Gazzetta n. 135 del 2000-06-12
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 6 giugno 2000
Determinazione della competenza territoriale ed attivazione degli uffici delle entrate a base circoscrizionale di Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 7, commi 10, lettera b), e 11, che prevedono l'istituzione degli uffici delle entrate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 41, che disciplina i compiti e le attribuzioni degli uffici delle entrate, stabilendo, fra l'altro, che nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere istituti uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza puo' essere estesa anche a comuni limitrofi;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'Amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate, ivi compresi quelli a base circoscrizionale;
Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29 del 1993, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
Ritenuto di procedere alla determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate a base circoscrizionale di Genova;
Considerato che l'istituzione di uffici delle entrate circoscrizionali risponde alla finalita' di facilitare l'accesso del pubblico agli uffici ed esige quindi che gli stessi trovino sistemazione in punti diversi del territorio di competenza, in modo da risultare il piu' possibile baricentrici rispetto al proprio bacino di utenza;
Considerato che nella sede di Genova, ove sono previsti quattro uffici delle entrate a base circoscrizionale, non e' stato finora possibile reperire immobili la cui dislocazione rispondesse all'esigenza sopra rappresentata, sicche', per evitare ulteriori rinvii, si rende opportuno attivare provvisoriamente solo tre dei quattro uffici previsti, ripartendo interamente fra essi la competenza territoriale della predetta sede;
Considerata la necessita' di determinare la competenza territoriale degli uffici circoscrizionali secondo criteri che assicurino, in conformita' a quanto previsto dall'art. 41, comma 5, primo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992, un'omogenea ripartizione dei carichi di lavoro;
Considerato che, in relazione alla specificita' delle problematiche connesse alla ripartizione delle competenze fra gli uffici delle entrate a base circoscrizionale, si rende necessario determinare, per talune tipologie di atti e per la fase transitoria di passaggio dai vecchi ai nuovi uffici, criteri di carattere generale per la determinazione della competenza degli uffici circoscrizionali;
Considerato che l'esigenza di accelerare lo smaltimento dell'arretrato induce ad accentrare talune competenze presso un solo ufficio delle entrate;
Vista la proposta formulata dalla Direzione regionale delle entrate per la Liguria in ordine alla determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate circoscrizionali di Genova;
Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici medesimi;
Decreta:
Art. 1.
1. Nel comune di Genova hanno sede tre uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza territoriale e' specificata nell'unita tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Gli uffici di cui al comma 1 sono attivati il 13 giugno 2000. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici delle imposte dirette e gli uffici del registro di Genova.
3. A decorrere dalla data di avvio degli uffici delle entrate di Genova, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Genova, nonche' la locale sezione staccata della direzione regionale delle entrate per la Liguria, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici delle entrate attivati. Alla data medesima, le competenze del primo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Genova in materia di controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualita' fino al 1996, nonche' i conseguenti adempimenti, sono attribuiti al secondo ufficio circoscrizionale di Genova.
Art. 2.
1. Per gli atti pubblici, per le scritture private autenticate e per gli atti degli organi giurisdizionali, la competenza dell'ufficio delle entrate circoscrizionale e' determinata in base all'ubicazione dello studio del notaio o al domicilio fiscale dell'autorita' giudiziaria o amministrativa o dell'ente cui appartiene il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione. Il direttore regionale delle entrate puo' comunque stabilire criteri diversi, sentiti il locale consiglio notarile o le autorita' od enti interessati, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro tra i singoli uffici circoscrizionali.
2. Per i rapporti pendenti presso gli uffici del registro da sopprimere contestualmente all'attivazione di uffici delle entrate a base circoscrizionale, la competenza e' ripartita tra questi ultimi con provvedimento del direttore regionale delle entrate secondo criteri volti ad assicurare una distribuzione omogenea dei carichi di lavoro fra i diversi uffici.
3. Le competenze in materia di sanatoria per irregolarita' nelle dichiarazioni dei redditi e nelle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, e per irregolarita' ed omissioni relative ad operazioni imponibili ai fini IVA di cui all'art. 3, commi 204-208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche', limitatamente ai rapporti pregressi, la competenza all'acquisizione e alla trattazione delle comunicazioni riguardanti la cessione di beni da San Marino verso l'Italia senza addebito di imposta, sono attribuite al secondo ufficio circoscrizionale. Al terzo ufficio circoscrizionale e' demandata la competenza relativa ai rapporti pregressi con il concessionario della riscossione.
4. Con idonea pubblicita' viene data comunicazione ai contribuenti riguardo all'ufficio competente per ciascun procedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2000
Il direttore generale: Romano
Tabella

COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI UFFICI DELLE ENTRATE CIRCOSCRIZIONALI
DI GENOVA

=====================================================================
Sede |N.| Circoscrizione territoriale =====================================================================
| |Circoscrizioni 1 e 8 di Genova e comuni di Busalla, Isola
| |del Cantone, Ronco Scrivia, Casella, Crocefieschi, Genova|1 |Savignone, Valbrevenna, Vobbia. ---------------------------------------------------------------------
| |Circoscrizioni 2, 5, 6 e 7 di Genova e comuni di Mele,
| |Arenzano, Cogoleto, Campo Ligure, Masone, Rossiglione,
| |Tiglieto, Campomorone, Mignanego, Ceranesi, Sant'Olcese, Genova|2 |Serra Riccò. ---------------------------------------------------------------------
| |Circoscrizioni 3, 4 e 9 di Genova e comuni di Propata,
| |Rondanina, Torriglia, Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Genova|3 |Montebruno, Montoggio, Rovegno, Bargagli, Davagna.