Gazzetta n. 113 del 17 maggio 2000 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA
REGOLAMENTO 27 aprile 2000
Modificazioni al regolamento del personale dell'Istituto nazionale per la fisica della materia.

IL PRESIDENTE
dell'Istituto nazionale per la fisica della materia
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506;
Visto l'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la delibera n. 583/99 del 29 ottobre 1999 con la quale il consiglio direttivo ha approvato la revisione 1 del regolamento del personale dell'Istituto;
Vista la nota prot. n. 1871/99 del 10 novembre 1999 con la quale il suddetto regolamento e' stato trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per il previsto controllo di legittimita' e di merito;
Vista la nota pervenuta in data 21 febbraio 2000 con cui il MURST ha espresso le proprie osservazioni in merito al testo proposto;
Vista la delibera n. 593/00 del 24 febbraio 2000, con cui il consiglio direttivo ha approvato il testo definitivo del regolamento in oggetto;
Visto l'art. 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506;
Decreta:
1) l'emanazione del regolamento del personale dell'Istituto nazionale per la fisica della materia Revisione 1;
2) la trasmissione del suddetto regolamento e del presente decreto al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Genova, 27 aprile 2000
Il presidente: Calandra Buonaura
 
Allegato
REGOLAMENTO DEL PERSONALE
Titolo I
Ordinamento del personale dell'INFM
Art. 1.
Personale dell'Istituto
Per l'assolvimento dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fisica della materia, di seguito denominato Istituto, si avvale:
a) di personale universitario e di altri enti associato alle attivita' dell'Istituto - di cui al primo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 506/1994;
b) di personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato e di formazione lavoro;
c) di personale comandato o distaccato da altri enti pubblici.
2. Il presente regolamento, in applicazione dell'autonomia organizzativa degli enti pubblici di ricerca sancita dall'art. 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168 e nel rispetto di quanto stabilito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti di ricerca e sperimentazione e dalle leggi vigenti in materia, disciplina gli aspetti della gestione di tutto il personale operante a vario titolo nell'Istituto. In particolare:
il titolo II riguarda il personale associato e definisce le modalita' di associazione e i diritti e doveri del personale in questione;
il titolo III riguarda il personale dipendente e definisce le procedure di reclutamento e selezione adottate dall'Istituto, e i diritti e doveri del personale in questione;
il titolo IV riguarda i processi di formazione e sviluppo e i meccanismi di valutazione delle prestazioni.
Art. 2.
Norme generali sul personale
1. Tutto il personale operante a vario titolo nell'Istituto collabora allo sviluppo dei suoi programmi, viene informato sulle linee di impostazione generale e si uniforma ad esse, ed e' tenuto a non svolgere attivita' in conflitto con quelle dell'Istituto.
2. Parimenti tutto il personale dipendente ed associato ha diritto di partecipazione nella programmazione e nello svolgimento delle attivita' e di rappresentanza negli organi, nel rispetto delle direttive e delle procedure appositamente stabilite dal consiglio direttivo.
3. I diritti derivanti da invenzioni e brevetti industriali frutto delle attivita' di ricerca svolte dal personale operante a vario titolo nell'Istituto, sono regolati con disciplina specifica stabilita dal consiglio direttivo nel rispetto della normativa vigente;
4. I risultati tecnico scientifici ottenuti nelle attivita' dell'Istituto sono resi pubblici e il personale interessato ha il diritto ad essere riconosciuto autore dei lavori realizzati e resi noti, fatti salvi eventuali vincoli di segretezza conseguenti a rapporti contrattuali con terzi o a specifiche tipologie di attivita'.
5. I diritti derivanti dalle invenzioni industriali fatta dal personale nell'esecuzione del rapporto di impiego, sempre che l'attivita' inventiva sia prevista come oggetto del rapporto stesso ed a tale scopo retribuita, appartengono all'Istituto, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
6. All'inventore spetta altresi' un equo premio, stabilito con delibera del consiglio direttivo, da adottarsi su motivata proposta del presidente dell'Istituto, in relazione all'importanza dell'invenzione avuto riguardo anche alla sua utilizzazione industriale; il premio corrisposto non ha natura retributiva.
7. Agli effetti del comma precedente si considera fatta durante l'esecuzione del rapporto di impiego l'invenzione industriale per la quale sia stato richiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore e' cessato dal rapporto di impiego ed ove si riferisca al campo di attivita' dell'Istituto.
8. Qualora il Consiglio direttivo dichiari con specifica delibera di non aver interesse a conseguire il brevetto, il dipendente potra' provvedervi a propria cura e spese usufruendo, quindi, di tutti i benefici connessi.
Titolo II
Personale associato
Art. 3.
Modalita' di associazione
1. Nelle strutture dell'Istituto opera personale delle Universita' e di altri enti pubblici e privati nazionali, internazionali e stranieri associato alle attivita' dell'Istituto mediante incarichi gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnica, previo assenso o nell'ambito di convenzioni con gli enti da cui il personale dipende.
2. Ai professori universitari che richiedono di dedicarsi ad esclusiva attivita' di ricerca presso l'Istituto si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I professori ed i ricercatori universitari possono altresi', su richiesta del presidente dell'Istituto e previo nulla-osta del dipartimento od istituto di appartenenza, svolgere i propri compiti di ricerca presso le strutture dell'Istituto.
3. Il personale e' associato secondo modalita' deliberate dal consiglio direttivo a seguito di domanda dell'interessato controfirmata dal direttore dell'unita' di ricerca o del laboratorio al quale intende afferire. L'incarico gratuito di ricerca o di collaborazione tecnica e' automaticamente rinnovato annualmente, sulla base degli elenchi aggiornati sottoposti all'approvazione del consiglio direttivo, o di suo delegato, dai direttori di unita'/laboratorio e dai responsabili delle altre strutture operative dell'Istituto e trasmessi al direttore del dipar-timento/istituto di appartenenza.
4. Qualora il consiglio direttivo, o suo delegato, riscontri variazioni nella posizione dei singoli, insufficiente produttivita' scientifica o incompatibilita' nelle attivita' svolte, potra' stabilire in qualunque momento il passaggio ad altra classe o la revoca dell'incarico gratuito di ricerca o di collaborazione tecnica.
5. L'aggiornamento degli elenchi si effettua annualmente con l'ausilio di procedure informatiche dedicate e deve tenere conto sia delle nuove domande di adesione sia della cancellazione per cessazione, revoca o disdetta volontaria del personale associato.
Art. 4.
Diritti e doveri del personale associato
1. Tutto il personale associato e', dal punto di vista funzionale, coordinato dal direttore di unita'/laboratorio per l'esclusiva attivita' svolta nell'Istituto, nel rispetto degli obblighi ad esso derivanti nei confronti dell'ente di appartenenza.
2. Fatti salvi gli specifici diritti previsti da ciascuna classe di appartenenza, il personale associato puo' partecipare a corsi di formazione di interesse per l'Istituto ed essere supportato finanziariamente per ricerche svolte nell'ambito delle attivita' dell'Istituto, previa autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza e secondo le norme stabilite dal consiglio direttivo.
3. Il personale associato mediante incarichi di collaborazione tecnica fornisce supporto alle attivita' di ricerca svolte nell'ambito dell'unita' di ricerca/laboratorio di appartenenza ed ha accesso all'uso di servizi ed apparecchiature strumentali dell'Istituto nell'ambito delle attivita' dell'unita'/laboratorio.
4. Il personale associato mediante incarichi di ricerca partecipa a pieno titolo alle attivita' di una unita' di ricerca/laboratorio, ai programmi delle sezioni nazionali ed ai progetti dell'Istituto. Esso ha accesso ai finanziamenti ed all'uso dei laboratori e delle apparecchiature strumentali dell'Istituto, nell'ambito dei programmi e dei progetti dell'Istituto, e si impegna a collaborare pienamente al raggiungimento degli scopi istituzionali.
5. Nelle convenzioni con le universita' e gli enti di appartenenza dovra' prevedersi che la copertura assicurativa del personale associato sia garantita dagli enti stessi anche quando tale personale svolge attivita' nell'ambito dei programmi dell'Istituto.
Titolo III
Personale dipendente
Capo I
Tipologie
Art. 5.
Personale dipendente
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali sono determinati in autonomia dall'Istituto, con i soli vincoli derivanti dal piano triennale e dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, che viene aggiornata annualmente. Il piano e gli aggiornamenti annuali vengono trasmessi, entro trenta giorni dalla loro approvazione, ai Ministeri e agli organismi competenti in base alle vigenti disposizioni di legge.
2. Il personale dipendente dall'Istituto e' costituito da:
a) personale con contratto a tempo indeterminato, assunto con le modalita' stabilite dal successivo art. 6;
b) personale con contratto a tempo determinato, o di formazione lavoro, assunto ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dell'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19;
c) personale nel profilo dirigenziale con contratto a tempo determinato assunto nel rispetto dei principi dettati dall'art. 27-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
Capo II
Personale a tempo indeterminato
Art. 6.
Modalita' di assunzione
1. L'assunzione del personale a tempo indeterminato avviene in relazione al fabbisogno programmato con le seguenti modalita':
a) per selezione pubblica mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento del possesso delle competenze secondo le procedure descritte in apposito manuale redatto nel rispetto della normativa vigente;
b) mediante procedura di reclutamento pubblica con modalita' di cui alla precedente lettera a), finalizzata all'inserimento di personale con contratto a tempo determinato, con previsione di trasformazione a tempo indeterminato secondo le modalita' previste dall'art. 8 del presente regolamento;
c) mediante assunzione con chiamata diretta di figure professionali, italiane o straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale del personale di ricerca nei limiti di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.
2. Il rapporto di lavoro si concretizza con l'assunzione effettuata con stipula di un contratto individuale secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca e sperimentazione.
Art. 7.
Procedure di reclutamento e selezione
1. Il reclutamento di personale in relazione alle posizioni da ricoprire si avvia con delibera del consiglio direttivo.
2. Il profilo e il livello di inquadramento contrattuale specificati in ciascun bando vengono determinati in funzione delle responsabilita', delle attivita' e degli obiettivi tipici della posizione da ricoprire.
3. La selezione si svolge con modalita' che ne garantiscono l'efficacia, l'imparzialita', la tempestivita', l'economicita', la celerita' di espletamento e la trasparenza, in armonia con i principi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, nonche' all'adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti ad accelerare le procedure.
4. L'emanazione dei bandi avviene a cura del presidente dell'Istituto. Un estratto del bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, mentre il testo integrale e' consultabile sulla pagina Web dell'Istituto; e' inoltre affissa presso le strutture operative dell'Istituto una copia cartacea.
5. I requisiti elementari per la partecipazione alle selezioni sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di Paesi membri dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le domande di candidati extra UE verranno accolte ove sussistano i requisiti di legge;
b) non avere riportato condanne penali;
c) idoneita' fisica ed attitudine al servizio da prestare;
d) non esclusione dall'elettorato politico attivo e non destituzione o dispensa dal servizio per incapacita' presso una pubblica amministrazione.
6. La richiesta all'ammissione alle selezione da parte dei candidati puo' avvenire tramite procedure telematiche che ne garantiscano la loro identita'.
7. Per l'ammissione alla selezione sono richiesti un titolo di studio e una documentata esperienza nel campo inerente alla posizione da ricoprire secondo i criteri e le metodologie stabilite in apposito manuale. La predetta esperienza puo' essere acquisita, oltre che mediante una attivita' lavorativa maturata anche nel settore privato, ivi compresa quella riferibile ai contratti di formazione e lavoro afferenti al comma 15 dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, anche mediante la fruizione di borse di dottorato di ricerca o di studio, l'espletamento di corsi di insegnamento presso universita' o istituti di istruzione superiore, la frequenza di corsi di perfezionamento, di scuole di specializzazione, di corsi di formazione o specializzazioni professionali svolti anche all'estero.
8. In relazione alle caratteristiche della posizione da ricoprire possono essere richiesti titoli di specializzazione o qualificazione professionale da stabilirsi di volta in volta all'atto della definizione del bando.
9. L'accertamento del possesso dei requisiti e delle competenze richiesti avviene tramite un prima fase di pre-selezione sulla base del curriculum vitae dei candidati, le cui modalita' di svolgimento vengono opportunamente descritte nel testo del bando, e prosegue con l'espletamento di prove scritte e/o prove-colloquio orali. Il contenuto e il peso relativo delle prove vengono determinati in relazione alle caratteristiche della posizione da ricoprire, ai fini dell'espressione di un giudizio di idoneita' dei candidati volto a evidenziare le specifiche competenze. Per posizioni che richiedano la copertura con figure di ricercatore e tecnologo, l'intera procedura di selezione mira all'adeguamento del contenuto delle prove e dei meccanismi di valutazione agli standard normalmente utilizzati a livello internazionale.
10. Le valutazioni dei candidati vengono effettuate da apposite commissioni, nominate con decreto del Presidente, la cui composizione varia in funzione delle posizioni da ricoprire, nel rispetto dei principi dettati dall'art. 36, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
11. Espletate le prove volte alla rilevazione delle competenze di cui sopra, viene stilata una graduatoria degli idonei.
12. Il direttore generale, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approva la graduatoria e dichiara il/i vincitore/i.
13. La graduatoria, nel rispetto della normativa vigente, ha una validita' di ventiquattro mesi e puo' essere utilizzata in caso di rinuncia o decadenza di candidati vincitori o per la copertura di posizioni nuove o scoperte nell'ambito del medesimo profilo.
Art. 8.
Trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine
1. L'Istituto puo' procedere alla trasformazione di un contratto a termine, purche' assegnato a seguito di una procedura di reclutamento pubblica, in un contratto a tempo indeterminato qualora, in presenza di specifiche professionalita' ravvisi, nel proprio interesse, l'opportunita' di una loro definitiva acquisizione per far fronte ai propri fini istituzionali e valorizzare il patrimonio di conoscenze sviluppato.
2. La possibilita' di procedere alla trasformazione del contratto, a seguito delle procedure valutative di cui ai commi successivi, e' esplicitamente indicata nel testo del bando.
3. L'ipotesi di trasformazione viene formulata, nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale e per posizioni ivi precisamente individuate, con motivata decisione del consiglio direttivo.
4. Spetta altresi' al consiglio direttivo decidere circa l'effettiva trasformazione del contratto, avvalendosi del giudizio formulato da un'apposita commissione di esperti, nominata dal presidente, che basa la propria valutazione sulle caratteristiche della posizione precedentemente ricoperta dal dipendente e sul contenuto specialistico dell'attivita' svolta.
5. La commissione terra' conto anche dei risultati della valutazione periodica che l'Istituto attua secondo quanto previsto al successivo art. 22.
Capo III
Personale dipendente a tempo determinato
Art. 9.
Personale con contratto a termine
1. L'Istituto puo' assumere personale con contratto a termine, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dell'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.
2. La durata massima di tali contratti e' di cinque anni, nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, oppure di tre anni, rinnovabili per altri tre nei casi previsti dal decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.
3. L'Istituto puo' altresi' procedere alla stipula di un contratto a termine, alla conclusione di un contratto di formazione e lavoro assegnato a seguito di selezione pubblica, previa valutazione dei risultati conseguiti dal dipendente durante il periodo di formazione.
Art. 10.
Personale in formazione e lavoro
1. Conformemente alle disposizioni dell'art. 5, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, l'Istituto puo' assumere personale con contratto di formazione e lavoro, finalizzato all'inserimento nell'Istituto o in attuazione di un percorso formativo destinato all'inserimento presso terzi. L'inserimento avviene mediante selezione pubblica o a livello regionale nel primo caso, ovvero per chiamata diretta, nel secondo caso.
2. Durante il periodo di formazione e lavoro i dipendenti hanno diritto alla retribuzione iniziale del livello di assunzione.
3. La durata dei contratti di formazione e lavoro, che non puo' comunque superare i trentasei mesi, viene stabilita caso per caso sulla base delle specifiche esigenze funzionali dell'Istituto e del programma di formazione.
Art. 11.
Assunzioni per temporanea assenza di personale in forza
1. L'Istituto puo' effettuare assunzioni temporanee per sopperire all'assenza di personale in forza, nel rispetto della normativa vigente.
2. La durata del contratto potra' prevedere anche l'esigenza di un periodo iniziale di affiancamento. Il livello retributivo del soggetto assunto con contratto temporaneo, comunque non superiore a quello del personale sostituito, sara' stabilito in base alle competenze e professionalita' dello stesso, tenuto conto anche dell'effettivo affidamento al medesimo delle funzioni svolte dal dipendente sostituito.
Capo IV
Doveri e responsabilita'
Art. 12.
Doveri e responsabilita' del personale
1. I doveri del dipendente sono disciplinati dal vigente contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca e sperimentazione.
2. Il personale dell'Istituto conforma la propria condotta al dovere di collaborare all'attivita' dell'ente con impegno e responsabilita', concorrendo al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico con assiduita', diligenza e scrupolo, mantenendo il segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo ufficio e la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio all'Istituto.
3. In conformita' con le funzioni e la struttura organizzativa dell'Istituto, il personale e' responsabile in relazione alle funzioni esercitate dello svolgimento della propria attivita' di lavoro nonche' degli obblighi derivanti dai doveri di ufficio in conformita' con le predette funzioni e la struttura organizzativa dell'Istituto.
4. In materia di responsabilita' dei dipendenti, per i danni arrecati all'Istituto o a terzi in violazione dei predetti doveri, si applicano le opportune sanzioni disciplinari, secondo la gravita' dell'infrazione.
Art. 13.
Personale a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale e' regolato dal vigente contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca e sperimentazione.
2. La costituzione di rapporto di lavoro a tempo parziale avviene a seguito di assegnazione di un contratto a termine o a tempo indeterminato a tempo parziale, o per trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno su richiesta del dipendente e dietro approvazione del direttore della struttura operativa e del direttore generale.
3. Al personale interessato e' consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro, ivi comprese quelle effettuate presso i soggetti privati di cui al successivo art. 18, che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attivita' dell'Istituto.
4. In caso di domanda da parte del dipendente di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, questa deve essere presentata al direttore della struttura operativa e alla direzione generale che, valutate le esigenze di servizio, dovra' pronunciarsi entro i trenta giorni successivi dalla presentazione della domanda; in mancanza di risposta negativa entro il termine suddetto, la domanda si intende accolta. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno si formalizza, previo accordo tra le parti, su proposta del direttore della struttura operativa ove opera il dipendente che ne ha manifestato l'esigenza, con provvedimento del direttore generale.
Capo V Sede di lavoro - Missioni all'estero e expatriation allowance Trasferimento per ragioni di servizio - Comando e distacco -
Disponibilita'
Art. 14.
Sede di lavoro
Ai fini del presente regolamento si intende come sede di lavoro del dipendente il luogo in cui e' ubicata la struttura operativa presso la quale e' tenuto a prestare il proprio servizio. Il contratto di lavoro individuale indica la sede di prima destinazione, presso la quale il dipendente dovra' operare almeno per i tre mesi successivi al periodo di prova.
Art. 15.
Missioni all'estero e expatriation allowance
1. Il dipendente, per esigenze di servizio di carattere temporaneo, puo' essere inviato in missione presso localita' diverse da quelle in cui presta servizio, ivi comprese destinazioni all'estero. Il trattamento di missione e' disciplinato dal Manuale per la gestione delle spese di viaggi e soggiorni.
2. I casi di soggiorno all'estero per periodi superiori a trenta giorni sono disciplinati in apposito regolamento, redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
Art. 16.
Trasferimento per esigenze di servizio
1. L'Istituto puo' disporre il trasferimento di un dipendente per motivate esigenze legate al perseguimento dei propri fini. Il trasferimento non puo' essere disposto per ragioni di carattere disciplinare.
2. La scelta fra i dipendenti con analoghe professionalita' che possono essere trasferiti, viene effettuata sulla base dei criteri di cui alle vigenti disposizioni di legge in materia.
3. Il trasferimento del dipendente e' disposto con deliberazione della giunta esecutiva ed e' notificato al dipendente con almeno sessanta giorni di anticipo.
4. Il trasferimento puo' essere disposto in caso di cambiamenti nella struttura dell'Istituto che comportino una diversa distribuzione del personale presso le unita' organizzative dello stesso.
Art. 17.
Trasferimento temporaneo
1. L'Istituto puo' disporre, con il consenso dell'interessato, il trasferimento temporaneo del personale presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle internazionali e comunitarie, universita' italiane e straniere, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali e stranieri, per un periodo predeterminato, previa intesa tra gli enti interessati anche per quanto riguarda gli oneri relativi al trattamento economico.
2. L'Istituto puo' inoltre accogliere, per un periodo predeterminato, personale proveniente dalle stesse imprese, al fine di operare un adeguato livello di scambio di conoscenze.
Art. 18.
Distacco presso spin-off dell'Istituto e imprese
1. Al fine di favorire la diffusione dei risultati della ricerca e di applicazioni scientifiche e tecnologiche di particolare interesse per il mondo produttivo, in armonia con quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, l'Istituto promuove la creazione di soggetti giuridici di natura privata (spin-off).
2. Il personale dipendente dell'Istituto puo' essere distaccato presso i soggetti di cui al precedente comma, nonche' presso altri soggetti imprenditoriali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
Capo VI
Personale dirigente
Art. 19.
Modalita' di assunzione
L'assunzione di personale dirigente avviene, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni ed in base alle specifiche esigenze del l'Istituto:
a) a seguito di procedura di reclutamento pubblica, secondo le modalita' previste all'art. 7 del presente regolamento;
b) previa selezione pubblica, mediante la stipula di un contratto a termine della durata massima di cinque anni, rinnovabile;
c) con chiamata nominativa, fino a cinque figure di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici e privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, mediante la stipula di un contratto a termine della durata massima di cinque anni, rinnovabile.
Art. 20.
Responsabilita' dirigenziali
1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, delle decisioni organizzative, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate.
2. All'inizio di ogni anno, i dirigenti sono tenuti alla presentazione al direttore generale di una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
3. Ai dirigenti dell'Istituto si applicano le disposizioni in materia di responsabilita' dirigenziale previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Titolo IV Formazione - Meccanismi di valutazione Igiene e sicurezza sul lavoro - Trattamento dei dati personali
Art. 21.
Formazione
1. L'Istituto individua nella formazione professionale uno strumento indispensabile per l'aggiornamento e la crescita del personale in servizio e per l'inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione.
2. L'Istituto:
a) promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale;
b) garantisce liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca;
c) cura la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con profili gestionali.
3. Per il perseguimento di obiettivi di formazione l'Istituto puo' utilizzare, ove necessario, forme di collaborazione con universita' ed altri enti pubblici e privati anche stranieri, avvalendosi altresi' dell'apporto di esperti italiani e stranieri.
4. L'Istituto svolge attivita' di formazione in base a programmi annuali e/o pluriennali prevedendone opportuni stanziamenti, promuovendo attivita' di formazione propedeutiche all'assunzione, attivita' di formazione per favorire l'introduzione delle innovazioni e/o per il migliore utilizzo di esse, o, per quanto attiene il personale gestionale, per lo sviluppo di competenze amministrative, organizzative e gestionali.
5. I dipendenti possono proporre, a titolo individuale o per gruppi, piani specifici di formazione che prevedano la partecipazione a corsi, e/o la permanenza presso altre istituzioni od industrie, e/o lo svolgimento di studi a carattere formativo.
6. La partecipazione ad attivita' formative per il personale ricercatore e' programmata dal medesimo e favorita dall'Istituto; per il resto del personale e' programmata dall'Istituto in funzione del raggiungimento degli obiettivi tecnici o gestionali prefissati ed e' riconosciuta utile ai fini dei processi di sviluppo della carriera del personale.
7. Il personale dipendente dell'Istituto puo' essere autorizzato a svolgere attivita' didattica presso universita' o altri soggetti precisamente individuati.
Art. 22.
Meccanismi di valutazione
1. L'Istituto adotta procedure per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti e di rilevazione delle competenze e capacita' individuali al fine di:
disporre di uno strumento per lo sviluppo professionale individuale;
supportare, laddove necessario, le procedure per la trasformazione del rapporto di lavoro, di cui ai precedenti articoli 8 e 9, comma 3.
costituire e gestire opportunamente una banca dati delle competenze del proprio personale dipendente;
applicare i criteri previsti dal contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca e sperimentazione per l'assegnazione di compensi variabili.
2. La valutazione, con contenuti differenziati a seconda delle diverse tipologie professionali viene avviata periodicamente dal responsabile della struttura ove il dipendente opera secondo le modalita' previste dall'apposito manuale, garantendo la trasparenza e l'oggettivita' dell'intero processo.
3. La valutazione dei dirigenti avviene secondo le disposizioni vigenti in materia.
Art. 23.
Igiene e sicurezza sul lavoro
1. E' istituito il servizio di prevenzione e protezione INFM; il responsabile del servizio presso la sede centrale coordina le attivita' degli addetti presso le unita' di ricerca e i laboratori nazionali.
2. I compiti del servizio di prevenzione e protezione sono quelli indicati nel Capo II del decreto legislativo n. 626/1994.
3. L'Istituto, attraverso il servizio di prevenzione, garantisce l'applicazione delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo:
all'informazione, formazione e controllo sanitario del personale;
all'adeguamento delle misure di prevenzione rispetto al progresso tecnico;
all'individuazione di procedure per gli aspetti del processo produttivo che non siano esplicitamente contemplati nella normativa.
4. Le procedure di gestione della sicurezza sono indicate nel documento di valutazione dei rischi, custodito presso la sede centrale (Struttura di coordinamento gestionale) dell'Istituto e presso le strutture operative. In esso sono altresi' richiamate le norme tecniche e la legislazione nazionale e comunitaria applicabile alla realta' dell'Istituto.
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono individuati all'interno delle rappresentanze sindacali unitarie, e partecipano alle attivita' di gestione della sicurezza secondo le attribuzioni di cui al Capo V del decreto legislativo n. 626/1994.
6. I dipendenti sono tenuti alla frequentazione dei corsi di formazione previsti in tema sicurezza sul lavoro. La formazione puo' essere erogata anche attraverso l'ausilio di pacchetti multimediali destinati alla formazione con metodologie interattive.
Art. 24.
Trattamento dei dati personali
L'Istituto, nel rispetto del principio della trasparenza negli atti della pubblica amministrazione, effettua il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, con le modalita' descritte nell'apposito regolamento per la disciplina del trattamento e dei casi di comunicazione e diffusione dei dati personali e nei relativi manuali operativi.
 
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