Gazzetta n. 138 del 15 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 maggio 2000
Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lison-Pramaggiore".

IL DIRIGENTE
capo della sezione amministrativa del Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini
e responsabile del procedimento
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 1993, recante modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999 sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 giugno 1971 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Lison-Pramaggiore" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente del 4 agosto 1971 e 2 settembre 1985 con i quali sono stati apportate modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di che trattasi;
Vista l'istanza presentata dal "Consorzio vini D.O.C. Lison-Pramaggiore" intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della suddetta denominazione;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata di che trattasi formulata dal Comitato medesimo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 2000;
Viste le osservazioni di carattere formale e sostanziale presentate dal "Consorzio vini a D.O.C. Lison-Pramaggiore" con nota del 2 marzo 2000 riguardanti specificatamente il disposto dell'art. 2, comma 2.2 del disciplinare medesimo;
Visto il parere integrativo espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che ha recepito le osservazioni presentate dal Consorzio sopra citato e la relativa proposta di disciplinare di produzione formulata dal Comitato medesimo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 2000;
Ritenuto, pertanto, doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lison-Pramaggiore";
Decreta:
Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lison-Pramaggiore", riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1971 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2000.
 
Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2000, i vini a denominazione di origine controllata "Lison-Pramaggiore", provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo dei predetti vini, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti di detta denominazione di origine controllata entro trentacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 3.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata "Lison-Pramaggiore" e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 maggio 2000
Il dirigente: Anastasia
 
----> Vedere Allegato da pag. 45 a pag. 57 della G.U. <----
 
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