Gazzetta n. 120 del 25 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 18 aprile 2000
Attuazione della direttiva 1999/40/CE della Commissione del 6 maggio 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/622/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto l'art. 229 del Nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 106 del Nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e foreste nel frattempo divenuto Ministro delle politiche agricole e forestali a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunita' europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, che attua le prescrizioni tecniche di cui alla direttiva 79/622/CEE del Consiglio, relativo all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (prove statiche), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 giugno 1983;
Vista la direttiva 1999/40/CE della Commissione del 6 maggio 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/622/CEE del Consiglio relativa al suddetto dispositivo;
Decreta:
Art. 1.
1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano: alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977, n. 572.
2. I Capi II e III dell'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, sono modificati conformemente all'allegato del presente decreto.
 
Art. 2.
1. A decorrere dal 1o luglio 2000 non e' consentito:
rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale;
rifiutare la prima immissione in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, come modificato dal presente decreto.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2001 non e' consentito:
rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non e' conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1983, n. 296, come modificato dal presente decreto;
accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore, se esso non e' conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, come modificato dal presente decreto.
 
Art. 3.
L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro dei trasporti
e della navigazione
Bersani Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
De Castro
 
Allegato
I capi II e III dell'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1983, n. 296, sono cosi modificati:
1) Al capo II, punto 1.2.4, viene aggiunto il testo seguente:
"Tutti gli elementi che possono essere rimossi dal conducente sono asportati al momento delle prove. Laddove sia possibile tenere aperte le porte e i finestrini o rimuoverli durante l'uso, essi dovranno essere tenuti aperti o essere rimossi durante le prove per non aumentare la resistenza della struttura di protezione. Se, in questa posizione, possono rappresentare un rischio per il conducente in caso di rovesciamento del trattore, il verbale di prova ne deve fare menzione.".
2) Il capo III e' cosi' modificato:
a) al punto 1.3, primo comma, viene aggiunta la frase seguente:
"Nel caso di un trattore con posto di guida reversibile, il carico e' applicato all'estremita' superiore della struttura di protezione in mezzo ai due punti di riferimento del sedile.";
b) sono inseriti i punti 2.2.11, 2.2.12 e 2.2.13 seguenti:
2.2.11. Nel caso di un trattore con posto di guida reversibile, la zona libera e' costituita dalla combinazione delle due zone libere definite sulla base delle due posizioni differenti del volante e del sedile.
2.2.12. Nel caso di un trattore che puo' essere munito di sedili aggiuntivi, si utilizza per le prove lo spazio combinato definito dai differenti punti di riferimento del sedile per l'insieme delle opzioni per esso proposte. La struttura di protezione non deve penetrare all'interno della zona libera combinata definita dai differenti punti di riferimento del sedile.
2.2.13. Se, dopo lo svolgimento delle prove, viene proposta una nuova opzione per il sedile, si deve determinare mediante calcolo se la zona libera attorno al nuovo punto di riferimento si trovi all'interno dello spazio precedentemente definito. Se cio' non si verifica, si deve effettuare una nuova prova.
 
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