Gazzetta n. 131 del 7 giugno 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ORDINANZA 2 maggio 2000
Calendario scolastico nazionale per l'anno 2000/2001. (Ordinanza n. 134).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 48 del 19 febbraio 1999 relativa all'indizione eccezionale, in corso dell'anno, di sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione professionale dei lavoratori specie se in mobilita';
Vista l'ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997 relativa all'educazione in eta' adulta;
Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 14 marzo 2000;
Considerato, in relazione ai contenuti del predetto parere circa il termine delle attivita' educative nelle scuole dell'infanzia, che, ferma restando l'autonomia organizzativa delle scuole in questione, anche le attivita' educative nelle medesime debbono svolgersi, al pari di quelle didattiche nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie, nel periodo compreso tra il 1o settembre ed il 30 giugno, cosi' come prevede l'art. 74, secondo comma, del decreto legislativo n. 297/1994, necessariamente da raccordare con il contesto normativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del-l'8 marzo 1999 e che pertanto, anche per motivi di coordinamento, e' opportuno discostarsi, per il punto in questione, dal parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Ritenuta la necessita', in relazione al disposto dell'art. 74 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, di determinare il calendario scolastico nazionale per l'anno 2000/2001;
Attesa l'esigenza di dover sostituire con la presente ordinanza, l'ordinanza ministeriale n. 91 del 27 marzo 2000;

Ordina:
Art. 1.
1) I sovrintendenti scolastici regionali, sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determinano, entro il 15 giugno 2000, la data di inizio delle lezioni, che puo' essere diversificata per grado e ordine di scuola, ed il calendario relativo al loro svolgimento, anche con riferimento a quanto previsto dai successivi commi.
2) Per una opportuna conoscenza delle esigenze delle singole province, i sovrintendenti scolastici organizzano apposite riunioni con i provveditori agli studi della regione, alle quali partecipano anche i coordinatori del servizio ispettivo regionale.
3) I consigli di circolo e di istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, determinano gli adattamenti del calendario scolastico, che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni, con la conseguenza che le determinazione dei sovrintendenti scolastici regionali trovano sul punto applicazione solo nel caso in cui le singole istituzioni nulla stabiliscano al riguardo.
4) Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto dell'art. 74, terzo comma, del decreto legislativo n. 297 del 1994 relativo allo svolgimento di almeno duecento giorni di lezione, o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline ed attivita', del disposto dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, relativo all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attivita' obbligatorie nonche', nell'una e nell'altra ipotesi, delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei comparto scuola.
 
Art. 2.
1) I collegi dei docenti, cui compete di individuare, nel rispetto della normativa nazionale, le modalita' e i criteri di valutazione degli alunni, deliberano, ai fini della scansione periodica della valutazione degli stessi, sulla suddivisione del periodo delle lezioni, considerando, in tal contesto, ove ritenuto coerente con l'azione educativa, anche la possibilita' di seguire le ipotesi di scansione previste dall'art. 74, comma 4, del decreto legislativo n. 297 del 1994.
La deliberazione deve essere sorretta da adeguata motivazione con speciale riguardo all'esigenza di assicurare la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuita' e di orientamento scolastico e professionale, in coordinamento con quelle eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma dell'art. 139, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Detta deliberazione dovra' prevedere, altresi', momenti periodici e ravvicinati di conoscenza della preparazione degli alunni, anche al fine di una migliore, complessiva organizzazione degli interventi volti a qualificare e diversificare l'offerta formativa, in particolare per colmare situazioni di carenze, nonche' adeguate forme e modalita' di comunicazione periodica alle famiglie dei livelli di apprendimento degli alunni e delle date di svolgimento dei consigli delle singole classi.
2) E' stabilito direttamente dai capi di istituto, sentito il collegio dei docenti, il calendario degli scrutini e delle valutazioni periodiche e finali degli alunni nonche', ferma restando l'unicita' delle relative sessioni per l'anno scolastico, degli esami, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
3) Le prove di esame conclusive dei corsi per l'educazione degli adulti istituiti ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997, in relazione a progetti finalizzati, vengono svolte al termine delle attivita' anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari.
 
Art. 3.
1) Nelle scuole e istituti di tutti i gradi e ordini le lezioni hanno termine il 9 giugno 2001.
2) Limitatamente alle classi terminali degli istituti professionali e degli istituti d'arte in cui si effettuano, rispettivamente, esami di qualifica ed esami di licenza di maestro d'arte, le lezioni hanno termine il 2 giugno 2001.
3) Le attivita' educative nelle scuole dell'infanzia e le attivita' didattiche negli altri istituti e scuole hanno termine il 30 giugno 2001.
4) In data successiva al 30 giugno 2001 hanno termine le attivita' nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Le attivita' medesime possono aver termine oltre la predetta data: nelle classi degli istituti tecnici e professionali dove si attuano, d'intesa con le regioni territorialmente competenti, progetti finalizzati al rientro degli adulti nel sistema formativo; nelle classi degli istituti professionali che svolgono attivita' programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione; nelle classi degli istituti professionali che svolgono percorsi formativi, a carattere modulare, destinati agli adulti ai sensi dell'ordinanza ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997; nel caso di specifici progetti finalizzati all'educazione permanente degli adulti secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della citata ordinanza ministeriale n. 455/1997 o delle attivita', a carattere modulare, organizzate dai centri territoriali istituiti a norma dell'ordinanza ministeriale medesima.
 
Art. 4.
1) Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il 20 giugno 2001.
 
Art. 5.
1 ) In via eccezionale, il Ministro della pubblica istruzione puo' autorizzare i responsabili degli uffici scolastici periferici ad indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte, con riguardo all'esigenza di riconversione professionale dei lavoratori specie se in mobilita'.
2) L'autorizzazione e' concessa sulla base di richieste, provenienti dalle pubbliche istituzioni o dal mondo del lavoro, debitamente motivate quanto all'urgenza della riconversione dei lavoratori in rapporto all'offerta del lavoro.
3) I responsabili degli uffici scolastici periferici, sulla base dell'autorizzazione ricevuta, individuano, in ambito provinciale, la sede presso cui far effettuare il tipo di esami necessario e danno incarico al capo dell'istituzione scolastica prescelta di promuovere, nel rispetto delle norme in vigore, gli adempimenti finalizzati allo scopo.
4) Per lo svolgimento delle sessioni di esami di cui trattasi trovano applicazione le disposizioni delle annuali ordinanze ministeriali sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali.
 
Art. 6.
1) Il calendario delle festivita', in conformita' alle disposizioni vigenti, e' determinato come segue:
tutte le domeniche;
il 1o novembre, festa di tutti i Santi;
l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale;
il 26 dicembre;
il 1o gennaio, Capodanno;
il 6 gennaio, Epifania;
il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
il 1o maggio, festa del Lavoro;
il giorno di lunedi' dopo Pasqua;
la festa del Santo Patrono.
Roma, 2 maggio 2000.
Il Ministro: De Mauro Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2000 Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 130
 
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