Gazzetta n. 111 del 15 maggio 2000 (vai al sommario)
POLITECNICO DI BARI
DECRETO RETTORALE 29 marzo 2000
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto lo statuto emanato con decreto rettorale n. 801 del 28 ottobre 1996;
Visto il decreto rettorale n. 65 del 24 marzo 1998 con il quale e' stato modificato l'art. 71 dello statuto citato;
Ritenuto necessario procedere ad ulteriori modifiche, nonche' integrazioni al predetto statuto;
Viste le deliberazioni adottate, ai sensi dell'art. 68 dello statuto, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle adunanze del 28 ottobre 1999 e 11 novembre 1999, concernenti le modifiche ed integrazioni statutarie;
Vista altresi', la deliberazione adottata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta in data 7 dicembre 1999, ai sensi del gia' citato art. 68 dello statuto, con la quale e' stato modificato ed approvato lo statuto di questo Politecnico;
Vista la nota del 31 dicembre 1999, prot. n. 17783 con la quale e' stato trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il testo dello statuto approvato nella sopra citata seduta congiunta, per il previsto controllo di legittimita' e di merito ai sensi dell'art. 6 della legge n. 168/1989;
Vista la nota del 15 marzo 2000, prot. n. 149, con la quale il dirigente generale del Dipartimento per l'autonomia universitaria e studenti del Ministero dell'universita' della ricerca scientifica e tecnologica, nel comunicare che non vi sono state osservazioni da formulare ha autorizzato questo Politecnico a provvedere ai successivi adempimenti;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n 168, e' emanato l'allegato statuto di questo Politecnico, modificato ed approvato cosi' come in premessa, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Bari, 29 marzo 2000
Il rettore: Castorani
Art. 1.
Principi generali
1. Il Politecnico di Bari, nel seguito denominato Politecnico, e' un'istituzione pubblica che ha quali finalita' primarie l'organizzazione e la promozione dell'istruzione superiore e della ricerca, nonche' l'elaborazione ed il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
2. Il Politecnico riconosce nel presente statuto lo strumento per organizzare e svolgere le attivita' di cui al comma 1 del presente articolo ad espressione della propria autonomia.
3. Il Politecnico, in cui si riconoscono tre componenti fondamentali, studenti, docenti, e personale tecnico-amministrativo, opera secondo i principi della democrazia, del pluralismo e delle liberta' individuali e collettive, garantendo la partecipazione piu' ampia e la trasparenza dei processi decisionali, assicurando la pubblicita' di tutti gli atti conseguenti.
4. Il Politecnico, per il conseguimento delle proprie finalita', opera con il concorso responsabile dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e sviluppa l'innovazione culturale, scientifica e tecnologica anche mediante forme di cooperazione con altre universita', enti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private nazionali ed internazionali.
5. Il Politecnico favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione con organismi internazionali, in particolare con l'Unione europea; promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, laureati, studenti e personale tecnico-amministrativo, anche con interventi di natura economica.
6. Il Politecnico recepisce i valori della Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e si impegna, nelle proprie attivita' al loro rispetto; inoltre, garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformita' con i principi universali del rispetto della vita, della dignita' delle persone e della tutela attiva dell'ambiente naturale.
7. Il Politecnico promuove tutte le iniziative necessarie per l'attuazione di azioni positive in materia di pari opportunita' in conformita' ai principi legislativi vigenti.
8. Il Politecnico incentiva, per l'espletamento delle proprie attivita', la scelta del regime di impegno a tempo pieno dei docenti nonche' la collaborazione del personale tecnico - amministrativo.
9. Il Politecnico cura la salvaguardia e la valorizzazione del proprio patrimonio culturale costituito dagli strumenti scientifici impiegati e dai vari prodotti e documenti connessi con le ricerche sviluppate nel proprio ambito; cio' anche ai fini della formazione e dell'ordinamento di una collezione museale, testimonianza della propria storia scientifica e tecnologica.
10. Il Politecnico cura la diffusione, mediante pubblicazione a stampa o con mezzi informatici, dei piu' importanti risultati delle ricerche sviluppate nel proprio ambito.
 
Art. 2.
Personalita' giuridica
1. Il Politecnico ha personalita' giuridica e piena autonomia di diritto pubblico e privato.
2. Il Politecnico, per il conseguimento delle proprie finalita', puo' stipulare contratti, convenzioni e definire accordi, anche in forma consortile, con persone fisiche e persone giuridiche pubbliche e private. Puo' erogare borse di studio a favore di giovani laureati.
 
Art. 3.
Liberta' di ricerca e insegnamento
1. Il Politecnico garantisce liberta' di ricerca ai singoli docenti ed autonomia di ricerca alle strutture scientifiche.
2. Il Politecnico garantisce l'autonomia delle strutture didattiche e la liberta' di insegnamento dei singoli docenti, nel rispetto delle finalita' didattiche individuate dal senato accademico. Il coordinamento, l'organizzazione e la programmazione didattica vengono attuati dalle strutture didattiche secondo il regolamento didattico.
 
Art. 4.
Diritto allo studio
1. Il Politecnico assicura agli studenti gli strumenti per conseguire un sapere critico ed una preparazione culturale, scientifica e tecnologica rispondente alle esigenze professionali della societa'.
2. Il Politecnico promuove la creazione di servizi atti ad agevolare e migliorare gli studi universitari.
3. Il Politecnico attua iniziative rispondenti alle esigenze di orientamento e di tutorato degli studenti per una piena e consapevole partecipazione alle attivita' didattiche ed una completa formazione culturale.
4. Il Politecnico riconosce il contributo di libere organizzazioni studentesche e di singoli studenti per il conseguimento delle finalita' didattiche.
5. Le norme per l'attuazione del diritto allo studio sono definite dal regolamento degli studenti.
 
Art. 5.
Attivita' amministrativa
1. L'attivita' amministrativa del Politecnico persegue i fini determinati dal proprio ordinamento secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge, ed e' retta da criteri di economicita', efficacia e pubblicita'.
2. La diffusione delle informazioni relative agli atti amministrativi, le procedure e l'accesso ai documenti sono definiti da apposito regolamento, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Tutti gli atti amministrativi e contabili devono essere strutturati in modo da garantire un'informazione chiara e completa.
3. E' sancita la responsabilita' individuale nella attuazione delle decisioni prese dagli organi di governo, nel controllo della regolarita' degli atti e nella verifica dei risultati ottenuti.
4. Le strutture didattiche e scientifiche inviano al rettore, annualmente, apposita relazione. La relazione delle strutture didattiche contiene quanto previsto all'art. 24, comma 1 lettere d) ed e). La relazione delle strutture scientifiche contiene quanto previsto all'art. 34, comma 5, lett. c).
5. Il senato accademico, su proposta del rettore, sentito il Consiglio di amministrazione e il Consiglio degli studenti, con cadenza triennale, approva il piano di sviluppo entro il 31 dicembre.
6. Il senato accademico, sulla base del piano di sviluppo triennale, delle relazioni di cui al comma 4 del presente articolo e delle risultanze della Conferenza di ateneo di cui al comma 2 dell'art. 16, approva, sentito il Consiglio di amministrazione, il programma annuale della didattica e della ricerca e sente il Consiglio degli studenti, per la parte riguardante la didattica.
7. Il controllo di gestione si basa su criteri di valutazione dell'efficacia, dell'economicita' e dell'efficienza della attivita' svolta.
8. I risultati del controllo di gestione debbono costituire elemento fondamentale delle successive deliberazioni degli organi di governo del Politecnico, anche ai fini della ripartizione delle risorse.
 
Art. 6.
Fonti di finanziamento
1. Le fonti di finanziamento del Politecnico comprendono i trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea, di Enti pubblici e di privati ed entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e da contributi universitari, da redditi conseguenti a prestazioni, da redditi patrimoniali.
3. Le tariffe ed i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal Consiglio di amministrazione in modo da assicurare anche la copertura di tutti i costi sostenuti.
4. Il Politecnico puo' utilizzare, per le spese di investimento, nei termini previsti dalla legislazione vigente, prestiti, mutui o forme di leasing, garantendo un equilibrato impiego delle risorse su scala pluriennale.
 
Art. 7.
S o g g e t t i
1. Il Politecnico e' una comunita' di persone che, secondo le specifiche funzioni e competenze, concorrono a realizzare i fini istituzionali. Fanno parte della comunita' universitaria i docenti, il personale dirigente e tecnico-amministrativo, gli studenti e tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, insegnamento, studio o collaborazione tecnica presso il Politecnico.
2. I docenti sono i professori e i ricercatori del Politecnico che, in conformita' alla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo.
3. Il personale dirigente e tecnico-amministrativo e' costituito dai dipendenti che, in conformita' alla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo.
4. Sono studenti del Politecnico coloro i quali risultano regolarmente iscritti alle attivita' di formazione del Politecnico.
5. Presso il Politecnico svolgono funzioni didattiche o di ricerca anche soggetti esterni. I collaboratori esterni inseriti in gruppi di ricerca, limitatamente al periodo del loro rapporto con il Politecnico, fanno capo senza afferirvi alla struttura di ricerca o di servizio cui appartiene il responsabile della ricerca. I professori a contratto ed i supplenti, non in organico presso il Politecnico, fanno capo, comunque, senza afferirvi ad un Dipartimento individuato dal Consiglio di facolta', su eventuale proposta dell'interessato. I collaboratori esterni che svolgono attivita' di supporto alla didattica fanno capo senza afferirvi alla struttura di appartenenza del titolare dell'insegnamento, limitatamente al periodo di rapporto con il Politecnico. Gli studenti ospiti, limitatamente al periodo della loro permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti. I soggetti previsti nel presente comma non godono dell'elettorato attivo e passivo e la loro partecipazione alle attivita' del Politecnico e' disciplinata dal regolamento interno delle strutture interessate.
6. I soggetti che prestano attivita' tecnica, amministrativa o di ricerca presso il Politecnico a tempo determinato, non godono dell'elettorato attivo e passivo, se il loro rapporto di lavoro ha durata inferiore a tre anni. I suddetti soggetti, che abbiano rapporto di lavoro esclusivo non inferiore a tre anni, godono dell'elettorato attivo. La partecipazione alle attivita' del Politecnico del personale che svolge attivita' di ricerca e' disciplinato dai regolamenti interni delle strutture interessate.
 
Art. 8.
Doveri e responsabilita'
1. I docenti, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti del Politecnico si impegnano alla:
a) osservanza del presente statuto e dei regolamenti;
b) cooperazione nelle attivita' scientifiche e didattiche;
c) utilizzazione appropriata delle risorse e dei servizi forniti dal Politecnico.
2. I docenti ed il personale tecnico-amministrativo hanno l'obbligo di adempiere ai compiti istituzionali. Ai docenti e' richiesta la partecipazione agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti dallo statuto o istituiti dalle strutture scientifiche e didattiche del Politecnico.
 
Art. 9.
Attivita' ricreative, culturali e sportive
1. Il Politecnico favorisce i servizi sociali, le attivita' ricreative, culturali e sportive degli studenti e del personale universitario, attraverso apposite forme organizzative anche con organismi esterni, preferendo le iniziative promosse dai soggetti direttamente interessati.
2. Il Politecnico promuove e sostiene le iniziative formative e autogestite dagli studenti in materia di attivita' culturali, sport e tempo libero.
3. Per la gestione degli impianti sportivi universitari e le relative attivita' si fa riferimento alla L. 28 giugno 1977, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 10.
S t a t u t o
1. Il presente statuto e' adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. Per quanto non specificato nel presente statuto o nei regolamenti in esso previsti, rimangono applicabili le norme legislative vigenti sull'ordinamento universitario.
 
Art. 11.
Regolamenti di ateneo
1. I regolamenti contengono le norme attuative delle disposizioni legislative e statutarie. Essi sono approvati a maggioranza assoluta dagli organi competenti su proposta del rettore o degli organi collegiali delle strutture didattiche e scientifiche.
2. I regolamenti di ateneo, dopo la fase di controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989 ove espressamente prevista, sono emanati con decreto rettorale.
3. I regolamenti interni delle strutture con autonomia normativa sono approvati dai relativi organi collegiali a maggioranza assoluta dei componenti ed emanati con decreto rettorale, sentito il parere del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione in base alle specifiche competenze.
4. Il Politecnico opera secondo i seguenti regolamenti di ateneo:
a) regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilita';
b) regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
c) regolamento didattico;
Il Politecnico opera, altresi', secondo i seguenti regolamenti interni:
d) regolamento generale;
e) regolamento degli studenti;
f) regolamento per il tutorato;
g) regolamento generale delle strutture;
h) ogni altro regolamento previsto dalle disposizioni di legge o statutarie;
5. I regolamenti di cui alle lettere a), b), d) sono approvati a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico e, per i regolamenti di cui alla lettera a) e d), sentiti anche le Facolta' e i Dipartimenti.
6. I regolamenti di cui alle lettere c), e), f), g) sono approvati a maggioranza assoluta dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, per il regolamento di cui alla lett. c), anche le Facolta'; per i regolamenti di cui alle lettere e) e f), anche le Facolta' e il Consiglio degli studenti e, per il regolamento di cui alla lettera g), anche le Facolta' e i Dipartimenti.
7. I regolamenti di cui alla lettera h) sono approvati dagli organi di competenza.
 
Art. 12
Autonomia regolamentare
1. Il regolamento generale contiene le norme organizzative, gestionali e concorsuali di competenza del Politecnico ed i criteri per la partecipazione a consorzi e societa' consortili nonche' i criteri generali per la stipula di contratti e convenzioni relativi ad attivita' di formazione, di ricerca e di trasferimento tecnologico; le relative norme regolamentari sono previste dal regolamento di amministrazione finanza e contabilita'. Esso stabilisce anche le norme elettorali, salvo quanto previsto dal successivo comma 7, ed i criteri per le designazioni e le nomine in organi interni ed esterni al Politecnico.
2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' fissa le norme generali di regolamentazione delle procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilita' secondo il disposto dell'art. 7 commi, 7, 8, 9 e art. 16, comma 4. lettera c) della legge n. 168/1989; esso tra l'altro definisce le norme regolamentari nonche' i limiti di competenza in merito all'approvazione e stipula di contratti e convenzioni tra i diversi organi e strutture del Politecnico.
3. Il regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplina le modalita' operative relative a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il regolamento didattico contiene l'elenco delle Facolta' e delle loro articolazioni e disciplina l'ordinamento degli studi per i corsi d'istruzione universitaria, previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni ed integrazioni, attivati presso il Politecnico e indica le strutture didattiche a cio' preposte. Esso contiene, altresi', le norme per l'istituzione di nuove attivita' di formazione e di eventuali ulteriori strutture didattiche.
5. Il regolamento degli studenti contiene le norme organizzative, amministrative e comportamentali alla cui osservanza sono tenuti tutti gli studenti iscritti al Politecnico. Esso stabilisce le modalita' di elezione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali interni ed esterni laddove previsti, la durata delle cariche nonche' le modalita' per la collaborazione a tempo parziale e per lo svolgimento delle attivita' culturali, sportive e del tempo libero anche se autogestite dagli studenti. Lo stesso regolamento definisce le norme per l'attuazione del diritto allo studio.
6. Il regolamento per il tutorato disciplina l'organizzazione del servizio di tutorato al fine di orientare ed assistere gli studenti per tutto il corso degli studi.
7. Il regolamento generale delle Strutture definisce l'articolazione e disciplina l'attivazione, la disattivazione e la variazione delle strutture in relazione alle esigenze del Politecnico nonche' i principi generali ai quali devono ispirarsi i regolamenti interni. Esso contiene anche l'elenco dei Dipartimenti e delle strutture di supporto e ne disciplina il funzionamento.
 
Art. 13.
Attivita' universitaria
1. L'attivita' universitaria si espleta attraverso le funzioni istituzionali di didattica, di ricerca e di attivita' di servizio.
In particolare:
a) il Politecnico organizza le attivita' didattiche nel rispetto dei principi espressi nell'art. 3, comma 2;
b) in attuazione delle norme vigenti in materia di ordinamenti didattici universitari, il Politecnico rilascia i titoli di studio previsti per legge;
c) il Politecnico istituisce ed organizza servizi didattici integrativi come l'orientamento, il tutorato e le attivita' culturali e di formazione destinate a soggetti interni alla propria comunita'; inoltre:
istituisce corsi di perfezionamento post lauream secondo le norme fissate nel regolamento didattico e per i quali vengono rilasciati appositi attestati;
promuove l'organizzazione di corsi di preparazione all'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni;
svolge corsi di aggiornamento e di specializzazione per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado;
istituisce corsi di aggiornamento professionale;
attiva servizi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro;
d) il Politecnico puo' avvalersi di esperti anche estranei al mondo universitario per lo svolgimento di conferenze o seminari a supporto delle attivita' didattiche e scientifiche;
e) il Politecnico, nell'ambito delle proprie finalita', svolge l'attivita' di ricerca scientifica secondo i principi espressi nell'art. 3, comma 1;
f) l'attivita' di servizio e' rivolta ad istituzioni pubbliche e private, ad imprese e ad altre forze produttive in quanto:
strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica nonche' occasione di arricchimento delle conoscenze;
attivita' orientata alla formazione culturale delle entita' operanti sul territorio;
attivita' di trasferimento tecnologico destinata a supporto della produzione e della gestione delle risorse e protezione dell'ambiente;
attivita' di studio e di indirizzo per una progettualita' avanzata a supporto delle istituzioni che operano sul territorio e mirata alla qualita' ed alla bellezza del territorio.
g) il Politecnico assicura la conservazione del proprio patrimonio edilizio e ne promuove l'arricchimento tramite un'azione interna di progettualita' permanente.
2. L'attivita' universitaria complessivamente svolta rappresenta un elemento di valutazione nella ripartizione di spazi, attrezzature, personale e mezzi finanziari.
3. L'attivazione dei corsi di master, di specializzazione, di dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi deve essere prevista nel programma annuale della didattica e della ricerca adottato dal Senato accademico, secondo le linee indicate dal piano di sviluppo triennale.
 
Art. 14.
Organizzazione degli organi centrali del Politecnico
1. Nell'ordinamento del Politecnico vige il principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato e gestione dall'altro.
2. Gli organi centrali di governo, descritti nel successivo art. 15 comma 1, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.
3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
 
Art. 15.
Tipologia degli organi centrali
1. Sono organi centrali di governo del Politecnico: il rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione.
2. Sono organi centrali propositivi e consultivi: Il Collegio dei direttori di Dipartimento ed il Consiglio degli studenti. Essi hanno titolo ad esprimersi su temi di carattere generale e su temi di specifica competenza dei singoli organi.
3. Ogni organo deliberante ha il dovere di motivare decisioni difformi dal parere degli organi consultivi che hanno titolo a esprimerlo.
 
Art. 16.
Il rettore
1. Il rettore rappresenta il Politecnico ad ogni effetto di legge, garantisce il perseguimento dei compiti istituzionali, promuove lo sviluppo del Politecnico assumendo, nell'ambito del proprio ruolo e nei limiti delle proprie attribuzioni, ogni iniziativa utile allo scopo.
In particolare spetta al rettore:
a) fissare l'ordine del giorno, convocare e presiedere il senato accademico ed il Consiglio di amministrazione e adottare i provvedimenti di attuazione delle rispettive deliberazioni per la parte di propria competenza;
b) emanare lo statuto e i regolamenti;
c) garantire la liberta' di insegnamento e di ricerca dei docenti;
d) esercitare l'autorita' disciplinare nei limiti previsti dalla legge;
e) curare l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, comprese quelle sullo stato giuridico del personale docente;
f) rappresentare il Politecnico nella stipula di contratti e convenzioni non affidati alla competenza delle singole strutture didattiche e di ricerca e del Direttore amministrativo;
g) presentare al Ministro le relazioni periodiche previste dalla legge;
h) adottare, in casi straordinari di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico e del Consiglio di amministrazione, salva tempestiva ratifica da parte degli organi cui, di norma, compete il provvedimento;
i) stabilire e mantenere armonici e proficui rapporti con le Istituzioni, gli enti, le forze economiche e produttive nel territorio, in ambito nazionale ed internazionale;
l) esercitare le funzioni decentrate dal Ministero relative allo stato giuridico ed economico dei docenti secondo quanto stabilito dalla vigente normativa;
m) presentare il bilancio di previsione ed il rendiconto finanziario agli organi centrali di governo competenti;
n) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Ogni anno il rettore riferisce, tenendo conto anche delle relazioni delle strutture didattiche e di ricerca di cui all'art. 5 comma 4, sulle attivita' svolte e sulle linee di sviluppo del Politecnico, in una Conferenza di ateneo.
3. Il rettore dura in carica 3 anni accademici. Il mandato inizia il 1o ottobre.
4. Il rettore puo' fruire di un'indennita' di carica la cui misura e' determinata dal Consiglio di amministrazione.
5. Il rettore e' eletto fra i professori di prima fascia ed e' nominato dal Ministro. L'elettorato attivo spetta:
a) a tutti i docenti componenti dei consigli di facolta';
b) a tutti i componenti del Consiglio degli studenti;
c) a tutto il personale dirigente e tecnico-amministrativo con voto pesato in ragione del venti per cento del numero dei professori di ruolo.
6. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni, in caso di mancata elezione, si procedera' con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta maggiori voti; a parita' di voti, colui che ha maggiore anzianita' nel ruolo; in caso di pari anzianita' di ruolo, il piu' anziano anagraficamente.
7. Il rettore nomina due prorettori scelti tra i professori di ruolo. Al prorettore scelto tra i professori di prima fascia sono attribuite le funzioni di vicario, con delega a supplire il rettore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. All'altro prorettore, scelto tra i professori di ruolo di seconda fascia, sara' attribuita dal rettore, una delega per particolari uffici nell'ambito delle proprie attribuzioni. Il prorettore vicario puo' fruire di un'indennita' di carica la cui misura e' stabilita dal Consiglio di amministrazione.
8. Il rettore puo' delegare a professori di ruolo sue specifiche funzioni, dandone comunicazione al senato accademico e al Consiglio di amministrazione. Le deleghe vengono conferite con decreto rettorale.
 
Art. 17.
Senato accademico
1. Il senato accademico e' l'organo cui spettano le funzioni di indirizzo e di programmazione annuale e pluriennale nonche' di coordinamento e controllo delle attivita' del Politecnico.
In particolare il senato accademico:
a) approva con cadenza triennale, su proposta del rettore, sentito il Consiglio di amministrazione e il Consiglio degli studenti, il piano di sviluppo entro il 31 dicembre immediatamente successivo al suo insediamento; inoltre, sentito il Consiglio di amministrazione, e, per la parte riguardante la didattica, il Consiglio degli studenti, approva il programma annuale della didattica e della ricerca;
b) approva il passaggio da una facolta' ad un'altra, nell'ambito del medesimo raggruppamento disciplinare, di posti coperti di professore e ricercatore su proposta e con il consenso delle Facolta' interessate, nonche' con il consenso dei titolari dei posti;
c) determina i criteri per il ricorso alla stipulazione di contratti con studiosi esperti di alta qualificazione scientifica o professionale per attivare annualmente, per comprovate e motivate necessita' didattiche, corsi di insegnamento ufficiali, nei limiti stabiliti dall'art. 1, comma 32 della legge n. 549/1995 e succ. mod. e int. in base alla programmazione didattica delle Facolta' e delle risorse rese disponibili dal Consiglio di amministrazione;
d) formula criteri per l'attuazione di programmi nazionali e internazionali di cooperazione;
e) delibera i regolamenti:
didattico;
degli studenti;
per il tutorato;
generale delle strutture;
f) esprime pareri sui regolamenti di competenza del Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 11, nonche' sul regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti;
g) esprime parere sui regolamenti interni deliberati dalle Strutture;
h) delibera sulla costituzione delle strutture didattiche, scientifiche e di supporto del Politecnico, sentito il Consiglio di amministrazione;
i) delibera l'istituzione dei servizi didattici integrativi sentiti il Consiglio di amministrazione, il Consiglio degli studenti nonche' le Facolta' ed i Dipartimenti interessati;
l) delibera la distribuzione del personale docente;
m) propone al Consiglio di amministrazione l'assegnazione del personale tecnico ed amministrativo alle strutture didattiche e di ricerca;
n) propone al Consiglio di amministrazione la ripartizione, alle strutture didattiche e di ricerca, delle risorse finanziarie non altrimenti destinate, compresi i contributi versati dagli studenti;
o) delibera sull'attribuzione dei finanziamenti assegnati per la ricerca nell'ambito del bilancio di previsione relativamente a quote non altrimenti destinate, avvalendosi di apposite commissioni scientifiche elette in modo da garantire la presenza paritetica delle diverse componenti dei docenti;
p) delibera sulle proposte del Consiglio degli studenti;
q) delibera sugli accordi quadro e di programma a carattere scientifico e/o didattico in ordine alla collaborazione con soggetti esterni pubblici e privati, individuando le strutture a cui demandare l'esecuzione in relazione alle specifiche competenze;
r) delibera sulla costituzione di eventuali organi con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze;
s) delibera annualmente, sentito il Consiglio degli studenti, in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di studio;
t) formula i criteri e le modalita' di verifica delle attivita' del personale docente;
u) esprime parere sul bilancio di previsione e prende atto del conto consuntivo;
v) esprime parere sulla destinazione di parte dell'avanzo di amministrazione all'ulteriore sostegno della ricerca nonche' al potenziamento delle attivita' didattiche e formative;
z) prende atto delle relazioni ufficiali da inoltrare al Ministero;
a1) esprime parere su ogni questione di competenza del Consiglio di amministrazione riguardante l'attivita' didattica e di ricerca;
a2) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo;
a3) al fine della erogazione ai docenti dei compensi incentivanti l'impegno didattico, provvede a verificare l'impegno didattico dei singoli docenti nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 370/1998 all'art. 4, comma 2) ed, inoltre, a monitorare i progetti di miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica e ad attivita' formative propedeutiche, integrate e di recupero, verificandone il rispetto.
2. Le norme per il funzionamento del senato accademico sono contenute in apposito regolamento.
3. Sono membri di diritto:
a) il rettore;
b) i presidi di facolta';
c) il prorettore vicario;
d) il direttore amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante;
Sono membri elettivi:
e) due studenti eletti dal Consiglio degli studenti in seno allo stesso;
f) un rappresentante per facolta' da eleggersi tra tutti i professori di ruolo ed i ricercatori confermati;
g) due unita' di personale tecnico-amministrativo di cui una eletta tra i tecnici e l'altra fra gli amministrativi.
I rappresentanti degli Studenti non hanno diritto di voto sui punti b), l), m) o); i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo non hanno diritto di voto sui punti b), l ), n), o).
4. I membri elettivi del senato accademico durano in carica tre anni. Le modalita' di elezione della rappresentanza studentesca, che dura in carica due anni, sono disciplinate dal regolamento degli studenti.
5. Il senato accademico e' convocato dal rettore per sua iniziativa o su motivata richiesta di almeno meta' dei Presidi di Facolta' o di almeno meta' dei membri elettivi.
6. I membri elettivi del senato accademico possono fruire di una indennita' di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.
 
Art. 18.
Il Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione programma e controlla le attivita' relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale del Politecnico.
Il Consiglio di amministrazione rende altresi' esecutivi, nell'ambito delle competenze di bilancio, gli indirizzi programmatici del Senato accademico, stabilendo i criteri per l'organizzazione, la gestione ed il controllo delle risorse finanziarie e del personale.
In particolare il Consiglio di amministrazione:
a) formula i criteri attuativi per la distribuzione delle risorse finanziarie e del personale;
b) formula i programmi edilizi ed i relativi interventi attuativi, sentito il senato accademico;
c) delibera la struttura della pianta organica del Politecnico in coerenza con i programmi di sviluppo del Politecnico;
d) delibera, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione ed approva il conto consuntivo;
e) delibera i regolamenti:
Generale;
per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
f) esprime parere sui regolamenti secondo quanto previsto dall'art. 11;
g) esprime parere sui regolamenti interni deliberati dalle singole strutture;
h) delibera i provvedimenti relativi a tasse e contributi a carico degli studenti, sentito il senato accademico e il Consiglio degli studenti;
i) delibera i contratti e le convenzioni ed ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ad altri organi e strutture dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
l) controlla la consistenza e la funzionalita' del patrimonio immobiliare e mobiliare del Politecnico;
m) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti;
n) delibera le modifiche dello statuto in seduta congiunta con il senato accademico;
o) esprime parere sui piani pluriennali di sviluppo ed il programma annuale per l'attivita' didattica e scientifica.
2. Il Consiglio di amministrazione e' composto da membri di diritto e membri elettivi.
Sono membri di diritto:
a) il rettore, che lo presiede;
b) il Direttore amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante;
Sono membri designati:
c) il prorettore vicario, con voto consultivo;
d) il prorettore scelto tra i professori associati;
e) un esperto in materie giuridiche e/o economiche, designato dal rettore, con voto consultivo;
f) un professore di ruolo designato dal rettore;
g) un rappresentante, con voto consultivo, degli enti che concorrono al finanziamento del Politecnico;
Sono membri elettivi:
h) un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore confermato eletti dalle rispettive componenti;
i) due rappresentanti eletti dagli studenti;
l) un rappresentante eletto dal personale tecnico amministrativo.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Le modalita' di elezione della rappresentanza studentesca, che dura in carica due anni, sono disciplinate dal regolamento degli studenti.
4. Il Consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del rettore. La mancata nomina di componenti non elettivi non inficia l'insediamento del collegio.
5. Le norme di funzionamento del Consiglio di amministrazione sono contenute in apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio.
6. I membri elettivi e quelli designati del Consiglio di amministrazione possono fruire di una indennita' di carica determinata dallo stesso Consiglio.
 
Art. 19.
Il Collegio dei direttori di Dipartimento
1. Il Collegio dei direttori di Dipartimento e' costituito da tutti i direttori di Dipartimento. Esso e' organo consultivo del senato accademico e del Consiglio di amministrazione per gli ambiti di pertinenza dei Dipartimenti.
2. Esso e' presieduto dal rettore ed elegge nel suo seno un vice presidente che lo convoca.
 
Art. 20.
Il Consiglio degli studenti
1. Il Consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi centrali di governo e delle strutture del Politecnico, relativamente alle tematiche di interesse studentesco ed alla valorizzazione del loro rapporto con il Politecnico. Inoltre il Consiglio degli studenti decide, nell'ambito delle regole generali di cui al comma 2 lett. c), i programmi, l'attuazione delle iniziative e l'utilizzazione delle risorse.
2. In particolare il Consiglio degli studenti e' chiamato a:
a) concorrere a predisporre strumenti atti ad analizzare i servizi didattici e finalizzati ad una verifica qualitativa e quantitativa di ciascun insegnamento e dei Corsi di studio nel loro complesso e a formulare al senato accademico proposte in materia di regolamento didattico di ateneo, di organizzazione delle attivita' didattiche, di organizzazione di servizi didattici complementari o integrativi e degli altri servizi universitari, di tutorato e di diritto allo studio, nonche' di bilancio di previsione;
b) esprimere parere sui regolamenti, secondo quanto previsto dall'art. 11;
c) proporre le regole generali da applicarsi nel Politecnico per lo svolgimento delle attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero;
d) promuovere e attuare rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altri Atenei;
e) esprime parere sul piano triennale di sviluppo, nonche' sul programma annuale della didattica e della ricerca, per la parte riguardante la didattica;
f) esprime parere in merito alla disciplina degli accessi ai corsi di studio;
g) esprime parere sui provvedimenti relativi a tasse e contributi a carico degli studenti.
3. Il regolamento generale fissa le modalita' per fornire al Consiglio degli studenti le risorse ed i supporti anche logistici necessari al suo funzionamento.
4. Il Consiglio degli studenti e' composto da membri di diritto e da membri elettivi.
Sono membri di diritto: i rappresentanti degli studenti in seno ai consigli di amministrazione del Politecnico e dell'E.DI.S.U. nonche' ai consigli di facolta'.
Sono membri elettivi: un rappresentante per ciascun corso di diploma; i rappresentanti di ciascun corso di laurea in ragione di 1 per corsi di laurea con un numero di iscritti fino a 1.000 e 2 per i corsi di laurea con un numero di iscritti superiore a 1.000.
5. Il Consiglio degli studenti viene rinnovato ogni due anni. Il Consiglio elegge, nel proprio seno, un presidente.
6. Le norme di funzionamento del Consiglio degli studenti sono contenute in apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio, sentito il senato accademico.
 
Art. 21.
Articolazione
Nel Politecnico l'attivita' didattica viene svolta in modo coordinato nelle Facolta' e loro articolazioni, nei Dottorati di Ricerca e nelle altre strutture didattiche previste dal regolamento didattico di ateneo.
 
Art. 22.
La Facolta'
1. La Facolta' ha come fine primario lo sviluppo scientifico e professionale del proprio ambito perseguito mediante l'organizzazione ed il coordinamento delle attivita' didattiche.
Ad essa fanno capo i Corsi di studio e le Scuole di specializzazione.
2. Sono organi della Facolta': il preside, il Consiglio di facolta', i consigli di corso di studio, i consigli di scuola di specializzazione.
3. Il Consiglio di facolta' puo' deliberare la costituzione di una giunta di facolta', secondo quanto stabilito dal successivo art. 25.
 
Art. 23.
Il preside
1. Il preside rappresenta la Facolta', e' responsabile dell'attivita' didattica e organizzativa, esercita funzioni di iniziativa e di promozione culturale e didattica nell'ambito della Facolta'.
Il preside e' membro di diritto del senato accademico.
Spetta al preside:
a) convocare e presiedere il Consiglio di facolta' e la giunta di facolta', curandone i rispettivi ordini del giorno e dando, quindi, esecutivita' alle rispettive deliberazioni;
b) convocare e presiedere l'Osservatorio della didattica;
c) vigilare sulle attivita' didattiche che fanno capo alla Facolta';
d) redigere il calendario annuale delle attivita' didattiche;
e) redigere la relazione annuale sull'andamento delle attivita' didattiche tenendo conto della relazione dell'Osservatorio della didattica;
f) nominare le Commissioni per gli esami di profitto, di laurea e di diploma per il conseguimento dei titoli accademici;
g) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il preside, eletto fra i professori ordinari appartenenti alla Facolta', dura in carica tre anni accademici. Il mandato del preside inizia il 1o ottobre.
3. Il preside e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione.
4. L'elettorato attivo spetta al Consiglio di facolta' nella sua composizione piu' ampia.
5. Il preside designa, tra i professori ordinari, un vicario che lo supplisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di impedimento o assenza.
6. Il preside puo' fruire di un'indennita' di carica la cui misura e' determinata dal Consiglio di amministrazione.
 
Art. 24.
Il Consiglio di facolta'
1. Il Consiglio di facolta':
a) programma e definisce l'utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione della Facolta' rendendo possibile una efficace offerta didattica e formativa, con un razionale ed equilibrato impiego dei docenti;
b) formula proposte per la modifica dell'ordinamento didattico, sentiti i consigli di Corso di studio interessati;
c) predispone, per quanto di sua competenza, gli elementi per l'elaborazione del piano di sviluppo triennale dell'ateneo;
d) procede annualmente alla programmazione didattica provvedendo, in particolare, alla attivazione degli insegnamenti, nonche' all'assegnazione dei compiti didattici ai docenti, sentiti i consigli dei Dipartimenti e dei Corsi di studio interessati. Inoltre individua i progetti di miglioramento qualitativo della didattica di cui all'art. 17 comma 1 lett. a3). Delle suddette attivita' riferisce nella relazione di cui all'art. 5 comma 4;
e) approva la relazione relativa alle attivita' svolte di cui all'art. 5 comma 4;
f) procede alla definizione dei criteri generali per il Manifesto annuale degli Studi per la parte di propria competenza, verificandone il rispetto da parte dei consigli di corso di studio;
g) delibera, nell'ambito della relativa dotazione finanziaria assegnata, l'attribuzione di supplenze, affidamenti e, laddove motivata da particolari e specifiche esigenze didattiche e scientifiche, la stipula di contratti di diritto privato per la copertura di corsi ufficiali ed integrativi di insegnamento, acquisito il parere del Corso di studio interessato;
h) procede alla richiesta di nuovi posti in organico di docenti, in coerenza con il programma di sviluppo dell'ateneo, tenendo conto delle necessita' prospettate dai consigli dei Dipartimenti e di Corso di studio. Con gli stessi criteri attribuisce alle aree didattiche e, quindi, ai singoli settori scientifico-disciplinare i posti di docente assegnati dal senato accademico alla Facolta';
i) delibera in merito alla chiamata dei professori di ruolo, sentiti i Dipartimenti ed i Corsi di studio;
l) definisce i criteri di utilizzazione dei fondi per attivita' didattiche, specificatamente assegnati alla Facolta';
m) esprime parere sui regolamenti dei consigli di corso di studio;
n) esprime parere sui regolamenti di ateneo secondo quanto previsto dall'art. 11;
o) esprime pareri in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di studio;
p) esprime parere in merito alla costituzione delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio ed alla modifica di quelle esistenti;
q) ottempera a tutti gli altri compiti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
r) approva le norme per il funzionamento del Consiglio di facolta', contenute in apposito regolamento;
s) esprime parere sulla concessione di nulla osta ai docenti per lo svolgimento di attivita' didattiche o di ricerca presso altre sedi e per la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, sentiti i Corsi di studio interessati.
2. Il Consiglio di facolta' e' composto da:
a) tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che appartengono alla facolta';
b) i ricercatori confermati con almeno sei anni di anzianita'; qualora il numero degli stessi, superi il 50 % di quello dei professori di ruolo, la loro afferenza al Consiglio e' limitata alla predetta percentuale sulla base dell'anzianita' nel ruolo e, subordinatamente, della loro anzianita' anagrafica;
c) due ricercatori eletti fra coloro che non hanno maturato i sei anni di anzianita', in rappresentanza degli stessi. Per tali rappresentanze l'elettorato attivo e' esteso a tutti i ricercatori non presenti in Consiglio di facolta' ad altro titolo;
d) una rappresentanza di studenti nella misura di una unita' per ogni mille iscritti o frazione, con un minimo di tre, fino ad un numero massimo pari al 10 % di quello dei docenti;
e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
Tutti i rappresentanti di cui s'e' detto durano in carica tre anni ad eccezione della componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni secondo le norme contenute nel regolamento degli studenti.
3. Alle sedute del Consiglio di facolta' partecipa, di norma, il Direttore amministrativo o un suo delegato.
4. I professori fuori ruolo, i ricercatori e le altre rappresentanze concorrono alla formazione del quorum strutturale solo se presenti alle sedute.
5. Tutte le delibere del Consiglio di facolta' vengono assunte a maggioranza dei presenti.
 
Art. 25.
La giunta di facolta'
1. La giunta di Facolta' viene costituita su delibera del Consiglio di facolta' ove questo ne ravvisi l'opportunita' al fine di snellire e ordinare i lavori del Consiglio stesso.
2. La giunta, ove costituita, ha come compito specifico quello di istruire le pratiche da sottoporre al Consiglio di facolta' e ne predispone gli schemi di delibera. Essa assume compiti deliberanti su specifica ed espressa delega del Consiglio di facolta', in particolare in merito:
a) all'assegnazione dei compiti didattici a docenti, sentiti i consigli dei Dipartimenti e dei Corsi di studio interessati;
b) all'attribuzione dei contratti a supporto della didattica, delle supplenze ed affidamenti, sentiti i Dipartimenti ed i consigli di corso di studio interessati;
c) alla cura e alla ripartizione di fondi per la didattica e per interventi straordinari nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio di facolta';
d) alla formulazione di pareri sulla concessione di nulla osta ai docenti per lo svolgimento di attivita' didattiche o di ricerca presso altre sedi e per la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, sentiti i consigli di corso di studio interessati;
e) alla verifica che il Manifesto degli studi, deliberato dai singoli consigli di corso di studio, risponda ai criteri definiti preventivamente dal Consiglio di facolta'.
3. La composizione e le modalita' di funzionamento della giunta sono disciplinate dal regolamento di facolta', assicurando la rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.
4. I componenti della giunta durano in carica tre anni accademici ad eccezione della rappresentanza studentesca che viene rinnovata ogni due anni secondo le norme contenute nel regolamento degli studenti.
 
Art. 26.
Osservatorio della didattica
1. Presso ciascuna Facolta' e' istituito l'Osservatorio della didattica presieduto dal preside o da un suo delegato e composto per meta' da professori di ruolo e ricercatori e per meta' da rappresentanti di studenti nei consigli di corso di studio. L'Osservatorio esprime parere circa la compatibilita' tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, ai sensi dei decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95 della legge n. 127/1997 e succ. modif. ed integrazioni.
2. L'Osservatorio ha poteri propositivi nei confronti del Consiglio di facolta'.
3. L'Osservatorio redige annualmente una relazione sull'organizzazione e funzionamento della didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti. Nella relazione potranno essere formulate proposte di interventi, predisposte anche sulla base delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. La relazione e' oggetto di esame in uno specifico punto all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio di facolta' e dovra' essere opportunamente valutata in sede di definizione della programmazione didattica annuale. La relazione viene, altresi', trasmessa al nucleo di valutazione di ateneo.
4. La composizione, la durata, le procedure per l'elezione dei componenti e le norme generali di funzionamento dell'Osservatorio sono precisate nel regolamento di ciascuna facolta'.
 
Art. 27.
I Consigli di corso di studio
1. Per ciascuno dei Corsi di studio, quando ne siano istituiti piu' di uno e salvo il disposto del comma 2, e' istituito il relativo Consiglio con il compito di organizzare e coordinare le attivita' didattiche necessarie a conseguire il titolo di studio accademico. L'elenco dei Corsi di studio attivati e' contenuto nel regolamento didattico di ateneo.
2. Due o piu' consigli di corso di studio possono confluire in un unico organismo, sulla base di rispettive decisioni.
3. I consigli di corso di studio hanno le funzioni previste dal decreto del presidente della Repubblica n. 382/1980 e dalla L. 341/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e da quant'altro precisato nel presente statuto.
In particolare, ad essi spetta:
a) deliberare annualmente il manifesto degli studi sulla base dei criteri definiti dal Consiglio di facolta';
b) approvare i piani degli studi individuali degli studenti per ogni anno accademico;
c) deliberare e gestire le attivita' didattiche che attengono a cooperazioni nazionali ed internazionali anche nell'ambito di accordi quadro;
d) convalidare l'attivita' didattica di studenti nell'ambito di cooperazioni internazionali;
e) fissare gli obblighi per coloro che provengono da altra sede o da altro corso di studi, e per la convalida delle lauree e dei diplomi universitari;
f) organizzare l'attivita' di tutorato degli studenti;
g) esprimere pareri per lo svolgimento di attivita' didattiche o di ricerca dei docenti presso altre sedi e per la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca;
h) formulare proposte per la eventuale modifica del regolamento didattico di ateneo;
i) formulare per il Consiglio di facolta' proposte e pareri in merito a:
destinazione dei posti in organico di docenti;
richiesta di nuovi posti in organico;
chiamata e destinazione di professori per gli insegnamenti del corso;
l) esprimere pareri relativi alle supplenze, agli affidamenti, ai contratti a supporto della didattica;
m) esprimere proposte per il piano triennale di sviluppo dell'ateneo;
n) esprimere pareri sui compiti didattici dei docenti;
o) presentare al Consiglio di facolta' proposte relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche, alla sperimentazione di nuove modalita' didattiche, all'attivazione ed al potenziamento dei servizi didattici.
4. Fanno parte di ciascun Consiglio:
a) tutti i docenti a qualsiasi titolo;
b) una rappresentanza degli studenti costituita da un numero pari a 3, 5 e 7 se il numero degli iscritti e', rispettivamente, minore di 500, compreso tra 500 e 1.000, maggiore di 1.000;
c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
5. Gli argomenti di cui alle lettere g), i), n) del precedente comma 3 per i consigli di diploma vengono demandati al Consiglio di facolta' fino alla definizione di un organico proprio del Corso di diploma. Ove il Consiglio di diploma sia confluito insieme con un Consiglio di Corso di laurea in un unico Consiglio, detti argomenti sono demandati al Consiglio unificato.
6. Ciascun Consiglio e' presieduto da un presidente, eletto tra i professori di ruolo del Politecnico. Le modalita' di elezione sono stabilite dal regolamento generale. L'elettorato attivo del presidente spetta a tutti i membri del Consiglio che ne abbiano diritto. Il presidente dura in carica tre anni accademici, convoca e presiede il Consiglio, da' esecuzione alle sue delibere ed esercita ogni altra attribuzione prevista dalle norme vigenti.
7. Le norme di funzionamento e la durata dei consigli di corso di studio sono contenute nel regolamento della facolta' di appartenenza. Il regolamento di facolta' puo' prevedere che i consigli di corso di studio adottino propri regolamenti che dovranno essere approvati dal senato accademico su parere conforme della facolta'.
8. Per quanto non esplicitamente citato nel presente statuto e nei regolamenti, restano demandate al Consiglio di corso di studio tutte le altre attribuzioni previste dalla vigente normativa.
 
Art. 28.
Dottorato di ricerca
1. Il politecnico istituisce ed organizza i corsi di dottorato di ricerca e provvede a disciplinarne il funzionamento con un regolamento.
2. I compiti assegnati al dottorato di ricerca sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' dalle disposizioni in materia emanate dal M.U.R.S.T..
 
Art. 29.
Scuole di specializzazione.
1. Le scuole di specializzazione vengono istituite su proposta delle facolta' e dei dipartimenti interessati con decreto del rettore, in conformita' al piano pluriennale di sviluppo del politecnico, su delibera del senato accademico sentito il Consiglio di amministrazione.
2. Sono organi della scuola: il direttore, con la responsabilita' del funzionamento della scuola ed il Consiglio della scuola, che risulta composto da tutti i titolari di insegnamento, da un rappresentante dei professori a contratto e da un rappresentante degli specializzandi, per ciascun anno di corso.
3. Il direttore della scuola e' eletto dal Consiglio fra i professori di ruolo che ne fanno parte e dura in carica tre anni accademici.
4. Ai titolari di insegnamento impegnati al di fuori del monte ore previsto dalla normativa vigente puo' essere corrisposto un compenso orario secondo criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.
5. Per quanto non esplicitamente citato nel presente statuto restano demandate alla scuola di specializzazione ed ai suoi organi interni tutte le attribuzioni previste dalle leggi n. 162/1982 e n. 341/1990 e successive integrazioni e modificazioni.
 
Art. 30.
Attivita' di ricerca
L'attivita' di ricerca del politecnico e' svolta nei dipartimenti e nei centri interdipartimentali di ricerca, anche interuniversitari.
 
Art. 31.
Dipartimenti
1. Il dipartimento e' la struttura organizzativa di uno o piu' settori di ricerca omogenei per fini o per metodi ed assicura l'adeguato supporto ai docenti ad esso afferenti per gli insegnamenti da loro svolti, anche relativi a piu' facolta'.
2. Il dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca fermi restando l'autonomia dei singoli docenti ed il loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, garantendo a tutti gli afferenti l'utilizzo delle risorse, secondo i criteri fissati nel regolamento di dipartimento.
3. Il dipartimento concorre all'organizzazione ed allo svolgimento delle attivita' didattiche, nei settori di propria competenza secondo le indicazioni dei consigli di facolta' e di altre strutture didattiche, ove costituite.
4. Il dipartimento organizza e coordina il supporto didattico, scientifico e logistico ai corsi di dottorato di ricerca nell'ambito delle proprie attivita'.
5. Sono organi del Dipartimento: il direttore, il Consiglio di dipartimento, la giunta di Dipartimento.
6. Ciascun docente afferisce ad un solo Dipartimento compatibilmente con le sue competenze ed i suoi interessi scientifici, con liberta' di opzione. Tutte le afferenze vengono deliberate dal senato accademico su parere conforme del Consiglio di dipartimento ad eccezione della prima.
7. Al Dipartimento e' assegnato il personale tecnico ed amministrativo dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della pianta organica del Politecnico.
 
Art. 32.
Autonomia gestionale del Dipartimento
1. Il Dipartimento e' un centro di spesa con autonomia finanziaria, amministrativa, contabile e organizzativa, di risorse finanziarie, di personale tecnico - amministrativo, di spazi ed attrezzature.
2. Il Dipartimento, nel rispetto dei suoi fini istituzionali, puo' stipulare contratti con le amministrazioni statali, con enti pubblici e privati e puo' fornire prestazioni a terzi secondo le modalita' definite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
3. Il Dipartimento puo' articolarsi, per motivi di carattere scientifico od organizzativo, in sezioni secondo le modalita' definite nel regolamento del Dipartimento. Tali sezioni non hanno autonomia amministrativa o contabile.
4. A ciascun Dipartimento e' assegnato un segretario amministrativo che coordina l'attivita' amministrativo-contabile. Egli e', in solido con il direttore del Dipartimento, responsabile dei conseguenti atti.
 
Art. 33.
Il direttore del Dipartimento
1. Il direttore del Dipartimento e' eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo. Il direttore resta in carica tre anni accademici ed il suo mandato inizia il 1o ottobre. Le modalita' di elezione sono stabilite nel regolamento generale.
2. Il direttore puo' fruire di un'indennita' di carica la cui misura e' determinata dal Consiglio di amministrazione.
3. Il direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed e' responsabile della sua gestione; esercita funzioni di iniziativa e di promozione.
Spetta comunque, al direttore:
a) convocare e presiedere l'adunanza del Consiglio e della giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni;
b) dottare, in caso di necessita' e di indifferibile urgenza, i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di dipartimento, portandoli a ratifica nell'adunanza del Consiglio immediatamente successiva;
c) assicurare l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento, curare i rapporti con gli organi accademici;
d) curare la gestione dei beni inventariati, in qualita' di loro consegnatario, dei locali e dei servizi di Dipartimento in base a criteri di funzionalita';
e) curare l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalita' e responsabilita';
f) curare, coadiuvato dal segretario amministrativo, che il personale svolga correttamente i compiti assegnatigli nell'ambito del Dipartimento;
g) disporre, coadiuvato dal segretario amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento, con l'accordo dei titolari dei fondi, diversi dalla dotazione, per quanto attiene alle spese gravanti sui fondi stessi, con l'esclusione delle quote destinate dal Consiglio di dipartimento alla copertura delle spese generali;
h) autorizzare preventivamente, solo in relazione all'accertamento della copertura finanziaria, le missioni dei docenti, qualora la spesa gravi sui fondi assegnati agli stessi docenti;
i) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
l) sottoscrivere i contratti di diritto privato, di propria competenza, a tempo determinato per l'affidamento di incarichi retribuiti a personale esterno all'amministrazione relativamente ad attivita' di supporto alla didattica ed alla ricerca a norma del regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'. Spetta inoltre al direttore, coadiuvato dalla giunta:
a) predisporre le richieste di finanziamento corredate dalla proposta di programma annuale della didattica e della ricerca, quest'ultima anche in comune con altri dipartimenti o con altre istituzioni scientifiche;
b) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo corredati da una dettagliata relazione;
c) predisporre le richieste di assegnazione di personale tecnico-amministrativo;
d) promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attivita' del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con enti pubblici e privati.
5. Il direttore designa il suo vicario tra i professori di ruolo del Dipartimento con l'incarico di sostituirlo in caso di assenza o di temporaneo impedimento e ne da' comunicazione al Consiglio di dipartimento.
 
Art. 34.
Il Consiglio di dipartimento
1. Il Consiglio di dipartimento e' costituito dai docenti afferenti al Dipartimento e dal segretario amministrativo anche con funzioni di verbalizzante.
Fanno inoltre parte del Consiglio:
a) due rappresentati del personale tecnico-amministrativo; qualora il personale tecnico - amministrativo del dipartimento superi le dieci unita', si aggiungera' un rappresentante ogni cinque unita' oltre le prime dieci;
b) due rappresentanti eletti dai dottorandi, dai titolari di borse di studio e dagli specializzandi riuniti in un unico corpo elettorale.
2. I corpi elettorali, la durata del mandato e le modalita' per l'elezione delle rappresentanze di cui al comma precedente sono disciplinate dal regolamento generale.
3. Nel regolamento di Dipartimento puo' essere prevista la partecipazione alla discussione dei consigli di Dipartimento di esterni in grado di offrire un contributo agli argomenti all'ordine del giorno.
4. I professori fuori ruolo e le rappresentanze concorrono alla formazione del quorum strutturale solo se presenti alle sedute.
5. Il Consiglio di dipartimento e' l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di deliberazione delle attivita' del Dipartimento. In particolare, il Consiglio di dipartimento:
a) promuove il potenziamento scientifico e organizzativo del Dipartimento, sia attraverso il coordinamento degli afferenti sia tramite lo stimolo a nuove iniziative;
b) definisce i criteri in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei propri fini istituzionali, alla destinazione di quote dei fondi, diversi dalla dotazione, per le spese generali del Dipartimento, all'uso coordinato del personale, dei mezzi, delle attrezzature in dotazione al Dipartimento;
c) approva il programma annuale della didattica e della ricerca del Dipartimento e le richieste e le iniziative ad esso connesse, nonche' la relazione relativa alle attivita' svolte di cui all'art. 5 comma 4;
d) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni in corso d'anno, con le modalita' previste dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilita';
e) approva annualmente il conto consuntivo del Dipartimento;
f) approva le spese superiori ai limiti fissati nel regolamento per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilita' e approva la relativa imputazione a carico del bilancio;
g) approva le convenzioni, i contributi di ricerca e i contratti, inclusi quelli di lavoro autonomo, verificandone preventivamente la possibilita' di attuazione;
h) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, inclusa la proposta del coordinatore e dei membri del collegio dei docenti;
i) assicura, nei limiti delle disponibilita' del Dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio presso il Dipartimento;
l) esprime pareri e formula proposte ai consigli di facolta', con cui il Dipartimento e' correlato, in merito alla richiesta di nuovi posti, alla destinazione dei posti esistenti di docenti e alla chiamata di professori di ruolo per i settori scientifico-disciplinari e le discipline afferenti al Dipartimento;
m) esprime pareri obbligatori sull'inserimento, la soppressione o la modifica delle discipline contenute nel regolamento Didattico, relativamente ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;
n) esprime pareri sulle domande di afferenza dei docenti;
o) esprime pareri sui regolamenti, secondo quanto previsto dall'art. 11;
p) presenta al senato accademico, ai fini della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo del Politecnico, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento;
q) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti;
r) delibera in ordine al regolamento di funzionamento del Dipartimento.
 
Art. 35.
Segretario amministrativo del Dipartimento
Il segretario amministrativo predispone tutti gli atti, ivi compresi quelli a rilevanza esterna e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del Dipartimento. Inoltre:
a) collabora con il direttore del Dipartimento alle attivita' volte al miglior funzionamento della struttura;
b) predispone tecnicamente il bilancio preventivo e consuntivo, nonche' la situazione patrimoniale;
c) coordina, d'intesa con il direttore del Dipartimento, le attivita' amministrativo - contabili assumendo, in solido, la responsabilita' dei conseguenti atti.
 
Art. 36.
La giunta di Dipartimento
1. La giunta di Dipartimento e' l'organo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per:
a) l'istruttoria delle pratiche di competenza del Consiglio di dipartimento;
b) per l'attuazione delle delibere del Consiglio di dipartimento;
c) per la gestione complessiva del Dipartimento.
2. La giunta e' composta dal direttore, dal Vicario con voto consultivo, da un rappresentante del personale tecnico - amministrativo, dal segretario amministrativo, anche in funzione di verbalizzante, e da una rappresentanza dei professori di I e II fascia, e dei ricercatori, in uguale numero, secondo quanto stabilito dal regolamento di Dipartimento.
3. La giunta dura in carica tre anni accademici.
4. Per specifiche questioni, su delega del Consiglio di dipartimento, la giunta puo' anche assumere funzioni deliberanti. Per le delibere su delega e' richiesta la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.
5. La giunta, inoltre, esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dallo statuto, dai relativi regolamenti.
 
Art. 37.
Costituzione dei Dipartimenti
1. La costituzione di nuovi Dipartimenti e la modificazione o disattivazione di Dipartimenti esistenti avvengono secondo le procedure indicate dal regolamento generale delle strutture.
2. Il predetto regolamento dovra' prevedere i criteri e le procedure di proposta e di istruzione per l'istituzione dei Dipartimenti, nonche' il numero minimo di professori e ricercatori afferenti.
3. Lo stesso regolamento indichera' le condizioni ed il numero minimo di docenti che imporra' la disattivazione dei Dipartimenti esistenti.
 
Art. 38.
Centri interdipartimentali di ricerca
1. Al fine di sviluppare, promuovere, coordinare e gestire programmi di ricerca di rilevante impegno anche finanziario che si esplichino in progetti di durata pluriennale e che coinvolgano professori e ricercatori afferenti a piu' Dipartimenti, il senato accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati, su parere conforme del Consiglio di amministrazione, puo' deliberare la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca, previa disponibilita' di risorse.
2. Le modalita' per la costituzione dei Centri interdipartimentali di ricerca, la durata, la composizione degli organi e le norme generali per il funzionamento e il loro scioglimento sono contenute nel regolamento generale delle Strutture.
3. Sono organi di ciascun Centro interdipartimentale di Ricerca:
l'assemblea;
il Consiglio scientifico;
il direttore del Centro.
4. L'assemblea e' costituita da tutti i docenti e da una rappresentanza del personale tecnico afferente al Centro.
5. Il Consiglio Scientifico e' costituito da almeno 3 membri appartenenti ai Dipartimenti che abbiano almeno due membri tra gli afferenti al Centro. I rappresentanti sono designati dai rispettivi consigli di Dipartimento.
6. Il direttore del Centro e' un professore di ruolo del Politecnico, nominato dal rettore ed eletto dall'Assemblea. Il direttore del Centro designa un professore di ruolo che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.
7. I Centri interdipartimentali di ricerca godono di autonomia finanziaria e di spesa.
8. I Centri interdipartimentali di ricerca sono a termine e possono essere rinnovati dietro loro proposta con delibera del senato accademico su parere conforme del Consiglio di amministrazione, valutate le effettive esigenze e l'attivita' svolta.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia a quanto stabilito per i Dipartimenti, nel presente statuto, ove possibile e nel regolamento di amministrazione, Finanza e Contabilita'.
 
Art. 39.
Dipartimenti e Centri interuniversitari
Il Politecnico, unitamente ad altre Universita', puo' dare origine a Dipartimenti e Centri interuniversitari di ricerca e di servizi che saranno articolati e regolati da apposite convenzioni.
 
Art. 40.
Finalita'
1. Per la gestione coordinata e lo sviluppo di attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca ed ai servizi verso l'esterno, possono essere costituite apposite strutture.
2. Possono essere costituite anche strutture di supporto per le attivita' organizzative gestionali.
 
Art. 41.
Tipologia
1. Sono strutture di supporto:
a) le presidenze di facolta';
b) le Biblioteche centrali di facolta';
c) i Centri di servizio;
d) Altre strutture con le finalita' previste all'art. 39;
Le modalita' di attivazione e funzionamento delle strutture nonche' la composizione dei loro organi sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo.
2. Le suddette strutture si configurano come Centri di gestione disciplinati dalle norme previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
3. Le presidenze delle facolta' e le biblioteche centrali di facolta' sono strutture permanenti. Le altre strutture hanno durata triennale e possono essere rinnovate.
 
Art. 42.
Le presidenze della facolta'
1. Le presidenze della facolta' collaborano con gli organi di facolta' alle attivita' istituzionali attribuite alla facolta'.
2. Le presidenze dispongono di una dotazione finanziaria assegnata dal Consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, con cui provvedono alla gestione operativa degli uffici, del Consiglio di facolta' e sue articolazioni.
 
Art. 43.
Sistema bibliotecario del Politecnico
Le biblioteche centrali di facolta' e le biblioteche dipartimentali costituiscono il sistema bibliotecario del politecnico, il cui obiettivo principale e' quello di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni tecniche di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonche' l'elaborazione e la diffusione dell'informazione bibliografica. A tal fine viene organizzata una struttura di coordinamento che metta in rete le differenti strutture operative periferiche. Essa e' formata dai responsabili delle biblioteche delle strutture e dai direttori delle biblioteche di facolta'. Il coordinatore e' nominato dal direttore amministrativo. Tale struttura di coordinamento non e' dotata di autonomia di gestione.
 
Art. 44.
Biblioteche centrali di facolta'
1. E' costituita presso ogni facolta' una Biblioteca centrale.
2. Sono organi delle biblioteche centrali di facolta': il Consiglio Scientifico, il Presidente del Consiglio Scientifico, il direttore.
3. Il Consiglio Scientifico e' eletto dal Consiglio di facolta' nel suo seno, per un triennio. La sua composizione e' stabilita dal regolamento generale delle strutture.
4. Il presidente del consiglio scientifico e' un professore di ruolo del Politecnico, eletto dallo stesso consiglio per un triennio. Il Presidente designa un professore di ruolo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. Il direttore e' nominato dal direttore amministrativo per un triennio e partecipa alle sedute del consiglio scientifico in qualita' di segretario verbalizzante, con voto consultivo.
6. Le biblioteche centrali di facolta' dispongono di un fondo di dotazione assegnato dal consiglio di amministrazione su richiesta del consiglio scientifico.
 
Art. 45.
Centri di servizio
1. Al fine di sviluppare, promuovere, integrare e coordinare i servizi istituzionali in specifici settori interessanti le attivita' di piu' dipartimenti o di una o piu' facolta' anche rivolti al territorio, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, puo' deliberare la costituzione, l'attivazione nonche' la durata di centri di servizio.
2. Le modalita' per la costituzione dei centri di servizio e le norme generali per il funzionamento e il loro scioglimento sono contenute nel regolamento generale delle strutture.
3. Sono organi di ciascun centro di servizio: il Consiglio Scientifico, il Presidente del Consiglio Scientifico, il Responsabile Operativo.
Essi durano in carica tre anni e decadono, comunque, alla disattivazione del Centro.
4. La composizione del Consiglio Scientifico e' stabilita dal regolamento generale delle strutture, il quale deve prevedere una rappresentanza studentesca, nei casi in cui gli studenti sono utenti del servizio.
5. Il Presidente del Consiglio Scientifico e' un professore di ruolo del politecnico nominato dal rettore, su proposta del consiglio stesso. Il Presidente designa un professore di ruolo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
6. Il Responsabile operativo e' designato dal Consiglio Scientifico. Egli partecipa alle sedute del Consiglio Scientifico in qualita' di segretario.
7. I Centri di servizio dispongono di un fondo di dotazione assegnato dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico. Con uguale procedura il consiglio di amministrazione puo' assegnare anche contributi straordinari per il potenziamento delle attivita'.
8. I centri possono essere rinnovati, su proposta del Consiglio Scientifico, dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, valutate le effettive esigenze e l'attivita' svolta.
 
Art. 46.
Organizzazione dell'amministrazione
Il Politecnico e' strutturato in:
a) Amministrazione Centrale;
b) Dipartimenti;
c) Strutture di supporto;
 
Art. 47.
Formazione e professionalita'
Il politecnico promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine definisce programmi annuali e pluriennali per la formazione e l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico - amministrativo, valorizzando le professionalita' acquisite.
 
Art. 48.
Autonomia delle strutture
1. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilita' riconosce piena o parziale autonomia alle strutture organizzative centrali e periferiche.
2. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio e' accordata ai dipartimenti e ai centri interdipartimentali di ricerca. Il consiglio di amministrazione puo' concedere piena autonomia ad altre strutture con apposita delibera che ne evidenzi la particolarita' delle finalita' e delle funzioni.
3. L'autonomia parziale, anche con limitazioni relative ad oggetti o importi determinati di spesa, e' riconosciuta alle strutture di supporto di dimensioni limitate o ai centri di diversa natura, quali, fra l'altro, le presidenze delle facolta', le Biblioteche centrali di facolta' e le Scuole di specializzazione.
 
Art. 49.
Direttore amministrativo
1. Il direttore amministrativo sovrintende alle attivita' delle strutture dell'amministrazione centrale del politecnico, esplica un'azione generale di indirizzo, direzione e controllo nei confronti di tutto il personale tecnico-amministrativo, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti nell'ambito delle indicazioni programmatiche degli organi centrali di governo del politecnico.
2. Su proposta del rettore, il consiglio di amministrazione, acquisito il parere del senato accademico, nomina il direttore amministrativo fra i dirigenti del politecnico o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica. Il rettore stipula il relativo contratto.
3. Il contratto ha una durata di tre anni finanziari e puo' essere rinnovato.
La revoca dell'incarico prima della scadenza del termine e' disposta, previa contestazione all'interessato, con decreto motivato del rettore, sentito il consiglio di amministrazione ed il senato accademico.
4. Il direttore amministrativo nomina un vice direttore amministrativo con funzioni vicarie che vengono esercitate in caso di sua assenza o impedimento, indicandolo tra i dirigenti o funzionari piu' alti in grado.
 
Art. 50.
Funzioni dei dirigenti
1. Ai dirigenti, coordinati dal direttore amministrativo, compete, in attuazione dei programmi e delle direttive fissati dagli organi di governo dell'ateneo, la gestione delle funzioni amministrative del politecnico, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali di controllo, nell'ambito delle strutture cui sono preposti.
2. Essi sono direttamente responsabili della realizzazione, in termini di efficienza e di correttezza amministrativa, degli obiettivi indicati dagli organi di governo del politecnico, alla cui individuazione partecipano con attivita' istruttorie, di analisi e con autonome proposte.
3. L'accesso alle qualifiche di dirigente avviene secondo le norme previste dall'art. 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Con apposita delibera, il consiglio di amministrazione stabilisce la forma di accesso da adottare. La nomina e' effettuata con decreto del direttore amministrativo.
 
Art. 51.
Funzioni dei vice dirigenti
I vice dirigenti ed i titolari di funzioni equiparate organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi di cui rimangono responsabili.
 
Art. 52.
Responsabilita' dirigenziale
1. I dirigenti sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attivita' cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione del programma annuale di attivita', alla continuita' nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli obiettivi indicati dai programmi.
2. I dirigenti e i vice dirigenti competenti ad emanare atti con rilevanza esterna, sono responsabili della tempestivita' e regolarita' degli atti da essi emanati.
 
Art. 53. Compiti del personale tecnico amministrativo e ambiti di svolgimento
Il personale tecnico amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici dell'amministrazione centrale e delle altre strutture del politecnico ai quali e' assegnato sulla base di quanto e' previsto nello stato giuridico.
 
Art. 54.
Servizi e modalita' di gestione
1. I servizi sono erogati direttamente dal Politecnico o affidati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative.
2. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi finalizzati al supporto dell'organizzazione amministrativa, il politecnico puo' costituire appositi centri di servizio amministrativo.
3. L'utilizzazione di personale volontario o di prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa degli studenti o di altre organizzazioni o formazioni sociali e' disciplinata da apposite convenzioni.
 
Art. 55.
Centri di servizio amministrativo
1. Al fine di assicurare continuita' ed efficienza ai servizi amministrativi d'ateneo, il consiglio di amministrazione, sentito il direttore amministrativo, puo' costituire centri di servizio amministrativo, specificando le motivazioni e le funzioni che devono svolgere.
2. I centri di servizio amministrativo possono disporre di un fondo di dotazione assegnato dal consiglio di amministrazione.
3. I centri di servizio amministrativo hanno durata limitata nel tempo e sono rinnovabili con le stesse procedure di cui al comma 1. del presente articolo, valutata l'attivita' svolta e l'efficienza complessiva in relazione al protrarsi delle esigenze che ne hanno promosso la costituzione.
 
Art. 56.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il collegio dei Revisori dei Conti e' l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativo-contabile del politecnico.
2. La composizione, i compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilita'.
3. Il collegio e' nominato con decreto del rettore, su deliberazione del consiglio di amministrazione assunta su proposta del rettore stesso.
4. La durata della carica dei Revisori dei Conti e' triennale, sincrona con quella del consiglio di amministrazione e non puo' essere attribuita piu' di due volte consecutive.
5. I membri effettivi del collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
 
Art. 57.
Criteri generali
1. Il Politecnico, in conformita' ai principi dell'art. 1 del presente statuto, considera proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre Universita' e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali; favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le formazioni sociali, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e occasione di verifica e arricchimento delle proprie conoscenze.
2. I rapporti esterni del Politecnico, disciplinati dal regolamento generale, devono essere compatibili con le attivita' istituzionali delle strutture coinvolte e con le peculiarita' della prestazione universitaria.
 
Art. 58.
Capacita' giuridica
Nell'esercizio della propria capacita' giuridica e con le modalita' previste dal regolamento di amministrazione, Finanza e Contabilita', il Politecnico puo' in particolare:
a) ricorrere al patrocinio di professionisti per cause attinenti alla propria attivita' negoziale di ente pubblico ad ordinamento autonomo;
b) effettuare acquisti o alienazioni ed accettare eredita' di qualsiasi natura e valore senza autorizzazione governativa;
c) accettare transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;
d) stipulare contratti che prevedono la concessione di fideiussione ed il pagamento di penalita' di ammontare massimo definito nei limiti fissati dal regolamento di amministrazione, Finanza e Contabilita';
e) svolgere contrattazione attiva. Al personale direttamente coinvolto in tale attivita' potranno erogarsi compensi, la cui entita' sara' stabilita dal regolamento di amministrazione, Finanza e Contabilita', in attuazione del principio riportato al comma 8 dell'art. 1 del presente statuto, nel rispetto di quanto previsto nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.
 
Art. 59.
Collaborazione con istituzioni pubbliche e private
Il Politecnico puo' concludere accordi con altri enti per lo svolgimento in collaborazione di attivita' istituzionali di interesse comune, secondo le modalita' previste dal presente statuto e dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 
Art. 60.
Partecipazione ad organismi pubblici e privati
1. Il politecnico puo' partecipare a societa' o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, anche con conferimenti in denaro.
2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformita' ai principi generali di cui al comma 4 dell'art. 1, e' deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, accertata la disponibilita' delle strutture interessate alle attivita' previste.
3. La partecipazione del Politecnico deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
attestazione del livello universitario della attivita' svolta ad opera di un comitato scientifico di norma composto in maggioranza da docenti universitari la cui specifica competenza nelle attivita' svolte sia congiuntamente riconosciuta dal Politecnico e dall'organismo partecipato;
disponibilita' delle risorse finanziarie e/o organizzative richieste;
destinazione degli eventuali utili spettanti al politecnico a reinvestimenti per finalita' di carattere scientifico;
devoluzione, al momento della cessazione di ogni elemento attivo a iniziative di ricerca;
intangibilita' del patrimonio del Politecnico da parte dei creditori dell'organismo associativo;
gestione amministrativa della struttura associativa ispirata a criteri di legalita' e trasparenza in analogia alla gestione amministrativo-contabile del Politecnico;
predisposizione di relazioni periodiche sull'attivita' svolta da cui deve risultare il grado di raggiungimento degli obbiettivi e pubblicita' dei risultati.
4. La partecipazione del Politecnico puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture nel rispetto dei principi generali enunciati nel presente statuto.
5. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione o di conferimento in societa' o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
6. Degli organismi pubblici o privati cui il Politecnico partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, su proposta del rettore, dal consiglio di amministrazione o dal senato accademico in base alle rispettive competenze, e' tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo. Le nomine su indicate devono seguiremodalita' contenute nel regolamento generale di ateneo. Le azioni dei rappresentanti dovranno essere conformi ai criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione o dal senato accademico.
 
Art. 61.
Invenzioni conseguite nell'ambito del Politecnico
1. Il diritto a conseguire il brevetto, per le invenzioni industriali realizzate a seguito di attivita' di ricerca scientifica svolte utilizzando, comunque, strutture e mezzi finanziari forniti dal Politecnico, spetta a questo salvo riconoscimento all'autore o agli autori del diritto morale di inventore. Agli autori e' in ogni caso dovuta la corresponsione di un compenso commisurata all'importanza economica dell'invenzione.
2. Per le invenzioni che siano risultato di attivita' di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, il Politecnico potra' riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di contitolarita' o di titolarita' del brevetto ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso, secondo quanto stabilito dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilita'.
 
Art. 62.
Nucleo di valutazione di ateneo
1. Il Politecnico, in base a quanto sancito nei commi 6 e 7 dell'art. 5, promuove un'azione sistematica di valutazione per verificare la corretta gestione delle risorse, l'imparzialita' ed il buon andamento della gestione amministrativa, la produttivita' della ricerca scientifica e della didattica.
2. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione di ateneo, costituito da membri esterni al Politecnico, la cui nomina, composizione e funzionamento sono definiti dal regolamento generale di ateneo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 370 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La relazione annuale del nucleo e' inviata, oltre ai soggetti previsti per legge, agli organi centrali di governo del Politecnico e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio.
4. I soggetti di cui all'art. 7 del presente statuto non possono fare parte del nucleo di valutazione di ateneo.
 
Art. 63.
Definizioni
Nel presente statuto con:
Ministero si intende il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Ministro si intende il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Politecnico si intende il Politecnico di Bari;
Professori ordinari si intende i professori universitari di prima fascia di ruolo e fuori ruolo;
Professori associati si intende i professori universitari di seconda fascia di ruolo e fuori ruolo;
Ricercatori confermati si intende, oltre che questa categoria, anche i professori incaricati stabilizzati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;
Studenti si intende gli iscritti regolarmente alle attivita' di formazione del Politecnico.
Organizzazioni sindacali si intende sia le confederazioni e organizzazioni sindacali sottoscrittrici del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto universita' sia le organizzazioni sindacali componenti la delegazione di parte sindacale sottoscrittrici degli accordi di contrattazione collettiva decentrata.
Consiglio degli studenti si intende il senato degli studenti di cui alla legge n. 390 del 1991.
 
Art. 64.
Validita' dello statuto
1. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia per il Politecnico le norme emanate con disposizioni regolamentari o con fonti normative equivalenti o inferiori in contrasto con lo statuto stesso.
2. Per quanto non esplicitamente citato nel presente statuto e nei regolamenti si fa riferimento alla vigente normativa.
 
Art. 65.
Revisione dello statuto
1. Modifiche allo statuto possono essere proposte dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione per le materie di rispettiva competenza. I due predetti organi dovranno inoltre esaminare ed esprimersi sull'accoglimento di motivate proposte formulate da altri organi e strutture del Politecnico. Le proposte di modifica vengono inoltrate al rettore che, entro i successivi sessanta giorni, convoca, in seduta congiunta, senato accademico e consiglio di amministrazione per assumere le opportune deliberazioni.
2. Per l'approvazione delle modifiche occorre la maggioranza di 3/5 del numero totale dei componenti dei due organi di governo di cui al precedente comma.
3. Le modifiche di statuto sono emanate con decreto rettorale espletate le procedure previste dai commi 9 e 10 dell'art 6 della legge n. 168 del 1989.
 
Art. 66.
Revisione dei regolamenti
Per la revisione dei regolamenti si applicano le stesse norme richieste per l'adozione. Le modifiche devono essere approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. I regolamenti modificati vengono emanati con decreto rettorale espletate le procedure previste per ciascuno di essi nell'art. 11.
 
Art. 67.
Norme elettive generali
1. Le cariche monocratiche di componente del consiglio di amministrazione nonche' di componente elettivo del senato accademico sono incompatibili tra loro e con il regime a tempo definito, per il personale docente e a tempo parziale, per il personale tecnico-amministrativo.
2. Le cariche monocratiche di cui al comma precedente sono cosi' individuate: rettore, prorettore vicario, preside di facolta', presidente di corso di studio, direttore di dipartimento, direttore di centro interdipartimentale di ricerca e direttore di istituto scientifico, sino alla disattivazione.
3. Tutte le rappresentanze elettive durano in carica tre anni accademici ad eccezione della componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni.
4. Tutti i soggetti eletti o designati per le cariche previste nel presente statuto, sono nominati dal rettore con proprio decreto.
5. Una stessa carica non puo' essere ricoperta per piu' di due volte consecutive dallo stesso soggetto. Costituisce mandato ogni periodo in carica superiore ai 12 mesi.
6. Ove il presidente degli organi collegiali delle strutture didattiche, scientifiche e di supporto sia un professore di II fascia, le riunioni di detti organi su questioni relative alla I fascia sono presiedute dal decano dei professori della stessa fascia.
7. Le designazioni elettive delle rappresentanze avvengono con voto limitato alla categoria di cui deve essere eletto il rappresentante. Ogni elettore ha diritto di votare per non piu' di 1/3 dei nominativi da designare. La votazione e' valida se vi abbia preso parte almeno 1/3 degli aventi diritto, salvo quanto previsto dalla legge n. 525 del 1974 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto concerne le rappresentanze studentesche.
8. In caso di mancata o insufficiente designazione elettiva delle rappresentanze, gli organi o le commissioni possono operare in assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta.
9. La eventuale sostituzione ed integrazione delle rappresentanze elettive avviene secondo le norme previste dal regolamento generale di ateneo.
10. Le elezioni per tutte le cariche devono essere effettuate in una unica tornata elettorale compresa nel periodo 1o marzo-30 giugno nell'anno accademico di scadenza.
11. Nel caso di dimissioni o di decadenza anticipata per qualsiasi motivo di un eletto che non possa essere surrogato, dovranno svolgersi elezioni suppletive, entro sessanta giorni, per il periodo residuo del mandato. Nei casi in cui e' previsto il decano, quest'ultimo svolgera' le funzioni di surroga per un periodo massimo di sessanta giorni.
12. La durata delle strutture a termine puo' essere di uno o piu' trienni, ad eccezione del periodo di prima attivazione il cui termine deve comunque coincidere con la scadenza, immediatamente successiva, di tutte le cariche. Se tale scadenza interviene prima che sia decorso un anno dalla costituzione della struttura, il termine della stessa si protrae sino alla successiva seconda scadenza di tutte le cariche.
 
Art. 68.
Istituti scientifici
1. Gli istituti, ordinati in conformita' delle prescrizioni dettate dal seguito del presente statuto, svolgono attivita' didattica e di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 88, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Entro il termine del 31 marzo 2000, gli istituti esistenti nel Politecnico che avevano un numero di docenti non inferiore a dieci alla data di entrata in vigore del presente statuto, sono trasformati in strutture dipartimentali oppure possono contribuire a formare, con altri istituti, nuovi dipartimenti oppure possono confluire in dipartimenti gia' esistenti.
3. E' in ogni caso vietata la costituzione di nuovi istituti.
4. Gli istituti esistenti nel Politecnico, i quali avevano un numero di docenti inferiore a dieci alla data di entrata in vigore dello statuto, sono disattivati al 30 settembre 2000, con provvedimento emanato entro il 31 marzo 2000. I docenti degli istituti da disattivare devono chiedere, entro il termine del 30 aprile 2000, di afferire a dipartimenti di aree culturali affini gia' esistenti o che saranno costituiti entro il predetto termine del 31 marzo 2000.
5. Fino alla disattivazione degli istituti, al direttore di istituto si applicano le stesse norme di incompatibilita' previste per i direttori di dipartimento.
6. I dipartimenti costituiti ai sensi del presente articolo vengono attivati dal 1o ottobre 2000.
7. Tutti i termini previsti nel presente articolo sono perentori.
 
Art. 69.
Anno accademico
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare a vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico del politecnico ha inizio il 1o ottobre.
2. Tutti i mandati elettivi hanno inizio con l'anno accademico del Politecnico.
 
Art. 70.
Entrata in vigore dello statuto
1. Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto rettorale emesso ai sensi dell'art. 16 comma 2 della legge 9 maggio 1989 n. 168.
2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.
3. Per consentire la successione ordinata dei mandati dei vari organi valgono le seguenti norme:

a) il mandato del rettore, iniziato il 1° novembre 1994 |
terminerà il 30 settembre 1997; | ---------------------------------------------------------------------
b) il mandato del consiglio di amministrazione, iniziato il |
1° novembre 1995, terminerà il 30 settembre 1997; | ---------------------------------------------------------------------
c) il mandato dei presidi e dei presidenti dei consigli di |
corso di studio, in carica alla data di entrata in vigore del |
presente statuto, terminerà il 30 settembre 1997; | ---------------------------------------------------------------------
d) i mandati dei direttori di dipartimento in carica alla data|
di entrata in vigore del presente statuto continueranno fino alla |
scadenza del 30 settembre 1997; | ---------------------------------------------------------------------
e) i mandati eventualmente espletati prima dell'entrata in |
vigore del presente statuto, entrano nel computo ai fini della non |
rieleggibilità; | ---------------------------------------------------------------------
f) il senato accademico conserva la sua composizione alla data|
di entrata in vigore del presente statuto fino alla data del |
30 settembre 1997; | ---------------------------------------------------------------------
g) il direttore amministrativo dovrà essere nominato entro il |
31 dicembre 1997. |
 
Art. 71. Adeguamento di organi previsti dallo statuto relativamente alle
rappresentanze
1. Le rappresentanze previste in organi indicati a statuto, verranno elette con le norme previste negli specifici regolamenti di cui all'art. 11.
2. Nei casi non espressamente previsti a statuto, si applicano le norme attualmente valide per le elezioni delle rappresentanze in consiglio di amministrazione.
 
Art. 72.
Regolamenti
Nelle more della emanazione dei regolamenti, continuano ad applicarsi, ove compatibili, i regolamenti precedentemente vigenti. I regolamenti previsti dal presente statuto saranno predisposti dal senato accademico integrato e approvati secondo quanto previsto dall'art. 11.
 
Art. 73.
Indennita'
Le indennita' di carica di cui al presente statuto non sono cumulabili fra loro ne' con gettoni di presenza. Sono aboliti i gettoni di presenza laddove non previsti da specifiche norme.
 
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