Gazzetta n. 140 del 17 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
CIRCOLARE 31 maggio 2000, n. 114
Dichiarazione da parte delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, dei dati fiscali, contributivi ed assicurativi relativi ai compensi corrisposti sotto qualsiasi forma e soggetti a ritenuta alla fonte (mod. 770/2000).

A tutte le amministrazioni dello
Stato
e, per conoscenza
Alle direzioni centrali del
Dipartimento delle entrate
Alle direzioni regionali delle
entrate
Agli uffici delle entrate
Agli uffici distrettuali delle
imposte dirette
Agli uffici IVA
Ai centri di servizio delle imposte
dirette ed indirette
Al segretariato generale
Al servizio consultivo e ispettivo
tributario
Al comando generale della Guardia
di finanza

Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 2000, ha modificato, tra l'altro, l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che disciplina la presentazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
In base al disposto del novellato art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 "le amministrazioni di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano i dati fiscali, contributivi ed assicurativi di tutti i percipienti utilizzando il modello approvato con il decreto dirigenziale di cui all'art. 1, comma 1, secondo periodo".
Al riguardo si ricorda che il primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concerne le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme ed i valori di cui all'art. 23, dello stesso decreto.
Tanto premesso, consegue che, salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata, le suddette amministrazioni sono obbligate a comunicare i dati fiscali, e contributivi relativi al periodo d'imposta 1999, mediante il modello 770/2000, approvato con il decreto dirigenziale 20 dicembre 1999, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 231 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1999. Si segnala, altresi', che quest'ultimo decreto e' stato oggetto del comunicato di errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2000.
Si ricorda, inoltre, che in base al disposto di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non piu' di venti soggetti, presentano la dichiarazione unificata annuale.
Ai fini della determinazione della soglia dei venti soggetti, discriminante dell'invio del mod. 770, in forma unificata qualora il soggetto sia tenuto a presentare almeno due delle dichiarazioni sopra indicate, si evidenzia che rilevano esclusivamente i soggetti che abbiano subito ritenute fiscali, restandone esclusi quelli che abbiano subito solo trattenute ad altri fini (es. contributivi o previdenziali).
Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, le amministrazioni dello Stato, che hanno effettuato trattenute nei confronti di piu' di venti soggetti, devono utilizzare il modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod. 770) per la comunicazione dei dati relativi ai propri percipienti, presentandolo tramite una banca convenzionata o un'agenzia delle Poste italiane S.p.a. entro il termine del 31 maggio previsto dall'art. 2, comma 5, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998.
Nel caso in cui l'amministrazione sia obbligata alla presentazione della dichiarazione unificata, ai fini dei termini di presentazione valgono, invece, le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000.
Con riguardo alle modalita' di trasmissione del mod. 770/2000, si ricorda, tuttavia, che il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, ha modificato, altresi', l'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, prevedendo, tra l'altro, che i soggetti con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta presentano le dichiarazioni in via telematica all'amministrazione finanziaria, direttamente o tramite uno degli incaricati abilitati al servizio telematico indicati nell'art. 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998.
Pertanto, le amministrazioni dello Stato con un numero di dipendenti eguale o superiore alle cinquanta unita' hanno l'obbligo di trasmissione dei dati di cui sopra esclusivamente attraverso il servizio telematico.
Il numero dei dipendenti deve essere individuato al momento della chiusura del periodo d'imposta avvenuta nell'anno solare precedente a quello in cui si concretizza l'obbligo di presentazione della dichiarazione in via telematica.
La trasmissione della dichiarazione in via telematica deve essere effettuata entro il 30 giugno 2000.
Per quanto concerne, invece, le modalita' di trasmissione telematica dei dati comunicati mediante il modello 770/2000, e' necessario fare riferimento a quanto contenuto nelle specifiche tecniche approvate con decreto del 10 marzo 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000.
Per poter usufruire direttamente del servizio telematico le amministrazioni dello Stato devono richiedere preventivamente l'abilitazione di cui all'art. 4, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
Si precisa che l'abilitazione e' rilasciata previa presentazione di specifica domanda da redigere su modelli predisposti e distribuiti dall'amministrazione finanziaria. La domanda e' presentata alla direzione regionale, o all'ufficio delle entrate, ovvero all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, o all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, competente in base al domicilio fiscale del richiedente.
La compilazione della domanda deve essere effettuata in base a quanto indicato nelle relative istruzioni. E' necessario, altresi', precisare che:
nel quadro A, al campo "Tipo di soggetto" si deve inserire il codice G50;
nel quadro B, al campo "Codice fiscale" si deve indicare il codice fiscale attribuito all'amministrazione richiedente;
nel quadro C, al campo "Codice fiscale" si deve indicare il codice fiscale del rappresentante legale dell'amministrazione richiedente, da individuare nel responsabile del servizio di trasmissione.
Al fine del reperimento della normativa e della modulistica citata, si segnala che nel sito Internet www.finanze.it sono resi disponibili il decreto di approvazione del mod. 770/2000 e relative istruzioni, il decreto di approvazione delle specifiche tecniche, nonche' il modello di domanda di abilitazione al servizio telematico e le relative istruzioni.
Si evidenzia, da ultimo, che per effetto dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, non trova piu' applicazione l'art. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, che prevedeva l'emanazione annuale di un apposito decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, per la definizione dei termini e delle modalita' di comunicazione degli elenchi dei percipienti da parte delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.
Il direttore generale: Romano
 
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