Gazzetta n. 109 del 12 maggio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2000, n. 117
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'articolo 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che prevede l'emanazione di uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita di espletamento delle procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma l, della legge n. 210 del 3 luglio 1998;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata l'esigenza di apportare modifiche al regolamento adottato con il decreto n. 390 del 19 ottobre 1998;
Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso il 18 novembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 marzo 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Finalita' e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di espletamento, da parte delle universita', delle procedure di valutazione comparativa e la nomina in ruolo dei professori ordinari, associati e dei ricercatori.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per "Ministero" o "Ministro" il Ministero o il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; b) per "universita'" le universita' e gli istituti di istruzione
universitaria, statali e non statali, abilitati a rilasciare
titoli di studio con valore legale; c) per "rettore" i rettori delle universita' e i direttori degli
istituti di istruzione universitaria.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede
che il Presidente della Repubblica "Promulga le leggi ed
emana i decreti aventi valore di legge".
- Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 3 luglio
1998, n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e
dei professori universitari di ruolo" e' il seguente:
"1. La competenza ad espletare le procedure per la
copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di
professori ordinari, nonche' di professori associati e di
ricercatori e' trasferita alle universita'. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro"
sono disciplinate le modalita' di espletamento delle
predette procedure in conformita' ai criteri contenuti
nella presente legge.".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
1998, n. 390, prevede: "Regolamento recante norme sulle
modalita' di espletamento delle procedure per il
reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei
ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998,
n. 210".



 
Art. 2
Bandi

1. Ai fini della copertura dei posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore il rettore, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze, indice con proprio decreto le relative procedure di valutazione comparativa, distinte per settore scientifico-disciplinare. Il decreto attesta la copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 7 dicembre 1997, n. 449.
2. I bandi sono pubblicati dalle universita' e resi disponibili anche per via telematica. L'avviso di ciascun bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
3. Per ciascun posto di professore ordinario o associato deve essere indetta una distinta procedura di valutazione comparativa.
4. Il bando stabilisce le modalita', anche telematiche, e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati, in conformita' con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il bando prevede l'attribuzione ad ogni candidato di un codice di identificazione personale, che per i candidati italiani coincide col codice fiscale.
6. Il bando puo' inoltre prevedere limitazioni al numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura. L'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla procedura. La limitazione non deve comunque impedire l'adeguata valutazione dei candidati.
7. Nelle procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, il bando puo' indicare la tipologia di impegno scientifico e didattico richiesto ai soli fini della chiamata di uno degli idonei da parte della facolta' che ha proposto il bando stesso.
8. La partecipazione alle valutazioni comparative e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza e al titolo di studio posseduti dai candidati.
9. E' fatto divieto ai professori ordinari, associati ed ai ricercatori di partecipare, in qualita' di candidati, a valutazioni comparative per l'accesso a posti del medesimo livello o di livello inferiore dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settori affini indicati nel bando.
10. Un candidato puo' presentare alle universita' complessivamente un numero massimo di cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo e' elevato a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La data di riferimento per ogni domanda presentata e' quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il candidato e' escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici e' superato con piu' domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento e' valida. Ai fini della verifica dell'osservanza degli obblighi di cui al presente comma, le universita' trasmettono al Ministero per via telematica gli elenchi dei candidati a ciascuna procedura di valutazione comparativa, indicando la data di scadenza del bando e il codice di identificazione personale di ogni candidato. Il Ministero, nel caso di superamento del numero di domande consentito, invita le universita' a comunicare agli interessati l'esclusione da tutte le procedure concorsuali per le quali gli stessi abbiano presentato le predette istanze.
11. Per ciascuna valutazione comparativa e' nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicita' e le comunicazioni previste dal presente regolamento.



Nota all'art. 2:
- L'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)
cosi' recita:
"4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di
ruolo delle universita' statali non possono eccedere il 90
per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il
finanziamento ordinario. Nel caso dell'Universita' degli
studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per
il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto
1982, n. 590. Le universita' nelle quali la spesa per il
personale di ruolo abbia ecceduto nel 1997 e negli anni
successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni
di personale di ruolo il cui costo non superi, su base
annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si
rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno
di riferimento. Tale disposizione non si applica alle
assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi gia'
banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa
sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il
limite previsto dal presente comma".
- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 6 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
"Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito
per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono
rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti".
"Art. 5. - 1. Il dirigente di ciascuna unita'
organizzativa provvede ad assegnare a se o ad altro
dipendente addetto all'unita' la responsabilita' della
istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo
procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di
cui al comma 1, e' considerato responsabile del singolo
procedimento il funzionario preposto alla unita'
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'art. 4.
3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo
del responsabile del procedimento sono comunicati ai
soggetti di cui all'articolo 7 e a richiesta, a chiunque vi
abbia interesse".
"Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza;
indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione".



 
Art. 3
Costituzione delle commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative per la copertura di posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario sono costituite mediante designazione di un componente da parte del consiglio della facolta' che ha richiesto il bando e mediante elezione dei restanti componenti. Per ciascuna procedura di valutazione comparativa e' costituita, con decreto rettorale di nomina, una distinta commisione giudicatrice.
2. Possono essere componenti delle commissioni giudicatrici i professori che hanno conseguito la nomina a ordinario e di professori associati che hanno conseguito la conferma, nonche' i ricercatori confermati. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.
3. Il componente designato e' scelto, prima dello svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio di facolta'. Per le valutazioni comparative concernenti posti di professore ordinario, il consiglio di facolta', nella composizione ristretta ai soli professori ordinari, designa un professore ordinario. Per le valutazioni comparative concernenti posti di professore associato, il consiglio di facolta', nella composizione ristretta ai soli professori ordinari e associati, designa un professore ordinario o associato. Per le valutazioni comparative concernenti posti di ricercatore, il consiglio di facolta', nella composizione comprendente i professori ordinari e associati, nonche' i ricercatori, designa un professore ordinario o associato. I professori designati, anche appartenenti ad altra facolta' o universita', devono afferire al settore scientificodisciplinare oggetto del bando ovvero in mancanza di designabili, ai settori affini preventivamente determinati con decreto del Ministro su proposta del consiglio universitario nazionale. Ai componenti designati si applicano le incompatibilita' previste dalla normativa vigente per l'elettorato passivo. Gli atti di competenza del rettore sono adottati dal pro-rettore vicario per le procedure in cui il rettore sia componente designato delle commissioni giudicatrici.
4. I componenti elettivi sono cosi' individuati in relazione a ciascuna valutazione comparativa: a) per la copertura di posti di ricercatore, da un professore
ordinario se la facolta' ha designato un professore associato
ovvero da un professore associato se la facolta' ha designato un
professore ordinario, nonche' da un ricercatore confermato; b) per la copertura di posti di professore associato, da due
professori ordinari e da due professori associati; c) per la copertura di posti di professore ordinario, da quattro
professori ordinari.
5. In ciascuna procedura l'elettorato attivo e' attribuito, secondo la normativa vigente e per la corrispondente fascia o ruolo ai professori ordinari e associati ai ricercatori confermati appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando.
6. In ciascuna procedura l'elettorato passivo e' attribuito, nel rispetto delle incompatibilita' previste dalla normativa vigente per la corrispondente fascia o ruolo, ai professori ed ai ricercatori di cui al comma 2, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando non in servizio presso l'ateneo che ha indetto la procedura di valutazione comparativa.
7. E' in ogni caso fatto divieto ai professori ed ai ricercatori eletti o designati nelle commissioni giudicatrici di far parte di altre commissioni, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di valutazione comparativa.
8. Ogni elettore puo' esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i professori i ricercatori che hanno ottenuto piu' voti, secondo distinte graduatorie per fascia o ruolo nelle quali sono inseriti in ordine decrescente i professori ed i ricercatori votati. A parita' di voti prevale il piu' anziano nel ruolo di appartenenza. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'. I professori e ricercatori eletti in piu' commissioni o che, designati ma non nominati, risultino eletti in una commissione optano per la commissione in cui intendono essere inseriti.
9. Qualora il numero degli eleggibili sia inferiore a cinque, le votazioni si svolgono in due fasi. Nella prima l'elettorato attivo e passivo e' costituito esclusivamente da professori e ricercatori di cui al comma 2 afferenti al settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura. Nella seconda fase, ove necessaria, l'elettorato passivo e' costituito dai professori e ricercatori di cui al comma 2 afferenti ai settori affini di cui al comma 3 e dai professori e ricercatori del settore oggetto del bando non eletti nella prima fase elettorale. L'elettorato attivo e' costituito congiuntamente dai professori e ricercatori del settore oggetto del bando e dagli appartenenti ai settori affini.
10. Nei casi in cui, anche ricorrendo ai settori affini, il numero degli eleggibili non consenta di costituire la commissione, la votazione e' differita al momento in cui si renda disponibile un numero di eleggibili almeno pari al numero dei componenti da eleggere.
11. Il Ministero con la collaborazione delle universita', definisce gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, assicurandone la pubblicita' per via telematica. A tale fine le universita' sono tenute a comunicare immediatamente al Ministero ogni provvedimento riguardante professori e ricercatori rilevante ai fini del presente regolamento. Le opposizioni agli elenchi sono presentate al Ministro non oltre il quindicesimo giorno antecedente l'inizio delle elezioni. Il Ministro decide nei successivi dieci giorni.
12. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di una commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del rettore. Le rinunce e le dimissioni accolte determinano l'esclusione dall'elettorato passivo per la seconda fase delle votazioni di cui al comma 9.
13. In ogni caso in cui sia necessario sostituire un membro eletto nelle commissioni giudicatici subentrano i professori e ricercatori che abbiano riportato il maggior numero di voti. La sostituzione dei componenti designati avviene con le modalita' di cui al comma 3.
14. Lo svolgimento delle elezioni disciplinato con decreto del rettore, avviene con procedure telematiche unificate e validate a livello nazionale, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI). Tali procedure assicurano l'accertamento dell'identita' dell'elettore e la segretezza del voto. Il rettore rende pubblici i risultati delle elezioni.
15. Per consentire un rapido espletamento delle procedure di costituzione delle commissioni le universita', previe opportune intese a livello nazionale, sentita la CRUI, concordano le date di svolgimento delle elezioni.
16. Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
17. Le eventuali cause di incompatibilita' e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della commissione non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.



Nota all'art. 3:
- L'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120,
convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n.
236 "Disposizioni urgenti per il funzionamento delle
universita'" cosi' recita:
"Art. 9. - 1. L'eventuale istanza di ricusazione di uno
o piu' componenti della commissione esaminatnice da parte
dei candidati a concorsi universitari deve essere proposta
nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione
della composizione della commissione. Se la causa di
ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di
insediamento della commissione, il termine decorre dalla
sua insorgenza.
2. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo'
essere dedotto come causa di successiva ricusazione.
3. Per le procedure concorsuali in atto, ove la
commissione esaminatrice sia gia' stata costituita, il
termine di trenta giorni decorre dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.".



 
Art. 4
Lavori delle commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento di cui al comma 11 dell'articolo 2, il quale ne assicura la pubblicita' almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.
2. Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri: a) originalita' e innovativita' della produzione scientifica e rigore
metodologico; b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei
lavori in collaborazione; c) congruenza dell'attivita' del candidato con le discipline
ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale e'
bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le
comprendano; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle
pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita'
scientifica; e) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore
scientifico-disciplinare.
3. Per i fini di cui al comma 2 la commissione fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
4. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative: a) attivita' didattica svolta anche all'estero; b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani
e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici
e privati, italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio
finalizzate ad attivita' di ricerca; e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio
1999, n. 297; f) l'attivita' in campo clinico e, con riferimento alle scienze
motorie, in campo teorico-addestrativo, relativamente ai settori
scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche
competenze; g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico
svolte in ambito nazionale ed internazionale.
5. La tipologia di impegno scientifico e didattico eventualmente indicata nel bando non costituisce elemento di valutazione del candidato.
6. Le universita', con propri regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono adottare disposizioni modificative e integrative di criteri di cui al comma 2.
7. Al termine delle valutazioni delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli la procedura contempla lo svolgimento, secondo quanto previsto dal bando delle seguenti prove: a) due prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova
pratica, ed una prova orale per la copertura di posti di
ricercatore; b) una prova didattica e la discussione sulle pubblicazioni
scientifiche presentate per la copertura di posti di professore
associato.
8. Per i settori scientifico-disciplinari concernenti le lingue straniere il bando puo' prevedere che le relative prove siano sostenute nella lingua straniera oggetto della valutazione comparativa.
9. Nelle procedure concernenti posti di professore ordinario i candidati che non rivestano la qualifica di professore associato sostengono secondo quanto previsto dal bando, una prova didattica, che concorre alla valutazione complessiva.
10. La prova orale la prova didattica e la discussione sulle pubblicazioni scientifiche sono pubbliche.
11. Nell'ambito dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le universita' stabiliscono un termine congruo entro cui i lavori della commissione devono concludersi, comunque non superiore a sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilito nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.
12. Le commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, previa autorizzazione del rettore. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni; ne sono parte integrante e necessaria i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' la relazione riassuntiva dei lavori svolti.
13. Al termine dei lavori la commissione previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i vincitori nelle valutazioni comparative per ricercatore e individua inequivocabilmente i nominativi di non piu' di due idonei nelle valutazioni comparative per professore associato e per professore ordinario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della
disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno
della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori):
"2. Il personale di ricerca, dipendente da enti di
ricerca, ENEA, ASI, nonche' i professori e i ricercatori
universitari, possono essere temporaneamente distaccati, ai
sensi del presente comma, presso soggetti industriali e
assimilati, con priorita' per piccole e medie imprese
nonche' presso i soggetti assimilati in fase d'avvio e le
iniziative economiche di cui al comma 1, lettera b), numero
1), su richiesta degli stessi soggetti e previo assenso
dell'interessato, per un periodo non superiore a quattro
anni, rinnovabile una sola volta. Il personale distaccato
mantiene il rapporto di lavoro con il soggetto da cui
dipende e l'annesso trattamento economico e contributivo.
Il servizio prestato durante il periodo di distacco
costituisce titolo valutabile per le valutazioni
comparative per la copertura di posti vacanti di professore
universitario e per l'accesso alle fasce superiori del
personale di ricerca degli enti. Il distacco avviene sulla
base di intese tra le parti che regolano le funzioni, le
modalita' di inserimento e l'attribuzione di un compenso
aggiuntivo da parte del destinatario. Le universita' e gli
enti di ricerca, nell'ambito della programmazione del
personale, l'ENEA, l'ASI, possono ricevere contributi a
valere sul Fondo di cui all'art. 5, per assunzioni a
termine in sostituzione del personale distaccato.
- Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio
1998, n. 210, cosi' recita:
"2. Le universita' possono emanare, con propri
regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle
disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di
valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'art. 2. Con
regolamenti emanati dalle universita' sono stabilite le
procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1
mediante trasferimento, nonche' per la mobilita'
nell'ambito della stessa sede dei professori e dei
ricercatori".
- L'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e' il seguente:
"2. Le pubbliche amministrazioni determinano per
ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia'
direttamente disposto per legge o per regolamento, il
termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine
decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal
ricevimento della domanda se il procedimento e' ad
iniziativa di parte".
- L'art. 5, comma 2, della legge 3 luglio 1980, n. 210,
prevede che:
"2. Per le valutazioni comparative relative a posti di
professore ordinario e associato bandite entro il primo
biennio dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui
all'art. 1, comma l, le commissioni possono proporre fino a
tre idonei".



 
Art. 5
Accertamento della regolarita' degli atti e nomine in ruolo

1. Il rettore con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarita' degli atti e dichiara i nominativi dei vincitori o degli idonei. Il decreto e' comunicato a tutti i candidati ed e' trasmesso, unitamente agli atti, alla facolta' che ha richiesto il bando per i successivi adempimenti. Il decreto e' comunicato anche al Ministero, che tiene aggiornato e rende accessibile anche per via telematica l'elenco dei candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa che possono essere chiamati ai sensi del comma 8.
2. Nel caso in cui riscontri irregolarita' il rettore invia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine.
3. Per le procedure concernenti posti di ricercatore il rettore, accertata la regolarita' degli atti, nomina in ruolo il vincitore.
4. Per le procedure concernenti posti di professore ordinario o associato, entro sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarita' degli atti, il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza degli aventi diritto al voto, propone la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei ovvero decide di non procedere alla chiamata di nessuno di loro. La deliberazione assunta e' resa pubblica, anche per via telematica.
5. La nomina del candidato prescelto dal consiglio di facolta' e' disposta con decreto rettorale.
6. Qualora abbia deliberato di non procedere alla chiamata e tuttavia permangano le sue esigenze didattiche e scientifiche, la facolta', decorso il termine di sessanta giorni dalla data di accertamento della regolarita' degli atti, puo' richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per la copertura del posto gia' bandito, ovvero puo' chiamare candidati risultati idonei in altre valutazioni comparative per il medesimo settore scientifico-disciplinare secondo quanto previsto nel comma 8.
7. Qualora la facolta' lasci decorrere il termine di cui al comma 4 senza assumere nessuna delle deliberazioni ivi previste, non puo' richiedere l'indizione di una nuova procedura di valutazione comparativa per posti della medesima categoria e del medesimo settore scientifico-disciplinare, ne' puo' proporre la nomina di candidati risultati idonei in valutazioni comparative per la medesima categoria e per il medesimo settore scientifico-disciplinare se non dopo che siano trascorsi due anni dalla scadenza del predetto termine.
8. I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore associato e ordinario, i quali non siano stati preposti per la nomina in ruolo dalla facolta' che ha richiesto il bando entro il termine di cui al comma 4, possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altra universita' entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarita' degli atti.
9. L'universita' che ha nominato in ruolo un professore ordinario o associato a seguito di una procedura di valutazione comparativa da essa bandita puo' procedere a chiamare, per ulteriori motivate esigenze didattiche, candidati risultati idonei nella medesima procedura, a condizione che sia decorso il termine di cui al comma 4 e che sia stata accertata la disponibilita' della relativa copertura finanziaria. La chiamata deve avvenire entro il triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarita' degli atti.
10. L'idoneo di una procedura di valutazione comparativa che, proposto per la nomina ai sensi del comma 4, vi rinunci, perde il titolo alla chiamata di cui al comma 8.
 
Art. 6
Pubblicita' degli atti

1. Le relazioni riassuntive di cui all'articolo 4, comma 12, con annessi i giudizi individuali e collegiali espressi sui candidati, sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero e rese pubbliche anche per via telematica.
 
Art. 7
Norme finali

1. Il presente regolamento sostituisce il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, le cui disposizioni continuano ad applicarsi alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 9, si applica anche ai candidati dichiarati idonei per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sia decorso il triennio di cui al medesimo comma.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da 41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione vigente in materia di procedure di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Zecchino, Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e
tecnologica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2000
Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 29



Nota all'art. 7:
- Per il titolo del decreto del Presidente della
Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, si veda la nota alle
premesse.
- La legge 7 febbraio 1979, n. 31, reca: "Istituzione e
composizione transitoria del Consiglio universitario
nazionale, nonche' nuove norme sui concorsi per posti di
professore universitario di ruolo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, reca: "Riordinamento della docenza
universitaria, relativa fascia di formazione nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica".
- La nomina dei professori associati e' disposta, a
seguito dell'approvazione degli atti del concorso, dal
Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1o
novembre successivo.



 
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