Gazzetta n. 133 del 9 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 2 giugno 2000, n. 900
Agevolazioni finanziarie. Criteri per le rateizzazioni a seguito di provvedimenti amministrativi che comportano obblighi di restituzione di contributi indebitamente percepiti.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'Ass.I.Lea.
All'Ass.I.Re.Me.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al comitato di coordinamento delle
confederazioni artigiane
All'A.N.I.A.
Sono pervenute al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato numerose istanze di dilazione degli importi da restituire, a seguito di provvedimenti amministrativi che comportano obblighi di restituzione di contributi indebitamente percepiti, per cui si rende necessario fornire alcuni chiarimenti in proposito, con riferimento a tutte le norme di agevolazione di competenza dalla Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero medesimo.
Tenuto conto dell'esigenza di uniformare le procedure in tale ambito, considerata la specifica attivita' di controllo esercitata dai concessionari della riscossione, il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato puo' procedere all'accoglimento delle istanze dopo l'avvenuta iscrizione a ruolo dell'importo da riscuotere, secondo i criteri e le modalita' di cui al decreto legislativo n. 46/1999 ed alla circolare del Ministero delle finanze - Direzione centrale riscossione n. 15/E del 26 gennaio 2000.
Come noto, l'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337", ha esteso l'utilizzabilita' della riscossione coattiva mediante ruoli a tutte le entrate dello Stato.
Va segnalato che il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, gia' in forza dell'art. 24, commi 32 e 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), aveva attivato tale procedura che ha consentito di semplificare ed automatizzare le intimazioni al pagamento a carico delle imprese inadempienti beneficiarie di agevolazioni nel settore industriale, mediante notifica di cartella esattoriale, ove le stesse non abbiano provveduto all'estinzione del debito entro i termini assegnati.
La possibilita' di chiedere la rateizzazione e' espressamente prevista dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo n. 46/1999: successivamente all'avvenuta iscrizione a ruolo dell'importo non riscosso, all'impresa e' lasciata facolta' di presentare al Ministero apposita richiesta di dilazione o di sospensione del pagamento dovuto.
L'art. 7, che ha modificato l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, prevede la concessione del beneficio della rateizzazione se l'istanza viene prodotta prima dell'avvio della procedura esecutiva, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficolta' del debitore, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili.
Il debitore decade automaticamente dal beneficio in caso di inosservanza del regolare e puntuale versamento delle rate.
Se l'importo iscritto a ruolo e' superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento della dilazione o della sospensione e' altresi' subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, rilasciata in favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.C.I.I., con la quale la societa' o la banca si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente al pagamento al competente concessionario della riscossione di tutta la residua somma dovuta, a prima e semplice richiesta scritta da parte del Ministero medesimo, con rinuncia sia all'eccezione sulla decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile, sia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile.
Sulle somme rateizzate o sospese si applica il tasso di interesse del sei per cento annuo, di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 46/1999, fatte salve eventuali successive modifiche.
La decisione sull'accoglimento dell'istanza e' demandata al Ministero quale ente creditore, mentre il controllo sulla regolare estinzione delle rate dovute spetta al concessionario della riscossione che procede, in caso di infrazione, al recupero dell'intero debito, per la quota non ancora versata, in unica soluzione.

Il direttore generale per il coordinamento
degli incentivi alle imprese
Sappino
 
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