Gazzetta n. 119 del 2000-05-24
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 12 aprile 2000, n. 131
Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici esclusi dal regime di orario articolato su cinque giorni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che demanda ad apposito regolamento l'individuazione degli uffici e dei servizi delle amministrazioni dello Stato da escludere dall'adozione del regime di orario articolato su cinque giorni lavorativi;
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
Considerati i risultati della ricognizione effettuata nell'ambito degli uffici del Ministero delle finanze per l'individuazione degli uffici che, in ragione della necessita' di assicurare prestazioni continuative, vanno esclusi dall'adozione del predetto regime di orario;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-6773 del 31 marzo 2000;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

1. Sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze di cui ai successivi commi.
2. Nell'ambito degli uffici centrali: il gabinetto del Ministro, l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa e l'ufficio del coordinamento legislativo.
3. Nell'ambito del Dipartimento del territorio, assicurano l'apertura nella giornata di sabato gli uffici del territorio per le attivita' di trascrizione e di costituzione dei diritti reali sugli immobili, le sezioni staccate degli uffici del territorio competenti per la conservazione dei registri immobiliari e le conservatorie dei registri immobiliari non ancora soppresse.
4. Nell'ambito del Dipartimento delle entrate, in prossimita' della scadenza degli adempimenti fiscali, il direttore generale puo' individuare, con proprio provvedimento, gli uffici e i periodi in cui e' necessario garantire il servizio di assistenza ai contribuenti anche nella giornata di sabato.
5. Gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette osservano l'orario stabilito dal decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 aprile 2000
Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 350



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego a norma dell'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
reca: "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza
pubblica". Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 6:
"5. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, adottano, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
regimi di orario articolati su cinque giorni lavorativi. La
giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente
con il sabato, e' stabilita da ciascuna amministrazione,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Con regolamento da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono individuati gli uffici ed i servizi delle
amministrazioni dello Stato che, in ragione della
necessita' di assicurare prestazioni continuative, sono
esclusi dall'osservanza delle disposizioni del presente
comma. Le altre amministrazioni e gli enti provvedono ad
individuare tali uffici e servizi sulla base dei rispettivi
ordinamenti".
- La legge 27 febbraio 1985, n. 52, reca: "Modifiche al
libro sesto del codice civile e norme di servizio
ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema
di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri
immobiliari".
- Il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, reca:
"Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle
procedure di accertamento e controllo in attuazione delle
direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE
del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in
libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE
del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in
tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri possonoessere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto del personale dipendente dei Ministeri, entrato in
vigore il 17 maggio 1995, e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995
- serie generale.
Note all'art. 1:
- Per il testo del comma 5 dell'art. 6 del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si veda
nelle note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374,
si veda nelle note alle premesse.