Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI MESSINA
DECRETO RETTORALE 26 aprile 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE

Visto l'art. 43 dello statuto di autonomia dell'universita' emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1997, che istituisce il Nucleo di valutazione interna dell'ateneo;
Visto l'art. 58 dello statuto stesso, che prevede le modalita' per la modifica delle norme statutarie;
Visto l'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge n. 370/1999;
Vista la nota M.U.R.S.T. del 22 dicembre 1999, prot.1838;
Ritenuto indispensabile procedere alla modifica dell'art. 43 commi 1, 2 e 3 del citato Statuto, per adeguarlo al dettato di cui alla legge 19 ottobre 1999, n. 370. art. 1, comma 2;
Vista la delibera del senato accademico, seduta del 21 ottobre 1998, con la quale e' stato nominato il Nucleo di valutazione di ateneo per il triennio accademico 1998/2001;
Viste le delibere del senato accademico del 4 aprile 2000, e del consiglio di amministrazione del 6 aprile 2000, con le quali e' stata approvata la modifica all'art. 43 dello statuto di autonomia dell'universita' di Messina;
Decreta:
L'art. 43 commi 1, 2 e 3 dello Statuto di autonomia dell'ateneo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1997, e' cosi' modificato:
 
Art. 43.
1. E' istituito il "Nucleo di valutazione di ateneo" composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il Nucleo ha il compito di verificare, in relazione agli obiettivi di sviluppo dell'Universita' e con riguardo a parametri di riferimento determinati dal nucleo stesso, anche su indicazioni degli organi generali di direzione nonche' a indicatori del contesto territoriale, la produttivita' della gestione complessiva delle risorse pubbliche impiegate nell'Universita', e in particolare la produttivita' della didattica e della ricerca, la congruita' delle risorse disponibili ed i compiti delle singole strutture, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
La deliberazione di costituzione del Nucleo di valutazione di Ateneo e' adottata dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I membri del Nucleo restano in carica tre anni e possono essere nominati, anche consecutivamente, per due sole volte.
2. L'Universita' assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il Nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e trasmette una apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tenologica ed al comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
3. E' costituito un apposito ufficio a disposizione del Nucleo di valutazione di ateneo. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Nucleo puo' servirsi, previa delibera del consiglio di amministrazione dell'universita', di altri esperti con incarichi determinati.
Messina, 26 aprile 2000
Il rettore: Silvestri
 
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