Gazzetta n. 100 del 2 maggio 2000 (vai al sommario)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 20 aprile 2000
Modifiche ed integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998. (Deliberazione n. 12497).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
Vista la propria delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, concernente il regolamento di attuazione dei citati decreti legislativi 24 febbraio 1998, n. 58 e 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati;
Ritenuta l'opportunita' di modificare e integrare le disposizioni del citato regolamento;
Considerato, in particolare, che le negoziazioni eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati nei sistemi di scambi organizzati previsti dall'art. 78 del suindicato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si svolgono in condizioni di trasparenza e di tutela degli investitori equivalenti a quelle in cui si svolgono le negoziazioni eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati fuori dell'orario di funzionamento dei mercati regolamentati italiani, nonche' dei relativi comparti, rispetto ai quali e' prevista la determinazione del prezzo ufficiale;
Ritenuta la necessita', nel caso di contemporanea negoziazione degli stessi strumenti finanziari nei mercati regolamentati e nei sistemi di scambi organizzati, di non pregiudicare la competizione tra i mercati regolamentati e i sistemi di scambi organizzati, qualora le rispettive regole di formazione dei prezzi determinino effetti equivalenti sul piano della trasparenza e della tutela degli investitori;
Considerata, pertanto, l'opportunita' di consentire agli intermediari autorizzati di eseguire o fare eseguire le negoziazioni nei sistemi di scambi organizzati, fuori dell'orario di contrattazione nel quale i prezzi dei contratti non concorrono alla determinazione del prezzo ufficiale, anche in assenza delle condizioni indicate dall'art. 8, commi 1, 2 e 3, della suindicata delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998;
Considerata, inoltre, l'opportunita' che a partire dal 1o giugno 2000 gli elementi informativi previsti dall'art. 12, comma 1, della suindicata delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, riguardanti ogni singola negoziazione diversa dai blocchi di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato eseguita nei sistemi di scambi organizzati fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, siano messi tempestivamente a disposizione del mercato;
Considerate le osservazioni formulate dagli enti e dagli organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
Preso atto dell'intesa comunicata dalla Banca d'Italia con nota n. 107002 del 20 aprile 2000, per le materie anche di sua competenza;
Delibera:
Art. 1.
I. Il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati, adottato con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998, e' modificato e integrato come segue:
l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4.
Capitale minimo
1. Il capitale minimo delle societa' di gestione e' fissato in cinque milioni di euro".
L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5.
Attivita' connesse e strumentali
1. Le societa' di gestione possono svolgere le seguenti attivita' connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati:
a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati;
b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati da esse gestiti e di dati relativi ai mercati;
c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari per l'invio dei relativi saldi al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni di cui all'art. 69, comma 1, del testo unico;
d) promozione dell'immagine del mercato anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le societa' emittenti e ogni altra attivita' finalizzata allo sviluppo del mercato;
e) istituzione e gestione di sistemi di garanzia delle operazioni effettuate nei mercati anche attraverso la costituzione di fondi di garanzia in conformita' a quanto previsto dall'art. 68 del testo unico e dalle relative disposizioni di attuazione;
f) istituzione e gestione di sistemi di scambi organizzati, in conformita' a quanto previsto dall'art. 78 del testo unico e dalle relative disposizioni di attuazione;
g) istituzione e gestione di scambi organizzati di fondi interbancari, in conformita' a quanto previsto dall'art. 79 del testo unico e dalle relative disposizioni di attuazione.
2. Le societa' di gestione possono assumere partecipazioni in societa' che svolgono in via esclusiva o principale le attivita' di cui al comma 1. Esse possono inoltre assumere partecipazioni nella societa' di cui all'art. 69, comma 1, del testo unico e negli organismi di cui all'art. 70 del testo unico, in societa' di gestione accentrata di cui all'art. 80 del testo unico, nonche' in societa' di gestione di mercati anche diversi da quelli previsti dagli articoli 63, comma 2, e 67, commi 1 e 2, del testo unico".
Il comma 1 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:
"1. Nel presente capo l'espressione:
a) "intermediari autorizzati" indica gli agenti di cambio, le imprese di investimento e le banche autorizzati a prestare in Italia i servizi di:
negoziazione, per conto proprio o per conto terzi di strumenti finanziari;
ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione relativi a strumenti finanziari;
gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
b) "strumenti finanziari" indica gli strumenti finanziari indicati all'art. 1, comma 2, del testo unico trattati nei mercati regolamentati italiani;
c) "mercati regolamentati" indica:
la borsa valori;
il mercato ristretto;
gli altri mercati iscritti nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, del testo unico e nella sezione speciale dello stesso elenco prevista dall'art. 67, comma 1, del testo unico;
d) "blocco" indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di:
1) obbligazioni, titoli di Stato o altri titoli di debito il cui controvalore sia non inferiore a 200 mila euro;
2) azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio il cui controvalore sia non inferiore a:
150 mila euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta inferiore a 1,5 milioni di euro;
250 mila euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 1,5 e 3 milioni di euro;
500 mila euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta compreso tra 3 e 10 milioni di euro;
1,5 milioni di euro, nel caso in cui il controvalore giornaliero medio degli scambi avvenuti nel mercato regolamentato italiano sugli stessi strumenti finanziari, negli ultimi sei mesi, risulta superiore a 10 milioni di euro;
La definizione di "blocco" non si applica agli strumenti finanziari derivati indicati all'art. 1, comma 3, del testo unico;
e) "spezzatura" indica un ordine avente ad oggetto un quantitativo di strumenti finanziari inferiore al lotto minimo negoziabile come definito dal regolamento del mercato in cui lo strumento finanziario e' ammesso alle negoziazioni;
f) "orario ufficiale di negoziazione": l'orario di funzionamento dei mercati regolamentati italiani, nonche' dei relativi comparti, rispetto ai quali e' prevista la determinazione del prezzo ufficiale".
Nell'art. 8 e' aggiunto il seguente comma 4:
"4. Le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati nei sistemi di scambi organizzati previsti ai sensi dell'art. 78 del testo unico, fuori dell'orario ufficiale di negoziazione, anche in assenza delle condizioni indicate dai commi 1, 2 e 3".
La lettera b) dell'art. 9, comma 1, e' sostituita dalla seguente:
"b) alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri, nonche' titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;".
Nell'art. 10 e' aggiunto il seguente comma 5:
"5. Le societa' di gestione, in occasione di operazioni societarie straordinarie idonee a incidere sulla continuita' dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati, rendono noti i coefficienti di rettifica adottati".
Il comma 3 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:
"3. Per le operazioni concluse fuori dell'orario di contrattazione, gli obblighi di comunicazione sono assolti prima della successiva apertura delle negoziazioni".
Il comma 6 dell'art. 11 e' sostituito dal seguente:
"6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle negoziazioni aventi ad oggetto:
titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri;
titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;
spezzature".
Il comma 2 dell'art. 12 e' sostituito dal seguente:
"2. Gli elementi informativi di cui al comma 1 sono messi a disposizione del mercato decorsi 60 minuti dall'ora di esecuzione dell'operazione. Limitatamente alle operazioni non aventi ad oggetto blocchi eseguite fuori dell'orario ufficiale di negoziazione nei sistemi di scambi organizzati previsti ai sensi dell'art. 78 del testo unico, la societa' di gestione mette senza indugio a disposizione del mercato gli elementi informativi di cui al comma 1".
Nell'art. 13 e' aggiunto il seguente comma 2:
"2. Sino al 1o giugno 2000, gli elementi informativi di cui all'art. 12, comma 1, sono messi a disposizione del mercato decorsi 60 minuti dall'ora di esecuzione dell'operazione anche con riferimento alle operazioni non aventi ad oggetto blocchi eseguite fuori dell'orario ufficiale di negoziazione nei sistemi di scambi organizzati previsti ai sensi dell'art. 78 del testo unico".
La lettera c) dell'art. 16, comma 1, e' sostituita dalla seguente:
"c) nel caso di cui all'art. 15, comma 2, lettera b), il gestore del sistema di compensazione e garanzia comunica alla Consob il mancato versamento dei margini entro gli orari previsti indicando i provvedimenti di trasferimento o di chiusura delle posizioni contrattuali dell'inadempiente adottati in conformita' con quanto previsto dalla disciplina di cui all'art. 70 del testo unico".
Nel titolo II e' aggiunto il seguente capo V:
"Capo V Realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri
Art. 18-bis.
Comunicazioni alla Consob
1. Le societa' di gestione e gli organizzatori di sistemi di scambi organizzati previsti dall'art. 78 del testo unico comunicano alla Consob la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall'inizio dell'operativita' dei predetti collegamenti telematici la comunicazione riportata nell'allegato 1.
2. Le societa' di intermediazione mobiliare, le succursali delle imprese di investimento comunitare ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e le succursali delle banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, comunicano alla Consob la realizzazione di collegamenti telematici con i mercati esteri, trasmettendo entro cinque giorni dall'inizio dell'operativita' dei predetti collegamenti telematici la comunicazione riportata nell'allegato 2.
3. Con le modalita' e nei termini indicati nei commi 1 e 2, sono comunicati alla Consob la cessazione dell'operativita' dei collegamenti telematici realizzati con i mercati esteri e ogni altra modifica dei dati precedentemente comunicati.
4. Si intende per collegamento telematico ogni tipo di connessione effettuata attraverso strutture informatiche che consenta il diretto inserimento nel mercato di proposte negoziali da parte dei membri dello stesso mercato o dei loro clienti. Non costituiscono "collegamenti telematici" le connessioni mediante le quali si trasmettono soltanto ordini di acquisto o di vendita al negoziatore.
5. Si intendono per "mercati esteri" i mercati riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del testo unico ed ogni altro sistema per la negoziazione di strumenti finanziari, gestito da soggetti aventi sede legale all'estero, organizzato secondo regole e strutture che consentano, in via continuativa o periodica, di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di strumenti finanziari e di dare esecuzione a dette proposte con le modalita' previste dal sistema.
6. I collegamenti telematici gia' operativi al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono comunicati alla Consob, con le modalita' indicate nei commi precedenti, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
L'art. 20 e' sostituito dal seguente:
"Art. 20.
Capitale minimo
1. Il capitale minimo delle societa' di gestione accentrata e' fissato in cinque milioni di euro.
2. Il capitale minimo della societa' di gestione accentrata che svolge anche le attivita' previste dall'art. 21, comma 2, e' fissato in dodici milioni e cinquecentomila euro".
I commi 2 e 3 dell'art. 21 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Le societa' di gestione accentrata possono svolgere inoltre il servizio di compensazione e liquidazione ed il servizio di liquidazione su base lorda delle operazioni su strumenti finanziari non derivati alle condizioni e secondo le modalita' previste nella disciplina emanata ai sensi dell'art. 69 del testo unico. In questo caso, oltre alle attivita' previste nel comma 1, le societa' di gestione accentrata possono svolgere anche le attivita' accessorie all'attivita' di liquidazione indicate nella disciplina di attuazione dell'art. 69 del testo unico.
3. Le societa' di gestione accentrata possono assumere partecipazioni in:
a) societa' che svolgono in via esclusiva o principale le attivita' previste nei commi precedenti;
b) societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari, italiane o estere;
c) societa' che gestiscono in via esclusiva o principale sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati in conformita' a quanto previsto dall'art. 70 del testo unico e dalle relative disposizioni di attuazione".
Le lettere b) e c) dell'art. 23, comma 2, sono sostituite dalle seguenti:
"b) limitatamente agli strumenti finanziari indicati nell'art. 22, comma 1, lettera b), l'importo dell'emissione sia superiore a 150 milioni di euro;
c) l'emittente sia incluso nell'elenco previsto dall'art. 108, comma 2, del regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.
Le disposizioni del presente comma non si applicano alle emissioni degli strumenti finanziari previsti dall'art. 100, comma 1, lettera f), del testo unico di importo non superiore a 150 milioni di euro".
Nell'art. 24, comma 1, sono aggiunte le seguenti lettere m) e n):
"m) il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
n) i gestori di sistemi esteri di compensazione, liquidazione e garanzia di strumenti finanziari, purche' assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano".
Il comma 2 dell'art. 24 e' sostituito dai seguenti commi:
"2. Le societa' di gestione accentrata comunicano senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia l'ammissione dei soggetti indicati dalla lettera n) del comma 1.
3. Gli intermediari previsti alle lettere a), b), e), f), i), j), l) e m) del comma 1 possono aprire presso la societa' di gestione accentrata anche conti di proprieta'. I conti di proprieta' devono essere distinti da quelli di terzi".
Il comma 2 dell'art. 34 e' sostituito dal seguente:
"2. Le certificazioni devono essere redatte in conformita' all'allegato 3 del presente regolamento".
La rubrica e il comma 1 dell'art. 37 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 37. Azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio emessi
da banche popolari
1. Nel caso di immissione nel sistema degli strumenti finanziari indicati dall'art. 22, comma 1, lettera a), del presente regolamento emessi da banche popolari, l'esercizio dei diritti non patrimoniali e' riservato ai titolari degli stessi strumenti finanziari in quanto legittimati".
L'art. 44 e' sostituito dal seguente:
"Art. 44.
Modalita' delle comunicazioni
1. Le comunicazioni previste dalla presente sezione avvengono esclusivamente attraverso reti telematiche, secondo i termini e le modalita' indicati dalle societa' di gestione accentrata".
La rubrica dell'art. 54 e' sostituita dalla seguente:
"Art. 54.
Gestione accentrata dei titoli di Stato".
Al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di mercati sono aggiunti gli allegati numeri 1 e 2 annessi alla presente delibera.
II. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della Consob.
Essa entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 20 aprile 2000
Il presidente: Spaventa
 
Allegato 1 SCHEMA DI COMUNICAZIONE DI COLLEGAMENTI TELEMATICI DA PARTE DELLE SOCIETA' DI GESTIONE E DEGLI ORGANIZZATORI DI SCAMBI.
1. Dichiarante (societa' di gestione o organizzatore di SSO).
2. Denominazione del mercato regolamentato o del sistema di scambi organizzati, gestito dal dichiarante, al quale si riferisce la dichiarazione.
3. Mercato estero con cui e' realizzato il collegamento telematico oggetto della dichiarazione.
4. Descrizione delle modalita' tecniche di realizzazione del collegamento telematico.
5. Data di inizio (di cessazione) dell'operativita' del collegamento telematico.
6. Soggetto che gestisce il mercato estero con cui e' realizzato il collegamento telematico.
7. Categorie di strumenti finanziari negoziati nel mercato estero con cui e' realizzato il collegamento telematico.
8. Autorita' dello Stato di origine del mercato estero con cui e' realizzato il collegamento telematico competente in materia di vigilanza.
9. Eventuali provvedimenti adottati dall'autorita' di cui al punto precedente in relazione alla realizzazione del collegamento telematico.
10. Eventuali mercati esteri ai quali hanno indirettamente accesso i membri del mercato regolamentato o del sistema di scambi organizzati indicato al punto 2 per il tramite di collegamenti telematici realizzati dal mercato estero indicato al punto 3.
11. Elenco dei soggetti che hanno indirettamente accesso ai mercati esteri secondo quanto previsto nel punto precedente, con indicazione, per ciascuno di tali soggetti, della data di inizio (o di cessazione) della corrispondente attivita' di negoziazione.
 
Allegato 2
SCHEMA DI COMUNICAZIONE DI COLLEGAMENTI
TELEMATICI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI
1. Dichiarante (societa' di intermediazione mobiliare, succursali delle altre imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, banche italiane e succursali delle banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica).
2. Mercati regolamentati di strumenti finanziari, sistemi di scambi organizzati e mercati esteri cui il dichiarante aderisce attraverso collegamenti telematici.
3. Mercato estero con cui e' realizzato il collegamento telematico oggetto della dichiarazione.
4. Descrizione delle modalita' tecniche di realizzazione del collegamento telematico.
5. Data di inizio (di cessazione) dell'operativita' del collegamento telematico.
6. Data di inizio (di cessazione) dell'attivita' di negoziazione per il tramite del collegamento telematico.
7. Soggetto che gestisce il mercato estero con cui e' realizzato il collegamento telematico.
8. Categorie di strumenti finanziari negoziati nel mercato estero con cui e' realizzato il collegamento telematico.
9. Autorita' dello Stato di origine del mercato estero con cui e' realizzato il collegamento telematico competente in materia di vigilanza.
10. Eventuali provvedimenti adottati dall'autorita' di cui al punto precedente in relazione alla realizzazione del collegamento telematico.
11. Eventuali mercati esteri ai quali ha accesso il dichiarante per il tramite del collegamento telematico di cui al punto 3".
 
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