Gazzetta n. 112 del 16 maggio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 2000, n. 120
Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per l'erogazione e la rendicontazione della spesa da parte dei funzionari delegati operanti presso le rappresentanze all'estero, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 19, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 6 gennaio 1928, n. 113;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, recante approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15, recante disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, 3 marzo 1990, n. 362;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante regolamento di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 30 giugno 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'erogazione e la rendicontazione delle spese effettuate presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, di seguito denominati uffici all'estero.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, reca: "Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa".
- Si riporta il testo dell'art. 20 e dell'allegato 1,
n. 19:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il
Governo individua, con le modalita' di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli
aspetti del procedimento che possono essere autonomamente
disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
princi'pi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultano superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i princi'pi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui
all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al
comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai
successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi
desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono princi'pi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.
20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono
disciplinare anche i procedimenti amministrativi che
prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito
amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:
a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o
inadeguati alle esigenze di semplificazione del
procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione
della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi,
le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme
delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio
contenute nei regolamenti di semplificazione".
Allegato 1:
"19. Procedimento per l'erogazione e la rendicontazione
della spesa da parte dei funzionari delegati operanti
presso le rappresentanze all'estero:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni;
legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive
modificazioni;
legge 22 dicembre 1990, n. 401;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367".
Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca:
"Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e
sulla contabilita' generale dello Stato".
Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca:
"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato".
Il regio decreto 6 gennaio 1928, n. 113, reca:
"Approvazione del regolamento per gli immobili ed i mobili
patrimoniali dello Stato adibiti ad uso delle regie
rappresentanze all'estero".
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, reca: "Ordinamento dell'Amministrazione degli
affari esteri".
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
1979, n. 718, reca: "Approvazione del regolamento per le
gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle
amministrazioni dello Stato".
La legge 6 febbraio 1985, n. 15, reca: "Disciplina
delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli
affari esteri".
Il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1990, n. 116, reca: "Regolamento per i lavori, le
somministrazioni, i servizi e le spese che possono farsi in
economia da parte dell'Amministrazione centrale degli
affari esteri, degli ispettorati di frontiera, nonche'
delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici
consolari".
Il decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro del tesoro, 3 marzo 1990, n. 362,
reca: "Regolamento recante norme per lo snellimento delle
procedure per l'ordinazione delle spese all'estero del
Ministero degli affari esteri e per la presentazione dei
rendiconti".
Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421".
Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, reca: "Regolamento recante semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili".



 
Art. 2
Spese degli uffici all'estero

1. Le spese degli uffici all'estero sono effettuate a valere sui fondi attribuiti annualmente dall'Amministrazione centrale e sono destinate: a) al mantenimento ed al funzionamento degli uffici; b) allo svolgimento delle attivita' di istituto; c) alla corresponsione delle retribuzioni e delle indennita' del
personale.
 
Art. 3
Funzionari delegati

1. Presso gli uffici all'estero sono funzionari delegati, ai sensi delle norme sulla contabilita' generale dello Stato, i titolari degli uffici stessi, oppure, limitatamente alle spese indicate negli articoli 4 e 6, i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili che presso i predetti uffici ricoprono posti di commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, ferma restando in ogni caso la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai capi degli uffici.
 
Art. 4
Spese di mantenimento e funzionamento

1. Con decreto del competente dirigente generale, le risorse necessarie per il mantenimento e il funzionamento degli uffici all'estero sono assegnate dall'Amministrazione centrale ai titolari degli uffici stessi, oppure al commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto, nelle sedi in cui tale funzionario presti servizio.
2. Le risorse finanziarie per il mantenimento e funzionamento degli uffici all'estero sono stabilite tenuto conto del fabbisogno documentato dalla relazione previsionale che i titolari di detti uffici predispongono entro il mese di ottobre di ogni anno, sentito il commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto.
3. Con decreto del competente dirigente generale ed a fronte di sopravvenute ed inderogabili esigenze, l'Amministrazione puo' provvedere ad eventuali integrazioni.
4. I fondi assegnati sono resi disponibili, in correlazione con le effettive esigenze di spesa, con ordini di rimessa valutaria aventi valore di ordini di accreditamento.
 
Art. 5
Spese per attivita' di istituto

1. Le competenti Direzioni generali provvedono alla somministrazione dei fondi necessari alle attivita' di istituto, come indicate negli articoli 37 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con ordini di rimessa valutaria aventi valore di ordini di accreditamento, disposti a favore dei titolari degli uffici all'estero, tenuto conto anche della spesa storica accertata e di variazioni dei termini di riferimento che i titolari degli uffici provvedono a segnalare entro il mese di ottobre di ogni anno.



Nota all'art. 5:
- Si riportano i testi degli articoli 37 e 45 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (per il titolo vedi nelle note alle premesse).
"Art. 37 (Funzioni della missione diplomatica). - La
missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto
internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i
cittadini e i loro interessi;
trattare gli affari, negoziare, riferire;
promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i
rapporti in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di
accreditamento.
L'attivita' di una missione diplomatica si esplica in
particolare nei settori politico-diplomatico, consolare,
emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale,
culturale, scientifico-tecnologico della stampa ed
informazione.
La missione diplomatica esercita altresi' azione di
coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di
direzione dell'attivita' di uffici ed enti pubblici
italiani, operanti nel territorio dello Stato di
accreditamento.
Art. 45 (Funzioni degli uffici consolari). - L'ufficio
consolare svolge, nell'ambito del diritto internazionale,
funzioni consistenti principalmente nel:
proteggere gli interessi nazionali e tutelare i
cittadini e i loro interessi;
provvedere alla tutela dei lavoratori italiani
particolarmente per quanto concerne le condizioni di vita,
di lavoro e di sicurezza sociale;
favorire le attivita' educative, assistenziali e
sociali nella collettivita' italiana nonche' promuovere,
assistere, coordinare e, nei casi previsti dalla legge,
vigilare l'attivita' delle associazioni, delle camere di
commercio, degli enti italiani;
stimolare nei modi piu' opportuni ogni attivita'
economica interessante l'Italia, curando in particolare lo
sviluppo degli scambi commerciali;
sviluppare le relazioni culturali.
L'ufficio consolare esercita, in conformita' al diritto
internazionale, le altre funzioni ad esso attribuite
dall'ordinamento italiano, in particolare in materia di
stato civile, notariato, amministrativa e giurisdizionale".



 
Art. 6
Retribuzioni ed indennita' del personale

1. I versamenti delle retribuzioni e delle indennita' del personale sono effettuati dagli uffici all'estero previa rimessa valutaria agli stessi, con ordinativi diretti, specificanti i creditori e le somme ad essi dovute, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, o altrimenti con ordini di accreditamento disposti a favore dei titolari degli uffici ovvero del commissario amministrativo o commissario amministrativo aggiunto nelle sedi in cui tali funzionari prestino servizio.
 
Art. 7
Procedure contrattuali all'estero

1. Ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento italiano, compatibilmente con le norme e con le situazioni locali.
2. Nei casi di incompatibilita', accertati dalla rappresentanza diplomatica italiana, e' consentita l'applicazione della normativa vigente nei Paesi di accreditamento, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. L'attivita' contrattuale degli uffici all'estero e' effettuata nel rispetto del principio di non discriminazione in base alla nazionalita' nei confronti dei fornitori appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea.
4. Per tutte le spese degli uffici all'estero, ivi comprese quelle in economia e di modico ammontare, e' vietato il ricorso ad artificioso frazionamento.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (per il
titolo vedi nelle note alle premesse).
"Art. 86 (Procedura per la stipulazione). - La
procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire
all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento
italiano compatibilmente con le norme e con le situazioni
locali.



 
Art. 8
Spese in economia e di modico ammontare

1. I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari sono quelli previsti dal regolamento per i servizi in economia del Ministero degli affari esteri.
2. Compatibilmente con quanto previsto all'articolo 7, per le spese in economia degli uffici all'estero si applicano le seguenti procedure: a) se di importo inferiore a 3 milioni di lire, possono essere
effettuate in via diretta; b) se di importo compreso fra 3 e 15 milioni di lire, possono essere
effettuate previo scambio di corrispondenza, secondo l'uso locale,
con una sola ditta o persona; c) se di importo compreso fra 15 e 70 milioni di lire, possono essere
effettuate previa acquisizione di almeno tre preventivi, mediante
scambio di corrispondenza, secondo l'uso locale. Tutti gli importi
predetti si intendono al netto di imposte.
3. Lo scambio di corrispondenza di cui alle lettere b) e c) del comma 2 contiene l'esatta indicazione delle forniture, dei servizi o lavori da effettuare, i relativi prezzi, le modalita' di pagamento, le garanzie per l'esatto adempimento e, ove necessario, i tempi di esecuzione e le penalita' per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute.
4. Per le spese di modico ammontare, i funzionari delegati possono assegnare ad un collaboratore, che ricopra posto di cancelliere o di assistente commerciale, un fondo di importo non superiore all'equivalente di 20 milioni di lire, da depositare presso apposito conto bancario, suscettibile di una sola reintegrazione nel corso dell'esercizio, previa presentazione di rendiconto al funzionario delegato. Ciascuna spesa da far gravare sul predetto fondo non potra' superare il limite di cui al comma 2, lettera a). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
5. Gli importi indicati nei commi 2 e 4 possono essere modificati in relazione all'andamento dell'inflazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (per il
titolo vedi nelle note alle premesse):
"Art. 15 (Pagamento di spese di modesto ammontare
mediante assegni di conto corrente postale). - l. I
dirigenti, i funzionari delegati e i titolari di
contabilita' speciali, per l'esecuzione di spese di modesto
ammontare disposte nell'ambito delle proprie competenze e
responsabilita', sono autorizzati ad aprire, in favore di
dipendenti di qualifica non inferiore alla sesta, assegnati
all'ufficio centrale o periferico di appartenenza, un conto
corrente postale contenente l'espressa menzione
dell'ufficio titolare del conto, il nominativo e la
qualita' del dipendente abilitato ad emettere gli assegni.
2. La giacenza massima del conto corrente non puo'
essere superiore a lire dieci milioni, suscettibile di
reintegrazione periodica a valere anche sulle
disponibilita' degli ordini di accreditamento o delle
contabilita' speciali intestate ai funzionari che hanno
disposto l'apertura del conto corrente. La reintegrazione
ha luogo previa presentazione del rendiconto delle spese
relative agli importi da reintegrare, ai sensi del
successivo comma 4. Ciascuna spesa non puo' eccedere
l'importo di lire ottocento milioni ed e' effettuata
mediante assegni non trasferibili intestati al creditore
diretto dello Stato.
3. Gli interessi maturati sui conti correnti postali di
cui al comma 2 sono versati annualmente in conto entrata
del Tesoro.
4. I dipendenti incaricati di effettuare i pagamenti
secondo quanto previsto dal presente articolo presentano al
dirigente preposto all'ufficio centrale o periferico di
appartenenza, ovvero al funzionario delegato o al titolare
della contabilita' speciale che ha disposto l'apertura del
conto, il rendiconto trimestrale delle spese, con allegata
tutta la documentazione giustificativa. Il dirigente
responsabile, ovvero il funzionario delegato o il titolare
di contabilita' speciale, approvano il rendiconto ed
autorizzano la reintegrazione dei fondi sul conto corrente
postale, nei limiti delle pese approvate.
5. I funzionari delegati e i titolari di contabilita'
speciali allegano i rendiconti trimestrali previsti dal
comma 4 ai conti amministrativi che essi sono tenuti a
presentare ai sensi delle vigenti disposizioni. Ove non
previsto da altre norme il funzionario che ha approvato le
contabilita' presentate dal dipendente incaricato di
effettuare i pagamenti rende annualmente il rendiconto
amministrativo della gestione nei termini previsti per la
presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari
delegati.
6. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, adegua
i limiti di somma di cui al comma 2 alle esigenze di
correntezza dei pagamenti delle amministrazioni delle
Stato, tenuto conto dei principi di cui all'art. 1 del
presente regolamento.
7. Con apposita convenzione fra il Ministro del tesoro
e l'Ente poste italiane sono disciplinate le modalita' di
espletamento degli adempimenti a carico delle Poste
italiane in relazione a quanto previsto nel presente
articolo. La convenzione regola espressamente i casi di
mancata riscossione degli assegni da parte dei
beneficiari".



 
Art. 9
Documentazione relativa alla congruita'
dei prezzi al collaudo e regolare esecuzione

1. In mancanza di diversa specifica disposizione contrattuale, per i contratti stipulati all'estero, anche in economia, e per la verifica annuale dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa, il cui importo non superi quello stabilito dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116, la congruita' dei prezzi, la certificazione di collaudo dei lavori e la regolare esecuzione delle forniture sono documentate da attestazioni rilasciate da istituzioni tecniche locali o da esperti di fiducia, ovvero da apposita dichiarazione del titolare dell'ufficio, che puo' avvalersi del contributo di organi tecnici italiani, ove possibile residenti all'estero.
2. Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 79 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sulla competenza della Commissione per gli immobili adibiti ad uso dell'Amministrazione degli affari esteri.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116
(per il titolo vedi nelle note alle premesse).
"2. Per i lavori, le somministrazioni ed i servizi di
importo non superiore a lire settemilioni per le spese
dell'amministrazione centrale e degli ispettorati di
frontiera, ed a lire trentamilioni per le spese delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, al
netto di ogni onere fiscale, l'atto formale di collaudo e'
sostituito da un attestato di regolare esecuzione
rilasciato dai funzionari preposti agli uffici o da persone
esperte da essi designate".
- Si riportano i testi degli articoli 79 e 80 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (per il titolo vedi nota alle premesse).
"Art. 79 (Beni immobili e mobili all'estero). - La
direzione generale del personale e dell'amministrazione
attende mediante suoi uffici alle questioni relative
all'acquisto, alla costruzione ed alla locazione degli
immobili all'estero destinati a uffici e residenze o
comunque necessari all'attivita' dell'amministrazione,
nonche' alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli
immobili stessi, all'arredamento ed alle attrezzature. Per
quanto concerne i beni immobili e mobili destinati ad
attivita' all'estero di competenza di altre direzioni
generali l'ufficio opera secondo le istruzioni ricevute
dalle direzioni generali stesse.
Gli uffici effettuano annualmente un esame della
situazione degli immobili, di cui al precedente comma,
delle attrezzature e degli arredamenti in relazione alla
necessita' dei servizi e elaborano un programma da
sottoporre al Ministro per la piu' opportuna utilizzazione
dei fondi all'uopo stanziati in bilancio.
Gli uffici tengono il registro degli immobili demaniali
all'estero in uso all'amministrazione, i relativi titoli e
ogni documentazione concernente gli immobili stessi. Essi
tengono altresi' gli inventari dei beni mobili all'estero
di pertinenza dell'amministrazione.
Art. 80 (Commissione per gli immobili adibiti ad uso
dell'amministrazione degli affari esteri). - Per l'esame
delle questioni relative agli immobili adibiti uso
dell'amministazione degli affari esteri e' istituita una
commissione consultiva.
Nel quadro della programmazione finanziaria e tecnica
di cui all'art. 79, la commissione:
esprime al Ministro parere circa la scelta,
l'acquisto, la costruzione, il riattamento, la locazione e
l'arredamento degli immobili all'estero per uffici,
residenze e sedi di istituti scolastici e culturali o
comunque necessari all'amministrazione;
esamina le proposte ed i progetti ad essa sottoposti
dalla direzione generale del personale e della
amministrazione ed esprime il proprio parere sotto il
profilo tecnico, artistico e funzionale;
propone l'assunzione di dati documentali utili e
l'effettuazione di sopralluoghi e ricognizioni per
acquisire gli eventuali ulteriori elementi di giudizio
necessari alla valutazione delle questioni in esame;
suggerisce i criteri generali cui deve ispirarsi la
progettazione;
propone i criteri per l'utilizzazione dei fondi di
bilancio per la manutenzione ordinaria e straordinaria;
studia i problemi relativi all'arredamento e alle
dotazioni formulando proposte in merito;
esprime parere su tutte le questioni che, in materia,
il Ministro ritenga di deferire al suo esame.
La commissione e' composta di un ambasciatore in
servizio o a riposo che la presiede, dal direttore generale
del personale, dell'ispettore generale del Ministero e
degli uffici all'estero, di un presidente di sezione del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, di tre funzionari
del Ministero degli affari esteri, del direttore generale
delle antichita' e belle arti, del provveditore alle opere
pubbliche del Lazio, di un ispettore generale del Genio
civile, di un docente universitario di architettura, di un
docente di arredamento e decorazione dell'accademia di
belle arti, dell'ingegnere architetto capo o dell'ingegnere
architetto del Ministero e di un rappresentante della
Ragioneria generale dello Stato - ispettorato generale di
finanza - di qualifica non inferiore a ispettore generale.
Il presidente della commissione e' sostituito in caso
di assenza dal direttore generale del personale.
Allorche' sono all'esame questioni relative a immobili
adibiti ad uso di istituzioni culturali o delle
collettivita', partecipa alle sedute un rappresentante
della direzione generale delle relazioni culturali o un
rappresentante della direzione generale dell'emigrazione e
degli affari sociali.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte
da un funzionario in servizio presso gli uffici di cui
all'art. 79.
La commissione e' nominata per la durata di tre anni
con decreto del Ministro per gli affari esteri. Il
presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute della
commissione per consultazioni altri funzionari ed esperti.
Il regolamento puo' apportare modifiche alla composizione
della commissione".



 
Art. 10
Rendiconti e documentazione giustificativa

1. Le spese di cui all'articolo 2, lettere a) e b), nonche' quelle di cui alla lettera c) qualora i fondi siano stati inviati tramite ordini di accreditamento ai sensi dell'articolo 6, sono giustificate mediante rendiconti, predisposti sulla base degli appositi registri e, di regola, su moduli informatici, da trasmettersi entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo da rendicontare, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai competenti uffici dell'Amministrazione, all'Ufficio centrale del bilancio ed alla Corte dei conti qualora da quest'ultima richiesti per i controlli di competenza, a firma del funzionario delegato al quale i fondi sono stati accreditati e corredati dalla distinta delle spese eventualmente sostenute dai collaboratori di cui all'articolo 8, comma 4, dagli stessi sottoscritta. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla Corte dei conti del frontespizio del rendiconto, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, modificato dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468. L'invio alla Corte dei conti dei frontespizi dei rendiconti avviene, ove possibile, per via telematica.
2. I rendiconti di cui al comma 1 sono custoditi sotto la responsabilita' dei funzionari competenti che ne assicurano l'integrita' e l'esclusiva destinazione alle verifiche e ai controlli previsti dalla legge.
3. La gestione dei conti correnti valuta tesoro di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, viene rendicontata mediante invio trimestrale al Dipartimento del tesoro di situazioni contabili riepilogative anche delle operazioni bancarie effettuate; i relativi estratti conto bancari dovranno essere trasmessi annualmente ovvero su specifica richiesta del Dipartimento del tesoro.
4. I rendiconti in originale, corredati della relativa documentazione, sono conservati presso gli uffici all'estero per un periodo di dieci anni. Gli stessi sono trasmessi entro tale termine, a richiesta dell'Amministrazione, dell'Ufficio centrale del bilancio o della Corte dei conti. I rendiconti relativi a capitoli di bilancio inclusi nei programmi di controllo dell'Amministrazione, dell'Ufficio centrale del bilancio e della Corte dei conti sono inoltrati ai predetti uffici in originale e completi di tutta la documentazione, nei termini indicati nei programmi stessi. In caso di inadempienza dei funzionari delegati, si applicano le penalita' previste dall'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonche' dagli articoli 333, 334, 335 e 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificati dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
5. Nell'ambito dell'attivita' di controllo sulla gestione degli uffici all'estero, possono essere disposte verifiche amministrativo-contabili congiunte, da effettuarsi da parte di funzionari e dirigenti del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
6. Nell'ambito dell'attivita' di vigilanza prevista dall'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, sui conti correnti valuta tesoro costituiti presso le sedi all'estero, possono essere disposte verifiche amministrativo-contabili da effettuarsi, anche congiuntamente, da parte di funzionari e dirigenti del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento del tesoro.
7. In caso di avvicendamento del funzionario delegato, lo stato della situazione amministrativo-contabile forma oggetto di specifici passaggi di consegne. I relativi verbali sono allegati ai rendiconti di cui al presente articolo.



Note all'art. 10:
- Il regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, reca:
"Determinazione dei termini per la trasmissione e la
revisione dei rendiconti e delle penalita', in caso di
ritardo, a carico dei funzionari responsabili". Si riporta
il testo dell'art. 2 (come modificato dall'art. 33 della
legge 5 agosto 1978, n. 468).
"Art. 2. Ai fini dell'applicazione del precedente
articolo, i funzionari delegati, compresi quelli
all'estero, nell'inviare i rendiconti alle rispettive
amministrazioni, ovvero alle ragionerie regionali e
provinciali competenti al riscontro ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544,
trasmettono alla Corte dei conti o alle delegazioni
regionali della stessa, copia a ricalco del frontespizio di
ciascun rendiconto".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge
6 febbraio 1985, n. 15 (per il titolo vedi nota alle
premesse).
"Art. 5. Presso sedi all'estero, da individuarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti valuta
Tesoro.
A detti conti affluiscono le entrate consolari, le
eccedenze sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche', su
indicazione del Ministero del tesoro, altre entrate dello
Stato realizzate all'estero.
Per la gestione di detti fondi vengono aperti conti
correnti presso locali istituti bancari di fiducia.
Le ricevute dei versamenti ai conti correnti valuta
Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
della riscossione che hanno effettuato detti versamenti,
quietanze liberatorie da allegarsi a discarico delle
rispettive contabilita'.
I conti correnti valuta Tesoro sono gestiti sotto la
vigilanza della direzione generale del Tesoro - portafoglio
dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in copia
al Ministero degli affari esteri ed alla coesistente
ragioneria centrale.
La Direzione generale del tesoro - portafoglio della
Stato, compatibilmente con le disposizioni valutarie
locali, autorizza il trasferimento in Italia delle
disponibilita' in valuta esistenti sui conti correnti
valuta Tesoro per il successivo versamento del loro
controvalore in lire all'entrata dello Stato".
- Si riporta il testo dell'art. 60 del regio decreto
l8 novembre 1923, n. 2440 (per il titolo vedi nota alle
premesse).
"Art. 60. Ogni semestre, o in quegli altri periodi che
fossero stabiliti da speciali regolamenti e, in ogni caso,
al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono
trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i
documenti giustificativi, alla competente amministrazione
centrale per i riscontri che ritenga necessari.
Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici
provinciali e compartimentali di controllo. mediante
decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro
delle finanze, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le
modalita' dei riscontri medesimi.
I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale,
la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le
occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura
l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.
La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha
facolta' di limitarli a determinati rendiconti.
Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8
dell'art. 56 e' reso al termine della fornitura o del
lavoro ed e' unito agli atti per la emissione dell'assegno
di saldo. E pero' reso in ogni caso al termine
dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto
nell'esercizio stesso.
I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di
quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono
presentati nei modi e termini stabiliti dal regolamenti.
I funzionari che non osservino i termini stabiliti per
la presentazione dei conti sono passibili,
indipendentemente dagli eventuali provvedimenti
disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con la
modalita' da determinarsi dal regolamento, fermo restando
l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del
successivo art. 83".
- Si riportano i testi degli articoli 333, 334, 335 e
337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (per titolo
vedi nota alle premesse), come modificati dall'art. 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367:
"Art. 333. - 1. Alla compilazione dei conti delle somme
erogate, alle scadenze previste dagli articoli 60 e 61
della legge, provvedono i funzionari delegati in carica al
momento delle scadenze medesime.
2. I rendiconti sono presentati all'amministrazione
centrale o agli uffici periferici, cui spetta di
esercitarne il riscontro, entro il venticinquesimo giorno
successivo al periodo cui si riferisce ciascun rendiconto.
Per le prefetture tale termine e' fissato al quarantesimo
giorno.
3. I rendiconti devono essere distinti per ciascun
capitolo del bilancio e devono dimostrare le aperture di
credito, i titoli estinti e la rimanenza distintamente per
residui e competenza e separatamente per somme prelevabili
direttamente dal funzionario e disponibili per pagamento a
terzi.
4. Per le somme prelevate direttamente deve essere data
a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.
5. I rendiconti vengono corredati:
a) degli ordinativi estinti;
b) delle quietanze di entrata di cui al successivo
art. 495 ed all'art. 61 della legge;
c) di tutti i documenti necessari a giustificare la
regolarita' delle varie erogazioni.
Art. 334. Gli enti militari rendono i conti delle somme
ricevute dagli uffici di contabilita' e di revisione di
corpo d'armata, ai sensi dell'art. 326, non piu' tardi del
giorno trenta del mese successivo al trimestre.
Tale termine e' portato al giorno quarantesimo
successivo al trimestre per le legioni dei Reali
carabinieri, per i depositi settoriali di guardia alla
frontiera e per i depositi dei reggimenti e dei gruppi
autonomi di artiglieria guardia alla frontiera, al giorno
settantacinquesimo per gli enti militari di stanza nella
Libia e nelle isole marine dell'Egeo ed al giorno
novantesimo per gli enti militari di stanza nell'Africa
orientale italiana.
I rendiconti sono trasmessi ai predetti uffici di corpo
d'armata, che dopo effettuati i riscontri prescritti, li
rimettono all'amministrazione centrale.
Il termine per la presentazione dei rendiconti da parte
delle direzioni di commissariato, relativi alle spese delle
regie navi, non puo' oltrepassare il quarantesimo giorno
successivo al trimestre.
Art. 335. Gli uffici di corpo d'armata rendono
direttamente al Ministero della guerra i conti delle
aperture di credito fatte a loro favore non piu' tardi del
giorno venti del mese successivo al trimestre. In essi
portano a debito, oltre all'ammontare di dette aperture di
credito, le somme avute in restituzione dagli enti militari
ed a credito quelle erogate giusta l'art. 326.
Con speciale contabilita' sui residui dell'esercizio
precedente rendono conto altresi' delle somme ricevute e di
quelle pagate per la sistemazione dei conti degli enti
militari riferibili all'esercizio medesimo, ai sensi del
successivo art. 349.
Art. 337. Quando i rendiconti non siano presentati nei
termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e cio' non
dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a
presentarli puo' applicarsi indipendentemente dagli
eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della
Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge una
pena pecuniaria non maggiore di lire un milione.
La pena e' inflitta con decreto emesso dal capo
dell'amministrazione centrale.
Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti
ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle
competenze dei funzionari.
Dei decreti emessi per dette penalita' le
amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione
generale del tesoro".



 
Art. 11
Fondi scorta

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono istituiti presso le rappresentanze diplomatiche fondi scorta per sopperire alle esigenze degli uffici all'estero, caratterizzate da imprevedibilita' ed urgenza, comunque determinatesi, rispetto alle anticipazioni di fondi. Con analoga procedura, possono essere modificate, ove necessario, le dotazioni dei predetti fondi scorta.
2. Alle dotazioni dei predetti fondi scorta si provvede mediante l'utilizzo delle assegnazioni relative all'unita' previsionale di base "uffici all'estero".
3. Sul fondo potranno gravare altresi' gli oneri per ripianare situazioni finanziarie deficitarie degli uffici all'estero, determinate da crediti non prontamente esigibili, da cause di forza maggiore o da comportamenti degli agenti dell'Amministrazione, una volta che siano state avviate le procedure di recupero degli ammanchi rilevati, siano state effettuate le prescritte segnalazioni alle autorita' di competenza e previa autorizzazione del Ministro.
4. La dotazione dei fondi scorta e' reintegrata secondo le seguenti modalita': a) immediato rimborso al netto di ogni spesa da parte dell'ufficio
beneficiario della anticipazione all'atto della ricezione dei
finanziamenti in attesa dei quali e' stata disposta
l'anticipazione stessa; b) specifici finanziamenti a rimborso disposti dagli uffici
ministeriali competenti nei casi previsti dal comma 3.
5. Ai rendiconti di cui all'articolo 10 e' allegato un prospetto dimostrativo dei movimenti del fondo scorta. Gli eventuali interessi maturati sul conto corrente appositamente istituito sono versati in entrata al bilancio dello Stato.
 
Art. 12
Delegazioni ordinarie e speciali

1. Alle spese sostenute dalle delegazioni previste dagli articoli 35 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per la gestione dei fondi relativi alle delegazioni diplomatiche speciali ed ordinarie, si applica lo stesso regime previsto per l'erogazione e le procedure della spesa degli uffici all'estero.
2. Per la resa del conto dei fondi delle delegazioni diplomatiche speciali ed ordinarie si applica la normativa vigente per la rendicontazione delle spese dei funzionari delegati.



Nota all'art. 12:
- Si riportano i testi degli articoli 35 e 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (per il titolo vedi note alle premesse).
"Art. 35 (Delegazioni diplomatiche speciali e
ambascerie straordinarie). - Delegazioni diplomatiche
speciali possono essere istituite nei casi in cui la
partecipazione a conferenze, trattative a riunioni
internazionali renda necessaria la costituzione in loco di
apposito ufficio.
Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con
decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con
il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalita' sono
stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni.
In occasioni solenni possono essere inviate, in
missione temporanea, ambascerie straordinarie.
Art. 74 (Fondi per delegazioni). - Alle delegazioni
nominate dal Ministro per gli affari esteri per partecipare
a incontri, riunioni, conferenze o trattative di carattere
internazionale puo' essere attribuito, d'intesa con il
Ministero del tesoro, un fondo per far fronte alle spese di
funzionamento e di rappresentanza.
Alle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art.
35 e' attribuito un fondo d'intesa con il Ministero del
tesoro, per far fronte alle spese di ufficio e di
funzionamento. Nel caso in cui il capo della delegazione
speciale non fruisca del trattamento economica di cui
all'art. 204 si tiene conto, nella determinazione
dell'ammontare del fondo, anche delle spese di
rappresentanza che egli debba sostenere.
Il capo della delegazione di cui ai commi precedenti
amministra i fondi somministratigli ed e' tenuto alla
presentazione del rendiconto, secondo le norme
amministrativo-contabili vigenti, al termine dei lavori
della delegazione e comunque trimestralmente se i lavori si
protraggono oltre tre mesi".



 
Art. 13
Inventari

1. I consegnatari di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, fermi restando gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, inviano all'Amministrazione centrale i dati riguardanti i beni mobili di pertinenza e trasmettono, per via telematica, le informazioni relative ad ogni ulteriore variazione nonche' le proposte di dismissione.
2. Con scadenza semestrale, l'Amministrazione centrale provvede ad inoltrare, per via telematica, agli uffici all'estero il riepilogo aggiornato dei beni mobili di pertinenza da dismettere in quanto non piu' in uso.
3. L'Amministrazione centrale provvede alla trasmissione annuale all'Ufficio centrale del bilancio dei prospetti di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.



Note all'art. 13:
- Si riportano i testi degli articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18 (per il titolo vedi nelle note alle premesse).
"Art. 75 (Funzionari direttivi amministrativi con
funzioni amministrativo-contabili all'estero). - I
funzionari della carriera direttiva amministrativa, che
prestano servizio presso una rappresentanza diplomatica o
un ufficio consolare di prima categoria con funzioni
amministrativo-contabili, sono preposti ai servizi
attinenti all'amministrazione e alla contabilita'
attendendo specialmente:
a) alla liquidazione delle spese, ivi comprese quelle
da effettuarsi per conto di altre amministrazioni o di
terzi; .
b) all'ordinazione delle spese concernenti il
personale e il funzionamento della rappresentanza o
dell'ufficio nonche' delle spese per conto di altre
amministrazioni o di terzi;
c) alla tenuta delle scritture contabili e alla
conservazione dei relativi documenti
amministrativo-contabili;
d) alla predisposizione del rendiconto amministrativo
per le somme accreditate all'ufficio;
e) alla vigilanza sulle attivita' svolte dal
cancelliere contabile a norma del secondo comma dell'art.
76.
I funzionari di cui al primo comma hanno diretta cura
ed esclusiva responsabilita' nei confronti dello Stato:
a) dell'applicazione della tariffa consolare;
b) della destinazione, a norma delle disposizioni in
materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre
eventuali entrate;
c) della conservazione e manutenzione, in qualita' di
consegnatari, dei beni immobili e mobili di pertinenza
della rappresentanza o dell'ufficio.
Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio
prestino servizio piu' funzionari della carriera direttiva
amministrativa con funzioni ammninistrativo-contabili, le
attribuzioni di cui al presente articolo sono affidate al
funzionario piu' elevato in grado il quale nell'esercizio
delle medesime e' coadiuvato dagli altri funzionari.
Nelle rappresentanze e negli uffici in cui non vi siano
funzionari con le funzioni indicate al primo comma le
attribuzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di
quelle di cui alla lettera c) del secondo comma, sono
espletate dal capo della rappresentanza o dell'ufficio
ovvero da altro funzionario da lui delegato.
Art. 76 (Funzioni e responsabilita' del cancelliere
contabile). - Presso ogni rappresentanza diplomatica e ogni
consolato generale, consolato, vice consolato di prima
categoria presta servizio almeno un impiegato dalla
carriera di cancelleria con mansioni contabili, il quale
assume la qualifica di cancelliere contabile.
Il cancelliere contabile, oltre a mansioni di
collaborazione in materia contabile e amministrativa,
provvede personalmente:
a) al servizio di cassa;
b) alla custodia delle marche consolati e dei
libretti-passaporti;
c) alla custodia dei depositi consolati e di ogni
altro titolo e valore a lui affidato dal capo della
rappresentanza o dell'ufficio;
d) al pagamento delle spese di cui all'art. 75 a
valere sui fondi periodicamente versatigli dal capo della
rappresentanza o dell'ufficio.
Il conto giudiziale reso dal cancelliere contabile
riguarda i movimenti del servizio di cassa e quelli dei
valori di cui alla lettera b) del comma precedente.
La vigilanza sulle attivita' di cui al secondo comma e'
esercitata, sempre che nella rappresentanza a nell'ufficio
consolare non presti servizio il funzionario della carriera
direttiva amministrativa di cui all'art. 75, dal capo della
rappresentanza o dell'ufficio o, per sua delega, da altro
funzionario.
Qualora nella rappresentanza o nell'ufficio non presti
servizio un funzionario della carriera direttiva
amministrativa, con le funzioni previste dall'art. 75, al
cancelliere contabile e' affidata in qualita' di
consegnatario la conservazione e la manutenzione dei beni
immobili e mobili di pertinenza della rappresentanza o
dell'ufficio.
Nel caso in cui presso la rappresentanza o l'ufficio
prestino servizio piu' impiegati della carriera di
cancelleria con mansioni contabili, le attribuzioni di cui
al presente articolo competono al piu' elevato in grado, il
quale nell'esercizio delle medesime e' coadiuvato dagli
impiegati meno elevati in grado".
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718 (per
il titolo vedi nota alle premesse).
"Art. 21 (Prospetto delle variazioni nella consistenza
dei beni mobili). - Entro il 15 febbraio di ogni anno il
consegnatario e' tenuto a trasmettere, in originale e
copia, alla competente ragioneria documentato con i buoni
di carico e quelli di scarico, il prospetto per categorie
delle variazioni della consistenza dei beni mobili avvenute
nel corso dell'esercizio scaduto. L'originale, vistato
dalla ragioneria e' restituito al consegnatario.
Il prospetto deve porre in evidenza la quantita' ed il
valore dei beni mobili all'inizio dell'esercizio scaduto,
le variazioni in aumento e quelle in diminuzione, nonche'
la quantita' ed il valore finale.
Ai fini della formazione del conto patrimoniale
previsto dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468, i
beni da includere nelle singole categorie a le modalita'
per la compilazione del prospetto riassuntivo sono indicati
in apposite istruzioni del Ministero del tesoro.
Il prospetto di cui al presente articolo deve essere
trasmesso alla competente ragioneria anche da parte di
coloro che sono obbligati alla resa del conto giudiziale
dei beni loro affidati, salvo che li stessi non vi
provvedano quali consegnatari.".



 
Art. 14
Norma transitoria

1. L'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3 da parte dei funzionari amministrativi o amministrativo-contabili decorre dalla data di chiusura dei rendiconti da parte dei precedenti titolari e, pertanto, dal primo luglio dell'anno in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero dal primo gennaio successivo.
 
Art. 15
Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: articoli 65 e 67 del regio decreto 6 gennaio 1928, n. 113; l'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116; l'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, 3 marzo 1990, n. 362.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Dini, Ministro degli affari esteri
Amato, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 19
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone