Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 21 aprile 2000
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle violente mareggiate verificatesi nei giorni 27 e 28 dicembre 1999 nelle regioni Calabria, Campania, Toscana e Liguria. (Ordinanza n. 3055)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1999, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 gennaio e 25 febbraio 2000, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in alcuni comuni della costa tirrenica e insulari della regione Campania, Calabria, Toscana e Liguria colpite da violente mareggiate accompagnate da venti fortissimi e consistenti precipitazioni meteoriche;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi prioritari, urgenti ed indifferibili al fine di superare l'emergenza e favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;
Sentite le regioni Calabria, Campania, Toscana e Liguria;
Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:
Art. 1.
1. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono riferiti ai territori dei comuni delle regioni Calabria, Campania, Toscana e Liguria piu' gravemente colpiti dalle mareggiate dei giorni 27 e 28 dicembre 1999 che vengono individuati dalle medesime regioni.
 
Art. 2.
1. Per gli interventi urgenti sulle infrastrutture danneggiate e la rimozione di situazioni di pericolo nonche' l'assistenza alle popolazioni colpite, ivi comprese le attivita' produttive, nonche' per fronteggiare gli eventuali oneri straordinari sostenuti, anche dagli enti locali, per la gestione dell'emergenza e' stanziata la somma complessiva di 25 miliardi di lire cosi' ripartita:
regione Calabria, lire 10 miliardi;
regione Campania, lire 5 miliardi;
regione Toscana, lire 5 miliardi;
regione Liguria, lire 5 miliardi.
2. Il contributo di cui al comma 1 dovra' essere utilizzato secondo la seguente ripartizione:
85% infrastrutture;
15% privati ed attivita' produttive.
3. Entro sessanta giorni dalla data della presente ordinanza le regioni di cui al comma 1 predispongono un piano complessivo degli interventi necessari per la riduzione del rischio lungo le aree costiere e stabiliscono gli interventi urgenti da attivare nei limiti delle risorse stanziate dalla presente ordinanza e di eventuali altre risorse comunitarie, statali, regionali e degli enti locali, avendo cura di accertare che gli interventi indicati non aggravino la situazione su altri tratti di costa.
4. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, dell'ordinanza n. 2994 del 29 luglio 1999, i progetti infrastrutturali e di difesa costiera di importo uguale o superiore ai 2 miliardi di lire vanno trasmessi al dipartimento della protezione civile per il parere del comitato tecnico amministrativo di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2621 del 1o luglio 1997 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 3.
1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza, possono essere affidati a trattativa privata, invitando un numero di ditte aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve altre piu' celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.
2. Per l'affidamento della progettazione e la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono essere adottati provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 41 e 117;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, comma 5, 9, 16, 17, 23, 24, 25, 28, 29 e 32;
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13, 14, 18 e 19;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24.
3. Le norme e le deroghe di cui alla presente ordinanza si applicano anche agli interventi d'emergenza finanziati con fondi propri da amministrazioni ed enti pubblici.
 
Art. 4.
1. Il dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenziosi a qualsiasi titolo insorgenti sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.
2. Le regioni, con relazione semestrale ed ogni volta sia richiesto o necessario, riferiscono al dipartimento della protezione civile sullo stato di attuazione degli interventi.
 
Art. 5.
1. L'onere relativo all'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, ammontante a complessive lire 25 miliardi, e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo della protezione civile", dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 aprile 2000
Il Ministro: Bianco
 
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