Gazzetta n. 118 del 23 maggio 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2000, n. 129
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, ed in particolare l'articolo 18;
Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, ed in particolare l'articolo 2;
Vista la legge 29 aprile 1995, n. 130;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato rappresentative sul piano nazionale e degli organismi di rappresentanza del personale militare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2000;
Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, della giustizia, delle politiche agricole e forestali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. La lettera A) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' sostituita dalla seguente: "A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;".
2. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dopo le parole: "delegazione del Ministro della difesa" e' inserita un virgola.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, reca:
"Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate".
- Il testo dell'art. 18 della legge 28 luglio 1999, n.
266, recante "Delega al Governo per il riordino delle
carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni
per il restante personale del Ministero degli affari
esteri, per il personale militare del Ministero della
difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria
e per il personale del Consiglio superiore della
magistratura", e' il seguente:
"Art. 18 (Delega ai Governo per l'emanazione di
disposizioni correttive del decreto legislativo n. 195 del
1995). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31
marzo 2000, un decreto legislativo recante disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, al fine di adeguarne il contenuto ai principi
desumibili dalle disposizioni di riforma della pubblica
amministrazione successivamente intervenute, con
l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui ai
commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 23
dicembre 1998, n. 448.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato
con le procedure di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge
6 marzo 1992, n. 216.".
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
il seguente:
"Art. 76 - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - 1. Il Presidente della Repubblica e' il
capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
2. Puo' inviare messaggi alle Camere.
3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
4. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni
di legge di iniziativa del Governo.
5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
6. Indice il referendum popolare nei casi previsti
dalla Costituzione.
7. Nomina, nei casi indicati dalle legge, i funzionari
dello Stato.
8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
11. Puo' concedere grazia e commutare le pene.
12. Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Per il testo dell'art. 18 della legge 28 luglio 1999,
n. 266, vedasi in note al titolo.
- Il testo dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n.
216, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione
di spesa per la perequazione del trattamento economico dei
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla
sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno
1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche' perequazione
dei trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia.
Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto
di impiego delle Forze di polizia e del personale delle
Forze armate nonche' per il riordino delle relative
carriere, attribuzioni e trattamenti economici", e' il
seguente:
"Art. 2. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato
ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della
difesa, delle finanze, di grazia e giustizia,
dell'agricoltura e delle foreste, per la funzione pubblica
e del tesoro, un decreto legislativo che definisca in
maniera omogenea, nel rispetto dei principi fissati dai
relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi
vigenti, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge 11
luglio 1978, n. 382, le procedure per disciplinare i
contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia
anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1o
aprile 1981, n. 121, nonche' del personale delle Forze
armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del
personale di leva. Fino alla riforma della contrattazione
collettiva del pubblico impiego nulla e' innovato per cio'
che concerne i dipendenti civili delle amministrazioni.
2. Lo schema di decreto legislativo sara' trasmesso
alle organizzazioni sindacali del personale interessato
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli
organismi di rappresentanza del personale militare, perche'
possano esprimere il proprio parere entro il termine di
trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso,
trascorso il quale il parere si intende favorevole. Esso
sara', inoltre, trasmesso, almeno tre mesi prima della
scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento
affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il
proprio parere secondo le modalita' di cui all'art. 24,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Nell'ambito di quanto stabilito al comma 1 il
decreto legislativo dovra' prevedere: distinte modalita'
per il procedimento, relativamente al personale ad
ordinamento civile, al personale delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e a quello appartenente alle Forze
armate, per pervenire a distinti provvedimenti che saranno
emanati con decreti del Presidente della Repubblica
rispettivamente per le Forze di polizia e per le Forze
armate; le materie da disciplinare, ivi compresi gli
aspetti retributivi; la composizione delle delegazioni di
parte pubblica e rappresentative del personale. Il
procedimento dovra' essere tale, per il personale militare,
da pervenire ad una concertazione interministeriale nella
quale la delegazione di ciascun dicastero sia composta in
modo da assicurare un'adeguata partecipazione degli
organismi di rappresentanza militare.
4. Ferma restando la sostanziale unitarieta'
dell'intera materia da disciplinare, il decreto legislativo
di cui al comma 1 potra' anche avere riguardo a materie
diverse, a seconda dello status del personale interessato,
tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. E'
comunque riservato alla disciplina per legge o per atto
normativo o amministrativo emanato in base alla legge,
l'ordinamento generale delle seguenti materie:
a) organizzazione del lavoro, degli uffici e delle
strutture, ivi compresa la durata dell'orario di lavoro
ordinario;
b) procedure per la costituzione, la modificazione di
stato giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico
impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio;
c) mobilita' ed impiego del personale;
d) sanzioni disciplinari e relativo procedimento;
e) determinazione delle dotazioni organiche;
f) modi di conferimento della titolarita' degli
uffici e dei comandi;
g) esercizio della liberta' e dei diritti
fondamentali del personale;
h) trattamento accessorio per servizi prestati
all'estero.
5. Fino a quando non saranno approvate le norme per il
riordinamento generale della dirigenza, il trattamento
economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei
dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' aggiornato
annualmente con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in
ragione della media degli incrementi retributivi
realizzati, secondo le procedure e con le modalita'
previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di
pubblici dipendenti nell'anno precedente.
6. Per il personale gia' compreso fra i destinatari
dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8
maggio 1987, n. 266, e per quello della Polizia
penitenziaria, le disposizioni del comma 4 si applicano in
quanto compatibili, rispettivamente, con le disposizioni
degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e
dell'art. 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
7. Gli oneri finanziari recati dall'applicazione delle
procedure previste dal decreto legislativo di cui al comma
1 non possono superare gli appositi stanziamenti di spesa
determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle
compatibilita' economiche generali definite dalla relazione
previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale".
- La legge 29 aprile 1995, n. 130, reca: "Delega al
Governo in materia di procedure per la disciplina del
rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle
attribuzioni e dei trattamenti economici delle Forze di
polizia e delle Forze armate".
- Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, vedasi in note al titolo.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, cosi' come modificato
dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
"2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).".



 
Art. 2

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Forze di polizia ad ordinamento civile). 1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), per il personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile sono oggetto di contrattazione: a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio; b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche
complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23
dicembre 1998, n. 448; c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; d) i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio
giornaliero e settimanale e dei turni di servizio; e) le misure per incentivare l'efficienza del servizio; f) il congedo ordinario ed il congedo straordinario; g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; h) i permessi brevi per esigenze personali; i) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali; l) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro
straordinario; m) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento
professionale; n) i criteri istitutivi degli organi di verifica della qualita' e
salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per la gestione
degli enti di assistenza del personale; o) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229.
2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), disciplinano le materie di cui al comma 1, le relazioni sindacali nonche' la durata dei contratti collettivi nazionali di amministrazione, la struttura contrattuale ed i rapporti tra i diversi livelli. Ciascuna amministrazione attiva, mediante accordi, autonomi livelli di contrattazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie previste al comma 1 e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. Essa puo' avere ambito territoriale. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata accordi in contrasto con i vincoli risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo derivante dalle predette procedure di contrattazione o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. Gli accordi decentrati sottoscritti, corredati da un'apposita relazione tecnico-finanziaria, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della program-mazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria.
3. Nelle materie non oggetto di contrattazione resta comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.
4. Nell'ambito territoriale la titolarita' all'esercizio delle relazioni sindacali e' riconosciuta sulla base della rappresentativita', individuata tenendo anche conto del dato elettorale secondo i criteri dettati nell'apposito accordo per la definizione delle modalita' di espressione del dato elettorale e delle relative forme di rappresentanza. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento del predetto accordo continuano ad avere vigenza le previsioni dettate sulla materia della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.".



Note all`art 2:
- Il testo del comma 20 dell'art. 26 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e' il
seguente:
"20. Ai fini dell'armonizzazione al regime generale del
trattamento di fine rapporto e dell'istituzione di forme di
previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le
procedure di negoziazione e di concertazione previste dal
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, potranno
definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina
del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2,
commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, nonche' l'istituzione di forme
pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni. Per la prima applicazione di quanto previsto
nel periodo precedente saranno attivate le procedure di
negoziazione e di concertazione in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995".
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, recante "Norme per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419", e' il
seguente:
"Art. 9 (Modificazioni all'art. 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502). - 1. L'art. 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art.9 (Fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale) - 1 . Al fine di favorire l'erogazione di forme
di assistenza sanitaria integrative rispetto a quelle
assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste
comunque direttamente integrate, possono essere istituiti
fondi integrativi finalizzati a potenziare l'erogazione di
trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi
ed essenziali di assistenza di cui all'art. 1, definiti dal
Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti
attuativi.
2. La denominazione dei fondi di cui al presente
articolo deve contenere l'indicazione `fondo integrativo
del Servizio sanitario nazionale'. Tale denominazione non
puo' essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti
per finalita' diverse.
3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono
fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono
tenuti ad adottare politiche di non selezione dei rischi.
Le fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi dai loro sindacati o da
associazioni di rilievo almeno provinciale;
c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti
locali;
d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di
cui all'articolo 1, comma 16, operanti nei settori
dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza
sanitaria;
e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, da societa' di mutuo soccorso
riconosciute;
f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati,
a condizione che contengano l'esplicita assunzione
dell'obbligo di non adottare strategie e comportamenti di
selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di
particolari gruppi di soggetti.
4. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale e' rappresentato da:
a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli
essenziali ed uniformi di assistenza e con questi comunque
integrate, erogate da professionisti e da strutture
accreditati;
b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario
nazionale comprese nei livelli uniformi ed essenziali di
assistenza, per la sola quota posta a carico
dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle
prestazioni erogate in regime di libera professione
intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su
richiesta dell'assistito di cui all'articolo 1, comma 15,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) prestazioni sociosanitarie erogate in strutture
accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma
domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito.
5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a),
sono comprese:
a) le prestazioni di medicina non convenzionale,
ancorche' erogate da strutture non accreditate;
b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni
non a carico del Servizio sanitario nazionale;
c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle
prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e
comunque con l'esclusione dei programmi di tutela della
salute odontoiatrica nell'eta' evolutiva e dell'assistenza,
odontoiatrica e protesica a determinate categorie di
soggetti in condizioni di particolare vulnerabilita'.
6. Con decreto del Ministro della sanita', previo
parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10,
sono individuate le prestazioni relative alle lettere a),
b) e c) del comma 5, nonche' quelle ricomprese nella
lettera c) del comma 4, le quali, in via di prima
applicazione, possono essere poste a carico dei fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale.
7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
sono autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione
mediante convenzione, da stipulare con istituzioni
pubbliche e private che operano nel settore sanitario o
sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro della sanita', da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le regioni, le province
autonome e gli enti locali, in forma singola o associata,
possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al
presente articolo.
8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della disciplina del trattamento fiscale ai sensi
del comma 10, e' emanato, su proposta del Ministro della
sanita', ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le
disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale. Detto regolamento
disciplina:
a) le modalita' di costituzione e di scioglimento;
b) la composizione degli organi di amministrazione e
di controllo;
c) le forme e le modalita' di contribuzione;
d) i soggetti destinatari dell'assistenza;
e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo
sottoscrittore e al suo nucleo familiare;
f) le cause di decadenza della qualificazione di
fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale.
9. La vigilanza sull'attivita' dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale e' disciplinata dall'art.
122 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Presso
il Ministero della sanita', senza oneri a carico dello
Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale, alla quale debbono iscriversi
sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a
vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale, il cui funzionamento e'
disciplinato con il regolamento di cui al comma 8.
10. Le disposizioni del presente articolo acquistano
efficacia al momento dell'entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale dei fondi ivi previsti,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999,
n. 133 .".



 
Art. 3

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Forze di polizia ad ordinamento militare). - 1. Per il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento militare, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), riguardano: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio; b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche
complementari, ai sensi dell'art. 26, comma 20, della legge 23
dicembre 1998, n. 448; c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; d) le licenze; e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita'; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro
straordinario; h) i criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei
servizi di polizia; i) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e
salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo
delle attivita' di protezione sociale e di benessere del
personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale
del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del
personale; l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229.
2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), individuano e disciplinano le modalita' attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.".



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 26, comma 20, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e' riportato nelle note all'art.
2.
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, e' riportato nelle note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 19 della legge 11 luglio 1978, n.
382, recante "Norme di principio sulla disciplina
militare", e' il seguente:
"Art. 19. - Normalmente l'organo centrale della
rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte
le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e
per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze
attribuite. Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno
per formulare un programma di lavoro e per verificarne
l'attuazione.
Le riunioni delle sezioni costituite all'interno
dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate
ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le
richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole
forze armate o i corpi armati. Le riunioni delle
commissioni costituite all'interno dell'organo centrale
della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri
e le proposte da formulare e le richieste da avanzare
riguardino le singole categorie.
Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i
militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di
detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in
riferimento alla relazione di cui all'art. 24, pareri,
proposte e richieste in merito allo stato del personale di
leva.
Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza
riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di
richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme
legislative o regolamentari circa la condizione, il
trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica,
previdenziale, sanitaria, culturale e morale - dei
militari. Ove i pareri, le proposte, le richieste
riguardino materie inerenti il servizio di leva devono
essere sentiti i militari di leva eletti negli organi
intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono
comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per
conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per
materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.
L'organo centrale della rappresentanza militare puo'
essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni
permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle
materie indicate nel comma precedente e secondo le
procedure previste dai regolamenti parlamentari.
Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e
di base, concordano con i comandi e gli organi
dell'amministrazione militare, le forme e le modalita' per
trattare materie indicate nel presente articolo.
Dalle competenze degli organi rappresentativi sono
comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento,
l'addestramento, le operazioni, il settore
logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e
l'impiego del personale.
Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di
prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai
seguenti campi di interesse:
conservazione dei posti di lavoro durante il servizio
militare, qualificazione professionale, inserimento
nell'attivita' lavorativa di coloro che cessano dal
servizio militare;
provvidenze per gli infortuni subiti e per le
infermita' contratte in servizio e per causa di servizio;
attivita' assistenziali, culturali, ricreative e di
promozione sociale, anche a favore dei familiari;
organizzazione delle sale convegno e delle mense;
condizioni igienico-sanitarie;
alloggi.
Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla
presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un
quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze
di servizio.
Per i provvedimenti da adottare in materia di attivita'
assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione
sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione
militare competente puo' avvalersi dell'apporto degli
organi di rappresentanza intermedi o di base, per i
rapporti con le regioni, le provincie, i comuni".



 
Art. 4

1. L'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 5 (Forze armate). - 1. Per il personale appartenente alle Forze armate, le materie oggetto di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, riguardano: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio; b) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche
complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23
dicembre 1998, n. 448; c) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale; d) le licenze; e) l'aspettativa per motivi privati e per infermita'; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) il trattamento economico di missione, di trasferimento e di lavoro
straordinario; h) i criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e
salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo
delle attivita' di protezione sociale e di benessere del
personale, ivi compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale
del medesimo, nonche' per la gestione degli enti di assistenza del
personale; i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229.
2. Per le materie oggetto di informazione e per le forme di partecipazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 4 e seguenti, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
3. Fermo restando quanto richiamato al comma 2, le procedure di concertazione di cui all'articolo 2, comma 2, individuano e disciplinano le modalita' attraverso le quali si esercitano, nei confronti del COCER, l'informazione e le forme di partecipazione in ordine alle materie oggetto di concertazione.".



Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 26, comma 20, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e' riportato nelle note
all'art 2.
- Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo
19 giugno 1999, n. 229, e' riportato nelle note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 19 della legge 11 luglio 1978, n.
382, e' riportato nelle note all'art. 3.
Note all'art. 5.
- Il testo dell'art. 7, comma 2, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato
dall'art. 5, comma 2, del presente decreto, e' il seguente:
"2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di
cui al medesimo art. 2.".
Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti", e' il seguente:
"Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei
conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione
del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e
atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle
piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni
dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di
programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati interministeriali di
riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni
emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c);
e) (omissis) (*);
f) provvedimenti di disposizione del demanio e del
patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle
ammnistrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di
importo superiore al valore in ECU stabilito dalla
normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di
aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti
passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore
suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
accertamento dei residui e di assenso preventivo del
Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
di esercizi successivi;
i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri
richieda di sottoporre temporaneamente a controllo
preventivo o che la Corte dei conti deliberi di
assoggettare, per un periodo determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta
irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.
2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo
acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo
non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel
termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine e'
interrotto se l'ufficio richiede - chiarimenti o elementi
interativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal
ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il
provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne
rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del
controllo si pronuncia sulla conformita' a legge entro
trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o
dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza
istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti
divengono esecutivi. Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.
3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono,
con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di
notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed
amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della
Corte per un periodo determinato. La Corte puo' chiedere il
riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro
ricezione, ferma rimanendone l'esecutivita'. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del
riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di
riferimento del controllo.
5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di
programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al
Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresi'
inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la
Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie
osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed
agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le
disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre. 1981, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo
1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche
valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
(*) Lettera abrogata dall'art. 43 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente
articolo, la Corte dei conti puo' richiedere alle
amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo
interno qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e
dispone ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il
comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453. Puo' richiedere alle amministrazioni pubbliche non
territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a
legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a
seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da' avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge, la disciplina in materia
di controlli successivi previsti dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si
applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della
presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo e' composta dal presidente
della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni di controllo. La sezione e' ripartita
annualmente in quattro collegi, dei quali fanno parte, in
ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i
presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi
hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per
materia e deliberano con un numero minimo di quindici
votanti. L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente
della Corte dei conti ed e' composta dai presidenti di
sezione preposti al coordinamento e da trentacinque
magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di
almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per
ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un
numero minimo di ventuno votanti.
10-bis. La sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programni di attivita' e le
materie di competenza dei collegi, nonche' i criteri per la
loro composizione da parte del presidente della Corte dei
conti.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste
dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti come sostituito dall'art. 1, della legge
21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si
pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i
competenti magistrati circa la legittimita' di atti. Del
collegio viene chiamato a far parte in qualita' di relatore
il magistrato che deferisce la questione alla sezione.
12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui
al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate
ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che
richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli
atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria,
creditizia, mobiliare e valutaria".



 
Art. 5

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.".
2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dopo le parole: "nonche' delle organizzazioni sindacali", la parola: "maggiormente" e' eliminata.
3. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.".
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.".
5. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, il comma 11 e' sostituito dai seguenti: "11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.".
6. Il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' sostituito dal seguente: "13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.".
 
Art. 6

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti). - 1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita' nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, le amministrazioni ed i Comandi generali interessati provvedono a reciproci scambi di informazione, anche attraverso apposite riunioni. 2. Le procedure di contrattazione e di concertazione di cui all'articolo 2 disciplinano le modalita' di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano nell'ambito delle rispettive amministrazioni in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui al medesimo articolo 2. Ai predetti fini in sede di contrattazione, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, presso le singole amministrazioni vengono costituite commissioni aventi natura arbitrale. 3. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale interessato, i soggetti di cui al predetto articolo 2, ossia le amministrazioni, le organizzazioni sindacali e le sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello stato maggiore della Difesa, possono ricorrere al Ministro per la funzione pubblica, formulando apposita e puntuale richiesta motivata per l'esame della questione interpretativa controversa. Il Ministro per la funzione pubblica entro trenta giorni dalla formale richiesta, dopo aver acquisito le risultanze delle procedure di cui ai commi 1 e 2, puo' fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera A), ovvero alle delegazioni che partecipano alle concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), e comma 2. L'esame della questione interpretativa controversa di interesse generale deve espletarsi nel termine di trenta giorni dal primo incontro. Sulla base dell'orientamento espresso dalle citate delegazioni, il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad emanare conseguenti direttive contenenti gli indirizzi applicativi per tutte le amministrazioni interessate.".



Note all'art. 6:
Il testo dell'art. 27, primo comma, n. 2), della legge
29 marzo 1983, n. 93, recante "Legge quadro sul pubblico
impiego", e' il seguente:
"Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del
Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il
Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:
1) (omissis);
2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento
generale in materia di pubblico impiego.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.



 
Art. 7

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' aggiunto il seguente: "Art. 8-bis (Consultazione delle rappresentanze del personale). - 1. Le organizzazioni sindacali e le sezioni del COCER di cui all'articolo 2 sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Bianco, Ministro dell'interno
Mattarella, Ministro della difesa
Visco, Ministro delle finanze
Diliberto, Ministro della giustizia
De Castro, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
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