Gazzetta n. 107 del 10 maggio 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI BRESCIA
DECRETO RETTORALE 10 aprile 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita', relativamente alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995, recante "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico";
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1996, recante l'integrazione del comma 2.9 all'art. 2 della tab. XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 1996, recante "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ad alcune scuole di specializzazione del settore medico, tra cui la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia;
Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Brescia relativamente alla istituzione della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, adunanza del 7 ottobre 1999, relativamente alla istituzione della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1.
Alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia sono applicate le norme comuni previste dalla tab. XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1995, integrate dal punto 2.9. approvato con decreto ministeriale 31 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 1996, nonche', per le parti da queste non regolate, le norme generali comuni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1987.
 
Art. 2.
Dopo l'art. 306, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento nella numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia
Art. 307.
Presso la facolta' di medicina e chirurgia, e' istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia.
La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.
Art. 308.
La scuola in dermatologia e venereologia ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della dermato-venereologia, comprese la cosmetica, la dermatologia tropicale e la dermatologia allergologica e professionale.
Art. 309.
La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia.
Art. 310.
Il corso di specializzazione in dermatologia e venereologia ha la durata di 4 anni, con sede amministrativa presso il dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
Art. 311.
Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia, i dipartimenti e gli istituti, nonche' le strutture ospedaliere eventualmente convenzionate e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella A e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
Art. 312.
Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, ed in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno, per un totale di otto specializzandi.
Il numero effettivo degli iscritti e' determinato dalla programmazione nazionale stabilita di concerto tra il Ministero della sanita' e il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dalla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole. Il numero degli iscritti alla scuola non puo' superare quello totale previsto nello statuto.
Art. 313.
Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia.
Sono ammessi altresi' al concorso coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito presso Universita' straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorita' accademiche italiane.
I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione possono essere iscritti alle scuole stesse purche' conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei singoli corsi. Durante tale periodo i predetti specializzandi acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilita' professionale.
Art. 314.
Il piano dettagliato delle attivita' formative di cui alle norme generali delle scuole di specializzazione e' deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi che terra' conto, se necessario per la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, di quanto disposto nell'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 21 febbraio 1997, per quanto riguarda la necessita' di un periodo di attivita' didattica teorico-pratica finalizzata all'acquisizione di conoscenze radioprotezionistiche che tengano conto, per le singole discipline, del possibile svolgimento di attivita' radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico.
 
Tabella A - Aree di addestramento professio-nalizzante e relativi
settori scientifico-disciplinari.

Area A
Area propedeutica e di fisiopatologia cutanea.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, genetica della pelle e dei suoi annessi, di oncologia, di immunologia, nonche' le conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenetici che determinano l'insorgenza della malattie della pelle e degli annessi cutanei.
Settori:
E04B Biologia molecolare;
E05A Biochimica;
E09A Anatomia umana;
E09B Istologia;
F03X Genetica medica;
F04A Patologia generale;
F04B Patologia clinica;
F17X Malattie cutanee e veneree. Area B
Area laboratorio e diagnostica dermatologica.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche di fisiologia, biochimica, nonche' le tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica applicati alla dermatologia e venereologia, comprese la citopatologia, l'istopatologia, l'immunopatologia, la diagnostica ultrastrutturale, la diagnostica per immagini, la microbiologia e micologia dermatologiche e la statistica medica.
Settori:
E06A Fisiologia umana;
F01X Statistica medica;
F04B Patologia clinica;
F05X Microbiologia e microbiologia clinica;
F17X Malattie cutanee e veneree;
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia. Area C
Area dermatologia clinica.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione e per la diagnosi e terapia, compresa quella chirurgica e fisioterapica, delle malattie cutanee e della dermatologia pediatrica, delle malattie immunologiche con prevalente estrinsecazione cutanea, delle malattie neoplastiche cutanee. Lo specializzando deve inoltre saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.
Settori:
E07X Farmacologia;
E08X Botanica farmaceutica;
F01X Statistica medica;
F07C Malattie dell'apparato cardiaco;
F08B Chirurgia plastica;
F17X Malattie cutanee e veneree;
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia;
F22B Medicina legale. Area D
Area dermatologia allergologica e professionale.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie cutanee di natura allergologica e professionale e ambientale.
Settori:
F01X Statistica medica;
F17X Malattie cutanee e veneree. Area E
Area venereologia e malattie sessualmente trasmesse.
Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione della epidemiologia, la prevenzione, la legislazione, la diagnosi e la terapia, compresa quella fisica, delle malattie trasmissibili per via sessuale compresa l'AIDS.
Settori:
F04A Patologia generale;
F17X Malattie cutanee e veneree;
F22A Igiene generale e applicata. Area F
Area dermatologia cosmetologica ed estetica.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e pratiche relative alle valutazioni strumentali dei parametri fisiologici della cute, dei test funzionali nonche' alla diagnosi e terapia degli inestetismi cutanei, all'etica professionale ed alla legislazione sanitaria.
Settori:
E07X Farmacologia;
E08X Biologia farmaceutica;
F17X Malattie cutanee e veneree;
F22B Medicina legale. Area G
Area dermatologia tropicale.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le principali conoscenze teoriche e tecniche per la prevenzione diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche tropicali comprese quelle insorte su cute caucasica e le malattie dermatologiche cosmopolite insorte su cute nera.
Settori:
F01X Statistica medica;
F05X Microbiologia;
F17X Malattie cutanee e veneree;
F22A Igiene generale e applicata. Area H
Area dermatologia chirurgica.
Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche suscettibili di trattamento chirurgico.
Settori:
E07X Farmacologia;
F17X Malattie cutanee e veneree;
F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
 
Tabella B - Standard complessivo di addestramento
"professionalizzante.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:
1. aver eseguito personalmente almeno 40 biopsie cutanee;
2. aver eseguito personalmente e/o valutato almeno:
100 esami microscopici e colturali di materiale biologico;
30 esami sierologici per le MTS;
30 esami istologici e immunopatologici;
10 test di dermatologia cosmetologica (phmetria, submetria, elastometria, tricogramma, etc.);
50 test cutanei.
3. aver seguito personalmente almeno 400 casi di dermopatie di cui:
50 casi di dermatologia allergologica;
50 casi di MTS;
50 di dermatologia oncologica;
30 di dermatologia pediatrica, partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici.
4. aver partecipato come osservatore o aver eseguito personalmente sotto supervisore almeno:
80 interventi di chirurgia dermatologica;
100 trattamenti di terapia fisica (crioterapia, fototerapia, diatermocoagulazione, trattamenti LASER);
20 trattamenti infiltrativi intralesionali.
Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.
Nel regolamento didattico di ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Brescia, 10 aprile 2000
Il rettore: Preti
 
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