Gazzetta n. 117 del 22 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 10 aprile 2000, n. 128
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, indetto dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento della Guardia di finanza;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare femminile";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142 riguardante il regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-4973 del 10 marzo 2000);
Ritenuto che le esigenze di natura sia formativa, connesse allo status militare, che di impiego che hanno indotto all'adozione del predetto regolamento sussistano anche con riferimento al personale di sesso femminile da reclutare nel Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Gli aspiranti di sesso femminile all'arruolamento nella Guardia di finanza mediante il concorso ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 20 ottobre 1999, n. 380, devono essere di eta' non superiore a 35 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Tale limite di eta' si intende gia' comprensivo dell'elevazione prevista dallo stesso comma per le prime immissioni di personale femminile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 10 aprile 2000
Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2000
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 351



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- La legge 20 ottobre 1999, n. 380, reca: "Delega al
Governo, per l'istituzione del servizio militare volontario
femminile".
- Il testo dell'art. 1, comma 8, e' il seguente:
"8. In via transitoria per i primi tre anni e salvo
quanto previsto dai commi 6 e 7, le prime immissioni di
personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della
Guardia di finanza sono disposte, elevando di tre anni i
limiti di eta' previsti dalla normativa per gli ufficiali o
i sottufficiali, nonche' limitatamente ai contingenti
stabiliti annualmente nell'ambito della pianificazione del
reclutamento del personale militare, dal Capo di
Stato maggiore della difesa e dal Comandante generale del
Corpo della Guardia di finanza, sentito il comitato
consultivo di cui al comma 3, mediante reclutamento con
concorsi a nomina diretta secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, ovvero, per
il Corpo della Guardia di finanza, secondo le modalita' di
cui all'art. 8, commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997,
n. 85, in quanto applicabili".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo".
- Il testo dell'art. 3, comma 6, e' il seguente:
"6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione".
Note alle premesse:
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: "Ordinamento
del Corpo della Guardia di finanza".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo".
- Il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142,
concerne: "Regolamento recante norme per l'individuazione
dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi
dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127".
- Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e' il seguente:
"6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie ai competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- Per il testo dell'art. 1, comma 8, della legge 20
ottobre 1999, n. 380, si vedono le note al titolo.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, comma 8 della legge 20
ottobre 1999, n. 380, si vedono le note al titolo.



 
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