Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2000 (vai al sommario)
REGIONE TOSCANA
ORDINANZA 12 febbraio 2000
Disposizioni per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2853/98 finalizzati al ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e alla ripresa delle attivita' produttive. Ordinanza commissariale G/512 del 6 novembre 1998. Integrazione. (Ordinanza n. G/814).

IL VICE COMMISSARIO
per gli eventi alluvionali settembre-ottobre 1998 (art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 - ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n.
2853 del 1o ottobre 1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2853 del 1o ottobre 98 che nomina il presidente della giunta regionale commissario delegato per gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali nel periodo 28 settembre-1o ottobre 1998 nei comuni di Prato e Montemurlo della provincia di Prato e nei comuni di Camaiore, Pietrasanta, Massarosa e Viareggio nella provincia di Lucca; Visto in particolare l'art. 4 che prevede l'erogazione di contributi a soggetti privati ed attivita' produttive gravemente danneggiati, per l'importo complessivo di lire 5 miliardi secondo criteri e modalita' stabiliti dallo stesso commissario, uniformandosi, per quanto possibile alle misure gia' adottate a seguito dell'emergenza della Versilia del 19 giugno 1996;
Richiamata l'ordinanza commissariale n. G/512 del 6 novembre 1998 con la quale il suddetto fondo e' stato ripartito tra le due tipologie di intervento in parti uguali e si sono dettate le disposizioni operative per la concessione dei suddetti contributi;
Vista l'ordinanza commissariale n. G/604 del 22 aprile 1999 con la quale si e' rideterminata la quota dello stesso fondo destinata a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione e si e' determinato l'ammontare dei contributi a fondo perduto nella misura del 40 per cento del valore dei danni a beni immobili e/o mobili accertati secondo le modalita' di cui all'ordinanza G/512/98 e nel rispetto del limite massimo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare; Preso atto che in base alle suddette disposizioni i soggetti aventi diritto nell'ambito dei comuni interessati hanno presentato domanda per i contributi a fondo perduto per danni ai beni immobili e/o immobili, accertati con le modalita' disposte dalle ordinanze sopra richiamate e che le amministrazioni comunali hanno provveduto alla relativa liquidazione; Considerato che rispetto ai fondi a disposizione si e' determinato, sulla base delle rendicontazioni presentate dai comuni, un residuo pari a lire 1.065.751.023 che d'intesa con le amministrazioni locali e' stato accantonato in attesa di verificarne le migliori possibilita' di utilizzo, nell'ambito delle disposizioni di cui all'ordinanza del Dipartimento della protezione civile sopra richiamata, in rapporto anche alla richiesta di ulteriori finanziamenti avanzata nei confronti del Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito con legge 13 luglio 1999, n. 226, con il quale sono stanziati ulteriori finanziamenti in rapporto a vari eventi alluvionali, tra cui anche quello gia' disciplinato dall'ordinanza del dipartimento della protezione civile n. 2853/98, sia a favore dei privati e delle attivita' produttive che degli interventi per la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica dei territori colpiti; Valutato, d'intesa con le amministrazioni locali interessate, di poter proficuamente destinare il fondo residuo sopra indicato ad incrementare a percentuale di contributo sul danno subito dai soggetti privati a beni immobili di proprieta', elevandolo dal 40% al 75%, in corrispondenza anche con l'analoga percentuale disposta dallo stesso decreto-legge n. 132/1999 relativamente agli altri eventi alluvionali considerati; Considerato che per procedere a tale integrazione, pari al 35 per cento del danno accertato su beni immobili, e' necessario imputare la franchigia gia' determinata complessivamente in lire 5 milioni, in modo distinto ai danni subiti a beni mobili e immobili; Ritenuto di operare tale imputazione in parti uguali alle due distinte ipotesi, nei casi in cui lo stesso soggetto abbia subito danni sia ai beni immobili che ai beni mobili, mantenendola invece inalterata nel caso di danni ad una sola tipologia di beni; Considerato altresi' che le amministrazioni comunali sono in grado di effettuare l'istruttoria relativa alla concessione dell'integrazione del 35 per cento dei contributi a fondo perduto sui beni immobili senza aggravio di presentazione di ulteriore documentazione da parte dei soggetti interessati e previa comunicazione ai medesimi; Viste le disposizioni operative per la concessione dei contributi allegate alle ordinanze n. G/512/98 e n. G/604/99; Visto le note dei comuni di Camaiore, Massarosa, Viareggio e Montemurlo con le quali in base alla documentazione acquisita agli atti i suddetti comuni hanno provveduto a comunicare l'ammontare complessivo dei danni accertati sui beni immobili nonche' l'ammontare del contributo integrativo che risulta cosi' determinato: comune di Camaiore L. 823.120.438;
comune di Montemurlo L. 63.382.829; comune di Viareggio L. 6.986.660; comune di Massarosa L. 121.964.076, da cui deriva la necessita' di un contributo integrativo complessivo pari a lire 1.015.456.003 a fronte di una disponibilita' accertata di lire 1.065.751 023; Considerato altresi' che all'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 2853 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente articolo possono essere utilizzate a favore dei Piani di interventi straordinari;

Ordina:
1. l'ammontare dei contributi diretti a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione residente finalizzati al ripristino dei danni subiti ai beni immobili, gia' determinato ai sensi dell'ordinanza commissariale n. G/604/99 nel 40% del valore dei danni accertati e' rideterminato nella misura del 75%, limitatamente al valore dei danni subiti ai beni immobili; 2. i contributi gia' erogati dai comuni sulla base delle disposizioni di cui all'ordinanza commissariale n. G/512/98 e all'ordinanza n. G/604/99 sono conseguentemente integrati nella misura del 35 per cento del valore dei danni accertati sugli stessi beni, con l'applicazione della franchigia gia' prevista dalle citate disposizioni e nel rispetto del limite massimo di contributo pari a 50 milioni per ciascun nucleo familiare; 3. ove lo stesso soggetto abbia subito danni a beni mobili e immobili, ai fini del calcolo del contributo da erogare relativamente ai beni immobili, la franchigia di lire 5 milioni e' imputata in parti uguali al valore dei danni accertati sulle due tipologie di beni; 4. previa comunicazione agli interessati, l'integrazione del contributo di cui al punto 1 e' calcolata ed erogata dalle amministrazioni comunali competenti in base alla documentazione acquisita ai sensi delle disposizioni di cui alle citate ordinanze commissariali; 5. a tale fine e' disposto a valere sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2853/1998, il trasferimento delle somme occorrenti per l'erogazione del contributo di cui al punto 2, cosi' come segue: comune di Camaiore L. 823.120.438;
comune di Montemurlo L. 63.382.829; comune di Viareggio L. 6.988.660; comune di Massarosa L. 121.964.076; 6. la disponibilita' residua di lire 50.295.020 sui fondi di cui all'articolo sopra citato pari a lire 1.065.751.023 viene destinata al finanziamento degli interventi previsti dal Piano di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2853 del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile; 7. la presente ordinanza e' pubblicata integralmente nel Bollettino ufficiale della regione e comunicata ai sindaci dei comuni interessati. Firenze, 12 febbraio 2000
Il vice commissario: Ginanneschi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone