e alle
altre strutture pubbliche e private accreditate;
b) i princi'pi e criteri per l'adozione dell'atto
aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis;
c) la definizione dei criteri per l'articolazione
delle unita' sanitarie locali in distretti, da parte
dell'atto di cui all'art. 3, comma 1-bis, tenendo conto
delle peculiarita' delle zone montane e a bassa densita' di
popolazione;
d) il finanziamento delle unita' sanitarie locali,
sulla base di una quota capitaria corretta in relazione
alle caratteristiche della popolazione residente con
criteri coerenti con quelli indicati all'art. 1, comma 34,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) le modalita' di vigilanza e di controllo, da parte
della regione medesima, sulle unita' sanitarie locali,
nonche' di valutazione dei risultati delle stesse,
prevedendo in quest'ultimo caso forme e modalita' di
partecipazione della Conferenza dei sindaci;
f) l'organizzazione e il funzionamento delle
attivita' di cui all'art. 19-bis, comma 3, in raccordo e
cooperazione con la commissione nazionale di cui al
medesimo articolo;
g) fermo restando il generale divieto di
indebitamento, la possibilita' per le unita' sanitarie
locali di:
1) anticipazione, da parte del tesoriere, nella
misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del
valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel
bilancio preventivo annuale;
2) contrazione di mutui e accensione di altre forme
di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il
finanziamento di spese di investimento e previa
autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo
delle relative rate, per capitale e interessi, non
superiore al quindici per cento delle entrate proprie
correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario
nazionale di parte corrente attribuita alla regione;
h) le modalita' con cui le unita' sanitarie locali e
le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i
servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza
finanziati dai comuni ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera l), della legge 30 novembre 1998, n. 419".



Art. 2
Introduzione dell'articolo 19-sexies nel decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni

1. Nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo l'articolo 19-quinquies, introdotto dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' aggiunto il seguente: "Art. 19-sexies (Attuazione di programmi di rilievo e applicazioni nazionale o interregionale). - 1. Nei casi di accertate e gravi inadempienze nella realizzazione degli obiettivi previsti in atti di programmazione aventi rilievo e applicazione nazionale o interregionale, adottati con le procedure dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro della sanita' ne da' adeguata informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; indi, sentite la regione interessata e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fissa un congruo termine per provvedere; decorso tale termine, il Ministro della sanita', sentito il parere della medesima Agenzia e previa consultazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone al Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, anche sotto forma di nomina di un commissario ad acta. Quando la realizzazione degli obiettivi comporta l'apprestamento di programmi operativi di riqualificazione e potenziamento del Servizio sanitario regionale, l'eventuale potere sostitutivo puo' essere esercitato solo dopo che sia stata esperita invano la procedura di cui all'articolo 19-ter, commi 2 e 3.".



Note all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, si veda in nota alle premesse.
- Il testo dell'art. 19-quinquies del citato decreto
legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, e' il
seguente:
"Art. 19-quinquies (Relazione sugli effetti
finanziari). - 1. Il Ministro della sanita' riferisce
annualmente alle Camere sull'andamento della spesa
sanitaria, con particolare riferimento agli effetti
finanziari, in termini di maggiori spese e di maggiori
economie, delle misure disciplinate dal presente decreto".
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281/1997 e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
- Per testo dell'art. 19-ter, commi 2 e 3, del citato
decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni,
si veda in nota alle premesse.



Art. 3
Introduzione all'articolo 8 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, del comma 8-bis

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato ed integrato da ultimo con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis. I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di formazione specifica in medicina generale possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato di superamento del corso biennale e' prodotto dall'interessato, durante il periodo di validita' della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Veronesi, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: Fassino



Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si veda in nota alle
premesse.