Gazzetta n. 114 del 18 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 11 aprile 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pneumatici Pirelli, unita' di Tivoli. (Decreto n. 28110).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza e assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1994, n. 56;
Visto il decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21, e l'art. 9, comma 25, punto b);
Visto il decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 con il quale sono stati ripartiti gli stanziamenti previsti dal citato art. 9, comma 25, punto b);
Vista la delibera CIPE del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorita' per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21, del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 608/1996;
Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1977, n. 393;
Visto l'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto l'art. 45, comma 17, lettera e), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'art. 62, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;
Considerato che la S.p.a. Societa' Pneumatici Pirelli, ha ritenuto di effettuare una riduzione di personale presso l'unita' produttiva di Tivoli (Roma);
Considerato che la citata S.p.a. ha comunicato l'apertura della procedura di mobilita', di cui all'art. 4 della legge n. 223/1991, nei confronti di tutti i propri dipendenti occupati nel predetto stabilimento;
Considerato che la societa' di cui trattasi fa parte del gruppo Pirelli che ha chiuso l'unita' produttiva di Villafranca Tirrena (Messina), per cessazione dell'attivita', in cui erano presenti oltre 500 dipendenti nell'anno 1993;
Visto il decreto ministeriale datato 28 aprile 1993 e seguenti, con i quali e' stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale a decorrere dal 9 dicembre 1992;
Visto il progetto dei lavori socialmente utili predisposto dall'Agenzia per l'impiego del Lazio;
Ritenuta la necessita' di corrispondere, in favore dei lavoratori dipendenti della predetta societa', la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto B, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art. 62, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, a decorrere dal 1o gennaio 2000;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto B, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dell'art. 62, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, e' concessa in favore di un numero massimo di 46 lavoratori interessati dipendenti della S.p.a. Societa' Pneumatici Pirelli, unita' produttiva in Tivoli (Roma), la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2000.
 
Art. 2.
L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
 
Art. 3.
La misura del trattamento straordinario di integrazione salariale prorogata con l'art. 1 e' ridotta del dieci per cento.
 
Art. 4.
La proroga di cui all'art. 1 comporta la pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
Pagamento diretto: si'.
Normativa in deroga art. 4, comma 21, della legge n. 608/1996.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 aprile 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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