Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 4 aprile 2000, n. 114
Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneita' al servizio militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che prevede che con decreto del Ministro della difesa e' adottato il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' ai servizio militare;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e la legge 24 dicembre 1986, n. 958, nelle parti riguardanti l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare di leva;
Sentiti il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro per le pari opportunita';
Sentita la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 6 marzo 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota n. 8/15552 del 14 marzo 2000;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli iscritti, arruolati e militari di leva ed al personale maschile e femminile che partecipa ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.



Avvertenza:
Il testo della note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al salo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge
20 ottobre 1999, n. 380 (Delega al Governo per
l'istituzione del servizio militare volontario femminile):
"5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle
finanze per il personale del Corpo della guardia di
finanza, entro trenta giorni dalla data edi entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano,
con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti
norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio
militare sentiti, per quanto concerne il personale
femminile, il Ministro per la parita' e le pari
opportunita' tra uomo e donna nonche' il Ministro dei
trasporti e della navigazione per il personale del Corpo
delle capitanerie di porto".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, reca: "Leva e reclutamento
obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e
nell'Aeronautica".
- La legge 24 dicembre 1986, n. 958, reca: "Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma di leva
prolungata".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenze del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".



 
Art. 2
Idoneita' al servizio militare

1. Sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell'efficienza psico-fisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza.
2. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso.
3. Non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni ed infermita' previste dall'elenco allegato al presente regolamento. Il giudizio di inidoneita' permanente e' emesso immediatamente per le imperfezioni gravi e le infermita' croniche ovvero al termine del periodo massimo di inidoneita' temporanea concedibile per quelle che, ritenute presumibilmente sanabili, permangono oltre tale periodo ed altresi' per le infermita' suscettibili di aggravamento o di successioni morbose a causa dei disagi connessi con l'espletamento del servizio.
 
Art. 3
Accertamento dell'idoneita' al servizio militare

1. L'accertamento dell'idoneita' al servizio militare e' effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali.
2. Lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento.
3. L'accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate e' effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria.
4. Con decreto del direttore generale della sanita' militare sono emanate, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni ed infermita' di cui all'articolo 2, comma 3, ed i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei ai servizio militare.
 
Art. 4
Aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni ed infermita'

1. L'elenco delle imperfezioni e infermita', previsto dall'articolo 2, comma 3, e' aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita' e la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro dei trasporti e della navigazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 aprile 2000
Il Ministro: Mattarella

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2000
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 172
 
Allegato

ELENCO DELLE IMPERFEZIONI ED INFERMITA' CHE SONO CAUSA DI NON
IDONEITA' AL SERVIZIO MILITARE

1. Morfologia generale:
le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado rilevante, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. 2. Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie:
a) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
b) la mucoviscidosi;
c) le endocrinopatie, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
d) i difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. 3. Malattie da agenti infettivi e da parassiti:
le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di rilevanti limitazioni funzionali oppure siano accompagnate da grave e persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi ematica o che abbiano caratteristiche di cronicita' o di evolutivita', trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. 4. Ematologia:
a) le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici;
b) le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. 5. Immunoallergologia:
a) l'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
b) le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od alimenti, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
c) le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
d) le connettiviti sistemiche. 6. Tossicologia:
lo stato di intossicazione cronica da piombo o da altri metalli, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. 7. Neoplasie:
a) i tumori maligni;
b) i tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume, estensione o numero siano deturpanti o producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali. 8. Cranio:
a) le malformazioni craniche congenite con evidenti deformita' o rilevanti disturbi funzionali;
b) le alterazioni morfologiche acquisite delle ossa del cranio che determinano evidenti deformita' o rilevanti disturbi funzionali o che interessano la teca interna. 9. Complesso maxillo facciale:
a) le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle labbra, della lingua e dei tessuti molli della bocca che producano gravi disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
b) le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillo-facciale e le alterazioni dell'articolarita' temporo-mandibolare causa di gravi alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
c) le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato masticatorio che determinano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. 10. Apparato cardiovascolare
a) le malformazioni del cuore e dei grossi vasi;
b) le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
c) le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del sistema specifico di conduzione, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
d) l'ipertensione arteriosa persistente, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea; dopo osservazione;
e) gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose;
f) le altre patologie delle arterie e quelle dei capillari con disturbi trofici o funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
g) le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi del circolo venoso profondo;
h) le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con disturbi trofici e funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
i) le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro esiti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. 11. Apparato respiratorio:
a) le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
b) le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
c) i dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie. 12. Apparato digerente:
a) le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
b) le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
c) le ernie viscerali;
d) gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale di un viscere. 13. Mammella:
le patologie ed i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. 14. Apparato urogenitale:
a) le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che sono causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
b) le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale maschile che sono causa di rilevante alterazione funzionale, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
c) le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti, dell'apparato genitale femminile che sono causa di rilevante alterazione funzionale, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. 15. Neurologia:
a) le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
b) le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
c) le miopatie causa di rilevanti alterazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
d) le epilessie, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
e) gli esiti di traumi encefalici e midollari con rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. 16. Psichiatria:
a) il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purche' tale da pregiudicare il rapporto di realta' o le capacita' relazionali;
b) i disturbi del controllo degli impulsi;
c) i disturbi dell'adattamento;
d) i disturbi della comunicazione;
e) i disturbi da tic;
f) i disturbi delle funzioni evacuative;
g) i disturbi del sonno;
h) i disturbi della condotta alimentare;
i) le parafilie e i disturbi della identita' di genere; per tutti trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. In ogni caso i predetti disturbi devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare;
l) i disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
m) i disturbi mentali dovuti ad una patologia organica, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
n) i disturbi di personalita', trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
o) i disturbi nevrotici e reattivi: i disturbi dell'umore senza sintomi psicotici, i disturbi d'ansia (attacchi di panico, disturbo ossessivo-compulsivo disturbo post-traumatico da stress, etc.), i disturbi somatoformi e da conversione, le sindromi marginali, etc., trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
p) i disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di remissione clinica, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. 17. Oftalmologia:
a) le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
b) le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
c) i disturbi della motilita' del globo oculare, quando siano causa di diplopia o deficit visivi previsti dalla lettera h) o qualora producano alterazioni della visione binoculare (soppressione), trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
d) le gravi discromatopsie;
e) la anoftalmia, le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
f) il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare potenzialmente glaucomatogene, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
g) i vizi di refrazione che, corretti, comportano un visus inferiore agli 8/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio;
h) i difetti del campo visivo, anche monoculari, che riducano sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore;
i) l'emeralopia;
l) la miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un solo meridiano;
m) l'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani, miopico ed ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5 diottrie;
n) le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani piu' ametropi dei due occhi superi le 5 diottrie o che comportino alterazione della visione binoculare. 18. Otorinolaringoiatria:
a) le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando siano deturpanti o causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
b) le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), maggiore di 65 dB, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
c) le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
d) le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
e) le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della laringe e della trachea, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. 19. Dermatologia:
le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali o fisiognomiche, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea. 20. Apparato locomotore:
a) le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica, dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea;
b) la mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno di:
1) un dito della mano;
2) falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;
3) falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle dei pollici;
4) un alluce;
5) due dita di un piede;
c) le deformita' gravi congenite ed acquisite degli arti. 21. Altre cause di non idoneita':
a) le imperfezioni o le infermita' non specificate nel presente elenco, ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare, dopo osservazione;
b) il complesso di imperfezioni o infermita' che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare, dopo osservazione.
 
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