Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 18 maggio 2000
Operazione di acquisto mediante asta competitiva, a valere sulle disponibilita' del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato";
Visto, in particolare, l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1o gennaio 1995;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, in forza del quale l'amministrazione del Fondo e' attribuita al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica coadiuvato da un comitato consultivo;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 maggio 1996, che definisce le modalita' di utilizzo del "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato";
Visto il titolo III, sezione I, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in cui si dispone la ridenominazione in euro dei titoli di Stato e se ne definiscono le modalita' di realizzazione;
Visto il titolo V, sezione II, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in cui si dispone la dematerializzazione dei titoli di Stato e se ne definiscono le modalita' di realizzazione;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;
Sentito il comitato consultivo di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 432/1993;
Considerata la necessita' di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 5, punto 2, del decreto ministeriale 27 maggio 1996, citato nelle premesse, e' disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva dei seguenti prestiti:
a) buoni poliennali del Tesoro 15 gennaio 1998 - 15 gennaio 2001, in circolazione per nominali euro 9.449.954.368,92 corrispondenti a L. 18.297.663.145.909;
b) buoni poliennali del Tesoro 1o settembre 1998 - 1o settembre 2001, in circolazione per nominali euro 8.296.971.513,48 corrispondenti a L. 16.065.177.032.406;
c) certificati di credito del Tesoro 1o maggio 1996 - 1o maggio 2003, in circolazione per nominali euro 7.014.548.942,04 corrispondenti a L. 13.582.060.680.004;
d) certificati di credito del Tesoro 1o gennaio 1997 - 1o gennaio 2004, in circolazione per nominali euro 8.893.896.522,84 corrispondenti a L. 17.220.985.020.279.
Le suddette operazioni di acquisto, previste all'art. 1, punto 2, lettera b), del menzionato decreto 27 maggio 1996 vengono effettuate con le modalita' indicate nei successivi articoli.
 
Art. 2.
L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli e' affidata alla Banca d'Italia.
Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, che intervengono per conto proprio e della clientela.
 
Art. 3.
Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di tre, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di 1 centesimo.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 1 milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo di tale importo minimo verranno arrotondate per difetto.
 
Art. 4.
Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 12 del giorno 22 maggio 2000, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalita' tecniche gia' stabilite dalla Banca d'Italia medesima per il collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta "Rete", troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery" gia' previste nella convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi alle aste di collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine.
La Banca d'Italia e' esonerata da ogni danno o responsabilita' che possa derivare sia dall'utilizzo della Rete per la ricezione e/o l'invio dei messaggi, sia dall'impiego delle apparecchiature per la riproduzione in fac-simile.
Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.
 
Art. 5.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.
Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento di un funzionario del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a cio' delegato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantita'.
L'esito delle operazioni di acquisto sara' reso noto mediante comunicato stampa.
 
Art. 6.
L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.
Ai sensi dell'art. 5, punto 3, del ripetuto decreto 27 maggio 1996, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si riserva la facolta' di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione verra' esercitata sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantita'.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si riserva, altresi', la facolta' di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto piu' elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.
 
Art. 7.
Il regolamento dei titoli acquistati, di cui al precedente articolo, sara' effettuato il 25 maggio 2000 con le disponibilita' del conto detenuto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presso la Banca d'Italia, denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".
A tal fine il 25 maggio 2000 la Banca d'Italia, verso debito del suindicato "Fondo", provvedera' a riconoscere agli operatori, con valuta stesso giorno, gli importi relativi ai titoli acquistati dal Tesoro, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per 131 giorni relativamente al B.T.P. di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente decreto, per 85 giorni relativamente al B.T.P. di cui alla lettera b), per 24 giorni relativamente al C.C.T. di cui alla lettera c) e per 145 giorni relativamente al C.C.T. di cui alla lettera d) del decreto medesimo.
Il riconoscimento delle somme avra' luogo tramite la procedura di liquidazione titoli giornaliera e contro cancellazione dei titoli dalla gestione centralizzata della Banca d'Italia.
La Banca d'Italia provvedera' a comunicare la somma complessivamente prelevata dal "Fondo", corrispondente all'ammontare totale dei costi dell'operazione di acquisto.
 
Art. 8.
Alla Banca d'Italia e' pure affidata l'esecuzione delle operazioni di estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, nonche' ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione. Dette operazioni di estinzione vengono effettuate per conto del Dipartimento del tesoro.
 
Art. 9.
Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Banca d'Italia comunichera' al Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunichera' altresi' l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.
 
Art. 10.
Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi e alla loro estinzione, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.
Il presente decreto verra' trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 maggio 2000
Il Ministro: Visco
 
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